Oggetto: INTERVALLI TRA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CHIARIMENTI MINISTERIALI

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1 A mezzo posta elettronica Como, 6 Novembre 2013 Egregi Sigg. Clienti Loro indirizzi Oggetto: INTERVALLI TRA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CHIARIMENTI MINISTERIALI Tra le modifiche alla normativa sul contratto a tempo determinato, quelle introdotte dall art.7, co.1, lett.c) del D.L. n.76/13 sono andate a ripristinare i vecchi termini di intervallo, obbligatori tra due distinti e susseguenti contratti a termine. Attualmente, quindi, i periodi di interruzione sono i seguenti: 10 giorni nel caso di durata del primo contratto fino a 6 mesi; 20 giorni se la durata primo contratto è maggiore di 6 mesi. Con la Riforma del Lavoro del 2012, infatti, si era provveduto ad ampliare i termini preesistenti portandoli, rispettivamente, a 60 e 90 giorni nel caso di primo contratto di durata pari o inferiore a 6 mesi, ovvero superiore a 6 mesi. A fronte di tale situazione, il legislatore era poi intervenuto prevedendo che la contrattazione collettiva potesse, con specifici accordi, ridurre detti termini fino a 20 o 30 giorni. Questo era avvenuto in numerosi settori produttivi. Il ripristino dei termini brevi (10-20 giorni) si pone adesso in raffronto con il diverso termine (20-30 giorni) eventualmente introdotto dalla contrattazione collettiva di comparto. È quindi sorto il problema, beninteso per i soli settori in cui ciò si sia verificato, di valutare quale sia il termine corretto di cui tenere conto nell operatività della stipula di contratti a termine. Il Ministero del Lavoro, investito della questione, con nota n.5426 del 4 ottobre 2013 ha precisato la validità dei nuovi termini di legge, ossia giorni, nella considerazione che i precedenti accordi collettivi vanno comunque contestualizzati all interno del quadro normativo precedente, più penalizzante. Di fatto, quindi, secondo l opinione ministeriale, i citati accordi contrattuali e quindi i loro termini pari a giorni sono vanificati della nuova normativa in vigore, ferma restando la possibilità di stipula di nuovi accordi collettivi che riducano o azzerino gli intervalli temporali. Eventuali nuovi accordi che aumentino gli intervalli sono comunque possibili, ma produrrebbero effetti solo nei confronti delle parti stipulanti.

2 Oggetto: IN VIGORE LE SEMPLIFICAZIONI PER L APPRENDISTATO La disciplina del contratto di apprendistato, in particolare quello c.d. professionalizzante o di mestiere, sconta una complessità che è stata ancora una volta oggetto di attenzione da parte del legislatore che, nello specifico, ha ritenuto di dover intervenire per tentare di semplificare alcuni aspetti del contratto di apprendistato ovvero quelli inerenti agli obblighi formativi e documentali. Come è noto, la norma prevede che il datore di lavoro, per la durata del contratto, eroghi all apprendista la formazione di tipo professionalizzante o di mestiere, la quale viene integrata dall offerta formativa pubblica interna o esterna all azienda, finalizzata all acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni tenendo conto dell età e del titolo di studio del lavoratore. Proprio la disciplina dell offerta formativa pubblica, diversa Regione per Regione, unitamente alla compilazione del Piano Formativo Individuale e alla registrazione sul Libretto formativo del cittadino, costituisce un chiaro elemento di complessità per coloro che vogliono stipulare un contratto della richiamata fattispecie. Proprio per superare queste difficoltà il D.L. n.76/13 aveva affidato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il compito di adottare delle linee guida, entro il 30 settembre 2013, volte a disciplinare il suddetto contratto, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull intero territorio nazionale. Poiché le linee guida non sono state adottate entro i termini previsti, sono immediatamente operative, anche in deroga ai contenuti dell art.4 del D.Lgs. n.167/11, le semplificazioni previste dal legislatore. In sostanza quindi, per tutte le assunzioni decorrenti dal 1 ottobre 2013 e per quelle antecedenti per le quali il Piano Formativo non sia stato ancora elaborato, trovano applicazione i seguenti contenuti: 1. il Piano Formativo Individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; va specificato, però, che rimane inalterato l obbligo di effettuare la formazione nel suo complesso. La circolare n.35/13 del Ministero del Lavoro ha chiarito che il personale ispettivo concentrerà in maniera prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti; 2. la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali, eventualmente acquisita, è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di Libretto formativo del cittadino, la registrazione della stessa si ritiene debba avvenire almeno mensilmente (vedi fac-simile sotto);

3 Tipologia Descrizione Contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione sono state sviluppate le competenze indicate) Periodo di acquisizione (anno/i in cui sono state sviluppate le competenze indicate) Tipo di evidenze documentali a supporto dell avvenuta acquisizione delle competenze descritte 3. in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l impresa ha la propria sede legale e le rispettive comunicazioni potranno essere accentrate al medesimo servizio informatico. Occorre peraltro segnalare che il 17 ottobre scorso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato e trasmesso ai Ministeri competenti una proposta di Linee guida per l apprendistato professionalizzante, con richiesta di esame nella prima seduta utile della Conferenza Stato Regioni, di cui si darà conto una volta approvate. La norma prevede infatti che siano operative le semplificazioni illustrate, salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all approvazione delle linee guida o delle disposizioni di specie da parte delle singole Regioni.

4 Oggetto: LIQUIDAZIONE ASPI L Inps è recentemente intervenuto con due distinte circolari, la n.144 e la n.145, sul tema della determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI in funzione dell effettiva aliquota di contribuzione e della liquidazione anticipata in un unica soluzione degli importi non ancora percepiti della medesima indennità, di cui si sintetizzano i principali contenuti. Prestazioni ASpI e mini ASpI Premesso che dal 1 gennaio 2013 rientrano nell ambito di applicazione dell ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa di cui al DPR n.602/70 e il personale artistico, teatrale e cinematografico, con circolare n.144/13 l Istituto ha provveduto a fornire le istruzioni attuative per liquidare l indennità, alla nuova platea di soggetti, in funzione dell effettiva aliquota di finanziamento. In primis viene ricordato che per gli apprendisti l aliquota contributiva, per il finanziamento dell indennità di disoccupazione, è dovuta da subito nella misura piena (1,61%): per tale ragione, alla ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, il trattamento corrispondente sarà erogato interamente. Per i soci lavoratori e il personale artistico come sopra richiamato la misura della contribuzione, per il 2013, è pari allo 0,32%, pertanto le indennità di ASpI e mini ASpI saranno liquidate in misura proporzionale all aliquota effettiva e cioè per un importo pari al 20% della misura delle indennità, calcolate ai sensi delle disposizioni contenute nella L. n.92/12. Liquidazione anticipata in un unica soluzione importi ASpI La circolare n.145 interviene per chiarire le istruzioni relative alla possibilità di richiedere la liquidazione anticipata in un unica soluzione degli importi del trattamento di ASpI o mini ASpI non ancora percepiti, al fine di intraprendere un attività di lavoro autonomo o parasubordinato (anche nella modalità del lavoro a progetto), ovvero per avviare un attività in forma di auto impresa o di micro impresa o per associarsi in cooperativa. I soggetti che abbiano intenzione di avvalersi della liquidazione in un unica soluzione della prestazione dovranno presentare all Inps una specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione dell ASpI o mini ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell attività autonoma o parasubordinata o dell associazione in cooperativa. È opportuno ricordare che, in caso di svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario, a pena di decadenza, deve informare l Inps, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Qualora l attività di auto impresa, micro impresa, parasubordinata o l associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione di disoccupazione, la

5 domanda intesa ad ottenere l anticipazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di disoccupazione ASpI o mini ASpI. Per coloro che siano già beneficiari dell indennità di disoccupazione ASpI o mini-aspi ed abbiano altresì al 9 ottobre 2013 già avviato un attività di lavoro autonomo, un attività di auto impresa o di micro impresa o un attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà da tale data. La domanda potrà essere presentata: via web, tramite sportello del cittadino accessibile dall utente nei servizi online dell Istituto, tramite Patronato/intermediari dell Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; tramite Contact Center Multicanale Inps-Inail, telefonando gratuitamente al numero da rete fissa o al numero a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario. L'istanza intesa ad ottenere l anticipazione della prestazione di ASpI o mini ASpI dovrà contenere i seguenti elementi: nei casi in cui, per l'esercizio dell attività che dà titolo a richiedere l anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi, unitamente all indicazione degli estremi per la successiva verifica; per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell'albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio, unitamente all indicazione degli estremi per la successiva verifica; per l avvio di attività lavorativa in forma autonoma: - per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al Comune competente per territorio o agli estremi dell autorizzazione già rilasciata; - per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento, oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), all'iscrizione nel Registro delle Imprese, se l attività è svolta in forma di impresa, oppure all iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (REA); - per l'attività artigiana è possibile fare riferimento, oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), all'iscrizione nell'albo Imprese Artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, che operano presso le Camere di Commercio. Per le attività per le quali non esista l'albo o non sia obbligatoria l'iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa

6 autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo a richiedere l anticipazione (numero di partita Iva, contratto di affitto, utenze ecc, iscrizione alla Gestione Separata di cui all art.1, co.26, L. n.335/95). L erogazione dell anticipazione dell indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, dopo la validazione da parte delle strutture territoriali, potrà avvenire: mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale; mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

7 Oggetto: LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E CONTRIBUTO ASPI Con l interpello n.29 del 24 ottobre 2013 il Ministero del Lavoro ha confermato che, in caso di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, si configura comunque il diritto del lavoratore a percepire l ASpI, con conseguente obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo di licenziamento previsto dalla Legge Fornero per i casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dovuto nelle stesse ipotesi che darebbero diritto all ASpI. Quindi il licenziamento disciplinare costituisce un ipotesi di disoccupazione involontaria, anche se conseguente a un comportamento del lavoratore idoneo a produrlo perché, come spiega il Ministero, le cause di esclusione dall ASpI e del contributo a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano i casi di dimissioni (tranne quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo di maternità tutelato) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Inoltre, a supporto delle proprie conclusioni, il Ministero ritiene che: il licenziamento sia già un adeguata risposta dell ordinamento al comportamento del lavoratore, con la conseguenza che negare la corresponsione dell ASpI costituirebbe un ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti; il licenziamento disciplinare non possa essere qualificato come disoccupazione volontaria, perché frutto della libera determinazione e valutazione del datore di lavoro nell esercizio di un potere discrezionale; potrebbe risultare iniquo negare l ASpI nell ipotesi in cui il giudice ordinario dovesse successivamente ritenere illegittimo il licenziamento eventualmente impugnato.

8 Oggetto: TRATTAZIONE DI INFORTUNI AVVENUTI IN MISSIONE E IN TRASFERTA L Inail, con circolare n.52 del 23 ottobre, ha fornito chiarimenti in merito alla trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta. Occasione di lavoro e infortunio in itinere L Istituto distingue tra infortunio in occasione di lavoro e infortunio in itinere: occasione di lavoro: sono indennizzabili tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia, comprese tutte le attività prodromiche e strumentali all esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse. L unico limite all indennizzabilità riguarda il rischio elettivo, correlato a una scelta arbitraria del lavoratore, essendo estraneo e non attinente all attività lavorativa; infortunio in itinere: in base al disposto dell art.12, D.Lgs. n.38/00, è prevista espressamente la tutela assicurativa degli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa. Per l indennizzabilità dell infortunio in itinere, occorre, dunque, che esso si verifichi nel tragitto tra l abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato. Infortunio in missione e in trasferta Si devono ritenere meritevoli di tutela tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l abitazione. Infortuni occorsi durante il tragitto dall abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa La circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di per sé, a connotare in modo differente l evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra l abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l abitazione e la sede abituale di servizio. La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro, pertanto tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione. L evento non può ritenersi indennizzabile:

9 nel caso in cui l evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro; nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte. Infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa Per le stesse considerazioni sopra svolte, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, e viceversa, devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere. Infortuni occorsi all interno della stanza d albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente L infortunio occorso in albergo non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Corte di Cassazione. Gli eventi accaduti in una stanza di albergo, infatti, non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta e poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione. Efficacia nel tempo Le disposizioni della circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato. Si invitano i Sigg. Clienti a contattare lo Studio per i necessari chiarimenti. Distinti saluti. Studio Frisoni e Bisceglie Professional Payroll Srl

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