NOTE PRINCIPALI SULLA SICUREZZA D.Lgs. 81/08 (ex 626/94 abrogata) e Accordi Stato Regioni sulla formazione del 21/12/2011 Datore di Lavoro (D.L.) È il responsabile penale degli eventi all interno della sua azienda. NON CI SONO FINANZIAMENTI PER LA SICUREZZA: I COSTI PER PREVENZIONE, PROTEZIONE E FORMAZIONE SONO TUTTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO!!!!!!!! Può delegare certe funzioni tranne quelle di:1) valutazione rischi, 2) elaborazione D.V.R. 3) designazione dell R.S.P.P. Se il Datore di Lavoro nomina un Delegato, tale figura deve: - essere nominata con atto scritto con data certa, - avere requisiti professionali ed esperienza necessaria, - avere poteri organizzativi, di gestione e di controllo, - avere autonomia di spesa necessaria allo svolgimento dell attività, - accettare per iscritto la delega, - può nominare un Sub-Delegato il quale deve avere tutte le caratteristiche appena elencate per il Delegato e che NON potrà più delegare nessun altro. Documento della Valutazione dei Rischi (D.V.R.) E il documento obbligatorio in tutte le ditte con almeno 1 dipendente o socio. Dal 07/2013 deve essere una Valutazione Rischi Completa per tutti. Deve essere redatto entro 90 giorni dalla costituzione della ditta e deve essere rifatto entro 30 giorni, in occasione di modifiche significative del processo produttivo, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità. Deve avere data certa, validata dal timbro postale o dalla sottoscrizione in contemporanea del documento da D.L., R.S.P.P., M.C. e R.L.S. Il Documento Valutazione Rischi deve essere redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità e deve contenere : - relazione sui rischi - indicazione misure prevenzione e protezione - dispositivi di protezione adottati - programma delle misure per garantire nel tempo dei livelli di sicurezza - individuare se c è obbligo di sorveglianza sanitaria - nome di RSPP, di RLS e di M.C. - individuazione di mansioni esposte a rischi particolari per le quali occorre una professionalità riconosciuta ed un adeguato addestramento 1
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (D.U.V.R.I) È il documento per valutare i rischi di interferenza e Costi della Sicurezza che è obbligatorio in tutti i contratto d appalto. E a carico dell appaltatore, ma l appaltante deve collaborare nella stesura. La Commissione Consultiva, come specificato nell art. 27 del DL 81/08, dovrà stabilire un format per il DUVRI. Sono esonerati dalla stesura del DUVRI : - appalti pari o inferiori a 2 giorni - servizi di natura intellettuale - sola fornitura di materiali Da 08/2013, nei settori a BASSO RISCHIO, in alternativa alla redazione del DUVRI, il Datore di Lavoro, può individuare un PRORPIO INCARICATO, che deve avere determinate caratteristiche di formazione ed esperienza, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione rischi. Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (R.S.P.P.) È il Responsabile della Sicurezza e può essere il Datore di Lavoro (in aziende dell artigianato, industria e agricole fino a 30 lavoratori o in aziende del terziario fino a 200 lavoratori) o una persona nominata dal Datore di Lavoro che deve coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Se è il Datore di Lavoro deve fare un corso obbligatorio in base al codice ATECO: CORSO Nr. ore RSPP DL rischio Basso 1 corso 16 RSPP DL rischio Medio 1 corso 32 RSPP DL rischio Alto 1 corso 48 RSPP DL rischio Basso Aggiornamento 6 durata 5 anni RSPP DL rischio Medio Aggiornamento 10 durata 5 anni RSPP DL rischio Alto Aggiornamento 14 durata 5 anni NB. il rischio BASSO, MEDIO, ALTO viene determinato in base al codice ATECO della ditta (vedi tabella allegata) Se è una persona nominata dal Datore di Lavoro deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e deve fare 3 corsi obbligatori : CORSO Nr. ore RSPP nominato 1 corso Modulo A 28 RSPP nominato 1 corso Modulo B da 12 a 68 (in base al rischio lavorativo d appartenenza) RSPP nominato 1 corso Modulo C 24 TOT da 64 a 120 RSPP nominato Aggiornamento ogni 5 anni 40 o 60 ore ogni 5 anni (a seconda del settore di attività) 2
Medico Competente (M.C.) La sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo per alcune categorie, ma indipendentemente dal numero dei lavoratori, e in genere questo obbligo viene definito dal D.V.R.; i casi principali per cui è prevista sono : - agenti chimici, cancerogeni e mutageni - amianto - agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) - agenti biologici - uso videoterminali per più di 20 ore settimanali - movimentazione manuale carichi con sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (es. :asili, - case protette, latterie, ecc ) - lavoro notturno min.80 gg lav.not/anno (es. : guardie giurate, ecc ) - accertamento assenza tossicodipendenza (es. : attività di trasporto, ecc ) Il decreto correttivo 106/09 stabilisce che il Medico Competente deve collaborare attivamente col Datore di Lavoro nella stesura del D.V.R. e se non lo fa viene sanzionato! Quest obbligo di partecipazione attiva del M.C. deve essere vigilato dal D.L. anche in modo pressante se necessario. Laddove ci sia necessità di sorveglianza sanitaria il M.C. deve redigere cartelle cliniche per ogni singolo lavoratore interessato e il luogo di conservazione di tali cartelle può essere concordato tra D.L. e M.C., alla cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere consegnata al lavoratore una copia della sua cartella clinica e l originale deve essere conservata per 10 anni nel luogo concordato tra D.L. e M.C. Il Medico competente rilascia giudizi di IDONEITA, IDONEITA PARZIALE, IDONEITA TEMPORANEA, IDONEITA PERMANENTE o NON IDONEITA. La sorveglianza sanitaria comprende anche visite mediche preventive in fase preassuntiva, ma NON per accertare stati di gravidanza o negli altri casi vietati dalla normativa vigente, e visite alla ripresa del lavoro dopo malattie della durata di 60 giorni consecutivi. Con la nota 1041 del 22/01/2010 il Ministero del Lavoro ha chiarito che le visite mediche pre-assuntive per attestazione di idoneità : possono essere effettuate anche dal medico di base deve considerarsi valida la relativa certificazione sanitaria rilasciata dallo stesso. Dal 08/2013 l art.42 della L.98 ha sostituito l art.9 del dpr 1668/56 e l art.8 della L.977/67 : è stato abrogato l obbligo di certificato medico di idoneità per assunzione di apprendisti (resta valida, dove obbligatoria, la sorveglianza sanitaria da L.81), ed è stato abrogato l obbligo di certificato medico di idoneità per assunzione di minori (resta valida, dove obbligatoria, la sorveglianza sanitaria da L.81). Per il Medico Competente si veda riferimento della struttura in calce. 3
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) Non è obbligatorio, ma può essere nominato dai lavoratori, può chiedere di visionare il Documento Valutazione Rischi (ma la consultazione, senza definizione di tempo, può avvenire esclusivamente in azienda) e le attrezzature per la sicurezza. Può essere eletto dai lavoratori un dipendente (tranne l RSPP, perché le figure di RSPP e RSL sono incompatibili) e, se eletto, deve fare una formazione obbligatoria di 32 ore uguale per tutte le tipologie di aziende. Non è previsto l aggiornamento della formazione per RLS di aziende fino a 15 lavoratori, aggiornamento che invece devono fare ogni anno gli RLS di aziende con più di 15 lavoratori nel numero di 4 ore fino a 50 lavoratori e di 8 ore oltre a 50 lavoratori. La nomina in aziende fino 15 lavoratori (almeno 1 RLS) può essere fatta in assemblea interna in ditta, invece, in aziende con più 15 lavoratori (almeno 1 RLS fino a 200, almeno 3 tra 201 e 1000 e almeno 6 oltre 1000) deve avvenire in assemblea in sedi sindacali. Il nominativo dell RLS va comunicato all INAIL in modo telematico al momento della nomina, poi sarà da comunicare solo se ci saranno variazioni, ma non ogni anno se rimane lo stesso. Se il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è stato eletto all interno dai lavoratori, ne verrà assegnato uno d ufficio dall INAIL (RLST= rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale) che può accedere ai luoghi di lavoro, chiedere di visionare il Documento Valutazione Rischi e le attrezzature per la sicurezza. Se viene assegnato un RLST la ditta deve finanziare il FONDO (che doveva essere istituito presso l INAIL entro il 31/12/2009, ma che ancora non c è) con un contributo annuo pari a 2 ore di lavoro per ogni lavoratore occupato. In alternativa si può optare per l RLST di un Ente Bilaterale (ad esempio EBER per il commercio, EBURT per il turismo, CA.di PROF per gli Studi Professionali, ecc ) questi vengono finanziati con la contribuzione all Ente Bilaterale. Dirigenti/Preposti I Dirigenti sono persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici, attuano le direttive del D.L. I Preposti sono persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici, sovrintendono all attività lavorativa e garantiscono l attuazione delle direttive ricevute. Dirigenti e Preposti devono ricevere un adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico. Formazione/Informazione Preposti (OLTRE Formazione Lavoratori) Formazione/Informazione Preposti Aggiornamento Formazione/Informazione Dirigenti in 4 Moduli Formazione/Informazione Dirigenti Aggiornamento 8 ore 6 ogni 5 anni 16 ore 6 ogni 5 anni 4
Emergenza/Antincendio Il Datore di Lavoro può essere addetto emergenza-antincendio in aziende fino a 5 lavoratori, oltre i 5 dovrà nominare dei lavoratori incaricati dell emergenza e dell antincendio che devono ricevere un adeguata formazione ed un aggiornamento periodico. Corso Pronto Soccorso: - 16 ore (aziende gruppo A: aziende con attività industriali a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive, lavori in sotterraneo, fabbricazione esplosivi; aziende con oltre 5 lavoratori con indice INAIL di inabilità permanente superiore a 4; aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato). Ad esempio: VOCE CODICI DI TARIFFA INDICE RISCHIO DESCRIZIONE INABILITA' 6200 Metalmeccanica 4,48 9100 Trasporti 4,93 3600 Impianti 5,43 0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57 3100 Costruzioni edili 8,60 1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84 9200 Facchinaggio 15,99-12 ore (aziende gruppo B: aziende non ricomprese nel precedente gruppo). Ad esempio: VOCE CODICI DI TARIFFA INDICE RISCHIO DESCRIZIONE INABILITA' 0700 Uffici e altre attività 0,72 0600 Istruzione e ricerca 1,11 0300 Sanità e servizi sociali 1,28 0100 Attività commerciali 2,36 0200 Turismo e ristorazione 2,54 9300 Magazzini 3,32 1400 Produzione alimenti (caseifici) 3,57 Corsi Aggiornamento (ogni 3 anni): - 6 ore (aggiornamento capacità intervento pratico per aziende gruppo A) - 4 ore (aggiornamento capacità intervento pratico per aziende gruppo B) Corso Prevenzione Incendi: - aziende a rischio BASSO 4 ore senza prova pratica - aziende a rischio MEDIO 8 ore con prova pratica con estintore - aziende a rischio ELEVATO (strutture di ricovero e cura) 16 ore + esame presso VVF Corsi Aggiornamento (ogni 3 anni): - aziende a rischio BASSO 2 ore - aziende a rischio MEDIO 5 ore - aziende a rischio ELEVATO (strutture di ricovero e cura) 8 ore Per la Prevenzione Incendi si veda riferimento della struttura in calce. 5
Formazione/Informazione DEVE INTERVENIRE A TUTTI I LIVELLI GERARCHICI : Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori DEVE ESSERE FACILMENTE COMPRENSIBILE PER TUTTI I LAVORATORI! Obbligo di comprensione della lingua o di traduttore laddove NON c è comprensione! Avere la certezza di aver raggiunto il risultato! DEVE ESSERE ADATTA AI LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRI PAESI DEVE ESSERE CONTINUATIVA DEVE DARE IMPORTANZA ALLE PROCEDURE DI LAVORO La Formazione deve riguardare : - concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, ecc. - rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione. - deve essere fatta da persona esperta e sul luogo di lavoro - deve essere fatta all instaurazione del rapporto di lavoro; in occasione di cambiamento di mansioni o trasferimento; se introdotte nuove attrezzature, tecnologie o sostanze - deve essere periodicamente ripetuta L Informazione deve riguardare : - rischi per la salute e sicurezza connessi all attività dell impresa - procedure sul primo soccorso, antincendio, evacuazione - nominativi degli addetti all emergenza - nominativi RSPP, M.C., addetti - rischi specifici in relazione all attività svolta - pericoli connessi all uso di sostanze pericolose - misure e attività di prevenzione e protezione Il percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall'assunzione: Formazione/Informazione generica Lavoratori (uguale x TUTTI) 4 ore Formazione/Informazione specifica Lavoratori rischio Basso Formazione/Informazione specifica Lavoratori rischio Medio Formazione/Informazione specifica Lavoratori rischio Alto 12 ore Aggiornamento Formazione/Informazione (uguale x TUTTI) 6 ore ogni 5 anni NB. il rischio BASSO, MEDIO, ALTO viene determinato in base al codice ATECO della ditta Per informazioni riguardanti questi corsi rivolgersi al riferimento Confcooperative in calce. MODIFICHE ALLA L.81/2008 APPORTATE CON LA L.98/2013 art.sostituito 3 com 12 bis cosa diceva art.nuovo 32 com 1 let 0-a ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici 4 ore 8 ore i volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte, hanno FACOLTA' e con ONERI A PROPRIO CARICO di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 6
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) Si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente dalla prevenzione, dall organizzazione del lavoro e da dispositivi di prevenzione collettiva. I D.P.I. non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma devono essere ad essi integrativi. I D.P.I. per essere a norma di legge devono: avere marcatura CE avere istruzioni chiare e comprensibili a tutti i lavoratori (anche extracomunitari che non capiscono l italiano) essere sicuri (cioè non essere un rischio maggiore di quello che devono prevenire) essere adeguati alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore Il Datore di Lavoro ha i seguenti obblighi: individuare i DPI più idonei a proteggere i lavoratori fornire DPI con marchio CE fissare condizioni d uso e manutenzione verificare che le istruzioni d uso siano comprensibili verificare il corretto utilizzo dei DPI aggiornare i DPI in funzione alla variazione dei rischi I Lavoratori hanno i seguenti obblighi: utilizzare i DPI messi a loro disposizione avere cura dei DPI senza manometterli segnalare prontamente qualunque rottura o difetto dei DPI attenersi alle procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine del lavoro 7
Riferimenti : INTERNO Confcooperative Largo Gerra, 1 Reggio Emilia - Tel 0522 546111 GIADA NIZZOLI Tel 0522 546262 Mail g.nizzoli@unioncoop.re.it CONSULENTI CONVENZIONATI Per la Strutturazione della Sicurezza: Studio Alfa Via Monti, 1 Reggio Emilia - Tel 0522 550905 VALERIO LODESANI Cell 335 7143967 Mail v.lodesani@studioalfa.it ATS Via Kennedy, 17 Reggio Emilia Tel 0522 701079 GIULIANO IORIO Cell 335 6555236 Mal giulianoiorio@atseco.it Per la Formazione: Irecoop Largo Gerra, 1 Reggio Emilia - Tel 0522 546333 ELISA LACCHINI Tel 0522 546305 Mail lacchinie@irecoop.it Per l Antincendio: Full Service Via Guicciardi, 12/1 Reggio Emilia - Tel 0522 337236 GIANFRANCO PERGREFFI Mail fullservice.re@libero.it Per il Medico Competente: 3C Salute Largo Gerra, 2 Reggio Emilia - Tel 0522 1753010 MAURIZIO GOZZI Cell 349 5695916 Mail m.gozzi@3csalute.it 8