Anno 2013 N. RF079 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: COSTITUZIONE DAL 21/04 RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 19/04/2013 DM N. 34 DEL 08/02/2013 IN GU N.81 DEL 06/04/2013 ART. 10, L. 183/2011; ART. 9-BIS, DL 1/2012; CIRCOLARE CUP 02/01/2012 Sintesi: dal prossimo 21/04 è prevista la possibilità, per i professionisti, di esercitare la propria attività anche in forma societaria (scegliendo tra società di persone, di capitali ovvero cooperativa); in particolare, con la recente emanazione del decreto attuativo il ministero ha stabilito che: - doppio regime di iscrizione: la STP dovrà iscriversi, in primo luogo, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, in una sezione speciale del Registro delle imprese; in secondo luogo, in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l ordine/collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti; per le STP multidisciplinari, rileva l attività individuata come prevalente nello statuto/atto costitutivo; - conferimento incarico: la STP all atto del conferimento dell incarico, comunica al cliente, per iscritto, l elenco dei soci professionisti e dei soci non professionisti; - incompatibilità: la partecipazione a più STP, ancorché multidisciplinari, è incompatibile per tutta la durata dell iscrizione all ordine di appartenenza; tale incompatibilità viene meno dal recesso/esclusione del socio o trasferimento dell intera partecipazione alla STP. Con la pubblicazione in GU del DM 34/2013 dal prossimo 21/04/2013 vi sarà la possibilità di costituire le nuove Società fra professionisti (cd. STP ) previste dalla Legge di Stabilità 2012. In particolare, i professionisti potranno esercitare in comune professioni ordinistiche regolamentate in forma societaria, ferma restando l attuale modalità di esercizio in forma associata (ormai non più obbligatoria). A tal fine si riepilogano i tratti sostanziali delle società tra professionisti. ATTIVITA DENOMINAZIONE OGGETTO SOCIALE ELEMENTI ATTO COSTITUTIVO PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA TRA PROFESSIONISTI Per esercitare l'attività regolamentata dall'ordine, si può scegliere di utilizzare uno dei modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile ; è, pertanto, consentita la costituzione di società secondo i modelli previsti per : società di persone (Ss, Snc, sas) società di capitali (Spa, Srl, Sapa) società cooperative Coop professionisti: va costituita con non meno di 3 soci (art. 9 bis, DL 1/2012) Le STP dovranno integrare la denominazione sociale, in qualunque modo formato, con l'indicazione Società tra professionisti La STP può avere ad oggetto l'esercizio di più attività professionali (es: STP formata da avvocati e commercialisti). La STP deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Il CUP (Comitato Unitario ATTIVITÀ Permanente Ordini/Collegi) nella Circ. 02/01/2012 ha precisato che la STP non può essere costituita per lo svolgimento anche Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it
Redazione Fiscale Info Fisco 079/2013 Pag. 2 / 6 QUALIFICA SOCI N. SOCI INCARICO CODICE DEONTOLOGICO COPERTURA ASSICURATIVA ESCLUSO SOCIO RADIATO di attività non professionale. Il principio dell'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte del socio di una STP è rafforzato dalla disposizione secondo cui : la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. Sul punto il CUP evidenzia che non da luogo a incompatibilità la situazione di un professionista socio di una STP che continua a svolgere l'attività professionale in forma individuale o associata. è consentita l'ammissione in qualità di soci della società oltre che dei professionisti, iscritti ad Ordini, Albi e Collegi anche di soggetti non professionisti; si tratta, in particolare, di : cittadini UE purché con titolo di studio abilitante soggetti non professionisti per lo svolgimento si sole prestazioni tecniche (soci d'opera) soggetti non professionisti con finalità di investimento nella società (cd soci di capitale) il numero dei soci professionisti e la partecipazione degli stessi al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni /decisioni. Il venir meno di tale maggioranza, non ristabilita nel termine (perentorio) di 6 mesi, comporta per la STP: una causa di scioglimento la cancellazione dal relativo Albo. la STP dovrà stabilire criteri e modalità operative affinché l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale. Pertanto, la designazione del professionista viene effettuata: direttamente dal cliente in mancanza, dalla stessa società, la quale una volta effettuata la scelta, dovrà comunicare preventivamente, per iscritto, al cliente il nominativo dell incaricato. i soci professionisti sono tenuti all'osservanza delle regole del proprio Ordine la STP deve stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei soci professionisti. l atto costitutivo deve contenere le modalità di esclusione del socio che è stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo ; in tal modo la STP viene preclusa al professionista che è stato radiato dall Ordine per aver commesso illeciti professionali gravi ed irrimediabili.
Redazione Fiscale Info Fisco 079/2013 Pag. 3 / 6 STP - LE INDICAZIONI DEL DECRETO ATTUATIVO Con il DM 34/2013 si dà attuazione alle disposizioni in materia di società tra professionisti. CONFERIMENTO DELL INCARICO ED OBBLIGO DI INFORMAZIONE Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione in forma societaria, la STP al momento del primo contatto con il cliente deve fornire allo stesso informazioni: a) b) c) AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE PRESTAZIONE CONFLITTI D INTERESSE sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti sulla possibilità che l'incarico conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. A tal fine, secondo l art. 4, DM 34/2013, la STP deve: consegnare al cliente l'elenco scritto : dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei relativi titoli o qualifiche professionali dei soci con finalità d'investimento. deve predisporre, mediante atto scritto : la prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente ESECUZIONE INCARICO Nell'ambito dell esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi (sotto la propria direzione e responsabilità) della collaborazione di: ausiliari sostituti (solo per attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili ) In tal caso: i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente è fatta salva la facoltà del cliente della STP di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione del nominativo dell ausiliare/sostituito. INCOMPATIBILITA La partecipazione a più società professionali, ancorché multidisciplinari, è incompatibile per tutta la durata della iscrizione della società all ordine di appartenenza. ECCEZIONI: tale incompatibilità viene meno dalla data: di recesso / esclusione del socio di trasferimento dell intera partecipazione alla STP. Nota: non è chiaro se tale incompatibilità riguardi solo il socio professionista o anche il socio non professionista.
Redazione Fiscale Info Fisco 079/2013 Pag. 4 / 6 SOCI DI INVESTIMENTO Ad una STP può partecipare anche un socio di investimento qualora lo stesso: a) b) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta; sul punto, l art. 6, c.4 del DM in esame stabilisce che: costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali non abbia riportato condanne definitive per una pena > 2 anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Le suddette incompatibilità si applicano anche ai legali rappresentanti e amministratori delle società socie d investimento di una STP. ILLECITO DISCIPLINARE: il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine/collegio professionale, integrano illecito disciplinare per la STP e per il singolo professionista ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE La STP va iscritta, secondo le modalità previste dal DPR 581/95, in una sezione speciale del Registro delle Imprese. La funzione dell iscrizione è quella di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell incompatibilità della società stessa. ISCRIZIONE ALL ALBO PROFESSIONALE Ai sensi dell art. 8 del Decreto attuativo in esame la STP: va iscritta in una sezione speciale presso l Ordine/Collegio di appartenenza dei soci professionisti se multidisciplinare (ad esempio, presenza di commercialisti e consulenti del lavoro) va iscritta presso l Ordine/Collegio di riferimento dell attività individuata come prevalente nello statuto/atto costitutivo. PROCEDIMENTO La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP ed è corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della STP in copia autenticata ; sul punto, il DM stabilisce che la STP costituita nella forma di società semplice può allegare in luogo dell atto costitutivo e statuto una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l amministrazione della società b) certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Redazione Fiscale Info Fisco 079/2013 Pag. 5 / 6 Una volta verificata l'osservanza delle suddette disposizioni, il consiglio dell'ordine/collegio professionale, iscrive la STP nella sezione speciale curando l'indicazione: della ragione o denominazione sociale dell'oggetto unico o prevalente della sede legale del nominativo del legale rappresentante dei nomi dei soci iscritti degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società. VARIAZIONI: vanno comunicate all Ordine/Collegio professionale competente, che provvede alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro, le delibere di modifica dell atto costitutivo / statuto che importano variazioni della compagine sociale. DINIEGO D ISCRIZIONE L Ordine/Collegio professionale prima di emanare il provvedimento di diniego dell iscrizione della STP comunica tempestivamente al legale rappresentante della stessa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione la STP può presentare all Ordine/Collegio per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La lettera di diniego comunicata dall Ordine /Collegio professionale alla STP: è comunicata al legale rappresentante della STP contiene le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle suddette osservazioni è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali, fatta salva la possibilità di ricorre all autorità giudiziaria. CANCELLAZIONE DALL ALBO Il consiglio dell'ordine/collegio professionale presso cui è iscritta la STP procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della società qualora: sia venuto meno uno dei requisiti previsti dalle citate disposizioni la stessa non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di 3 mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata l irregolarità. REGIME DISCIPLINARE Come per il socio professionista anche la STP risponde dinnanzi all Ordine/Collegio a cui è iscritta per la violazione delle nome deontologiche. In particolare, il DM in esame stabilisce che: se la violazione deontologica commessa dal socio professionista (anche iscritto ad un ordine/ collegio diverso da quello della società) è ricollegabile a direttive impartite dalla STP la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della STP.
Redazione Fiscale Info Fisco 079/2013 Pag. 6 / 6 ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI La norma istitutiva non contiene alcun riferimento alla disciplina fiscale e previdenziale delle nuove società fra professionisti, così come il decreto attuativo analizzato che si è dovuto attenere a disciplinare esclusivamente le modalità di esecuzione dell incarico e gli aspetti deontologici. La forma di società commerciale adottata per l esercizio dell attività professionale dovrebbe condizionare il regime fiscale applicabile alla stessa. Così, ad esempio, in caso di costituzione di una srl, le regole fiscali da applicare saranno quelle tipiche di questa forma societaria; idem se la società è costituita nella forma di sas/snc. In attesa dei necessari chiarimenti al riguardo, in passato la prassi dell Agenzia delle entrate non è stata del tutto coerente: SOCIETA TRA AVVOCATI SOCIETÀ D INGENERIA nella RM 118/03 l Agenzia, dopo aver rammentato che la società tra avvocati per quanto non espressamente previsto, è disciplinata dalle disposizioni che regolano la società in nome collettivo, ha precisato che la stessa non ha natura commerciale e pertanto: il reddito prodotto rimane di lavoro autonomo, anche se la società tra avvocati è stata costituita nella forma di snc (principio di cassa ) ai compensi, alla stessa dovuti, va applicata la ritenuta d'acconto non è soggetta a fallimento nella RM 56/06 l Agenzia, dopo aver rammentato che per società d ingegneria si intendono «le società di capitali...che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, ha chiarito che: il reddito conseguito è reddito d'impresa (principio di competenza ) ai compensi, alla stessa dovuti, non va applicata la ritenuta d'acconto. Se dovesse essere confermata la posizione della RM 118/2003, si creerà un doppio binario tra il piano civilistico e fiscale; le società dovranno: in primo luogo determinare un utile in base al principio di competenza (si pensi ai soggetti in contabilità ordinaria, che dovranno tenere il libro giornale e degli inventari per competenza, o alle società di capitale tenute a predisporre e depositare al Registro imprese il bilancio d esercizio) per poi determinare il reddito con il principio di cassa, con tutte le riconciliazioni del caso. ASPETTI PREVIDENZIALI: con riferimento all inquadramento previdenziale attribuibile ai singoli soci, si ritiene che: soci professionisti: dovrebbero rimanere iscritti alle rispettive Casse di appartenenza; che dovranno individuare la base imponibile previdenziale da assoggettare al contribuito cd. soggettivo (con ogni probabilità recependo i principi attualmente adottati da Inarcassa per i professionisti soci di società di engineering) soci non professionisti: è invece ipotizzabile l'iscrizione all INPS, Gestione IVS o Gestione separata.