Casa: quando l immobile è di lusso? Autore : Redazione Data: 17/01/2017 Ai fini dell ottenimento del bonus prima casa non si considera più il criterio dei 240 metri quadri, ma solo la categoria catastale. Solo le case rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si considerano di lusso e, pertanto, non possono usufruire del bonus prima casa. Viene così superato il
criterio dei 240 metri quadri previsto in passato. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale di Roma [1]. Secondo i giudici laziali, i nuovi criteri, che dal 2014 hanno sostituito quelli individuati dal decreto del ministro dei Lavori pubblici del 1969 [2] e si applicano anche per il passato. Pertanto, l unico elemento da considerare per stabilire se un immobile è di lusso o meno è la classificazione catastale e non la superficie. Non è la prima volta che un giudice si sofferma a chiarire ai contribuenti gli effetti della recente riforma sulla classificazione delle case ai fini della definizione di lusso. Si ricorderà, solo qualche mese fa, il precedente della CTR di Firenze. Quali sono le categorie catastali? A/1 Abitazioni di tipo signorile A/2 Abitazioni di tipo civile A/3 Abitazioni di tipo economico A/4 Abitazioni di tipo popolare A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini A/8 Abitazioni in ville A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici A/10 Uffici e studi privati A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Quali sono gli immobili non di lusso?
Non si considerano di lusso e pertanto beneficiano delle agevolazioni fiscali - gli immobili accatastati nelle seguenti categorie: A2: Abitazione civile A3: Abitazione di tipo economico A4: Abitazione di tipo popolare A5: Abitazione di tipo ultrapopolare A6: Abitazione di tipo rurale Quindi, ad esempio, una casa classificata A2 di 300 metri quadri non si considera più di lusso, benché superi il tetto (precedentemente fissato) dei 240 metri quadri. Quali sono gli immobili di lusso? Si considerano di lusso - e quindi non possono ottenere il bonus prima casa gli immobili accatastati nelle seguenti categorie: A1: Abitazione di tipo signorile A7: Villini A8: Ville A9: Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Il nuovo criterio prevale sul passato Secondo la sentenza in commento, i nuovi criteri per i benefici fiscali sulla prima
casa in vigore dal 2014 valgono anche per il passato e pertanto hanno efficacia retroattiva. La classificazione catastale prevale sulle vecchie regole del 1969. La modifica è scattata nel 2011 [3] quando un decreto legislativo ha «modificato i criteri di individuazione delle classi degli immobili ai fini dell imposta di trascrizione riportando tutto alla categoria catastale». Ciò è stato confermato dalla stessa agenzia delle Entrate, la quale ha affermato [4] che «a decorrere dal 1 gennaio 2014, l applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata, ai fini dell imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l immobile e non più alle 13 caratteristiche individuate dal decreto del ministro dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, così come previsto dall articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013». Il bonus prima casa Il bonus prima casa consiste in una riduzione dell IVA al 4% per gli acquisti da impresa e dell Imposta di registro al 2% per gli acquisti da privato. Per maggiori informazioni sul tema leggi Note: Quali le agevolazioni sull acquisto della prima casa? Il bonus prima casa [1] Ctr Roma, sent. n. 4449/1/15. [2] Decreto del ministro dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, così come previsto dall articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013. Si considerano di lusso: abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a ville, parco privato ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come di lusso; abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) mq, escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali; abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 cm. v.p.p. per ogni 100 mq di superficie asservita ai fabbricati; abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq; case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un area scoperta della superficie di oltre sei volte l area coperta; singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine); abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione. [3] Art. 10 d.lgs. n. 23/2011. [4] Ag. Entrate, circolare 2/E del 2014, al paragrafo 1.3.