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1 L infortunio in itinere. Inquadramento della fattispecie. Evoluzione normativa ed orientamenti giurisprudenziali. La normativa in materia di rapporto di lavoro, così come è facilmente intuibile, non fa sorgere particolari problemi qualora un determinato infortunio dovesse verificarsi durante l espletamento delle mansioni alle quali il lavoratore è preposto. In tal caso, infatti, sarebbe facile accertare, previa verifica della sussistenza dei presupposti normativi, la piena tutela di un determinato evento dannoso, restando salva, ovviamente, la prova che il danno si sia verificato nell ambiente di lavoro (c.d. nesso topografico) ed in orario lavorativo (c.d. nesso cronologico). Il pregiudizio, quindi, sarebbe pienamente indennizzabile se fosse ricollegabile all attività lavorativa secondo la relazione lavoro rischio infortunio. Il tempo che il lavoratore dedica all espletamento della prestazione, tuttavia, non si limita a quello durante il quale la stessa viene eseguita, ma ricomprende anche il lasso di tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro o per ritornare a casa, o in altro posto, dopo averla terminata. Talvolta potrebbe accadere che il lavoratore rimanga vittima di un infortunio durante il tragitto necessario per raggiungere la relativa sede. Il suddetto evento è stato definito infortunio in itinere, e rappresenta la figura più importante di rischio generico aggravato. Tale istituto è stato espressamente disciplinato, per la prima volta, dall art. 12 del Decreto Legislativo n 38 del 16 marzo 2000, che ha aggiunto un apposito comma agli articoli 2 e 210 del D.P.R. n 1124/1965. Secondo il disposto dell art. 2 citato, così come modificato ed integrato dal suddetto atto normativo, l assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Trattasi dell ipotesi più ricorrente, atteso che la previsione legislativa non pone alcuna eccezione, né riguardo ai lavoratori assicurati né in relazione al tipo di lavoro che il lavoratore è chiamato a svolgere. Nel periodo anteriore all entrata in vigore della novella legislativa, mancando una disciplina specifica, la copertura assicurativa era avvenuta, ad opera della giurisprudenza, come prolungamento dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La tutela, in altri termini, era accordata se ed in quanto l evento fosse riconducibile alla comune ipotesi prevista dall art. 2 del T.U. citato. La predetta normativa, tuttavia, sicuramente importante per aver disciplinato legislativamente l infortunio in itinere, impone una serie di precisazioni indispensabili al fine di comprenderne la portata. OCCASIONE DI LAVORO L indennizzabilità dell evento dannoso, in primo luogo, postula necessariamente che lo stesso si sia verificato in occasione del lavoro. Quest ultima è costituita dal nesso eziologico di causa effetto tra lavoro ed infortunio, che può essere anche soltanto indiretto od occasionale, e scaturisce dalla relazione lavoro rischio infortunio. 1 / 6

2 Il lavoro, in particolare, deve essere il fattore che determina il rischio in presenza del quale si verifica il danno. ATTIVITA TUTELATE DIVERSE DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. La nozione di lavoro, in secondo luogo, comprende non solo la prestazione lavorativa in senso stretto ma anche le azioni ad essa connesse. La giurisprudenza, infatti, ha riconosciuto, in numerosissime occasioni, l indennizzabilità di un infortunio verificatosi durante l espletamento delle attività complementari ed accessorie legate da un rapporto di occasionalità con la prestazione lavorativa (es. indossare la divisa prima dell inizio del lavoro, svestirsi dopo la fine del turno, percorrere un tratto di strada per recarsi al lavoro, portare il denaro incassato a casa, ecc.). Talvolta è stata, altresì, ritenuta la piena tutela anche per eventi dannosi verificatisi al termine della giornata di lavoro (Cass / 2000, che ha definito infortunio il ferimento di un benzinaio rapinato dell incasso, al termine della giornata, nella propria abitazione). La S.C. ha stabilito, nella fattispecie, che la prestazione lavorativa poteva ritenersi conclusa solo con il trasporto del denaro a casa, anche in considerazione del fatto che il giorno seguente, essendo festivo, non poteva depositarlo in banca. Sussisteva, quindi, secondo i giudici di legittimità, il nesso di derivazione eziologia tra la prestazione lavorativa e l evento dannoso. Secondo alcune decisioni, l infortunio è indennizzabile quando vengono accertate: 1) le finalità lavorative; 2) la normalità del tragitto; 3) la percorrenza in orari compatibili con quelli lavorativi. Il percorso luogo di abitazione luogo di lavoro, affrontato per esigenze lavorative in orari confacienti con quelli lavorativi, fa sì che il rischio generico diventi aggrava to dal lavoro. Talvolta alcuni atti, apparentemente neutri dal punto di vista naturalistico, assumono un particolare rilievo, sotto il profilo giuridico, nel momento in cui sono finalizzati all espletamento delle prestazioni lavorative. Tali azioni, di conseguenza, rientrano nella salvaguardia se ed in quanto abbiano lo scopo di espletare la prestazione di lavoro. Sulla base di tali principi sono stati indennizzati gli infortuni occorsi: - Ad un lavoratore investito mentre attraversava una pubblica via mentre s i recava al lavoro (Tribunale di Firenze, 27 marzo 1996); - Ad un lavoratore infortunatosi durante il percorso a piedi per raggiungere la propria autovettura, il cui uso era necessario per raggiungere il posto di lavoro (Cassazione n 3576 / 1997); - Ad un lavoratore infortunatosi a seguito dell incidente stradale occorso all autobus sul quale viaggiava per raggiungere dal luogo di residenza il posto di lavoro (Cassazione n 455 / 1998); 2 / 6

3 - Ad un lavoratore caduto mentre, in ora prossima a quella di inizio delle prestazioni, si dirigeva a piedi e senza deviazioni dalla sua abitazione alla fermata del mezzo di trasporto pubblico per raggiungere il posto di lavoro, considerato che l uso del mezzo pubblico era necessario (Cassazione n / 1998); - Ad una lavoratrice caduta a causa della brusca frenata dell autobus di linea che la portava sul luogo di lavoro (Cassazione n / 1998); - Ad un lavoratore investito mentre attraversava la strada per recarsi a prendere il bus che quotidianamente lo portava a casa, in considerazione del fatto che aveva ultimato poco prima il turno di lavoro (Cassazione n 3979 / 1999); - Ad una cassiera di banca che, avendo dimenticato a casa le chiavi della cassaforte, abbia subito un infortunio a causa di un incidente stradale con gravi lesioni invalidanti. Secondo la S.C. non assume alcun rilievo contrario, in quest ultimo caso, la circostanza che il viaggio di ritorno per prendere le chiavi sia stato determinato da una dimenticanza della dipendente. Si afferma, infatti, un principio, ormai consolidato, secondo il quale la colpa esclusiva del lavoratore non osta alla operatività dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, neppure in caso di infortunio in itinere. CONSIDERAZIONI IN MERITO AL PERCORSO Si ritiene opportuno precisare che il percorso giuridicamente tutelato deve necessariamente essere quello più breve nonché privo di deviazioni idonee ad alterarlo in maniera significativa. Se, ad esempio, il lavoratore percorresse una strada del tutto diversa da quella strettamente necessaria per recarsi al lavoro o per rientrare a casa, correrebbe, a nostro parere, il serio e fondato rischio di non essere indennizzato qualora dovesse verificarsi un determinato infortunio. Tale deviazione, inoltre, farebbe sorgere il dubbio che la strada alternativa non abbia attinenza con la prestazione lavorativa. 3 / 6

4 Il medesimo discorso potrebbe valere, applicando i medesimi principi, se il lavoratore interrompesse il tragitto per fare delle pause intermedie, soprattutto se non collegate con l espletamento delle mansioni. In tal caso, ovviamente, potrebbe ricadere sul lavoratore il rischio di aver temporeggiato. Resta inteso, comunque, che, qualora la deviazione fosse giustificata dallo svolgimento di una mansione lavorativa, l infortunio sarebbe ampiamente tutelato (ad esempio se il prestatore fosse stato incaricato, dal datore di lavoro, di effettuare una consegna, in una località diversa, prima di terminare il turno di lavoro). 1. La dottrina, seguita da una parte della giurisprudenza, mitiga il precedente rigore giungendo alla conclusione che il percorso da seguire deve essere quello normalmente compiuto dal lavoratore, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, purchè giustificato dalla concreta situazione della viabilità (es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve). 2. Si ritiene, inoltre, estendendo i concetti esposti, che per luogo di abitazione debba intendersi non solo quello di normale residenza ma anche quello di abitazione temporanea, purchè avente carattere di stabilità (ad. es. per raggiungere la famiglia nel periodo estivo o nel fine settimana). 3. Si noti, in aggiunta, che la copertura assicurativa è operante anche per il percorso c.d. misto (in parte a piedi ed in parte con altri mezzi di trasporto) e non può costituire ostacolo all indennizzo la circostanza che l incidente sia da attribuire ad esclusiva colpa del lavoratore per il mancato rispetto delle norme del codice stradale (Cassazione n / 2001 citata; a volte è stata esclusa l indennizzabilità, in caso di trasporto con mezzo privato, solo quando la distanza dall abitazione al luogo di lavoro possa essere percorsa a piedi Cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n datata 11 dicembre 2001). Le molteplici ipotesi in precedenza analizzate riguardavano, in linea di massima, delle ipotesi in relazione alle quali la copertura assicurativa veniva riconosciuta. Ci si chiede, tuttavia, se ed a quali condizioni un determinato infortunio sarebbe indennizzabile qualora fosse enucleabile, nei confronti del lavoratore, un giudizio di rimprovero per aver violato, in tale occasione, determinate norme giuridiche. La giurisprudenza ha ritenuto, in caso di violazioni di norme che regolano la circolazione stradale, che l eventuale infrazione non influisce sull indennizzabilità (Cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n del 4 dicembre 2001 ed altre conformi). L evento dannoso, quindi, sarebbe tutelabile anche se dovuto ad imprudenza, 4 / 6

5 negligenza o imperizia del lavoratore in quanto rientranti nel rischio assicurato. La motivazione di una decisione recita testualmente, a tal proposito, che non può dubitarsi dello stretto collegamento tra l infortunio e l attività lavorativa se solo si consideri che, tentando di rientrare nella propria abitazione, la lavoratrice ha posto in essere una condotta finalizzata alla puntuale esecuzione della prestazione dovuta (Cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, 28 maggio 11 dicembre 2003 n 18980). 1. La medesima tutelabilità è stata accertata per un lavoratore che, nonostante il mancato rispetto del segnale di Stop abbia subito un infortunio, atteso che si tratterebbe, secondo la motivazione, solo di una specifica violazione di norme che regolano la circolazione stradale (Cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n del 4 dicembre 2001). Talvolta è stato, altresì, affermato, a proposito del lavoratore pendolare, che il rischio di prendere il treno è un rischio generico in quanto ad esso tutti sono esposti in egual misura. E altrettanto vero, però, che per il lavoratore l atto di prendere proprio quel treno ha una motivazione ben precisa, cioè quella di giungere puntualmente al lavoro. Se il treno, ad esempio, dovesse deragliare con conseguente morte del lavoratore, si potrebbe affermare, senza ombra di dubbio, che la causa immediata e diretta della morte è stato il disastro ferroviario, ma il lavoro è stata la causa causae (Cfr. Fontana A. Dottrina e Giurisprudenza a confronto sull occasione di lavoro, Rivista degli infortuni e delle malattie professionali). CASI DI ESCLUSIONE DALLA TUTELA 1. Restano da esaminare, in conclusione, le ipotesi in relazione alle quali deve ritenersi categoricamente esclusa l indennizzabilità: il dolo ed il c.d. rischio elettivo (o rischio di libera elezione). 2. Il dolo è esplicitamente escluso dalla tutela in base agli articoli 11 e 65 del T.U. n 1124 del 1965, con la grave conseguenza della perdita del diritto alle prestazioni. 3. Il rischio elettivo, invece, è quello che il lavoratore, in maniera del tutto volontaria, crea senza alcuna attinenza con lo svolgimento del suo lavoro, 5 / 6

6 ponendo in essere un azione non finalizzata all interesse aziendale, talvolta addirittura in contrasto con le direttive impartite dal datore di lavoro. Se, per ipotesi, il lavoratore percorresse, a folle velocità ed in base ad una sua scelta, in palese violazione delle più elementari norme in tema di educazione stradale, la strada che lo conduce al luogo di lavoro, l eventuale infortunio non sarebbe indennizzabile. Le medesime considerazioni qualora venisse percorsa una strada pericolosa, o, comunque, sconnessa la cui percorrenza non sia necessaria per il raggiungimento dell azienda. Tali condotte, ovviamente, interromperebbero il nesso di occasionalità con l attività lavorativa. Riteniamo, in conclusione, che l infortunio in itinere debba essere valutato caso per caso, rivolgendo particolare attenzione, soprattutto a livello probatorio, alla sussistenza, sicuramente non agevole, di tutti i presupposti ai quali la normativa subordina la tutela. Avvocato Walter Gravante 6 / 6

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