LE NOVITA SULLE PENSIONI NELLA MANOVRA MONTI di PIETRO PERZIANI (DICEMBRE 2011) Facciamo una prima analisi delle principali novità introdotte dalla Manovra Monti in materia di pensioni, più esattamente in tema di accesso alla pensione, limitatamente a quanto attiene al personale della scuola. L intero articolo 24 è dedicato alle pensioni; procediamo nell analisi comma per comma. 1-INTRODUZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO PRO RATA (COMMA 2) A decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. 1 / 9
Si tratta del tante volte nominato contributivo pro rata : a decorrere dal 01/01/2012, la rata di pensione maturata dopo tale data verrà calcolata con il sistema retributivo; vengono salvaguardati i diritti acquisiti, nel senso che quanto maturato fino al 31 dicembre 2011 verrà calcolato con la normativa precedente. Senza entrare troppo nello specifico, la pensione d ora in avanti sarà fatta di due pezzi : -il primo, fino al 31/12/2011, calcolato con il vecchio sistema, retributivo o misto; naturalmente, per chi aveva già il contributivo, non cambierà niente -il secondo, dal 01/01/2012 fino al momento della pensione, calcolato con il sistema contributivo L importo totale della pensione sarà pari alla somma dei due pezzi. 2-IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO SISTEMA (COMMA 3, primo periodo) Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Nel comma tre, primo periodo, vengono fissati i confini tra il vecchio e il nuovo sistema: coloro che entro il 31/12/2011 maturano i requisiti alla pensione di vecchiaia o di anzianità in base alle normativa pre-vigente, mantengono il diritto ad andare in pensione alle scadenze previste da tale normativa; anche in questo caso, si tratta della salvaguardia dei diritti acquisiti. 2 / 9
Importante: costoro possono chiedere la certificazione del diritto acquisito all Ente di appartenenza (Inpdap, peraltro fuso con l INPS). 3-IL NUOVO SISTEMA (COMMA 3, secondo periodo) A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18 Per chi non ha maturato i requisiti nel precedente sistema, a decorrere dal 01/01/2012 entra in vigore il nuovo, che prevede due tipi di pensione: 1-pensione di vecchiaia, che si consegue in base ai requisiti previsti dai successivi commi 6 e 7 2-pensione anticipata, che si consegue in base ai requisiti previsti dai successivi commi 10 e 11, salvo quanto previsto dai commi 14, 17 e 18 Vedremo che nella scuola ci sono alcune differenze rispetto alla normativa generale. 4-INCENTIVAZIONE DELLA PERMANENZA AL LAVORO (COMMA 4) 3 / 9
la pensione di vecchiaia si può conseguire all età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell attività lavorativa è incentivato dall operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all età di settant anni Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l efficacia delle disposizioni di cui all articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. Viene stabilito un incentivo a rimanere al lavoro anche dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, fino ai 70 anni, perché continuano ad operare i coefficienti di trasformazione in base a cui viene calcolata la pensione con il sistema contributivo, che dal 2012 vale per tutti, come appena detto. Nel sistema precedente questo non avveniva, perché maturati i 40 anni l importo della pensione rimaneva fermo, salvo naturalmente eventuali aumenti dello stipendio. Importante: i lavoratori dipendenti che prolungano l attività lavorativa continuano a godere delle tutele dell art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. 5-CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (COMMA 5) Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1 gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 4 / 9
Sia per le pensioni di vecchia che di anzianità, nel nuovo sistema non valgono più le finestre e i posticipi di un anno solare o di un anno scolastico di cui alla precedente normativa, finestre e posticipi che naturalmente continuano a valere per chi ricade nella vecchia normativa. 6-LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL NUOVO SISTEMA (COMMA 6) Le nuove disposizioni sulla pensione di vecchiaia riguardano essenzialmente le donne e non si applicano alla scuola; infatti, il comma 6, lettera a) riguarda le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell AGO e delle forme sostitutive della medesima, mentre il regime pensionistico della scuola rientra tra le forme esclusive. Nella scuola per le pensioni di vecchiaia rimane quindi in vigore la vecchia normativa, che, giova ricordarlo, è più pesante di quella della manovra Monti; infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2012 per le donne la pensione di vecchia è fissata a 65 anni al pari degli uomini, fatto salvi al solito i diritti acquisiti, per effetto della legge 122/2010, che accelera il raggiungimento dei 65 anni già previsto dalla Legge 102/2099. Per la verità, la Manovra Monti una novità la introduce: il requisito per la pensione di vecchiaia viene innalzato da 65 a 66 anni per tutti (Art. 24, comma 6, lettera c ). Bisogna infine tener conto dell adeguamento dell età pensionabile per effetto delle aspettative di vita, ma perché si superino i 66 anni si dovrebbe arrivare al 2022. 5 / 9
7-LA PENSIONE ANTICIPATA (COMMA 10, primo periodo e secondo periodo) A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'ago e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall anno 2014. A decorre dal 01/01/2012, per tutti (AGO, forme sostitutive ed esclusive, gestione separata) l accesso alla pensione con età inferiori a quelle previste per la pensione di vecchiaia, è possibile solo se si sono maturati dei requisiti contributivi molto consistenti, peraltro diversi tra uomini e donne: Contributi per pensione anticipata uomini 2012 42 anni e un mese 2013 42 anni e due mesi 2013 6 / 9
42 anni e tre mesi Contributi per pensione anticipata donne 2012 41 anni e un mese 2013 41 anni e due mesi 2013 41 anni e tre mesi La norma riassorbe il precedente sistema delle pensioni di anzianità, con il sistema delle quote, e della pensione di vecchiaia per compiuto quarantennio. 7 / 9
8-LA PENALIZZAZIONE (COMMA 10, terzo periodo) Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1 gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni. Nel caso in cui l età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Importante: se l età con cui si accede alla pensione anticipata è inferiore ai 62 anni, per ogni anno o frazione di anno che manca ai 62 c è una penalizzazione del 2% su quanto maturato prima del 2012; ad esempio, se si va in pensione anticipata nel 2012 con 60 anni di età, si subisce una penalizzazione del 4% su quanto maturato prima del 2012, cioè praticamente su tutta la pensione. Anche in questo caso, bisognerà anche tener conto degli adeguamenti per effetto delle speranze di vita, per cui il limite di 62 anni perché non si abbiano penalizzazioni è destinato ad elevarsi (Comma 12) Diciamo che non appare consigliabile andare in pensione prima dei 62 anni. 9-LA BUONUSCITA L ultimo dubbio riguarda la corresponsione della buonuscita; la Legge 148/2011, art.1, comma 22 e 23 stabilisce che: -in caso di pensione per vecchiaia o per compiuto quarantennio, la buonuscita viene corrisposta dopo sei mesi -in caso di pensione di anzianità, la buonuscita viene corrisposta dopo due anni, anziché dopo sei mesi. 8 / 9
La normativa sulla corresponsione della buonuscita non è stata toccata dalla Manovra Monti, ma la pensione di vecchiaia per compiuto quarantennio e la pensione di anzianità non esistono più, essendo stata introdotta la pensione anticipata; domanda: alla pensione anticipata, quale normativa si applica relativamente alla corresponsione della buonuscita? Ritardo di sei mesi, oppure ritardo di due anni? Va evidenziato che la pensione anticipata di fatto corrisponde alla precedente pensione di vecchiaia per compiuto quarantennio, mentre le pensioni di anzianità per quote sono state annullate, per cui il ritardo nella corresponsione della buonuscita dovrebbe essere di sei mesi, almeno ad avviso di chi scrive. 9 / 9