SOFTWARE, WEB, E- COMMERCE: FORME DI TUTELA Andrea L Episcopo Convitto Nazionale Mario Cutelli
Sommario 1. Software a) Definizione b) Componenti c) Brevettabilità d) Licenze e) Open source vs proprietario 2. Web a) Forme di tutela b) Domain name 3. E-commerce a) Brevettabilità b) USA UE 4. Conclusioni
Software: definizione Algoritmo ideato per consentire alla macchina di giungere a un obiettivo o risultato in un numero finito di passi.
Software: componenti Algoritmo logico; Codice sorgente, ovvero le istruzioni che compongono l algoritmo, scritte in linguaggio pseudo-naturale; Codice oggetto, ovvero la traduzione del linguaggio pseudo-naturale in linguaggio-macchina binario, tramite compilatore; Codice eseguibile, ovvero il codice oggetto assieme a un linker editor alle librerie di procedure standard del linguaggio in questione.
Software: brevettabilità Tutte le componenti di un software sono brevettabili, inclusa l attività inventiva che ne definisce obiettivi, finalità e logica strutturale, e tutte sono ugualmente tutelate dalle norme sul Diritto d Autore. Il brevetto è quindi conveniente nei seguenti casi: Software per la gestione delle risorse di computer o reti; Software per l elaborazione l di dati non digitali; i Software per il controllo dei processi di produzione.
Software: licenze L autore di un software può cedere i propri diritti itti a terzi; tuttavia, la forma di cessione parziale e temporanea dei diritti d autore nel settore informatico è la licenza. Ne esistono di tre tipi: Freeware, relativa al solo codice eseguibile; Shareware, come la precedente ma limitata a un periodo, trascorso il quale il software o si acquista, o smette di funzionare; Open source, relativa anche al codice sorgente, con la clausola che eventuali software, derivati dalla concessione di tale licenza, dovranno a loro volta essere open source.
Software: open source vs proprietario Open source Ideato per rispondere a bisogni generici; Necessita di essere personalizzato; Sviluppato da comunità di programmatori; Core business: manutenzione e personalizzazioni; Forme di tutela: Diritto d Autore, GPL (General Public License) Proprietario Ideato per rispondere ad esigenze specifiche; Soggetto ad aggiornamenti; Sviluppo centralizzato; Core business: software e aggiornamenti; Forme di tutela: Diritto d Autore, brevetto
Web: forme di tutela I siti web, tutelati dal Diritto d Autore, di cui è titolare il committente del sito, se non diversamente specificato, possono tuttavia essere equiparati a prodotti di design o modelli, alla stregua delle interfacce grafiche.
Web: Domain Name Il Domain Name, letteralmente nome del dominio, è ciò che identifica univocamente un sito sul world wide web; per questa ragione, esso gode delle stesse forme di tutela riservate al tradizionale marchio d impresa.
E-commerce: brevettabilità La brevettabilità dei metodi di e-commerce, nonostante il volume di transazioni online sia in costante crescita, è limitata sia dal punto di vista geografico, sia da quello tecnologico, dato che la materia è trattata in modo analogo al commercio tradizionale.
E-commerce: USA UE USA Metodi di e-commerce brevettabili bili soltanto se collegati ad apparati fisici o se sono in grado di apportare modifiche a dati che rappresentano entità fisiche. UE Metodi di e-commerce non brevettabilibili
Conclusioni Il settore delle ICT, in continua evoluzione, ha creato e, in parte, crea ancora oggi notevoli difficoltà a chi è chiamato a regolamentarlo. La tutela dei progressi, frutto d ingegno, è tuttavia necessaria proprio affinché l innovazione resti vantaggiosa. Sebbene siano stati compiuti i significativi ifi i i passi in avanti (si veda, ad esempio, il Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169, che attua una direttiva europea sulla tutela dei database), resta da superare la tendenza ad equiparare il settore alle attività tradizionali, tendenza che spesso non consente di cogliere adeguatamente la portata innovativa di determinate soluzioni.