Specifica Tecnica per la fornitura di Immagine esclusivamente indicativa DAO 02 Unità Sicurezza e Ambiente Rev. 3 - Elaborato Responsabile dell Unità Ingegneria dei Componenti Il RSPP Ernesto Bigazzi Marcello Colasanti Roberto Bevilacqua Luigi De Rosa Documento validato da Acea SpA - Acquisti e Logistica Documento di proprietà di a Socio Unico
Pagina 2/6 Sommario 1 OGGETTO E SCOPO... 3 2 RIFERIMENTI A NORME E UNIFICAZIONI... 3 3 MATERIALI... 3 4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE... 4 5 MASSA... 4 6 NOTA INFORMATIVA... 4 7 MARCATURE... 5 8 CONFEZIONE ED IMBALLAGGIO... 5 9 PRESCRIZIONI PER IL COLLAUDO... 5 10 GARANZIE... 5 11 SMALTIMENTO A FINE VITA OPERATIVA... 6 Documento di proprietà di a Socio Unico
Pagina 3/6 1 OGGETTO E SCOPO La presente specifica ha per oggetto la definizione delle caratteristiche tecniche cui devono rispondere gli occhiali di protezione, oggetto della presente specifica tecnica. In mancanza di prescrizioni formulate in altri documenti interni particolari, gli indirizzi contenuti nella presente specifica si applicano a tutte le forniture previste. Gli occhiali di protezione sono destinati a proteggere gli occhi dell operatore, da agenti meccanici e da radiazioni associate ad archi elettrici accidentali a distanza. Ogni riferimento societario presente nel testo di questo documento si intende riferibile e applicabile a tutte le Società del Gruppo. 2 RIFERIMENTI A NORME E UNIFICAZIONI Le leggi e le norme sotto riportate si intendono comprensive di successivi aggiornamenti e varianti e, quindi, nel testo in vigore al momento della richiesta di fornitura, secondo il caso sempre che tali innovazioni normative non siano in contrasto con la presente specifica. I riferimenti alla medesima normativa, citati nel seguito della presente specifica, sono suscettibili di conseguenti modifiche, in congruità a tali aggiornamenti e varianti. a) Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio; b) D.Lgs. 81/08 Testo Unico per la Sicurezza completo delle modifiche e integrazioni del D.Lgs. 106/09; c) D.Lgs. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 2 gennaio 1997; d) norma UNI EN 166 Protezione personale degli occhi - Specifiche ; e) norma UNI EN 168 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici ; f) norma UNI EN 170 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate. 3 MATERIALI Gli occhiali di protezione devono essere costituiti dei seguenti materiali: - lenti in materiale minerale (vetro) o materiale organico (plastica); - montatura in materiale plastico dielettrico; - custodia in materiale plastico rigido o semirigido. Documento di proprietà di a Socio Unico
Pagina 4/6 4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE In dettaglio i singoli componenti degli occhiali, devono essere rispondenti alle caratteristiche riportate nel seguente elenco. Lenti: incolori, resistenti agli urti e alla fiamma, indeformabili al calore, inattaccabili dai comuni disinfettanti, prive di deformazioni apprezzabili e esenti da imperfezioni rilevabili a vista: - trasparenza visiva non inferiore all 85%, come previsto nella norma UNI EN 166; - numero di graduazione 2-1,2 come da norma UNI EN 170; - potenza ottica residua massima 0,06 diottrie sia per effetto sferico sia astigmatico, 0,25 diottrie per l effetto prismatico; - dimensioni utili minime: in altezza 40 mm e in larghezza 46 mm, secondo la norma UNI EN 166; - protezione contro particelle ad alta velocità, secondo UNI EN 166 (urto a bassa energia); - protezione contro particelle di polvere di grandi dimensioni, secondo UNI EN 166; - protezione contro l arco elettrico da corto-circuiti, secondo UNI EN 166. Montatura: resistente agli urti e alla fiamma, indeformabile al calore, inattaccabile dai comuni disinfettanti; sono ammesse cerniere, viti e anima delle stanghette in materiale metallico resistente alla corrosione, secondo le prove definite nell ambito della norma UNI EN 168; alla montatura devono essere applicati i ripari laterali; le stanghette debbono essere adattabili e regolabili alla conformazione del capo; la montatura degli occhiali di protezione deve, in generale, rispondere ai requisiti e alle prove previsti dalla norma UNI EN 166. Custodia: costruita in modo che l occhiale sia mantenuto in posizione stabile e che le lenti non vadano a contatto con la superficie della stessa (nel caso in cui questa sia rigida), se non opportunamente protetta. 5 MASSA Gli occhiali protettivi completi di tutte le sue parti devono avere un peso complessivo non superiore a 40 g (lenti plastica), 70 g (lenti in vetro). 6 NOTA INFORMATIVA Gli occhiali devono essere forniti con la nota informativa del Costruttore come previsto nell Allegato II al D.Lgs. 475/92. Documento di proprietà di a Socio Unico
Pagina 5/6 7 MARCATURE In conformità al D. Lgs. 475/92, la montatura degli occhiali di protezione deve riportare in maniera visibile, leggibile ed indelebile la marcatura CE, nonché le marcature previste dalla norma UNI EN 166, in particolare: - identificazione del Fabbricante; - sigla UNI EN 166; - simbolo per urti a bassa energia; - simbolo arco elettrico. 8 CONFEZIONE E IMBALLAGGIO Ciascun paio d occhiali deve essere fornito nella rispettiva custodia con all interno la nota informativa e le istruzioni del Costruttore. Le confezioni devono essere imballate in scatole di cartone d idonea robustezza, riportante all'esterno il codice SAP 7230140 del materiale. 9 PRESCRIZIONI PER IL COLLAUDO La verifica di rispondenza alle norme è garantita dal Fornitore con la marcatura CE. A richiesta di areti S.p.A. deve fornire i certificati attestanti il superamento delle prove da parte di laboratorio autorizzato, secondo quanto previsto dalla normativa di cui al precedente par. 2. Tutti gli occhiali protettivi oggetto delle forniture, devono essere collaudati circa il rispetto dei requisiti di peso e marcatura previsti (cfr. precedenti par. 5 e 7). 10 GARANZIE Il Fornitore degli occhiali di protezione in oggetto è l unico garante nei confronti di areti S.p.A. contro tutti i difetti del materiale e di costruzione oltre che, indipendentemente dai collaudi effettuati, per la piena rispondenza alla presente Specifica Tecnica. La garanzia prevede qualsiasi riparazione o sostituzione gratuita degli occhiali, trasporti compresi, nel più breve tempo possibile, ma comunque entro 3 mesi dalla notifica al Fornitore, per un periodo di 24 mesi dalla presa in carico da parte delle Unità Operative, ma non oltre 30 mesi dalla data di fine collaudo presso areti S.p.A. con esito favorevole, nei casi di difetti riscontrati. Il periodo di sospensione dal servizio dovuto a difetti di materiale e di costruzione prolunga la durata della garanzia del tempo intercorrente tra la notifica dell anomalia e la riconsegna del/degli esemplare/i da parte del Fornitore. Per tutti gli occhiali che, in regime di garanzia, siano state sostituiti, riparati o comunque influenzati da tali operazioni, gli obblighi di garanzia, nei casi di difetti riscontrati, si estendono di ulteriori 12 mesi, a partire dalla data di ultimazione della sostituzione o della riparazione. Documento di proprietà di a Socio Unico
Pagina 6/6 11 SMALTIMENTO A FINE VITA OPERATIVA Il Fornitore deve comunicare per iscritto, secondo le indicazioni dei documenti contrattuali e comunque prima della comunicazione di approntamento al collaudo, le modalità di smaltimento e/o riciclo degli occhiali di protezione, una volta che siano giunti a fine vita operativa. Il Fornitore deve, per quanto possibile, prevedere materiali per i quali sia fattibile il riciclo, mediante recupero e riutilizzo, piuttosto che lo smaltimento a discarica; deve comunque preferibilmente utilizzare, laddove possibile, materiali per i quali sia elevato il grado di biodegradabilità. Quanto sopra deve essere previsto in conformità alle leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di salvaguardia ambientale. Documento di proprietà di a Socio Unico