CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO SCOLASTICO



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Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Transcript:

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO SCOLASTICO Con la presente scrittura privata redatta su tre originali, uno dei quali per l Agenzia delle Entrate, tra l arch. Cristina Renne, dirigente della divisione edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona, tutela ambientale, nata a Como il 31/03/1966, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Borgomanero con sede a Borgomanero, corso Cavour n.16, (Cod.Fisc.:82001370038) quale locatario e il Sig. Don Eugenio Grazioli nato a XXX il XXX che agisce quale rappresentante legale della Parrocchia di Santo Stefano di Borgomanero, con sede legale in (28021) Borgomanero, Via Manzoni n.15 (P.IVA/Cod.Fisc.: 01347530030), autorizzato dalla Curia di Novara con nota prot. del a firma di, che accetta - quale locatore - si stipula il presente contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello di abitazione: 1) Oggetto del contratto Il locatore concede in locazione al locatario, che accetta, la porzione di immobile sita al piano rialzato in via Don Luigi Godio n. 26, censita al NCT Comune di Borgomanero FG. 16 1 Mappali 1253-633 e al NCEU Comune di Borgomanero Foglio 16 Mappale 1253 Sub. 4 Categoria D6 Reddito Catastale Euro 2.223,00 ora adibita a Scuola per l Infanzia Don Luigi Lucchini e da destinare a punto di erogazione del servizio di scuola dell infanzia statale. La porzione di immobile data in locazione comprende sia l'unità immobiliare come di seguito individuata, sia i beni mobili che ne costituiscono l'arredo. La porzione di immobile data in locazione è costituita dai locali al piano rialzato adibiti a scuola per l'infanzia; i locali del piano seminterrato e del piano primo dell'immobile rimarranno in uso esclusivo del locatore, ad eccezione dei locali tecnici in comune. Il cortile interno, individuato dai mappali 1253 (parte) e 633, rimarrà in comune al locatario ed al locatore. L'uso del cortile interno da parte di quest'ultima avverrà solamente al di fuori degli orari di utilizzo della scuola dell'infanzia.

L unità è di classe energetica F e l indice di prestazione energetica è 81,44 Kwh/m3, come da attestazione del 22.12.2010, certificato n. 2010 1016070052 con scadenza il 22/12/2020. 2) Durata del contratto La locazione avrà la durata di sei anni, dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2022, ai sensi dell art. 27 della legge n.392/1978, e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di sei anni con apposito provvedimento. 3) Clausole di recesso Il locatario si riserva la possibilità di recedere dal contratto senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti del locatore qualora, a causa di sopravvenuti obblighi di legge, la struttura divenga inidonea agli usi previsti, con un preavviso tramite raccomandata A.R. di almeno 30 giorni naturali e consecutivi. Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura parziale o totale, il locatario non potrà avanzare pretese alcune verso il locatore. 2 4) Canone di locazione Il canone di locazione è stabilito in complessive 14.100,00 annue, detto canone è ripartito in due rate da versarsi entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. 5) Utilizzo della struttura I locali si concedono per uso scuola dell infanzia statale e attività correlate. E' vietato l'utilizzo della struttura, da parte del locatario, per usi diversi da quelli del presente articolo. 6) Modalità di consegna e riconsegna della struttura Il locatario dichiara di conoscere la situazione della porzione di immobile affittata, di averlo trovato adatto all uso convenuto, privo da difetti che possono influire sulla salute di chi lo occupa e di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da

questo momento custode dello stesso, accettando il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. E autorizzata la ripartizione degli spazi interni mediante elementi di arredo o altro con carattere di temporaneità. Ogni ulteriore aggiunta/modifica dei locali oggetto della locazione che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione che si rendesse necessaria ai fini didattici non potrà essere fatta dal locatario, a proprio carico, senza il preventivo consenso scritto del locatore, al quale a conclusione dei lavori dovranno essere trasmesse le dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli impianti alle vigenti normative. Resta inteso che al locatario non è riconosciuta alcuna indennità per le migliorie apportate e, pertanto, al momento del rilascio la porzione di immobile dovrà essere restituito con l annessa miglioria. I beni presenti, oggetto di inventario, sono dati in uso gratuito al locatario nello stato in cui si 3 trovano; gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Il locatario dovrà far utilizzare i beni in modo corretto. 7) Responsabilità del locatario Per tutta la durata del contratto, il locatario sarà considerato, ai termini di legge, responsabile e custode delle proprietà ad esso affidate. Il locatario ha l obbligo di custodire e conservare con la diligenza del buon padre di famiglia l immobile, curarne quindi, per intero ed a proprie spese, la manutenzione ordinaria di cui all art.3, comma 1 lettera a), del D.P.R. n.380/2001. Il locatore potrà accedere alla struttura data in locazione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.

Il locatario è direttamente responsabile nei confronti del locatore dei danni causati al bene oggetto di locazione compresi quelli causati da terzi. Ne consegue l assunzione di responsabilità per qualsiasi danno dovesse derivare alla struttura e/o relativi impianti durante o in conseguenza del suo utilizzo. Il locatario pertanto si impegna a: -assicurare l'uso diligente dei beni oggetto del contratto di locazione, da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere; -a tenere sollevata ed indenne il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a cose e persone o a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione alle stesse, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente al locatario. Lo stesso non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente contratto, senza formale autorizzazione del locatore. 8) Oneri a carico del locatore 4 Il locatore provvede alla manutenzione straordinaria di cui all art.3, comma 1, lettera b), del D.P.R.n.380/2001, in particolare quelle relative alla manutenzione della copertura, delle murature e delle strutture portanti, degli interventi finalizzati al mantenimento dell efficienza di impianti e caldaie, anche con sostituzione parziale di parti o totale. Rimangono, comunque, a carico del locatario le spese di manutenzione straordinaria conseguenti alla negligente manutenzione ordinaria. Il locatore si impegna a stipulare assicurazione sullo stabile a tutela di danni causati dalla struttura e dagli impianti; si impegna inoltre ad effettuare, a proprio esclusivo carico, entro il mese di giugno 2016 i seguenti lavori: -messa a norma dei serramenti esterni del piano rialzato, con apertura a vasistas e a bandiera, al fine di rispettare i rapporti aeranti previsti dalla normativa vigente in materia;

-chiusura delle porte esistenti di accesso dal piano rialzato al vano scale di collegamento tra i piani; -frazionamento dell'impianto idrico, elettrico e termico; -pulizia dell'area esterna del cortile, compreso lo svuotamento dei cestini e la verifica dell'integrità dell'area e delle attrezzature dopo ogni utilizzo concordato con il locatario. -delimitazione del cortile interno con idonea recinzione priva di cancelletto di accesso, in corrispondenza della struttura esistente a scopi sportivi data in comodato gratuito. 9) Oneri del locatario Sono a carico del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria di cui all art.3, comma 1 lettera a), del D.P.R. n.380/2001 oltre alle spese di funzionamento e di gestione della porzione di immobile, di cui all'art.1, concessa in locazione. Le utenze saranno frazionate entro giugno 2016 a carico del locatore ai sensi dell'art.9, in modo da rilevare letture separate dei consumi relativi alle spese di luce, acqua, riscaldamento, relativi 5 al piano rialzato dato in locazione. Sono pertanto a carico del locatario: - tutte quelle riparazioni di piccola manutenzione quali quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti, alle marmette, piastrelle di pavimentazione e di rivestimento, etc..; -l'installazione di paraspigoli, attrezzature ed accessori necessari al corretto funzionamento della scuola dell infanzia ed azioni atte a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno dei locali e dell'area del presente contratto; -gli oneri accessori di normale conduzione relativi al servizio di pulizia, il taglio dell'erba, la pulizia del cortile, la manutenzione delle siepi, la potatura degli alberi, raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti, la tassa rifiuti;

- ogni opera di adeguamento del locale alle proprie esigenze, previa autorizzazione scritta da parte del locatore. 10) Oneri fiscali accessori Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è fissato in 14.100,00 annui ed è soggetto al pagamento dell imposta di registro a norma di legge. E a carico del locatario l imposta di bollo per il contratto e quella di registro in caso di suo recesso anticipato, mentre l imposta di registro annuale è ripartita nella misura del 50% tra le parti, come stabilito dalla vigente normativa in materia. 11) Controversie Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all esecuzione del presente contratto le parti fanno riferimento al foro territorialmente competente, escludendo il collegio arbitrale. Ai fini delle relative notificazioni il locatario dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Borgomanero, corso Cavour 16. Per tutto quanto non previsto, il presente 6 contratto è disciplinato dagli artt. da 1571 a 1606 del Codice Civile e dalla legge n. 392/1978, alle quali le parti si rimettono. 12) Trattamento dei dati Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione l. n. 675/1996. Borgomanero, lì Il Locatore Il Locatario A norma degli artt.1341 e 1342 c.c., le Parti, con riguardo agli artt.3-4-5-6-7-8-10-11-12, dichiarano di approvarli, reietta ogni reciproca eccezione. Il Locatore Il Locatario