La gestione di un piano cure non è un servizio esente Iva

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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza La gestione un piano cure non è un servizio esente Iva 26 Luglio 2018 La decisione della Corte Ue riguarda l applicazione del tributo alle prestazioni rese da un soggetto passivo nell ambito della elaborazione programmi terapie odontoiatriche La Corte giustizia dell Unione europea ha stabilito che l attività della società cui al procemento principale, che offriva servizi elaborazione e gestione piani cure odontoiatriche, non poteva beneficiare dell esenzione prevista dall articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della rettiva Iva. I fatti Una società britannica elaborava, attuava e gestiva piani cure odontoiatriche nel Regno Unito. Tali piani, proposti ai dentisti, venivano successivamente commercializzati dalla società ai pazienti tali dentisti, sotto la denominazione dello stuo dentistico e a nome dei dentisti stessi. In sostanza, il piano cure odontoiatriche riguardava, nel caso specie, un accordo intercorso tra il dentista e il suo paziente, in base al quale il primo accettava fornire cure odontoiatriche, mentre il paziente, dal canto suo, accettava versare mensilmente un importo forfettario, convenuto tra il dentista e il paziente. Tale piano comprendeva anche altri servizi, ossia una copertura assicurativa per taluni rischi che non rientravano nel piano e «servizi gestione dei pagamenti», prestati dalla società. I pazienti effettuavano i pagamenti mensili dal proprio conto corrente a quello della società meante mandato addebito retto. Ciascuno tali pagamenti comprendeva l importo dovuto 1 5

dal paziente al dentista, l importo dovuto dal paziente all assicuratore e l importo dovuto dal paziente alla società. Quest ultima versava mensilmente ai dentisti l importo complessivo loro spettante per tutti i rispettivi pazienti che avevano versato la quota mensile, detratto un importo trattenuto dalla società stessa a titolo fatturazione per i suoi servizi. Fino al 1 gennaio 2012, gli accor contrattuali attuazione dei piani cure odontoiatriche erano conclusi solo tra la società e i dentisti. Le autorità tributarie nazionali riconoscevano che la società effettuava operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti, esenti da Iva ai sensi dell articolo 13, B, lettera d), punto 3, della sesta rettiva e poi dell articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della rettiva Iva. Il precedente della Corte e le conseguenze nel caso specie Il 28 ottobre 2010 la Corte ha pronunciato la sentenza C 175/09, relativa all assoggettamento all Iva servizi proposti da una società svolgente attività analoga. In tale sentenza, i togati europei hanno constatato che la società forniva servizi recupero dei creti, ai sensi dell articolo 13, B, lettera d), punto 3, della sesta rettiva, in quanto l oggetto dei suoi servizi era la riscossione delle somme dovute ai clienti della compagine, vale a re i dentisti, e che, in quanto tali, non potevano beneficiare dell esenzione prevista da tale sposizione. A seguito della sentenza, la società britannica ristrutturava i profili contrattuali dei suoi piani cure odontoiatriche, con l intenzione fornire, dal 1 gennaio 2012, prestazioni servizi non più solamente ai dentisti, ma anche ai pazienti. Di conseguenza, con lettera inrizzata ai propri clienti dentisti, la società comunicava che avrebbe effettuato alcune mofiche carattere puramente amministrativo, senza incidenza sugli importi addebitati a loro o ai loro pazienti e che ciò non avrebbero comportato alcuna fferenza pratica rispetto agli accor in corso. Prima della mofica prevista, in particolare, questi consistevano in un contratto concluso tra la società e il dentista per la prestazione servizi legati al piano pagamento delle cure odontoiatriche, e in un contratto concluso tra la società, in qualità mandatario dell assicuratore, e il paziente, per la fornitura una copertura assicurativa integrativa. La mofica annunciata consisteva nella scissione del primo tali contratti in due contratti stinti, vale a re, da un lato, un contratto concluso tra la società e il dentista per la fornitura dei servizi relativi ai piani pagamento cure odontoiatriche assoggettati all Iva, e, dall altro, un contratto 2 5

concluso tra la società e il paziente attinente alle «facilitazioni» relative ai piani pagamento delle cure odontoiatriche. Il procemento amministrativo L Amministrazione tributaria comunicava alla società la sua decisione secondo la quale la prestazione servizi relativa alla gestione piani cure dentarie, fornita dalla società, costituiva o un unica prestazione servizi a favore dei dentisti, soggetta all Iva con aliquota ornaria, o una prestazione servizi a favore dei dentisti, soggetta all Iva con aliquota ornaria e una prestazione servizi a favore dei pazienti, anch essa soggetta all Iva con aliquota ornaria. Il contenzioso nazionale La società impugnava tale decisione nanzi al tribunale primo grado, sezione tributaria, del Regno Unito. Dinanzi a tale giuce, essa ha sostenuto che forniva, ai dentisti, una prestazione servizi soggetta all Iva ad aliquota ornaria e, ai pazienti, una prestazione servizi stinta ed esente Iva. Secondo il Fisco, invece, gli accor contrattuali introdotti dal 1 gennaio 2012 costituivano una pratica abusiva. A seguito sentenza favorevole alla società, l Amministrazione tributaria ha impugnato tale decisione nanzi al Tribunale superiore, sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria del Regno Unito, che, esclusa la natura abusiva della prestazione fornita dalla compagine britannica, non ha trattato la questione dell esenzione Iva. Le questioni pregiuziali In tali circostanze, pertanto, detto tribunale superiore ha deciso sospendere il procemento e sottoporre alla Corte giustizia due questioni pregiuziali. Si richiama solo la prima, atteso che la seconda non è stata trattata dalla Corte Ue: se un servizio come quello fornito dal contribuente nel caso specie consistente nel far sì che, sulla base un orne addebito retto, una somma denaro sia prelevata meante addebito retto dal conto bancario un paziente e trasferita dal contribuente, dopo aver da essa dedotto il compenso che gli spetta, al dentista del paziente e all assicuratore costituisca una prestazione servizi giroconto o pagamento esente ai sensi dell articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della rettiva Iva. In particolare, se la giurisprudenza della Corte conduca alla conclusione per cui l esenzione dall Iva non si applichi a un servizio, come quello fornito dal contribuente nel caso specie, che non implica che sia il contribuente stesso a effettuare addebiti o accreti su conti sui quali ha il controllo, ma che, nel caso in 3 5

cui il trasferimento delle risorse avvenga, è essenziale a tal fine. O se invece la giurisprudenza conduca alla conclusione contraria. La pronuncia della Corte La Corte ricorda, anzitutto, che l articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della rettiva Iva stabilisce che gli Stati membri esentano le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi fon, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai creti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, a eccezione del ricupero dei creti. Le operazioni esentate sono, quin, definite in funzione della natura delle prestazioni servizi fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio. L esenzione è, pertanto, soggetta non alla conzione che le operazioni siano effettuate da un certo tipo ente o persona giurica, ma a quella che le operazioni in questione rientrino nel campo delle operazioni finanziarie. Una prestazione servizi continua la Corte, dopo aver scrutinato la giurisprudenza relativa ai giroconti - può essere qualificata come «operazione relativa ai giroconti» o «operazione relativa ai pagamenti», soltanto se ha l effetto produrre le mofiche giuriche ed economiche che caratterizzano il trasferimento una somma denaro. Per contro, non rientrerà in tale nozione la fornitura una mera prestazione materiale, tecnica o amministrativa, che non produce tali mofiche. Ebbene, osservano i togati comunitari, la prestazione servizi cui al procemento principale consisteva per la società, da un lato, nel chiedere all istituto finanziario del paziente che avesse sottoscritto un piano cure odontoiatriche, sulla base un mandato addebito retto, che una somma denaro predeterminata fosse trasferita dal conto corrente del paziente a quello della compagine e, dall altro lato, nel chiedere, poi, all istituto finanziario presso il quale essa avesse il proprio conto trasferire detto importo dal conto suddetto verso i rispettivi conti del dentista e dell assicuratore del paziente, mentre la società conservava una parte dell importo a titolo della remunerazione dovutale dal paziente per tale operazione, che la società stessa descriveva come gestione dei pagamenti dovuti dal paziente a titolo del piano cure odontoiatriche che ha sottoscritto. Una tale prestazione non produceva, in quanto tale, le mofiche giuriche ed economiche che caratterizzano il trasferimento una somma denaro, ai sensi della giurisprudenza riferimento, ma è natura amministrativa. In questo senso, infatti, una prestazione servizi come quella cui al procemento principale 4 5

costituiva solo una fase preliminare rispetto all operazione relativa ai pagamenti e ai giroconti, cui all articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della rettiva Iva. I giuci europei concludono osservando che non risulta nemmeno dalla giurisprudenza richiamata che la Corte intendesse, con essa, ampliare la nozione «operazioni (...) relative (...) ai pagamenti [e ai] giroconti», ai sensi tali sposizioni, come era già stata delimitata dalla precedente giurisprudenza, in modo da includervi le operazioni che non producessero, in quanto tali, le mofiche giuriche ed economiche che caratterizzano il trasferimento una somma denaro, né ridefinire tale nozione stabilendo nuovi criteri. Conclusioni L articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della rettiva Iva deve essere interpretato nel senso che l esenzione dall imposta sul valore aggiunto ivi prevista per le operazioni relative ai pagamenti e ai giroconti non si applica a una prestazione servizi, come quella cui trattasi nel procemento principale, consistente nel fatto che il soggetto passivo chiede agli istituti finanziari interessati, da un lato, che una somma denaro sia trasferita dal conto bancario un paziente a quello del soggetto passivo sulla base un mandato addebito retto e, dall altro, che tale somma, previa deduzione della remunerazione dovuta a tale soggetto passivo, sia trasferita dal conto bancario quest ultimo verso i rispettivi conti bancari del dentista e dell assicuratore tale paziente. Data della sentenza 25 luglio 2018 Numero della causa Causa C-5/2017 Nome delle parti Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro DPAS Limited Martino Verrengia URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/gestione-piano-cure-non-e-servizio-esente-iva 5 5