Antiriciclaggio. sull COMUNICAZIONE UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA)



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Newsletter sull Antiriciclaggio PERIODICO DI INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, COMMENTO In questo numero: w Comunicazione Unità di Informazione Finanziaria w Le sanzioni per i dipendenti w Bankitalia newsletter n 5 Hanno collaborato a questo numero: Dipartimento Nazionale Contrattuale Legale Uilca, Dipartimento Nazionale Comunicazione Uilca, vignette di Giorgio Sangiorgi, grafica CV COMUNICAZIONE UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA) I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono prestare particolare attenzione all operatività inusuale che caratterizza le attività e i settori risultati più esposti a tali fenomeni, che elenchiamo: pulizia e manutenzione, consulenza e pubblicitarie, materiali ferrosi, edili, autotrasporto e movimento terra, metalli preziosi, opere d arte, cosmetici, commercio all ingrosso di olio e grano, scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, commercio autoveicoli, accessori per auto e beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari). Le sanzioni per i dipendenti La questione inerente le sanzioni in tema di antiriciclaggio cui possono essere soggetti i dipendenti rappresenta uno dei punti fondanti dell impegno della Uilca nell azione di informazione e sensibilizzazione, assunta anche attraverso la pubblicazione periodica di questa Newsletter. I lavoratori devono sapere quali sanzioni prevede la Legge sull antiriciclaggio, dato che sono ormai frequenti i casi di procedimenti avviati nei loro confronti. Ci riserviamo di affrontare in dettaglio nella prossima Newsletter questo aspetto della legge, 1

che investe direttamente l operatività dei dipendenti e quindi la formazione impartita dalle aziende e l efficacia ed efficienza dell organizzazione aziendale diretta a contrastare il fenomeno, che spesso è stata giudicata insufficiente sia nel contrasto delle azioni criminali sia, di conseguenza, nella tutela del dipendente. Le sanzioni per i dipendenti A carico dei lavoratori delle aziende di credito e degli altri intermediari possono configurarsi responsabilità di tipo penale, amministrativo, disciplinare e civile. - Penale, Il correlata punto agli obblighi di verifica e di registrazione delle operazioni o per concorso nel reato di riciclaggio. - Amministrativa, per omessa segnalazione di operazioni sospette. - Disciplinare, per mancato rispetto della normativa aziendale in materia. - Civile, per comportamenti che risultano di danno a singoli clienti, colleghi, azienda. Le segnalazioni Normativa La lotta al riciclaggio assume una particolare valenza in un Paese come il nostro che paga un pesante tributo, anche in termini di mancato sviluppo economico, alla prepotente presenza della criminalità organizzata: alcuni studi della Banca d Italia hanno evidenziato che nelle aree a forte presenza criminale la crescita economica risulta compressa, le imprese pagano più caro il credito, gli investimenti sono disincentivati; come ha recentemente sottolineato il presidente della Bce Mario Draghi in quelle aree è più rovinosa la distruzione di capitale sociale dovuta all inquinamento della politica locale Il riciclaggio rappresenta, infatti, un ponte fra criminalità e società civile che offre ai criminali - che dovrebbero essere, per definizione, banditi dalla società - gli strumenti per essere invece accolti e integrati nel sistema, arrivando a sedere nei consigli di amministrazione e a contribuire all assunzione di decisioni economiche, sociali e politiche rilevanti. Un particolare profilo di questa dimensione sociale del riciclaggio è il suo potere di coinvolgimento e corruzione. Il criminale ha la necessità per ripulire i propri capitali illeciti di avvalersi di operatori economici nei circuiti legali (banche, finanziarie, professionisti, ecc.); elevato è il rischio di cattura anche nei confronti di quegli operatori inizialmente inconsapevoli della provenienza criminosa dei fondi. (Banca d Italia) Bankitalia In base alla legge 231/07 sugli obblighi di segnalazione cui sono tenuti gli operatori bancari la Banca d'italia ha emesso un provvedimento contenente gli Indicatori di anomalia connessi al Cliente, alle Operazioni o ai Rapporti, ai Mezzi e alle Modalità di pagamento. Gli Indicatori di anomalia Relativi alle Operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi e gli Indicatori di anomalia relativi al finanziamento al terrorismo. Nella Il Newsletter contratto nr. 2 ci siamo occupati degli Indicatori di anomalia connessi al cliente. Nella Newsletter nr. 3 abbiamo iniziato ad approfondire gli Indicatori di anomalia connessi alle Operazioni o ai Rapporti, che abbiamo concluso di esporre nella Newsletter nr. 4, dove abbiamo anche visto gli Indicatori connessi ai Mezzi e alle Modalità di pagamento. In questa Newsletter concludiamo l'esposizione approfondendo gli Indicatori di anomalia Relativi alle Operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi e gli Indicatori di anomalia relativi al finanziamento al terrorismo. La numerazione degli indicatori prosegue dalla Newsletter precedente. La legge 2

Indicatori di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi 13. Operazioni in strumenti finanziari incoerenti con il profilo economico, finanziario o patrimoniale del cliente ovvero, nel caso di persone giuridiche, del gruppo di appartenenza, oppure effettuate con modalità inusuali o illogiche, soprattutto se di ammontare complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze. IL MAGISTRATO Secondo il procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco, il sistema è ancora inadeguato per combattere il riciclaggio: l Italia è uno dei pochi Paesi a eccezione della Cina e dei Paesi africani, a non aver introdotto una norma sull autoriciclaggio ( Il Sole 24 Ore) 13.1. Acquisto di strumenti finanziari (soprattutto di quote di un fondo comune di investimento immobiliare) a prezzi sensibilmente superiori rispetto ai correnti valori di mercato. 13.2. Frequenti operazioni in strumenti finanziarii, anche in forma frazionata, per importi complessivamente significativi effettuati con regolamento in contanti ovvero senza che l operazione transiti sul rapporto. 13.3. Operazioni d investimento su strumenti finanziari, ripetute o di importo significativo, regolate con provvista proveniente da intermediari insediati in uno dei Paesi o territori a rischio. 13.4. Frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi. 13.5. Acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari. 13.6. Speculari e ripetute operazioni di acquisto e di vendita si strumenti finanziari effettuate da due o più soggetti diversi, tali da prefigurare un operazione concertata al fine di trasferirsi disponibilità, soprattutto se avvengono a prezzi sensibilmente diversi rispetto a quelli di mercato o sono aperte e chiuse in un breve arco di tempo o hanno a oggetto strumenti scarsamente negoziati. 13.7. Negoziazione di strumenti finanziari a limitata diffusione, ripetuta o di importo significativo, soprattutto se conclusa con controparti situate in Paesi o territori a rischio. 14. Operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari che si caratterizzano per l intestazione a favore di terzi ovvero per l intervento di soggetti diversi, qualora non siano in alcun modo giustificati dai rapporti tra le parti. 14.1. Acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari con successiva richiesta di intestazione degli stessi a soggetti terzi, anche tra loro collegati. 14.2. Numerose e frequenti operazioni di sottoscrizione e di rimborso di strumenti finanziari di pertinenza di soggetti differenti regolate su un unico rapporto intestato a una società fiduciaria. 14.3. Disinvestimento totale o parziale di strumenti finanziari con trasferimento delle somme in piazze diverse da quelle originariamente convenute o a favore di soggetti diversi dagli intestatari. 14.4. Sottoscrizione di quote a nome di un medesimo cliente con regolamento della transazione in favore della stessa società di gestione per il tramite di conti intestati a soggetti diversi. 14.5. Acquisti frequenti o di importo significativo di strumenti finanziari effettuati in nome o per conto di soggetti residenti in uno dei paesi o territori a rischio. 15. Operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari non dematerializzati, soprattutto se al portatore, in assenza di plausibili giustificazioni. 15.1. Acquisto di strumenti finanziari non dematerializzati con contestuale richiesta di consegna fisica ovvero di trasferimento all estero o a favore di altri soggetti. 15.2. Richiesta di emissione di certificati al portatore rappresentativi di quote di fondi, specie se im- 3

mobiliari, con contestuale richiesta di consegna fisica o di trasferimento all estero o a favore di altri soggetti 15.3. Richiesta di restituzione di strumenti finanziari non dematerializzati offerti in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all acquisto di altri strumenti finanziari da offrire in garanzia. 15.4. Presentazione di strumenti finanziari non dematerializzati per l incasso in contanti o per l acquisto di altri strumenti finanziari, senza che l operazione transiti sul conto del cliente, ovvero per il deposito con contestuale richiesta di rilascio della relativa dichiarazione di ricevuta. 15.5. Dismissione di numerosi strumenti finanziari detenuti in portafoglio con richiesta di investimento della liquidità riveniente in un unico strumento finanziario non dematerializzato. 16. Stipula di polizze assicurative vita o di rapporti di capitalizzazione che risultano incoerenti con il profilo del cliente o che presentano modalità inusuali, specie se di ammontare rilevante, ove non giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal cliente. 16.1. Stipula di polizza assicurativa che prevede la corresponsione di premi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all attività svolta dal contraente. 16.2. Stipula di contratti di assicurazione sulla vita (ivi inclusi quelli con finalità previdenziali e di fondi pensione aperti) o di contratti di capitalizzazione secondo tipologie non adeguate all età o alle condizioni di salute del contraente. 16.3. Stipula di polizze assicurative, in un ristretto arco temporale, che prevedono il pagamento di premi singolarmente inferiori alle soglie di legge ma complessivamente rilevanti, soprattutto se effettuati presso numerosi intermediari assicurativi della stessa Compagnia. 16.4. Stipula di polizze assicurative sulla vita della medesima persona in un arco temporale ristretto presso la medesima Compagnia o presso più Compagnie attraverso il medesimo intermediario assicurativo. 17. Operazioni attinenti a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente. 17.1. Designazione di molteplici beneficiari per una medesima polizza, qualora la designazione non sia avvenuta attraverso il riferimento agli eredi legittimi o testamentari, ovvero stipula di molteplici polizze con beneficiari diversi. ANTIRICICLAGGIO: Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che per l accertamento del reato di riciclaggio non è necessaria la verifica dell esatta tipologia del reato non colposo presunto: è sufficiente la logica prova della provenienza illecita dei beni oggetto della sostituzione (cioè del riciclaggio del bene stesso). Il momento in cui si perfeziona il comportamento illecito non è quello ricettivo, ma quello in cui i beni vengono effettivamente sostituiti. Nella stessa occasione la Corte di Cassazione sottolinea anche che l adesione a un condono, anche tombale, non fa decadere l eventuale origine illecita della condotta, quindi il condono non inficia l eventuale azione di sequestro e confisca. sentenza della Corte di Cassazione 4

17.2. Richiesta di pagamento da parte del contraente a favore di un terzo in assenza di motivazioni giustificate dai rapporti fra le parti. 17.3. Richiesta di liquidazione di una polizza assicurativa al portatore effettuata da un soggetto che non risultai collegabile al contraente originario. 17.4. Pagamento del premio effettuato da soggetti terzi privi di legame con il contraente. 17.5. Pagamento del premio effettuato da un soggetto estero, specie se avente sede in uno dei Paesi o territori a rischio, a fronte di una polizza con contraente persona fisica. 17.6. Polizze in cui i soggetti assumono di volta in volta posizioni diverse, non giustificate da rapporti interpersonali (ad esempio, il contraente/assicurato di una polizza è il beneficiario di un altra in cui figura come contraente/assicurato il beneficiario della prima polizza). 17.7. Richiesta di un prestito all intermediario assicurativo in data prossima a quella di stipula di una polizza a premio unico di importo rilevante, nella misura massima prevista dal contratto, da erogare a un soggetto terzo. 18. Pagamenti di premi relativi a polizze assicurative vita o a rapporti di capitalizzazione con modalità inusuali o illogiche, specie se di ingente ammontare, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente. 18.1. Versamento del corrispettivo in contanti o a valere su un conto detenuto all estero. 18.2. Pagamento del premio per importo superiore al dovuto e successiva richiesta di rimborso per l eccedenza a favore di un terzo. 18.3. Versamenti aggiuntivi di importo sproporzionato rispetto alla capacità economica o all attività svolta dal contraente. 18.4. Cambi del contraente o del beneficiario di una polizza assicurativa poco dopo la relativa stipula ovvero poco prima del pagamento della prestazione. 19. Riscatto o liquidazione di polizze assicurative vita o di rapporti con modalità inusuali o illogiche, non giustificati da specifiche esigenze rappresentate dal cliente. 19.1. Richiesta di liquidazione (recesso o riscatto) di una polizza assicurativa effettuata poco dopo che sia sorto il diritto alla medesima, specie se in contanti e a condizioni sfavorevoli. 19.2. Liquidazione, in un breve arco temporale, di prestazioni relative a molteplici polizze con medesimo beneficiario. 19.3. Frequenti o rilevanti riscatti o prestiti, soprattutto se richiesti in contanti o effettuati su più polizze o che comportino l accettazione di condizioni non convenienti. 19.4. Riscatto di un contratto a premi annui o ricorrenti, di importo esiguo e successiva stipula di un nuovo contratto a premio unico di importo elevato. 19.5. Richiesta di liquidazione delle prestazioni, in assenza di specifica previsione contrattuale, in uno 5

dei Paesi o territori a rischio. 19.6. Esercizio del diritto di revoca ovvero del diritto di recesso su polizze assicurative a premio unico di rilevante importo ovvero per le quali è stato pagato un primo premio di rilevante importo. Indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo 20. Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo. 20.1. Operazioni richiesta da soggetto censito 1 o notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti censiti ovvero con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo 2. 20.2. Operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto a indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime circostanze. 20.3. Movimentazione caratterizzata da flussi d importo significativo in un ristretto periodo di tempo, incoerente con il profilo economico o con l attività svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali. 20.4. Operatività caratterizzata dall invio di fondi verso gli stessi beneficiari effettuata da soggetti che sembrano agire separatamente ovvero dall invio di fondi da parte degli stessi ordinanti a favore di più soggetti che sembrano agire separatamente, qualora tali soggetti presentano gli stessi dati informativi (ad es. indirizzi, numeri di telefono). 1 Qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del te rorismo siano specificamente designati all interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell economia e delle finanze dovranno essere applicati gli obblighi di congelamento, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109-2 Le liste pubbliche in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo sono consultabili mediante link sul sito: http://www.bancaditalia.it/uif/terrorismo/liste. 21. Operazioni che, per le modalità inusuali della movimentazione o l incoerenza con il profilo economico di chi le richiede, appaiono riconducibili all abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo. 21.1. Transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati), risultano manifestamente incongruenti con l attività dichiarata. 21.2. Movimentazione caratterizzata da flussi d importo significativo in un ristretto periodo di tempo che coinvolge più organizzazioni non profit che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici conti riconducibili a nominativi ricorrenti. 21.3. Ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni e fondazioni, a titolo di donazione, raccolte o simili, di ammontare complessivo consistente e non adeguatamente giustificato, specie se effettuati prevalentemente in contanti, a cui fa seguito il trasferimento della maggior parte dei fondi raccolti verso aree geografiche in cui vengono svolte abitualmente attività e iniziative di sviluppo o sostegno di attività di finanziamento del terrorismo. 6