I CONTENUTI DEL DM 65/2010



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I CONTENUTI DEL DM 65/2010 INTRODUZIONE Questo regolamento entrerà in vigore il giorno 19/05/2010. Sinteticamente, gli adempimenti documentali e burocratici a cui sono soggette le imprese sono i seguenti: - iscrizione semplificata all'albo Gestori Ambientali mediante comunicazione, che funge da autorizzazione per il raggruppamento e il trasporto dei RAEE; - schedario numerato progressivamente, non vidimato, che sostituisce il registro di carico e scarico dei rifiuti; - documento di trasporto specifico, non vidimato, che sembra sostituire il formulario di identificazione dei rifiuti; - esonero dal MUD per tutti i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto. MODALITA OPERATIVE Nel DM 65/2010 sono previsti obblighi per il ritiro, il raggruppamento e il trasporto dei RAEE domestici e professionali a carico di diversi soggetti: distributori, installatori, riparatori e terzi che agiscono per conto dei distributori. Questi obblighi sono differenziati in base alla tipologia di RAEE, domestici o professionali. Si ricorda che il D.Lgs. 151/2005 definisce come: - RAEE provenienti dai nuclei domestici (art.3 co. 1 lett.o):raee originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici; - RAEE professionali (art.3 co. 1 lett.p): i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi dai RAEE domestici. Come disposto dal D.Lgs. 151/05, 30 giorni dopo l entrata in vigore del DM, cioè a partire dal 18/06/2010, diventerà operativo il cosiddetto ritiro "uno contro uno", ossia l'obbligo, posto a carico dei distributori, di ritiro gratuito dell'aee domestica usata al momento della vendita di una nuova AEE a condizione che l'aee usata sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. Anche per gli installatori e i centri di assistenza tecnica (riparatori) di AEE sono previsti obblighi di gestione (ritiro, raggruppamento e trasporto) simili a quelli dei distributori. Sono inoltre coinvolti anche coloro che effettuano il trasporto di RAEE agendo per conto dei distributori. Le modalità per la gestione sono distinte a seconda che si tratti di RAEE domestici o RAEE professionali.

GESTIONE DEI RAEE DOMESTICI Distributori 1) Ritiro: I distributori hanno l obbligo, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica (AEE), destinata ad un nucleo domestico di assicurare il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno inoltre l obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. Non sono state indicati né la struttura né il contenuto di queste informazioni. 2) Raggruppamento: Il deposito dei RAEE, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo, viene considerato come raggruppamento finalizzato al loro trasporto e pertanto viene fatto rientrare nella fase della raccolta (così come definita dall art. 183 co 1 lett. e del D. Lgs. 152/06: l operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto), purchè vengano rispettate le seguenti condizioni: a) il raggruppamento deve riguardare esclusivamente i RAEE provenienti dai nuclei domestici; b) i RAEE vanno trasportati presso i centri di raccolta separata di RAEE domestici (art. 6, co.1 del D. Lgs. 151/05) predisposti dai Comuni o dai produttori, di seguito centri di raccolta, con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg. Questi centri di raccolta devono essere realizzati e gestiti in base al DM 8/4/2008 e successive modifiche e integrazioni. c) il raggruppamento dei RAEE venga effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante da una comunicazione semplificata all Albo Gestori Ambientali descritta di seguito, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi così come previsto dall art. 187, co. 1 del D. Lgs. 152/06. È necessario garantire l integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni per evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello riportato all Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Questo schedario, integrato con i documenti di trasporto descritti di seguito, è conservato per tre anni dalla data dell ultima registrazione. 3) Trasporto presso i centri di raccolta: il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici può essere effettuato dai distributori direttamente secondo le modalità di seguito descritte e solo se riguarda: 2

a) il tragitto dal domicilio del consumatore al centro di raccolta o al luogo dove il distributore ha effettuato il raggruppamento. Si ricorda che il centro di raccolta predisposto dal comune riceve solo i rifiuti prodotti nel proprio territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione; b) il tragitto dal punto di vendita al luogo dove è effettuato il raggruppamento, nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita; c) il tragitto dal luogo dove è effettuato il raggruppamento al centro di raccolta; d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. Osservazione: non è chiara la finalità di una simile limitazione della portata e della massa complessiva dei mezzi. Il tragitto dal domicilio del consumatore o il tragitto dal luogo dove è effettuato il raggruppamento verso il centro di raccolta (trasporti delle lettere a) e c)), è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello riportato all allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE. Il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento, nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita (trasporto della lettera b)), è accompagnato da una fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Queste fotocopie sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto presso il centro di raccolta dei rifiuti cui si riferiscono. Questi documenti, non vidimati, sembrano sostituire il formulario di identificazione dei rifiuti. I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate. 4) Iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di raccolta e trasporto: Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in un apposita sezione dell Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del D. Lgs. 152/06). Per l iscrizione i distributori presentano alla Sezione dell Albo territorialmente competente una comunicazione (art. 21 l.241/90) con la quale attestano sotto la propria responsabilità: a) la sede dell impresa; b) l indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto; c) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell area e il titolo giuridico in base al quale avviene l utilizzo dell area; d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l indicazione dei relativi codici rifiuto; e) la rispondenza ai requisiti del luogo dove i RAEE sono raggruppati previsti al punto 2); f) gli estremi identificativi e l idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE; g) il versamento del diritto annuale di iscrizione pari a 50 Euro, rideterminabile. Si segnala che, anche se non previsto specificamente, è presumibile che andrà versata anche la tassa di concessione governativa di 168 Euro e una marca da bollo. 3

La sezione regionale dell Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione. Per queste iscrizioni non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie. L iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni. L impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all iscrizione. Norma transitoria In sede di prima applicazione di questo DM, l obbligo di iscrizione all Albo dei gestori ambientali, si intenderà assolto con la presentazione all Albo della comunicazione effettuata con le modalità sopra descritte. L iscrizione dovrà ritenersi validamente operante fino a che l Albo non adotterà una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda. 5) I soggetti che effettueranno l attività di raccolta e trasporto secondo le modalità di questo DM saranno esonerati dal MUD Terzi (trasportatori) che agiscono in nome del distributore 1) Trasporto presso i centri di raccolta: Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici può essere effettuato anche da terzi (trasportatori) che agiscono in nome del distributore. Per rientrare nel campo d applicazione del regolamento, deve essere effettuato secondo le modalità di seguito descritte e solo se riguarda: a) il tragitto dal domicilio del consumatore al centro di raccolta o al luogo dove è effettuato il raggruppamento del distributore. Si ricorda che il centro di raccolta predisposto dal comune riceve solo i rifiuti prodotti nel proprio territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione; b) il tragitto dal punto di vendita al luogo dove è effettuato il raggruppamento del distributore, nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita; c) il tragitto dal luogo dove è effettuato il raggruppamento del distributore al centro di raccolta; d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. Il tragitto dal domicilio del consumatore o il tragitto dal luogo dove è effettuato il raggruppamento verso il centro di raccolta (trasporti delle lettere a) e c)), è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello riportato all allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal trasportatore che agisce in nome del distributore. Il trasportatore provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto firmata dall addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un altra copia, anch essa firmata dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE. Il tragitto dal punto di vendita al luogo dove è effettuato il raggruppamento del distributore, nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita (trasporto della lettera b)), è accompagnato da una fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Queste fotocopie sono conservate a cura del 4

distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto presso il centro di raccolta dei rifiuti cui si riferiscono. Questi documenti, non vidimati, sembrano sostituire il formulario di identificazione dei rifiuti e il registro di carico e scarico rifiuti. 2) Iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di raccolta e trasporto: I terzi (trasportatori) che agiscono in nome dei distributori effettuano le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici previa iscrizione in un apposita sezione dell Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del D. Lgs. 152/06). Per l iscrizione devono presentare alla Sezione dell Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità: a) la sede dell impresa; b) gli estremi del distributore per conto del quale effettuano il trasporto e l indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto; c) le tipologie di RAEE raggruppati, con l indicazione dei relativi codici rifiuto; d) gli estremi identificativi e l idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE; e) il versamento del diritto annuale di iscrizione pari a 50 Euro, rideterminabile. Si segnala che, anche se non previsto specificamente, è presumibile che andrà versata anche la tassa di concessione governativa di 168 Euro e una marca da bollo. La sezione regionale dell Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione. Per queste iscrizioni non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie. L iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni. L impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all iscrizione. Norma transitoria In sede di prima applicazione di questo DM, l obbligo di iscrizione all Albo dei gestori ambientali, si intenderà assolto con la presentazione all Albo della comunicazione effettuata con le modalità sopra descritte. L iscrizione dovrà ritenersi validamente operante fino a che l Albo non adotterà una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda. 3) I soggetti che effettueranno l attività di raccolta e trasporto secondo le modalità di questo DM saranno esonerati dal MUD Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE Gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica che ritirano AEE nello svolgimento della propria attività hanno i seguenti obblighi: 1) Raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio: Il deposito dei RAEE, effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica presso i locali del proprio esercizio viene anch esso considerato come raggruppamento finalizzato al loro 5

trasporto e pertanto viene fatto rientrare nella fase della raccolta, purchè vengano rispettate le seguenti condizioni: a) il raggruppamento deve riguardare esclusivamente i RAEE provenienti dai nuclei domestici; b) i RAEE vanno trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg; c) il raggruppamento dei RAEE presso i locali del proprio esercizio deve essere effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE vanno protetti dalle acque meteoriche e dall azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi così come previsto dall art. 187, co. 1 del D. Lgs. 152/06. È necessario garantire l integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni per evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose. Gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica che effettuano il raggruppamento presso i locali del proprio esercizio adempiono all obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello riportato all Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Questo schedario, integrato con i documenti di trasporto descritti di seguito è conservato per tre anni dalla data dell ultima registrazione. 2) Trasporto con mezzi propri dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio presso i centri di raccolta: Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici è effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica, non è quindi prevista la possibilità di utilizzare trasportatori esterni, secondo le modalità di seguito descritte e solo se riguarda: a) il tragitto dal domicilio del consumatore al centro di raccolta. Si ricorda che il centro di raccolta predisposto dal comune riceve solo i rifiuti prodotti nel proprio territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione; b) il tragitto dal luogo dove è effettuato il raggruppamento, ossia la sede del proprio esercizio, al centro di raccolta; c) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. I suddetti trasporti sono accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello riportato all allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dall installatore e dal gestore del centro di assistenza tecnica. La provenienza domestica dei RAEE conferiti ai centri di raccolta dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica è attestata da un documento di autocertificazione, conforme al modello riportato nell Allegato III, firmato dall installatore o dal gestore del centro di assistenza, che viene consegnato all addetto del centro di raccolta, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del firmatario. Questi documenti, non vidimati, sembrano sostituire il formulario di identificazione dei rifiuti. Gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate. Non è prevista la gratuità del ritiro. 6

3) Iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di raccolta e trasporto: Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in un apposita sezione dell Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del D. Lgs. 152/06) Per l iscrizione gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica presentano alla Sezione dell Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità: a) la sede dell impresa; b) l indirizzo del proprio esercizio presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto; c) le tipologie di RAEE raggruppati, con l indicazione dei relativi codici rifiuto; d) la rispondenza ai requisiti del luogo dove i RAEE sono raggruppati previsti al punto 1); e) gli estremi identificativi e l idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE; f) il versamento del diritto annuale di iscrizione pari a 50 Euro, rideterminabile. Si segnala che, anche se non previsto specificamente, è presumibile che andrà versata anche la tassa di concessione governativa di 168 Euro e una marca da bollo. La sezione regionale dell Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione. Per queste iscrizioni non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie. L iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni. L impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all iscrizione. Norma transitoria In sede di prima applicazione di questo DM, l obbligo di iscrizione all Albo dei gestori ambientali, si intenderà assolto con la presentazione all Albo della comunicazione effettuata con le modalità sopra descritte. L iscrizione dovrà ritenersi validamente operante fino a che l Albo non adotterà una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda. 4) I soggetti che effettueranno l attività di raccolta e trasporto secondo le modalità di questo DM saranno esonerati dal MUD GESTIONE DEI RAEE PROFESSIONALI Distributori 1) Ritiro: i distributori di AEE professionali possono provvedere al ritiro dei RAEE professionali solo se formalmente incaricati dai produttori di queste apparecchiature nell ambito dell organizzazione di un sistema di raccolta separata organizzato dai produttori. Non è indicato, diversamente dai RAEE domestici, che questo ritiro deve essere gratuito. Non vi sono indicazioni in merito alle modalità con cui i produttori devono incaricare formalmente i distributori dei loro prodotti al ritiro dei RAEE professionali. 2) Raggruppamento: Anche in questo caso il deposito dei RAEE, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo, viene considerato come raggruppamento finalizzato al loro trasporto e pertanto viene fatto rientrare nella fase della raccolta (così come definita dall art. 183 7

co 1 lett. e del D. Lgs. 152/06: l operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto), purché vengano rispettate le seguenti condizioni: a) i RAEE vanno trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dal produttore di AEE professionali con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg; b) il raggruppamento dei RAEE professionali va effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante da una comunicazione semplificata all Albo Gestori Ambientali descritta di seguito, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE vanno protetti dalle acque meteoriche e dall azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi così come previsto dall art. 187 co. 1 del D. Lgs. 152/06. È necessario garantire l integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni per evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose. I distributori che effettuano il raggruppamento di RAEE professionali adempiono all obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello riportato all Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Questo schedario, integrato con i documenti di trasporto descritti di seguito, è conservato per tre anni dalla data dell ultima registrazione. 3) Trasporto presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE: il trasporto dei RAEE professionali può essere effettuato dai distributori direttamente secondo le modalità di seguito descritte e solo se riguarda: a) il tragitto dal domicilio dell utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro del RAEE, all impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali o al luogo dove il distributore ha effettuato il raggruppamento; b) il tragitto dal punto di vendita al luogo dove è effettuato il raggruppamento, nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita; c) il tragitto dal luogo dove è effettuato il raggruppamento all impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali; d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. Il tragitto delle lettere a) e c), è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello riportato all allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE. Il tragitto dal punto di vendita al luogo dove è effettuato il raggruppamento, nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita (trasporto della lettera b)), è accompagnato da una fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Queste fotocopie sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto presso il centro di raccolta dei rifiuti cui si riferiscono. Questi documenti, non vidimati, sembrano sostituire il formulario di identificazione dei rifiuti. I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di 8

sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate. 4) Iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di raccolta e trasporto: le attività di raccolta e trasporto dei RAEE professionali sono effettuate previa iscrizione in un apposita sezione dell Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del D. Lgs. 152/06). Per l iscrizione i distributori presentano alla Sezione dell Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità: a) la sede dell impresa; b) l indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto; c) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell area e il titolo giuridico in base al quale avviene l utilizzo dell area; d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l indicazione dei relativi codici rifiuto; e) la rispondenza ai requisiti del luogo dove i RAEE sono raggruppati previsti al punto 2; f) gli estremi identificativi e l idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE; g) il versamento del diritto annuale di iscrizione pari a 50 Euro, rideterminabile. Si segnala che, anche se non previsto specificamente, è presumibile che andrà versata anche la tassa di concessione governativa di 168 Euro e una marca da bollo. La sezione regionale dell Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione. Per queste iscrizioni non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie. L iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni. L impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all iscrizione. Norma transitoria In sede di prima applicazione di questo DM, l obbligo di iscrizione all Albo dei gestori ambientali, si intenderà assolto con la presentazione all Albo della comunicazione effettuata con le modalità sopra descritte. L iscrizione dovrà ritenersi validamente operante fino a che l Albo non adotterà una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda. 5) I soggetti che effettueranno l attività di raccolta e trasporto secondo le modalità di questo DM saranno esonerati dal MUD. Terzi (trasportatori) che agiscono in nome del distributore 1) Trasporto presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori: il trasporto dei RAEE professionali può essere effettuato anche da terzi (trasportatori) che agiscono in nome del distributore secondo le modalità di seguito descritte e solo se riguarda: a) il tragitto dal domicilio dell utente non domestico, presso il quale viene effettuato il ritiro del RAEE, all impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali o al luogo ove è effettuato il raggruppamento del distributore; b) il tragitto dal punto di vendita al luogo dove è effettuato il raggruppamento del distributore, nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita; 9

c) il tragitto dal luogo dove è effettuato il raggruppamento del distributore all impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali; d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. Il tragitto delle lettere a) e c), è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello riportato all allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal trasportatore che agisce in nome del distributore. Il trasportatore provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto firmata dall addetto dell impianto autorizzato destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un altra copia, anch essa firmata dal medesimo addetto dell impianto autorizzato e adempie all obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE. Il tragitto dal punto di vendita al luogo dove è effettuato il raggruppamento del distributore, nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita (trasporto della lettera b)), è accompagnato da una fotocopia, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Queste fotocopie sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto presso il centro di raccolta dei rifiuti cui si riferiscono. Questi documenti, non vidimati, sostituiranno registro di carico e scarico rifiuti, mentre rimane il dubbio se sostituiranno il formulario di identificazione dei rifiuti. 2) Iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di raccolta e trasporto: i terzi (trasportatori) che agiscono in nome dei distributori effettuano le attività di raccolta e trasporto dei RAEE professionali previa iscrizione in un apposita sezione dell Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del D. Lgs. 152/06) Per l iscrizione devono presentare alla Sezione dell Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità: a) la sede dell impresa; b) gli estremi del distributore per conto del quale effettuano il trasporto e l indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto; c) le tipologie di RAEE raggruppati, con l indicazione dei relativi codici rifiuto; d) gli estremi identificativi e l idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE; e) il versamento del diritto annuale di iscrizione pari a 50 Euro, rideterminabile. Si segnala che, anche se non previsto specificamente, è presumibile che andrà versata anche la tassa di concessione governativa di 168 Euro e una marca da bollo. La sezione regionale dell Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione. Per queste iscrizioni non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie. L iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni. L impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all iscrizione. Norma transitoria In sede di prima applicazione di questo DM, l obbligo di iscrizione all Albo dei gestori ambientali, si intenderà assolto con la presentazione all Albo della comunicazione effettuata con le modalità sopra descritte. 10

L iscrizione dovrà ritenersi validamente operante fino a che l Albo non adotterà una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda. 3) I soggetti che effettueranno l attività di raccolta e trasporto secondo le modalità di questo DM saranno esonerati dal MUD. Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di AEE Gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica, formalmente incaricati dai produttori di ritirare RAEE professionali nell ambito dell organizzazione di un sistema di raccolta separata organizzato dai produttori, hanno i seguenti obblighi: 1) Raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio: il deposito dei RAEE professionali, effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica presso i locali del proprio esercizio viene anch esso considerato come raggruppamento finalizzato al loro trasporto e pertanto viene fatto rientrare nella fase della raccolta, purchè vengano rispettate le seguenti condizioni: a) i RAEE vengano trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dal produttore di AEE professionali con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg; b) il raggruppamento dei RAEE professionali presso i locali del proprio esercizio deve essere effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE vanno protetti dalle acque meteoriche e dall azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi così come previsto dall art. 187 co. 1 del D. Lgs. 152/06. E necessario garantire l integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni per evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose. Gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica che effettuano il raggruppamento di RAEE professionali adempiono all obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello riportato all Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Questo schedario, integrato con i documenti di trasporto descritti di seguito è conservato per tre anni dalla data dell ultima registrazione. 2) Trasporto con mezzi propri dal domicilio dell utente professionale o dalla sede del proprio esercizio presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE: il trasporto dei RAEE professionali è effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica secondo le modalità di seguito descritte e solo se riguarda: a) il tragitto dal domicilio dell utente professionale, presso il quale viene effettuato il ritiro del RAEE, all impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali; b) il tragitto dal luogo dove è effettuato il raggruppamento, ossia la sede del proprio esercizio, all impianto autorizzato indicato dal produttore di AEE professionali; c) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. 11

I suddetti trasporti sono accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello riportato all allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dall installatore e dal gestore del centro di assistenza tecnica. Questo documento, non vidimato, sembra sostituire il formulario di identificazione dei rifiuti. Gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano all impianto autorizzato indicato dal produttore dell AEE nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate. 3) Iscrizione all Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di raccolta e trasporto: le attività di raccolta e trasporto dei RAEE professionali sono effettuate previa iscrizione in un apposita sezione dell Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 del D. Lgs. 152/06) Per l iscrizione gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica presentano alla Sezione dell Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità: a) la sede dell impresa; b) l indirizzo del proprio esercizio presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto; c) le tipologie di RAEE raggruppati, con l indicazione dei relativi codici rifiuto; d) la rispondenza ai requisiti del luogo dove i RAEE sono raggruppati previsti al punto 1; e) gli estremi identificativi e l idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE; f) il versamento del diritto annuale di iscrizione pari a 50 Euro, rideterminabile. Si segnala che, anche se non previsto specificamente, è presumibile che andrà versata anche la tassa di concessione governativa di 168 Euro e una marca da bollo. La sezione regionale dell Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione. Per queste iscrizioni non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie. L iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni. L impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all iscrizione. Norma transitoria In sede di prima applicazione di questo DM, l obbligo di iscrizione all Albo dei gestori ambientali, si intenderà assolto con la presentazione all Albo della comunicazione effettuata con le modalità sopra descritte. L iscrizione dovrà ritenersi validamente operante fino a che l Albo non adotterà una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda. 4) I soggetti che effettueranno l attività di raccolta e trasporto secondo le modalità di questo DM saranno esonerati dal MUD. CENTRI DI RACCOLTA RAEE I centri di raccolta, che hanno l obbligo di ritirare i RAEE domestici e che, previa convenzione con i produttori di AEE, possono ritirare RAEE professionali, devono essere realizzati e gestiti in base alle modalità definite dal DM 08/04/2008. 12

Sanzioni I soggetti che effettueranno attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi di questo DM sono assoggettati alle sanzioni previste per le attività di raccolta e trasporto dell art. 256 del D. Lgs. 152/2006 (Attività di gestione non autorizzata) e alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari dell art. 258 del D. Lgs. 152/2006. ASPETTI DA DEFINIRE Si evidenzia che questo regolamento non chiarisce diversi aspetti, riguardanti indistintamente, i RAEE domestici e professionali: Trasporto: - L iscrizione specifica all Albo Gestori Ambientali può essere sostituita da un altra iscrizione (cat.da 1 a 5 / art. 212 co.8) che già possiede il distributore / installatore / trasportatore incaricato? - I terzi che agiscono in nome dei distributori, nella domanda d iscrizione all Albo devono indicare gli estremi del distributore per conto del quale effettuano il trasporto e l indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto. Questo costituisce una forte limitazione, senza introdurre alcun beneficio di protezione ambientale, al libero svolgimento dell attività, in quanto potrebbe essere richiesto che il nominativo di ogni nuovo cliente debba essere prima dichiarato all Albo. - Il documento di trasporto (all.ii) sostituisce la scheda di trasporto prevista dalla normativa sull autotrasporto (già sostituita dal formulario e dalla scheda di movimentazione sistri)? - Quali sono i rapporti con il Sistri (iscrizione, scheda di movimentazione, tracciamento percorsi ecc )? - Non è definito cosa significa il termine idoneità tecnica dei mezzi, che si presume NON essere la perizia giurata, visto che si tratta di un autodichiarazione. - Non sono chiare le motivazioni dei limiti di portata (3.500 kg) e massa complessiva (6.000 kg) per i veicoli utilizzati? - Non è prevista la possibilità per gli installatori e i centri di assistenza tecnica di avvalersi di trasportatori terzi, possibilità invece prevista per i distributori. Raggruppamento: - Il ritiro dei RAEE professionali è previsto anche a carico dei distributori (art.5 co.1), degli installatori e dei centri di assistenza (art. 7 co.1), formalmente incaricati dai produttori di AEE professionali: non è indicato come deve avvenire questo incarico formale, posto che il RAEE oggetto del ritiro non è nella disponibilità del distributore o dell installatore, cioè il distributore / installatore ha l obbligo di ritirare il RAEE professionale, ma il soggetto che vuole/deve disfarsi di questo rifiuto non ha l obbligo di conferirlo ai distributori / installatori? - Mentre per i distributori il raggruppamento può essere effettuato anche in luoghi diversi dal negozio, perché per gli installatori e centri d assistenza ciò non è possibile ed il raggruppamento può eseguire solo presso le loro sedi? - A fronte del fatto che il DM tratta di raccolta e raggruppamento, attività comprese tra quelle rientranti nell iscrizione all Albo, dei rifiuti e non di stoccaggio/deposito temporaneo: 13

- I luoghi utilizzati devono essere idonei a livello urbanistico per il deposito dei rifiuti? - Non è stato chiaramente indicato che questi luoghi NON RIENTRANO negli art. 208/216 (autorizzazione / comunicazione al trattamento di rifiuti) del D.Lgs. 152/06. - Nel DM si fa riferimento più volte a limiti quantitativi, se si sono superati tali limiti si rientra nelle disposizioni autorizzatorie previste dal D.lgs. 152/2006? Iscrizione all Albo Non essendo indicato il termine entro cui eseguire l iscrizione all Albo, si presume che si possa considerare un termine aperto? I possibili termini potrebbero essere i seguenti: - distributori AEE domestiche e trasportatori terzi agenti per loro conto : 17/06/2010 (giorno precedente l avvio dell obbligo del ritiro 1 contro 1 ) - tutti gli altri soggetti, per RAEE sia domestici sia professionali: se si vogliono utilizzare queste procedure specifiche, iscrizione preventiva al ritiro ed al trasporto di RAEE. L iscrizione alla specifica sezione dell Albo sarà comunque possibile solamente nel momento in cui, con apposita delibera, il Comitato Nazionale dell Albo Gestori Ambientali ne definirà modalità e modulistica 14

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEGLI ADEMPIMENTI RAEE DOMESTICI Adempimento Distributori Installatori/ centri assistenza Ritiro 1 contro 1 gratuito Informazione su gratuità ritiro Raggruppamento presso punto vendita Raggruppamento presso locale diverso da punto vendita Trasporto mensile / raggiungimento 3500 kg Schedario all. I come registro c/s Trasportatori terzi per conto dei distributori 15 Distributori formalmente incaricati da RAEE PROFESSIONALI Installatori/ centri assistenza formalmente incaricati da si No n/a No No n/a Si No n/a No No n/a Si Si n/a Si Si n/a Si No n/a Si no n/a Si, presso centri di raccolta DM 08/04/2008 Si, presso centri di raccolta DM 08/04/2008 Si Si No: registro c/s con doc n/a Si, presso impianti autorizzati indicati da Si, presso impianti autorizzati indicati da Trasportatori terzi per conto dei distributori n/a Si si No: registro c/s con doc

RAEE DOMESTICI Adempimento Distributori Installatori/ centri assistenza Caso A) Trasporto cliente centro raccolta / luogo raggruppamento: veicoli portata < 3500 kg, massa < 6000 kg Caso B) Trasporto punto vendita luogo di raggruppamento : veicoli portata < 3500 kg, massa < 6000 kg Caso c) Trasporto luogo raggruppamento centro raccolta : veicoli portata < 3500 kg, massa < 6000 kg Uso doc. trasporto all. II caso A Si Si: no trasportatori terzi Trasportatori terzi per conto dei distributori trasporto Si Distributori formalmente incaricati da si Trasporto c/o impianti autorizzati indicati da RAEE PROFESSIONALI Installatori/ centri assistenza formalmente incaricati da Si: no trasportatori terzi Si no si Si. no Si Si Si: no trasportatori terzi Si Si Trasporto c/o impianti autorizzati indicati da Si: no trasportatori terzi Si Si Si Si si si Trasportatori terzi per conto dei distributori trasporto si Trasporto c/o impianti autorizzati indicati da si Trasporto c/o impianti autorizzati indicati da 16

RAEE DOMESTICI Adempimento Distributori Installatori/ centri assistenza Uso doc. trasporto all. II caso B Uso doc. trasporto all. II caso C Trasporto c/o centri di raccolta con autocertificazione provenienza domestica RAEE all. III Iscrizione apposita sezione Albo Gestori Ambientali Iscrizione Albo: diritto annuale 50 e rinnovo ogni 5 anni No: fotocopia schedario all. I n/a Trasportatori terzi per conto dei distributori No: fotocopia schedario all. I Distributori formalmente incaricati da No: fotocopia schedario all. I RAEE PROFESSIONALI Installatori/ centri assistenza formalmente incaricati da Si si si Si Si si No Si No n/a n/a n/a Si Si si si si si Si Si si Si Si si Esonero da MUD Si Si Si Si Si si n/a Trasportatori terzi per conto dei distributori No: fotocopia schedario all. I 17