Infortunio in itinere: quando spetta al lavoratore l'assicurazione

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Transcript:

Infortunio in itinere: quando spetta al lavoratore l'assicurazione Autore : Redazione Data: 03/12/2013 Tutto sull infortunio durante il tragitto di andata e ritorno dall abitazione al luogo di lavoro; uso di mezzi pubblici e di auto propria; la deviazione; la bicicletta; non è dovuta l assicurazione se la sosta non è necessaria; la modifica del percorso del lavoratore deve essere inevitabile. L infortunio in itinere è l'incidente subìto dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se ha più rapporti in corso. L eventuale danno patito dal dipendente, in tali casi, è coperto dall assicurazione dell Inail. Quando scatta l assicurazione L'assicurazione comprende: - gli infortuni avvenuti alle persone assicurate nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; - gli infortuni avvenuti nel percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore

ha più rapporti di lavoro; - se non è presente un servizio di mensa aziendale, gli incidenti avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Per stabilire se vi sia copertura assicurativa è necessario verificare i seguenti elementi: - la normalità del percorso; - la mancanza di un servizio mensa interno o convenzionato (nella particolare ipotesi di infortunio avvenuto in pausa pranzo); - la necessità di eventuali soste o deviazioni; - la necessità di usare il mezzo privato. Quando non spetta l assicurazione: la deviazione dal percorso più breve Per legge [1], tale assicurazione non copre le ipotesi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessarie. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Si pensi al caso di un lavoratore coinvolto in un incidente stradale su un itinerario diverso rispetto al tragitto che avrebbe dovuto seguire per raggiungere il posto dove abitualmente presta la sua attività lavorativa.

Secondo la giurisprudenza non si ha infortunio in itinere se il sinistro non è avvenuto nell'itinerario che il dipendente avrebbe dovuto seguire per raggiungere il posto dove presta l'attività lavorativa (l'itinerario più breve e diretto). Se il dipendente compie una deviazione ingiustificata dal percorso che avrebbe dovuto compiere, non gli è dovuto alcun indennizzo. Sono tutelate le deviazioni e le interruzioni necessitate, dovute a: forza maggiore (malore, viabilità interrotta), esigenze essenziali e improrogabili (maltempo), adempimento di obblighi penalmente rilevanti (soccorso). Pertanto, se il lavoratore fa un percorso alternativo solo per accompagnare il figlio a scuola, l eventuale infortunio non si considera in itinere. L'indennizzabilità L'Inail riconosce l'indennizzo per l'infortunio subito dal lavoratore in missione o trasferta dall'inizio, fino al momento della sua conclusione. Gli unici due casi in cui è escluso l indennizzo sono quando: - l'evento si verifica durante lo svolgimento di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro, - oppure se l'evento è riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da queste scelte (cosiddetto rischio elettivo ). Per le stesse ragioni, l'istituto afferma che devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro anche quelli occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall'albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e

viceversa. Infine, l'infortunio avvenuto in albergo non è equiparabile a quello avvenuto presso l'abitazione privata. Infatti, come del resto chiarito dalla Cassazione, gli eventi accaduti in una stanza di albergo, non sono parificabili a quelli avvenuti nell'abitazione privata, in primo luogo perché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione o trasferta e perciò è necessariamente connesso con l'attività lavorativa e in secondo luogo il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, invece, nella propria abitazione. Per esempio: se un operaio si reca al magazzino per ritirare gli strumenti da lavoro e durante il viaggio ha un incidente stradale, si ha un infortunio in itinere, perché per luogo di lavoro si deve intendere sia il luogo dove il lavoratore presta abitualmente attività lavorativa, sia ogni luogo dove deve recarsi per ragioni lavorative (missione, trasferta e così via). Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può essere equiparato al luogo di lavoro: il luogo dove è svolta l'attività formativa, il luogo dove sono consegnati gli attrezzi da lavoro e ogni luogo in cui l'assicurato si reca su ordine del datore di lavoro Per esempio: il dipendente subisce l infortunio mentre si reca al lavoro dalla sua casa delle vacanze, distante oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro. L'indennizzo potrebbe essere escluso, perché, se il lavoratore ha fissato la sua residenza in un luogo diverso da quello lavorativo, il percorso è considerato normale se la distanza tra i due luoghi è ragionevole, tenuto conto delle esigenze familiari del lavoratore. Se la distanza supera invece una certa soglia, l'eventuale infortunio non dà diritto all'indennizzo. L'uso del mezzo privato Sia l'inail, sia la giurisprudenza negano l'indennizzo se il lavoratore usa il mezzo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) privato e non quello pubblico se ciò non sia strettamente necessario (si pensi al caso del luogo di lavoro ben servito dai mezzi pubblici). L'uso del mezzo privato si considera necessitato se: - non esistono mezzi pubblici di trasporto che collegano la casa con il luogo di lavoro; - non c'è coincidenza tra l'orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro (l'orario del treno è incompatibile). L'opzione della bicicletta Per l'inail se il lavoratore usa la bicicletta, può essere indennizzato in caso di infortunio solo se l incidente si verifica su pista ciclabile o zona interdetta al traffico. Al contrario, se l'infortunio avviene su strada aperta al traffico, l'indennizzo è escluso poiché il dipendente si espone a un rischio maggiore in base a una libera scelta. Nel caso di percorso misto (su pista ciclabile e su strada) l'infortunio che avviene sul tratto di strada aperta ai veicoli è indennizzabile solo se ci sono condizioni che rendono necessario l'uso della bicicletta. Note: [1] Art. 12 d.lgs. n. 38/2000. Autore foto: 123rf.com