Modulo domanda congedo parentale Autore : Redazione Data: 10/01/2019 Il congedo parentale è una forma di tutela del diritto alla genitorialità dei lavoratori. In questo articolo scoprirai in cosa consiste, a chi spetta, come fare la domanda e la sua retribuzione. Sei diventata mamma e vuoi fruire del congedo parentale? Hai adottato un bambino e desideri dedicarti a lui per favorirne l'inserimento nella nuova famiglia? Quando ti sei separato il giudice ti ha riconosciuto l'affidamento esclusivo di tua figlia ma lavori e
non sai a chi lasciarla? Se non conosci come funziona il congedo parentale, allora leggi questo articolo. Ti verrà spiegato in che cosa consiste, come puoi goderne e le modalità per farne richiesta. Ti verrà anche fornito un modulo domanda congedo parentale da compilare al fine di inoltrarla al tuo datore di lavoro. Cos'è il congedo parentale? Il congedo parentale è un'indennità riconosciuta dallo Stato ai genitori affinché sia garantito il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza [1]. La sua funzione è proprio quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino nei primi anni di vita al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. Pertanto, terminato il periodo di astensione obbligatorio, la lavoratrice può fare domanda di congedo parentale o astensione facoltativa. Non si tratta di una prestazione riconosciuta automaticamente per cui ne avranno diritto solo la madre o il padre che ne faranno apposita richiesta. Questo congedo può essere fruito dai genitori con i figli di età fino a 12 anni e, anche se con modalità differenti e con una percentuale inferiore rispetto al congedo obbligatorio, è anch esso retribuito. Inoltre la sua caratteristica è la flessibilità, ossia il congedo parentale non deve necessariamente essere utilizzato immediatamente dopo l astensione obbligatoria ma è molto flessibile nella sua fruizione. Facciamo qualche esempio pratico: prendiamo il caso di una lavoratrice che ha deciso di fruirne per 6 mesi, dal 01.01.2018 al 30.06.2018 e quello di un'altra lavoratrice che ha deciso di frazionare il periodo in 3 volte, utilizzando 2 mesi alla volta e più precisamente per un primo periodo che va dal 01.03.2018 al 30.04.2018; poi per un secondo dal 01.08.2018 al 30.09.2018 ed infine per un terzo che va dal 01.12.2018 al 31.01.2019. Nel primo caso la lavoratrice dovrà presentare un'unica domanda al proprio datore di lavoro mentre nel secondo dovrà presentare una nuova domanda prima di ogni periodo di astensione. Se la lavoratrice intende fruire del congedo parentale frazionato dovrà quindi, effettuare tante domande quanti sono i periodi di astensione di cui vuole godere. A quali lavoratori spetta il congedo parentale? Il congedo parentale spetta ai lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati. Lo Stato ha riconosciuto ed esteso la tutela al diritto per l'indennità di malattia e
congedo parentale: ai lavoratori dipendenti del settore privato (apprendisti, operai, impiegati, dirigenti, titolari di 1 o più rapporti di lavoro in corso, ecc.) con l'obbligo di prestare l'attività lavorativa; ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell'inps (come ad esempio i liberi professionisti che non sono iscritti a una cassa previdenziale privata o i lavoratori parasubordinati, intendendo per tali i collaboratori occasionali, cioè quelli che lavorano per almeno 30 giorni in un anno in maniera continuativa per lo stesso datore e i lavoratori a progetto); alle lavoratrici autonome. Possono goderne anche i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato ma devono avere maturato almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell anno precedente la nascita del bambino. Il congedo parentale non spetta invece, ai lavoratrici/lavoratori disoccupati o sospesi e alla lavoratrici/lavoratori con rapporto di lavoro domestico (colf o badanti). Quando si interrompe il congedo parentale? Il congedo parentale si interrompe automaticamente nel caso in cui si perde il lavoro all inizio o durante il periodo di congedo. Congedo parentale e genitori naturali Nel caso di genitori naturali il padre e la madre dipendenti potranno assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente, per un periodo massimo di 10 mesi fino ad un'età massima del bambino di 12 anni. Se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi, il periodo di astensione combinato concesso ai genitori sale a 11 mesi. Tale periodo inoltre, è frazionabile in mesi, settimane o giorni ed a ore. Più precisamente, la madre può assentarsi per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi e il padre può astenersi per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi, madre e padre possono astenersi contemporaneamente per un periodo massimo di 11 mesi. Se il genitore è uno solo, il massimo del congedo è di 10 mesi. Congedo parentale e genitori adottivi/affidatari
I genitori adottivi o affidatari possono godere del congedo parentale entro i primi 12 anni dall'ingresso del bambino in famiglia a prescindere dall'età del bambino e comunque non oltre la maggiore età. Le modalità sono le medesime già viste per i genitori naturali. Congedo parentale per i lavoratori iscritti alla gestione separata I lavoratori iscritti alla gestione separata dell'inps possono usufruirne per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino a fronte di almeno 3 mesi di contributi versati o, in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore che non abbia compiuto i dodici anni di età. Congedo parentale per le lavoratrici autonome Anche alle lavoratrici autonome spetta il congedo parentale (ad esempio alle artigiane o alle commercianti) mentre ne sono esclusi i lavoratori autonomi. Le stesse per poterne godere devono avere pagato i contributi per il mese precedente a quello in cui ha inizio il periodo di congedo e astenersi effettivamente dal lavoro. Il congedo può durare un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino e in caso di adozione o affidamento si considera il termine massimo di 3 mesi entro il primo anno di ingresso in famiglia. Esempi pratici di congedo parentale Prendiamo il caso di 2 genitori lavoratori dipendenti. La mamma potrà fruire di 6 mesi di congedo parentale ed il padre di 7 mesi. Se la mamma è casalinga, non potrà godere del congedo parentale mentre il padre, se dipendente, potrà fruirne per 7 mesi. Altra ipotesi è quella della madre, lavoratrice autonoma, e del padre lavoratore dipendente: alla madre spetteranno 3 mesi di congedo parentale e al padre 7 mesi. Infine se la madre è dipendente ed il padre è un lavoratore autonomo, la prima potrà godere di 6 mesi di congedo parentale mentre al padre non spetterà alcun congedo parentale. Congedo parentale per il padre Il padre può godere del congedo parentale solo in presenza di determinati requisiti
cioè la madre deve essere morta o gravemente inferma, il figlio deve essere stato abbandonato o affidato in via esclusiva la padre. Egli, poi, può goderne in caso di adozione o affidamento non esclusivi se la madre non ne fa richiesta. Prolungamento del congedo per figli con handicap La legge prevede un prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni in favore della madre o, in alternativa, del padre di minore con disabilità grave fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Congedo parentale a ore Il godimento del congedo può essere anche frazionato ad ore. La legge infatti, ha previsto la possibilità di assentarsi dal lavoro per alcune ore senza perdere tempo e stipendio quando non occorre mancare per l'intera giornata. Si pensi al caso in cui si debba accompagnare il bambino dal medico o al caso in cui c'è un altro evento che non richiede di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata. Questo tipo di congedo su base oraria è possibile al massimo per la metà dell orario medio giornaliero, quindi è possibile prendere al massimo mezza giornata altrimenti occorre chiedere la giornata intera (ad esempio se l'orario giornaliero è di 8 ore, il congedo parentale ad ore potrà essere massimo di 4 ore al giorno). La domanda per il congedo parentale I lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti esclusivamente alla gestione separata dell'inps, le lavoratrici autonome devono inoltrare la domanda per il congedo parentale nonché quella per il congedo parentale ad ore, all'inps e al proprio datore di lavoro. I lavoratori dipendenti pubblici devono inoltrare la domanda di congedo parentale e quella di congedo parentale ad ore al proprio datore di lavoro. E' possibile presentare domanda di congedo parentale ad ore anche quando nel contratto collettivo nazionale di lavoro non sia compresa tale modalità di fruizione. Termine per comunicare il congedo parentale al datore di lavoro Il genitore che intende fruire del congedo parentale deve comunicarlo al proprio datore
di lavoro nel termine di 5 giorni prima salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Per il congedo parentale ad ore il termine di preavviso è di 2 giorni. Domanda di congedo parentale all'inps La domanda di congedo parentale e quella di congedo parentale frazionato ad ore vanno inoltrate telematicamente all'inps prima dell'inizio del periodo di congedo. Esistono 3 possibilità: accedendo direttamente ai servizi on line dedicati al cittadino sul sito dell'inps. Una volta effettuato l'acceso tramite il PIN (la richiesta del PIN può essere fatta nella sezione sul portale Inps "richiedi Pin"), si devono selezionare le voci Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito, Maternità, e Acquisizione domanda oppure la trasmissione della domanda può essere effettuata tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); telefonando al contact center Inps ai numeri 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; tramite patronati o intermediari abilitati. Nel caso di domanda tardiva, sono pagati solo i giorni di congedo successivi alla presentazione della stessa. Per il congedo parentale ad ore valgono le stesse modalità di trasmissione sopra descritte. Successivamente il lavoratore provvederà a consegnare una copia della domanda di congedo parentale già inviata all'inps, al proprio datore di lavoro. Domanda di congedo parentale per il datore di lavoro I lavoratori dipendenti pubblici devono consegnare la domanda di congedo parentale al proprio datore di lavoro. Tale domanda va redatta seguendo uno schema ben preciso: in alto a destra del foglio vanno indicati il destinatario della domanda cioè il datore di lavoro e la sede del posto di lavoro; quindi, l'oggetto della domanda; seguono i dati personali del lavoratore (nome, cognome e data di nascita), la
qualifica rivestita nel posto di lavoro e la comunicazione di assentarsi dal lavoro per congedo parentale per un determinato periodo (dal...al...) in quanto padre/madre del bambino (nome e data di nascita); infine, la dichiarazione relativa all'altro genitore con l'indicazione dei dati anagrafici e del tipo di lavoro svolto (se lavoratore autonomo o dipendente) e quella dei periodi eventualmente già fruiti a titolo di congedo parentale ed eventualmente, anche il tipo di retribuzione percepita. La domanda si conclude con la data e la firma del richiedente e l'eventuale suo recapito. Modulo di domanda di congedo parentale per il datore di lavoro Alla domanda vanno allegati: certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità; dichiarazione non autenticata di responsabilità dell altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio; nella dichiarazione occorre indicare il proprio datore di lavoro o la condizione di non avente diritto al congedo; analoga dichiarazione non autenticata di responsabilità del genitore richiedente relativa ai periodi di astensione eventualmente già fruiti per lo stesso figlio; impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive. Chi paga l'indennità di congedo parentale Per i lavoratori dipendenti l'indennità di congedo parentale è anticipata dal datore di lavoro, mentre per gli iscritti dalla gestione separata, le lavoratrici autonome, i lavoratori stagionali a termine, i dipendenti agricoli con contratto a tempo determinato, i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, è previsto il pagamento diretto da parte dell Inps. La retribuzione del congedo parentale Per i dipendenti privati che fruiscono del congedo parentale, esistono tre livelli retributivi:
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) entro i primi 6 anni del bambino per un periodo massimo complessivo di 6 mesi spetta importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l inizio del periodo di congedo; dai 6 anni e un giorno agli 8 anni del bambino il congedo viene retribuito al 30% solo nel caso in cui si dimostri un forte disagio economico del lavoratore altrimenti il congedo per un bambino con più di 6 anni non viene retribuito affatto; dagli 8 ai 12 anni del bambino non è prevista alcuna retribuzione ma soltanto la possibilità di assentarsi dal lavoro. Nel pubblico impiego, invece, la contrattazione collettiva nazionale prevede che i primi 30 giorni siano interamente retribuiti. Trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale In alternativa alla richiesta del congedo parentale, i genitori possono ottenere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale [2]. In caso di passaggio dal tempo pieno al part-time, la riduzione dell orario di lavoro può essere al massimo pari al 50%. Il datore di lavoro è tenuto alla trasformazione del contratto entro 15 giorni dalla richiesta del dipendente. Si può fruire di questa opportunità solo una volta. Contributo baby sitter o asili nidi Altra alternativa al congedo parentale, questa volta di tipo economico è il contributo baby sitter o asili nido Inps, che consiste in un contributo erogato dall INPS per il pagamento delle rette di asili nido o per il pagamento della baby sitter ai genitori che non usufruiscono dell astensione facoltativa. Note: [1] D. Lgs 151/2001 e D. Lgs. 80/2015. [2] D. Lgs. n. 81/2015.