AGENZIA DI CODICE RAMO NUMERO DI POLIZZA NUMERO DI VARIAZIONE 10 COD. PROF. DOMICILIO C.A.P. 4



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AGENZIA DI CODICE RAMO NUMERO DI NUMERO DI VARIAZIONE 10 SUB AGENZIA P. SIRE CONTRAENTE COD. PROF. CODICE FISCALE O PARTITA IVA 4 DOMICILIO C.A.P. 4 DECORRENZA CONTRATTO SCADENZA CONTRATTO DURATA CONTRATTO DATA PRIMA SCADENZA RATEAZIONE INDICIZZAZIONE g. m. a. g. m. a. a. m. g. g. m. a. si/no NO SOSTITUISCE LE POLIZZE NS. DELEGA NS. QUOTA COD. DEL. DELEGATARIA INCASSATO AL IN PAGATO AL COASSICURAZIONE PARTE si/no AGENZIA RAMO N. DI m. a. % TOTALE PREMIO NETTO ACCESSORI DIRITTI IMPOSTA TOTALE PRIM A RATA EURO LIRE x xxxxxxx xxxxxx x TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO LIRE TAC.RINN OVO REG.PREMIO TEMP T.PROD CODICE RISCHIO RESCINDIBILE RISCHIO COMUNE COLLEGATA CODICE DI AGGREGAZIONE NO si/no si/no si/no si/no m. a. ------ Agenzia ---- Ramo ------------------- N.Polizza ------- Agenzia ---- Ramo -------------- N.Polizza L assicurazione è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate (da pagina 2 a pagina 7) che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare. CHI ASSICURIAMO COSA ASSICURIAMO Le prestazioni ed i servizi di assistenza indicati al punto 2.1 dell allegato. SVILUPPO DEL PREMIO Numero delle Persone assicurate: per =. Il premio dovuto a Reale Mutua è pari a (di cui imposte.) AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO IL CONTRAENTE SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI L Agente Procuratore ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle seguenti Condizioni Generali di Assicurazione: 1.4 persone non assicurabili, 1.5 Delimitazioni, 1.6 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro, 1.7 Mancato utilizzo delle prestazioni, 1.9 Cumulo dei rischi, 1.10 Regolazione del premio. IL CONTRAENTE IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR Il premio è stato incassato il in l Agente, Subagente od Esattore Mod. Ass. ed.1/03 -

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere corsivo. ASSICURATO: la persona protetta dall assicurazione. CENTRALE OPERATIVA: la struttura di Blue Assistance SpA, società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. CONTRAENTE: il soggetto che stipula l assicurazione. DAY HOSPITAL/DAY SURGERY: struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (Day hospital) o prestazioni chirurgiche (Day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione della cartella clinica. EUROPA: tutti i Paesi europei e quelli del bacino del mare Mediterraneo. INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce all Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili. ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. LUOGO DI CURA: istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati luoghi di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere. MALATTIA: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio MALORE: stato di malessere fisico, specialmente se improvviso od inatteso, senza causa apparente o per causa non chiaramente accertata. : l insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. RESIDENZA: luogo in Italia in cui l Assicurato ha stabilito la dimora abituale. RICOVERO - DEGENZA: permanenza in luogo di cura con pernottamento o in day hospital/day surgery. STRUTTURE SANITARIE: luoghi di cura, poliambulatori medici, centri diagnostici autorizzati. VIAGGIO: qualsiasi spostamento o soggiorno dell Assicurato ad oltre 50 km. dalla sua residenza. 2

CONDIZIONI GENERALI 1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Sede di Reale Mutua. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Reale Mutua al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 del Codice Civile. 1.2 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione è valida nel Mondo intero. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all estero nel corso dell anno di validità dell assicurazione è di 60 giorni consecutivi. 1.3 COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ASSICURATI Salvo diverso accordo, il Contraente comunicherà all Agenzia di Reale Mutua su supporto informatico predefinito, i nominativi degli Assicurati. La comunicazione di cui sopra andrà effettuata con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi rispetto alla decorrenza delle garanzie. Tale elenco dovrà essere periodicamente aggiornato con comunicazione contenente i nuovi ingressi e le uscite, verificatesi durante il periodo di validità della copertura, con l'evidenza dei medesimi elementi richiesti per la trasmissione iniziale. Gli aggiornamenti andranno pertanto tramite l'utilizzo del medesimo supporto informatico originariamente definito. 1.4 PERSONE NON ASSICURABILI Reale Mutua non presta le garanzie di Assistenza previste in polizza a persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate; schizofrenia, psicosi in genere, infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. La persona cessa di essere assicurata con il loro manifestarsi. L eventuale incasso del premio, dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste, non costituisce deroga; il premio medesimo verrà quindi restituito. 1.5 DELIMITAZIONI Reale Mutua non presta le garanzie di Assistenza previste in polizza qualora il sinistro sia conseguenza diretta di: a) atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari se insorti prima del viaggio ed ancora in corso durante il viaggio; b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura; c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattivftà; d) atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; e) infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore se l Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; f) infortuni derivanti dalla pratica di: paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili); sport a livello agonistico e professionistico; partecipazione a gare (e relative prove) con veicoli o natanti a motore; g) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie. 1.6 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO L Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre: a) fornire ogni informazione richiesta; b) sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa; c) produrre, se richiesto dalla Centrale Operativa, copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell avvenimento che ha determinato la 3

prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni. 1.7 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell Assicurato o per negligenza di questi. Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, circostanza fortuita ed imprevedibile o disposizioni di autorità locali che vietino l intervento di assistenza previsto. 1.8 RESTITUZIONE DI BIGLIETTI DI VIAGGIO Reale Mutua ha il diritto di richiedere all Assicurato o chi per esso l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato, nel caso in cui la Centrale Operativa abbia provveduto al suo rientro. 1.9 CUMULO DEI RISCHI In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati con Reale Mutua l esborso massimo della stessa non potrà complessivamente superare l importo di 103.000; in caso di supero dell importo indicato il costo eccedente resterà a carico in parti uguali tra gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro. 1.10 REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio indicato in polizza viene corrisposto in via provvisoria e costituisce il premio minimo che resta comunque acquisito da Reale Mutua per ogni periodo assicurativo. Esso viene conguagliato in via definitiva in base al seguente criterio: 1) entro 60 giorni dal termine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve comunicare per iscritto a Reale Mutua il numero delle persone assicurate nel periodo considerato; 2) l applicazione del premio indicato in polizza a tale numero costituisce il premio di competenza per il periodo terminato; 3) qualora il premio così calcolato risulti superiore al premio corrisposto in via provvisoria, la differenza deve essere versata dal Contraente entro 15 giorni dalla data in cui Reale Mutua ne dà comunicazione allo stesso unitamente ad apposita appendice contrattuale. Trascorso detto termine di 15 giorni e finché il Contraente non adempie al pagamento della differenza, sarà applicato, in caso di sinistro, il disposto dell art. 1898, ultimo comma, del Codice Civile. Reale Mutua ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 1.11 ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato o chi per esso è esonerato dalla preventiva comunicazione dell esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. 4

PRESTAZIONI E SERVIZI All Assicurato che si trova in difficoltà a seguito di infortunio, malattia o malore verificatosi durante il periodo di validità dell assicurazione, a) mentre si trova a scuola b) nel corso di viaggi scolastici o scambi di classi con l estero che siano stati regolarmente deliberati e messi in atto dagli organismi scolastici competenti od organi autorizzati dagli stessi. Reale Mutua, per il tramite della Centrale Operativa fornisce le prestazioni ed i servizi di assistenza indicati al punto 2.1. Per poterne usufruire, l Assicurato stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, attivabile a mezzo: telefono: - dall Italia: Numero Verde 800-092.092 - dall estero: prefisso internazionale + 011.742.55.55 fax: 011.742.55.88 comunicando le generalità dell Assicurato; il numero di polizza; il tipo di assistenza richiesta; il numero di telefono del luogo di chiamata e l indirizzo anche temporaneo. Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla Centrale Operativa pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. 2.1 PRESTAZIONI VALIDE A SCUOLA COSA ASSICURIAMO INVIO DI UN MEDICO GENERICO Qualora l Assicurato richieda una visita medica urgente presso l istituto scolastico, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia lo valutino necessario, provvede ad inviare un medico. Qualora nessuno dei medici convenzionati con la Centrale Operativa sia immediatamente disponibile e sempreche l intervento del medico sia valutato urgente, la stessa organizza, in alternativa ed in accordo con l Assicurato, il trasferimento di quest ultimo in una struttura sanitaria mediante autovettura od autoambulanza. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA Qualora l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza dall Istituto Scolastico ad una struttura sanitaria, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia lo valutino necessario, provvede all invio. PRESTAZIONI VALIDE NEL CORSO DI GITE/VIAGGI/SOGGIORNI DI ISTRUZIONE INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN VIAGGIO IN ITALIA Qualora l Assicurato, o altra persona che agisca in sua vece, nel corso di un viaggio in Italia, richieda una visita medica generica urgente, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia lo valutino necessario, provvede ad inviare un medico. Qualora nessuno dei medici convenzionati con la Centrale Operativa sia immediatamente disponibile e sempre che l intervento del medico sia valutato urgente, la Centrale Operativa può organizzare, in alternativa ed in accordo con l Assicurato, il suo trasferimento in una Struttura sanitaria mediante autovettura, autoambulanza, o altri mezzi adatti alla circostanza. 5

RIENTRO SANITARIO Qualora nel corso di un viaggio a seguito di malattia o infortunio vi sia la richiesta di trasferire l Assicurato presso la sua residenza o in una struttura sanitaria prossima alla sua residenza idonea a garantirgli cure specifiche, la Centrale Operativa, nel caso in cui i propri medici di guardia, d intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario, provvede a: organizzare il trasferimento dell Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle sue condizioni tra: aereo sanitario appositamente equipaggiato (esclusivamente in Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo); aereo di linea (eventualmente barellato); autoambulanza; treno/vagone letto (prima classe); altri mezzi adatti alla circostanza. fare assistere l Assicurato durante il trasferimento da personale medico e/o paramedico. Qualora questi non siano ritenuti necessari, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità del mezzo di trasporto, fa rientrare, con un mezzo utilizzato per il trasferimento dell Assicurato, un famigliare in viaggio con lui. La prestazione è operante purché l intervento di assistenza non venga impedito da norme sanitarie internazionali, non sia conseguenza diretta di malattie in atto al momento della partenza per il viaggio e note all Assicurato, di malattie manifestatesi e/o di infortuni occorsi prima della partenza, di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni e/o psicofarmaci di alcoolismo, di tossicodipendenza, di patologie psichiatriche e di sindromi nevrotiche, di infortuni derivanti da stato di ubriachezza accertata, dello stato di gravidanza oltre la 26 settimana. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA IN ITALIA Qualora l Assicurato richieda un trasporto in autoambulanza dal luogo in cui si trova ad una struttura sanitaria o da questa alla sua residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia lo valutino necessario, provvede all invio. La prestazione opera fino alla concorrenza di 260,00 per evento. RIENTRO ANTICIPATO PER DECESSO DI UN FAMILIARE Qualora, nel corso di un viaggio dell Assicurato, deceda un suo familiare (coniuge/convivente, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora) la Centrale Operativa provvede a mettergli a disposizione un biglietto, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto, per rientrare alla propria residenza o per recarsi nel luogo dov è avvenuto il decesso o dove avviene l inumazione. L Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta della Centrale Operativa ed al massimo entro 30 giorni, il certificato di morte rilasciato dall anagrafe. RIENTRO ANTICIPATO O POSTICIPATO Qualora l Assicurato nel corso di un viaggio, come certificato dal medico curante, debba rientrare alla propria residenza anticipatamente o successivamente alla data prevista per il ritorno, la Centrale Operativa provvede a mettergli a disposizione un biglietto, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto. L Assicurato è tenuto a fornire, su richiesta della Centrale Operativa ed al massimo entro 30 giorni, il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante. VIAGGIO DI UN FAMILIARE CON SOGGIORNO Qualora l Assicurato, nel corso di un viaggio, sia ricoverato in una struttura sanitaria e non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del ricovero e richieda, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, di essere raggiunto da questi, la Centrale Operativa: a) mette a disposizione del familiare un biglietto d andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto; b) prenota per il familiare un albergo. La prestazione opera fino alla concorrenza di 260,00 per Assicurato e solo per il costo relativo alla camera ed alla prima colazione. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO Qualora l Assicurato, nel corso di un viaggio, come certificato dal medico curante, sia costretto a prolungare la sua permanenza oltre la data prevista per il ritorno, la Centrale Operativa provvede a prenotargli un albergo. La prestazione opera fino alla concorrenza di 260,00 per Assicurato e solo per il costo relativo alla camera ed alla prima colazione. 6

L Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta della Centrale Operativa ed al massimo entro 30 giorni, il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante. VIAGGIO DI UN SOSTITUTO DEL DOCENTE Qualora un docente, nel corso di un viaggio scolastico, deceda o sia ricoverato in una struttura sanitaria e si renda necessaria la sua sostituzione, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione di un sostituto un biglietto in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto, per raggiungere il posto di lavoro in sua vece. ANTICIPO DI SPESE DI PRIMA NECESSITA Qualora l Assicurato debba sostenere spese impreviste a seguito d infortunio o di malattia o anche a seguito di furto, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio a cui non possa fare fronte immediatamente, la Centrale Operativa provvede a pagare per suo conto, a titolo di prestito senza interessi, le spese giustificate da idonea documentazione fiscale fino alla concorrenza di 2.600,00. Poiché tale pagamento rappresenta unicamente un anticipazione, l Assicurato o altra persona che agisca in sua vece deve fornire garanzie bancarie o d altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell anticipo. Al rientro alla propria residenza l Assicurato è tenuto a rimborsare alla Centrale Operativa la somma anticipata al massimo entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione. RIENTRO FUNERARIO Qualora l Assicurato deceda nel corso di un viaggio, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso sono a carico di Reale Mutua fino alla concorrenza complessiva di 5.200,00. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s intende prestata fino alla concorrenza complessiva di 20.700,00; in presenza d un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d altro tipo da essa giudicate adeguate. Restano a carico dei familiari dell Assicurato le spese di ricerca del corpo, quelle relative alla cerimonia funebre ed all inumazione. Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo oppure in caso di disposizioni di legge del luogo che ne impediscano il trasporto o se l Assicurato ha espresso il desiderio d essere inumato sul posto, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto d andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto. In base ad accordi stipulati tra Reale Mutua e la Centrale Operativa, l Assicurato può beneficiare, nel periodo di validità della polizza e telefonando alla Centrale Operativa, dei servizi di seguito riportati, che vengono forniti 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno. CONSIGLI MEDICI TELEFONICI Qualora l Assicurato richieda informazioni e consigli sui primi provvedimenti d urgenza d adottare, la Centrale Operativa provvede ad evadere la richiesta. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL ESTERO Qualora l Assicurato richieda una visita specialistica all estero, la Centrale Operativa provvede a segnalare il nominativo di un medico il più vicino possibile al luogo in cui si trova l Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali. 7

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