TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA



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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI MADRI AI SENSI DEL D.LGS. 151/2001 E ART 28, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 1

Indice PREMESSA... 3 CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 TUTELA DELLA MATERNITA QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO... 3 DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI... 5 ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO... 6 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI OCCUPATE NELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORVERGATA... 14 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE SPECIFICA DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI NEI PERIODI DI GRAVIDANZA E POST PARTUM... 14 PROCEDURE... 23 2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE LAVORATRICI MADRI PREMESSA Il datore di Lavoro nell ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista dall art. 28 del D.Lgs. 81/08, deve considerare anche i rischi riguardanti le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. La valutazione dei rischi dovrà essere effettuata ad hoc, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 26.03.2001 n.151, con particolare riguardo all esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e prendendo in esame tutti gli aspetti dell attività lavorative per identificare pericoli e probabili cause di lesioni o danni, e stabilire in quale modo tali cause possono essere rimosse, in maniera tale da eliminare o ridurre i rischi. A seguito della valutazione, il Datore di Lavoro dovrà adottare le necessarie misure di Prevenzione e Protezione affinchè sia evitata l esposizione delle lavoratrici madri ai rischi eventualmente presenti. La presente relazione sarà pertanto parte integrante del Documento di Valutazione del rischio, di cui all art. 28 del D.Lgs. 81/08 dell Università degli Studi di Torvergata. CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici come definite dall art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 151/01: Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonchè le socie lavoratrici di cooperative. TUTELA DELLA MATERNITA QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53, che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia In sintesi, i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti: E vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01). 3

I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D. Lgs 151/01, cui si rimanda ai paragrafi successivi. E vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01). Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D.Lgs 151/01) I rischi da valutare sono riportati nell Allegato C del D. Lgs 151/01, cui si rimanda ai paragrafi successivi. E compito del datore di lavoro valutare preventivamente tutti i rischi per la gravidanza e l allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino. Come precisato inoltre dalla Circolare del Ministero del Lavoro Prot. 3328 del 16/12/2002 detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela. Ecco riportato in sintesi cosa deve fare il datore di lavoro: in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente (MC), consultato preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi art. 28 D.Lgs.81/08 con l analisi e l identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell art. 7 D. Lgs. 151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi 4

dell art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del MC nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni: - modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia possibile procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio. - Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica all ispettorato del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro. Gli aspetti procedurali qui accennati vengono descritti più dettagliatamente, anche in riferimento alle lavoratrici in periodo di puerperio e allattamento, nella parte finale del presente documento. DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI Con l'emanazione del Decreto Legislativo 26.03.2001 n.151 è stato adottato il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000 n.53" che raccoglie e riordina il complesso delle disposizioni vigenti in materia nonché alcune norme della legge n. 903/77 in tema di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. La normativa in argomento disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, disponendo il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi. Il D.Lgs. 151/01, innovando la terminologia usata nelle norme vigenti in materia, al Capo III, intitolato "Congedo di maternità", disciplina tutte le ipotesi di interdizione dal lavoro ed accoglie entrambe le novità introdotte dalla legge n. 53 dell'08.03.2000: in primo luogo, la possibilità per la lavoratrice di posticipare il periodo di astensione obbligatoria di un mese, previa idonea certificazione medica di specialisti del S.S.N., di medico convenzionato o del medico competente dell'ente e poi recuperare tale mese nel periodo post parto. I casi regolati da questa normativa sono i seguenti: interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze nella gestazione; interdizione anticipata dal lavoro per particolari condizioni di lavoro o ambientali o per l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni; 5

interdizione anticipata per lavori gravosi o pregiudizievoli; divieto di licenziamento; interdizione post-partum flessibilità del congedo di maternità Congedi parentali e per malattia del figlio Entrambi i genitori, fino al compimento degli otto anni di età del bambino (per i figli adottivi o in affidamento fino al 12 anno di età) possono avvale rsi di periodi di astensione facoltativa continuativi o frazionati che complessivamente non eccedano il limite di dieci mesi. Il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro è riconosciuto al lavoratore dipendente anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Per quanto riguarda le modalità per l'esercizio del diritto la nuova normativa riconosce a ciascun genitore un periodo di astensione facoltativa di sei mesi elevabile a sette per il padre lavoratore qualora eserciti il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi. In presenza di un solo genitore il limite di astensione è indicato in un massimo di dieci mesi continui o frazionati. Entrambi i genitori possono, inoltre, fruire di assenze della durata delle malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico, se, invece, il bambino ha un età compresa tra tre e otto anni ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro senza retribuzione per un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno. I riposi giornalieri Il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre due periodi di permessi giornalieri fino ad un anno di età del bambino. I due periodi possono essere cumulati e spettano: in misura di un'ora se l'orario è inferiore alle sei ore giornaliere; in misura di due ore se l'orario è pari o superiore a sei ore giornaliere. Qualora la lavoratrice possa avvalersi di strutture aziendali, ad esempio gli asili nido, i suddetti periodi sono ridotti della metà. ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO Negli schemi seguenti sono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino; per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza e lattazione segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali 6

l esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto. Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio l Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01). L Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia. Si ricorda infine che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all avanzato stato di gravidanza sono vietati negli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs. 151/01). 7

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA POSTURE INCONGRUE LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE) PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato) ASPETTI ERGONOMICI Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto di infortunio E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall alto. LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett.g (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett.e DIVIETO IN GRAVIDANZA 8

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO LAVORO NOTTURNO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato) Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato. Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 (è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino). D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett.f (lavori di manovalanza pesante ) D.Lgs 151/01 art 11 all.c lett.a,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O DIVIETO IN GRAVIDANZA 9

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RUMORE PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato) interessino l'addome. AGENTI FISICI L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita. LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI D.Lgs 151/01 art 11 all.c lett.a,1,c D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett.c (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dba LEx, 8h) COLPI, VIBRAZIONI SOLLECITAZIONI TERMICHE Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso. Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, 10 D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all obbligo di sorveglianza sanitaria) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 art 11 all.c lett.a,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi)

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI) PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato) nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato. Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza. 11 LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigo) D.Lgs 151/01 art.8 D.Lgs 151/01 art 7 all.a lett.d (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). D.Lgs 151/01 art 7 all.a lett.c (malattie professionali ) D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett.b (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett.c (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 art 11 all.c lett.a,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi ) DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP AGENTI BIOLOGICI AGENTI BIOLOGICI DEI Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio D.Lgs 151/01 art 7 all.a lett.a

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4 SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI) PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato) 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es.sanità). AGENTI CHIMICI L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. 12 LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett B ( rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs 151/01 art 11 all.c lett.a,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett.a (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett.c (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.c lett,a punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio può

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL ORGANISMO UMANO PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n. 57/2002, modificato) Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione. Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte. LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l uso dei DPI D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett.a (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.a lett.c (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 7 all.b lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a ( allegato 2 DL 645/96) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO 13

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI OCCUPATE NELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORVERGATA In relazione a quanto sopra specificato, nell ambito della più generale valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici che operano presso l Azienda, si è proceduto all analisi di tutte le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio significativo per le lavoratrici madri e per le puerpere. In particolare, per ciascun gruppo omogeneo di lavoratrici, sono stati estrapolati e descritti i possibili fattori di rischio che potrebbero comportare un alterazione dello stato di salute o essere causa di infortunio. A ciascuno di essi è stato associato un livello di rischio medio derivante dalla valutazione dei rischi effettuata per ciascuna realtà operativa. Si sottolinea il fatto che nella valutazione descritta nelle tabelle seguenti si è tenuto conto delle condizioni di lavoro generalmente presenti nelle lavorazioni esaminate. Resta inteso che il datore di lavoro nel fare riferimento a questi orientamenti dovrà tenere conto delle specifiche condizioni della propria attività lavorativa e che in condizioni particolari anche l Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali per situazioni che al di là delle indicazioni riportate negli schemi seguenti vengano valutate pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01). Si riportano nel seguito le risultanze di tale valutazione. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE SPECIFICA DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI NEI PERIODI DI GRAVIDANZA E POST PARTUM Nella tabella seguente sono riportati i risultati della valutazione per gruppi omogenei di lavoratori conseguente alle analisi svolte nei precedenti paragrafi. In particolare i gruppi omogenei definiti nel documento di valutazione dei rischi sono stati raggruppati come di seguito indicato 14

Tab. A IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATRICI ESPOSTE A RISCHIO SPECIFICO Gruppo 1: Amministrativi Amministrativi Uscieri Bibliotecari Ricercatori Dottorandi/Borsisti Gruppo 2: Tecnici di Laboratorio Gruppo 3: Tecnici scientifici Tecnici Gruppo 4: Docenti Professori Gruppo 5: Autisti Autisti Gruppo 6: Stabularisti Stabularisti 15

A tal riguardo occorre osservare che sono state considerate tutte le possibili mansioni a cui potrebbero essere adibite le lavoratrici. b) La quantificazione di ciascun rischio individuato è riportata in funzione dei seguenti periodi: periodo della gravidanza, che va dal momento del concepimento alla nascita del bambino; primo periodo di allattamento, che va dalla nascita fino al compimento del settimo mese del bambino; secondo periodo dell'allattamento, che dall'ottavo mese di età del bambino arriva fino al compimento del primo anno di vita. Tali periodi sono stati individuati sulla base della specifica normativa di riferimento, ampiamente riportata nei paragrafi precedenti. I livelli di rischio sono espressi nella scala tra 1 e 4. I livelli di rischio 3 e 4 sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell'attività da parte delle lavoratrici durante il periodo di riferimento. Pertanto in tali casi occorrerà, di concerto con il medico competente, adibire la lavoratrice ad attività che non la espongano ai rischi individuati o, nella comprovata impossibilità di ricollocamento, provvedere alla temporanea sospensione della lavoratrice, secondo le modalità definite dalle vigenti normative. La diminuzione del rischio al passare del tempo, registrabile nelle tabelle seguenti per taluni fattori di rischio, è legata alla considerazione che, con il crescere del bambino si registra una crescente autonomia dello stesso dalle funzioni dell'allattamento materno, e un ristabilirsi graduale delle condizioni psico-fisiche della madre, tali da garantire i requisiti necessari allo svolgimento dei compiti assegnati. Qualora una lavoratrice faccia parte della squadra di emergenza, si dovrà provvedere alla sua sostituzione dalle attività in questione durante tutto il periodo della gravidanza. Occorre tuttavia evidenziare che le affermazioni riportate nelle seguenti tabelle, devono essere considerate indicative e quale base di partenza, per il medico competente e il Datore di Lavoro, per le valutazioni specifiche che dovranno essere di volta in volta effettuate per ogni singolo caso, in relazione al reparto frequentato e alla tipologia di attività svolta. 16

Amministrativi con utilizzo di VDT G R U P P O 1 : A m m i n i s t r a t i v i Uscieri Bibliotecari Fattore di rischio LR Gravidanza LR 1 periodo LR 2 periodo Misure di Prevenzione e Protezione Movimentazione manuale dei carichi 1 1 1 Le attività non prevedono un rischio elevato per la movimentazione di carichi. In ogni caso in particolare per gli uscieri e i bibliotecari evitare anche quella occasionale nel periodo di gravidanza. Postura 1 1 1 Utilizzo del VDT 2 1 1 In funzione delle esigenze ed anche su indicazioni del Medico Competente, potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause dall'attività amministrativa Non vi sono situazioni di rischio particolare. Si ritiene sufficiente l adozione delle seguenti misure: - disponibilità di postazioni di lavoro rispondenti ai requisiti ergonomici previsti dalla vigente normativa; - formazione e informazione sui rischi correlati all utilizzo prolungato del VDT; - sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario attualmente adottato; - carichi di lavoro compatibili con lo stato fisiologico della lavoratrice. LR = Livello di rischio. I livelli di rischio 3 e 4 sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell'attività da parte delle lavoratrici durante il periodo di riferimento 17

Ricercatori G R U P P O 2 : T e c n i c i d i L a b o r a t o r i o Dottorandi/Borsisti Fattore di rischio LR Gravidanza LR 1 periodo LR 2 periodo Misure di Prevenzione e Protezione Ritmo di Lavoro 2 1 1 Ridurre le condizioni di lavoro che possono creare stress o affaticamento fisiologico Movimentazione manuale dei carichi Postura eretta prolungata 2 1 1 3 1 1 Lo svolgimento delle attività può prevedere la movimentazione manuale di bidoni contenenti azoto liquido. Tutti i lavoratori sono stati in ogni caso informati e formati sulla corretta movimentazione. In base a quanto definito nel D.Lgs. 151/01 art. 7, All.A e in base alle risultanze della valutazione dei rischi di cui all art.11 e allegato C lett. b, nel caso non sia possibile dispensare la lavoratrice da tali compiti, vige il divieto per tutto il periodo di gravidanza. Le altre attività non prevedono un rischio elevato per la movimentazione di carichi. In ogni caso evitare anche quella occasionale nel periodo della gravidanza. Lo svolgimento delle attività prevede lo stazionamento eretto delle lavoratrici, anche se tale postura non deve essere mantenuta in maniera continuativa ed è ampiamente modulabile dalla lavoratrice. Si raccomanda di evitare lo stazionamento eretto durante il periodo della gravidanza per tempi superiori a metà del turno di lavoro. 1 se ciò non fosse possibile in conformità ai disposti del D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. G, vige il divieto di svolgere detta attività per tutto il periodo della gravidanza. Utilizzo del VDT 2 1 1 Agenti Chimici e/o cancerogeni 3 3 1 Non vi sono situazioni di rischio particolare per i periodi di gravidanza e puerperio. In particolare, in funzione delle esigenze ed anche su indicazioni del Medico Competente, potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause previste per il lavoro al VDT. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 per gli agenti chimici indicati nell Allegato A e B, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. 1 Per turno di lavoro, nel caso di lavori che obbligano ad una postura eretta prolungata, si intende un orario di lavoro full time. Nel caso di lavoratrici part time, sarà il medico competente a valutare lo specifico caso 18

Agenti Biologici 3 3 2 In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A e B per agenti biologici dei gruppi 3 e 4, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. Per l esposizione potenziale a toxoplasma e virus della rosolia si può estendere il divieto se la lavoratrice non risulta protetta e non sono presenti DPI adeguati Agenti fisici (Radiazioni ) 3 3 2 In alcuni laboratori specifici sono previste delle attività in camera calda. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A LETTERA d, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. Rumore 2 1 1 Il livello di rumore generato da alcune attrezzature comunemente utilizzate all interno dei laboratori quali ad esempio cappe chimiche e armadi aspirati è inferiore agli 80 dba. Prevedere se necessario un indagine specifica per la valutazione di casi particolari. Sollecitazioni termiche Radiazioni ottiche artificiali 3 3 1 3 3 1 In alcuni laboratori specifici sono previste delle attività in camera fredda. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A LETTERA A, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. L utilizzo di attrezzature che emettono radiazioni ottiche artificiali quali ad esempio i laser comportando effetti nocivi sulla vista e sulla cute sono da evitare sia nel periodo di gravidanza che nel periodo di primo allattamento. LR = Livello di rischio. I livelli di rischio 3 e 4 sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell'attività da parte delle lavoratrici durante il periodo di riferimento 19

G R U P P O 3 : T e c n i c i s c i e n t i f i c i Tecnici di laboratorio Fattore di rischio LR Gravidanza LR 1 periodo LR 2 periodo Misure di Prevenzione e Protezione Ritmo di Lavoro 2 1 1 Ridurre le condizioni di lavoro che possono creare stress o affaticamento fisiologico Postura eretta prolungata 3 1 1 Lo svolgimento delle attività prevede lo stazionamento eretto delle lavoratrici, anche se tale postura non deve essere mantenuta in maniera continuativa ed è ampiamente modulabile dalla lavoratrice. Si raccomanda di evitare lo stazionamento eretto durante il periodo della gravidanza per tempi superiori a metà del turno di lavoro. 1 se ciò non fosse possibile in conformità ai disposti del D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. G, vige il divieto di svolgere detta attività per tutto il periodo della gravidanza. Utilizzo del VDT 2 1 1 Vibrazioni 2 1 1 Non vi sono situazioni di rischio particolare per i periodi di gravidanza e puerperio. In particolare, in funzione delle esigenze ed anche su indicazioni del Medico Competente, potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause previste per il lavoro al VDT. Lo svolgimento delle attività può prevedere l utilizzo di autovetture aziendali.ridurre per quanto possibile la giuda di autoveicoli durante il periodo di gravidanza. 1 Per turno di lavoro, nel caso di lavori che obbligano ad una postura eretta prolungata, si intende un orario di lavoro full time. Nel caso di lavoratrici part time, sarà il medico competente a valutare lo specifico caso 20

G R U P P O 4 : D o c e n t i Professori Fattore di rischio LR Gravidanza LR 1 periodo LR 2 periodo Misure di Prevenzione e Protezione Ritmo di Lavoro 2 1 1 Ridurre le condizioni di lavoro che possono creare stress o affaticamento fisiologico Utilizzo del VDT 2 1 1 Non vi sono situazioni di rischio particolare per i periodi di gravidanza e puerperio. In particolare, in funzione delle esigenze ed anche su indicazioni del Medico Competente, potranno essere aumentate in frequenza e/o durata le pause previste per il lavoro al VDT. G R U P P O 5 : A u t i s t i Autisti Fattore di rischio LR Gravidanza LR 1 periodo LR 2 periodo Misure di Prevenzione e Protezione Vibrazioni 3 1 1 Rumore 2 1 1 Lo svolgimento delle attività prevede la guida di autovetture aziendali. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A LETTERA o, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza. Il livello di rumore generato da alcune macchine comunemente utilizzate è inferiore agli 80 dba. Prevedere se necessario un indagine specifica per la valutazione di casi particolari. 21

G R U P P O 6 : S t a b u l a r i s t i Stabularisti Fattore di rischio LR Gravidanza LR 1 periodo LR 2 periodo Misure di Prevenzione e Protezione Agenti Biologici 3 3 2 Movimentazione manuale dei carichi Agenti Chimici e/o cancerogeni 3 1 1 3 3 1 Rumore 2 1 1 In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 e Allegato A e B per agenti biologici dei gruppi 3 e 4, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. Per l esposizione potenziale a toxoplasma e virus della rosolia si può estendere il divieto se la lavoratrice non risulta protetta e non sono presenti DPI adeguati Lo svolgimento delle attività può prevedere la movimentazione manuale di animali. Tutti i lavoratori sono stati in ogni caso informati e formati sulla corretta movimentazione. In base a quanto definito nel D.Lgs. 151/01 art. 7, All.A e in base alle risultanze della valutazione dei rischi di cui all art.11 e allegato C lett. b, nel caso non sia possibile dispensare la lavoratrice da tali compiti, vige il divieto per tutto il periodo di gravidanza. In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 151/01 art. 7 per gli agenti chimici indicati nell Allegato A e B, in caso di impossibilità a spostare la lavoratrice ad altre mansioni/reparti, vige il divieto in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. Il livello di rumore all interno dello stabulario è inferiore agli 80 dba. Prevedere se necessario un indagine specifica per la valutazione di casi particolari. Postura eretta prolungata 3 1 1 Lo svolgimento delle attività prevede lo stazionamento eretto delle lavoratrici, anche se tale postura non deve essere mantenuta in maniera continuativa ed è ampiamente modulabile dalla lavoratrice. Si raccomanda di evitare lo stazionamento eretto durante il periodo della gravidanza per tempi superiori a metà del turno di lavoro. 1 se ciò non fosse possibile in conformità ai disposti del D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. G, vige il divieto di svolgere detta attività per tutto il periodo della gravidanza. Ritmo di lavoro 2 1 1 Ridurre le condizioni di lavoro che possono creare stress o affaticamento fisiologico 1 Per turno di lavoro, nel caso di lavori che obbligano ad una postura eretta prolungata, si intende un orario di lavoro full time. Nel caso di lavoratrici part time, sarà il medico competente a valutare lo specifico caso 22

PROCEDURE Di seguito vengono illustrate le procedure per l applicazione delle misure di tutela della lavoratrice madre. Tali procedure dovranno avere ampia diffusione tra le lavoratrici ed i loro rispettivi Responsabili. Si ricorda innanzitutto che è fatto obbligo di dichiarare lo stato di gravidanza nei seguenti casi: In caso di radioesposizione come da art. 8 del D.Lgs. 151/08 integralmente riportato in Nota 1 Prima dell inizio del settimo mese di gravidanza (astensione obbligatoria dal lavoro) Per le altre lavoratrici, al fine di una efficace tutela della gestante e del nascituro lo stato di gravidanza va comunicato il più presto possibile. Ad ogni modo eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza secondo le procedure di seguito esposte. 23

CASO 1 FASI OPERATIVE n. Fase Descrizione fase Il responsabile dell applicazione della fase 1 Verifica delle mansioni lavorative in relazione allo stato di gravidanza e/o puerperio La lavoratrice in stato di gravidanza Modalità di esecuzione operativa La lavoratrice appena accertato il suo stato di gravidanza verifica, con l ausilio di quanto riportato nelle tabelle del paragrafo 6 della presente procedura pubblicata nel sito del Servizio di Prevenzione e Protezione (http://web.uniroma2.it/index.php?navpath=spp), se le mansioni che abitualmente svolge sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell'attività durante il periodo di riferimento. La lavoratrice può chiedere spiegazioni e chiarimenti agli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione sia telefonicamente che recandosi presso il relativo Ufficio. Caso n. 1 il lavoro rientra fra le mansioni definibili come lavoro sicuro 2 Compilazione della dichiarazione di gravidanza 3 Mansioni per la lavoratrice in stato di gravidanza. 4 Trasmissione della documentazione al SPP 5 Rilascio all'interessata di una ricevuta dei documenti acquisiti. La lavoratrice in stato di gravidanza il Responsabile della Struttura dove la lavoratrice presta servizio La lavoratrice in stato di gravidanza SPP La lavoratrice compila e firma la dichiarazione di gravidanza e proposta di attività lavorativa di cui all'allegato II indicando la tipologia di mansioni che rientrano nel lavoro sicuro. Il Responsabile della Struttura controfirma, la suddetta dichiarazione di gravidanza. La lavoratrice consegna al Servizio di Prevenzione e Protezione il certificato di gravidanza redatto, in duplice copia, conformemente all'allegato I e la dichiarazione di gravidanza di cui all'allegato II, controfirmata dal Responsabile della struttura dove presta servizio. Il SPP consegna alla lavoratrice una ricevuta per l'avvenuta consegna dei documenti di cui sopra (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 1026/76). Il SPP consegna alla lavoratrice un opuscolo informativo sulla tutela della maternità. 24

6 Comunicazione del contenuto della dichiarazione di gravidanza e trasmissione del certificato di gravidanza SPP Il SPP comunica il contenuto della dichiarazione di gravidanza, per i provvedimenti di competenza, al Medico Competente prima possibile e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della stessa. Il SPP trasmette copia del certificato medico al Medico Competente e all'ufficio di Competenza. Nota 2 7 Domanda per la flessibilità del congedo di maternità 8 Attivazione procedure per l'ottenimento della flessibilità 9 Consegna del certificato di normale evoluzione della gravidanza La lavoratrice SPP La lavoratrice La lavoratrice, nel caso in cui sia interessata e ne voglia usufruire, può fare domanda di flessibilità del congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 151, adottando il facsimile di domanda riportato nell'allegato III. La domanda dovrà pervenire al SPP entro la prima metà del settimo mese di gravidanza. Il SPP informa dell'attivazione delle pratiche per la flessibilità: l'ufficio Competente Nota 2 e il Medico Competente al quale richiede la prescritta visita medica della lavoratrice (art. 20 D. Lgs. 151/01) per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità. La lavoratrice consegna al Medico Competente il certificato del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato, redatto non prima di 15 giorni dall'inizio dell'viii mese, attestante l'assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la madre ed il nascituro. 10 Visita Medica Medico Competente La lavoratrice viene sottoposta a visita medica per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità. 11 Trasmissione esito della visita per la flessibilità Medico Competente Il Medico Competente valuta la richiesta di flessibilità tenuto conto delle mansioni cui la lavoratrice è adibita, formula un giudizio di idoneità/non idoneità e trasmette l'esito della sua valutazione per la flessibilità, entro tre giorni dalla visita, all'spp 12 Nulla osta per la flessibilità SPP Il SPP trasmette il nulla osta alla flessibilità: all'ufficio Competente Nota 2, all'interessata ed al Responsabile della struttura presso la quale presta servizio. 25

13 Visita medica straordinaria La lavoratrice Nel periodo successivo al parto, fatto salvo il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice può richiedere al SPP una visita medica straordinaria (dietro presentazione di relativa certificazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato) nel caso in cui a seguito della gravidanza sia insorta una patologia che richieda la revisione della valutazione del rischio e del giudizio di idoneità alla mansione. 14 Riattivazione delle procedure di sorveglianza sanitaria SPP Alla ripresa delle mansioni originarie si riattiva la procedura di sorveglianza sanitaria già predisposta (a meno che la lavoratrice non venga adibita a mansioni differenti dalle originali che presentino nuovi o comunque differenti fattori di rischio, nel qual caso la dipendente sarà sottoposta a visita medica preventiva). 26

CASO 2 FASI OPERATIVE n. Fase Descrizione fase Il responsabile dell applicazio ne della fase Modalità di esecuzione operativa 1 Verifica delle mansioni lavorative in relazione allo stato di gravidanza e/o puerperio La lavoratrice in stato di gravidanza La lavoratrice appena accertato il suo stato di gravidanza verifica, con l ausilio di quanto riportato nelle tabelle del paragrafo 6 della presente procedura pubblicata nel sito del Servizio di Prevenzione e Protezione (http://web.uniroma2.it/index.php?navpath=spp), se le mansioni che abitualmente svolge sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell'attività durante il periodo di riferimento. La lavoratrice può chiedere spiegazioni e chiarimenti agli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione sia telefonicamente che recandosi presso il relativo Ufficio. Caso n. 2 il lavoro rientra fra le mansioni definibili come lavoro a rischio ma sono possibili mansioni alternative all interno della stessa struttura 2 Comunicazione dello stato di gravidanza al Responsabile di struttura La lavoratrice in stato di gravidanza La lavoratrice comunica al proprio Responsabile il suo stato di gravidanza evidenziando il fatto che le mansioni da lei svolte rientrano nel lavoro a rischio per la salute sua e del nascituro. 3 Scelta di mansioni alternative il Responsabile della Struttura dove la lavoratrice presta servizio Il Responsabile della struttura avvalendosi delle indicazioni riportate nel presente documento e/o della consultazione del Servizio Prevenzione e Protezione sceglie di assegnare la lavoratrice in gravidanza a mansioni e/o ambiente di lavoro che possano essere definiti come lavoro sicuro. 4 Compilazione della dichiarazione di gravidanza 5 Firma della dichiarazione di gravidanza La lavoratrice in stato di gravidanza il Responsabile della Struttura dove la lavoratrice presta servizio La lavoratrice compila e firma la dichiarazione di gravidanza indicando sia le sue mansioni originarie che quelle scelte dal suo Responsabile per il periodo di gravidanza e puerperio. Il Responsabile della Struttura controfirma la suddetta dichiarazione di gravidanza. 27

6 Trasmissione della documentazione al SPP 7 Rilascio all'interessata di una ricevuta dei documenti acquisiti. 8 Comunicazione del contenuto della dichiarazione di gravidanza e trasmissione del certificato di gravidanza 9 Notifica alla Direzione Provinciale del Lavoro di spostamento della lavoratrice 10 Domanda per la flessibilità del congedo di maternità La lavoratrice in stato di gravidanza SPP SPP SPP La lavoratrice La lavoratrice consegna al Servizio di Prevenzione e Protezione il certificato di gravidanza redatto, in duplice copia, conformemente all'allegato I e la dichiarazione di gravidanza di cui all'allegato II, controfirmata dal Responsabile della struttura dove presta servizio. Il SPP consegna alla lavoratrice una ricevuta per l'avvenuta consegna dei documenti di cui sopra (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 1026/76). Il SPP consegna alla lavoratrice un opuscolo informativo sulla tutela della maternità. Il SPP comunica il contenuto della dichiarazione di gravidanza, per i provvedimenti di competenza, al Medico Competente prima possibile e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui la lavoratrice sia addetta ad attività con sorgenti di radiazioni ionizzanti, la comunicazione va fatta immediatamente anche all'esperto Qualificato. Il SPP trasmette copia del certificato medico al Medico Competente e all'ufficio di Competenza. Nota 2 La modifica di mansioni e/o della sede di servizio dovrà essere notificata alla Direzione Provinciale del Lavoro come previsto dall Art. 12 comma 2 del D.Lgs. 151/01, da parte del SPP La lavoratrice, nel caso in cui sia interessata e ne voglia usufruire, può fare domanda di flessibilità del congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 151, adottando il facsimile di domanda riportato nell'allegato III. La domanda dovrà pervenire al SPP entro la prima metà del settimo mese di gravidanza. 11 Attivazione procedure per l'ottenimento della flessibilità SPP Il SPP informa dell'attivazione delle pratiche per la flessibilità: l'ufficio Competente Nota 2, e il Medico Competente al quale richiede la prescritta visita medica della lavoratrice (art. 20 D. Lgs. 151/01) per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità. 13 Consegna del certificato di normale evoluzione della gravidanza La lavoratrice La lavoratrice consegna al Medico Competente il certificato del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato, redatto non prima di 15 giorni dall'inizio dell'viii mese, attestante l'assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la madre ed il nascituro. 14 Visita Medica Medico Competente La lavoratrice viene sottoposta a visita medica per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità. 28

15 Trasmissione esito della visita per la flessibilità Medico Competente Il Medico Competente valuta la richiesta di flessibilità tenuto conto delle mansioni cui la lavoratrice è adibita (secondo quanto stabilito dal verbale di valutazione del rischio), formula un giudizio di idoneità/non idoneità e trasmette l'esito della sua valutazione per la flessibilità, entro tre giorni dalla visita, al SPP 16 Nulla osta per la flessibilità SPP Il SPP trasmette il nulla osta alla flessibilità: all'ufficio Competente Nota 2, all'interessata ed al Responsabile della struttura presso la quale presta servizio. 17 Visita medica straordinaria La lavoratrice Nel periodo successivo al parto, fatto salvo il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice può richiedere al SPP una visita medica straordinaria (dietro presentazione di relativa certificazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato) nel caso in cui a seguito della gravidanza sia insorta una patologia che richieda la revisione della valutazione del rischio e del giudizio di idoneità alla mansione. 18 Riattivazione delle procedure di sorveglianza sanitaria SPP Alla ripresa delle mansioni originarie si riattiva la procedura di sorveglianza sanitaria già predisposta (a meno che la lavoratrice non venga adibita a mansioni differenti dalle originali che presentino nuovi o comunque differenti fattori di rischio, nel qual caso la dipendente sarà sottoposta a visita medica preventiva). 19 Ritorno alle mansioni originarie La lavoratrice La lavoratrice, trascorsi 7 mesi dal parto (o comunque per tutta la durata dell allattamento in caso di radioesposizione) riprende a svolgere le sue mansioni originarie. 29