Informatore de Il Sole 24 ORE 11 febbraio 2008 n. 6 pag. 98 Verifica della clientela e altri adempimenti antiriciclaggio di Zambon Paola Argomento - La normativa antiriciclaggio, al fine di evitare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e il finanziamento al terrorismo, prevede obblighi, anche in capo ai professionisti, di identificazione e registrazioni di alcune operazioni considerate sospette, nonché in alcuni casi, della relativa segnalazione. Novità - Commento ai principali effetti del nuovo D.Lgs. 231/2007 sulle verifiche sulla clientela, segnalazione di operazioni sospette e altri nuovi adempimenti per il professionista. Il nuovo decreto antiriciclaggio (Il D.Lgs. 231 e le novità per i professionisti, in Informatore de il Sole 24 ORE 1/08, pag. 68) ha introdotto gli obblighi relativi alla verifica della clientela e alla registrazione di tali informazioni nell'apposito archivio, in capo al professionista legale. La valutazione del rischio associato a ogni cliente - In particolare, delle prestazioni professionali si conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari per dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale, che sottendano alla sussistenza di reali procedure interne di studio volte a impedire o a eliminare la possibilità che i mandati professionali ricevuti dai clienti, sia per loro conto che per conto di terzi, si possano, ancorché remotamente, ricondurre a operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Pertanto potrà sostanziarsi in una vera e propria valutazione della rischiosità associata a ciascun cliente con il quale si intrattiene un mandato professionale, sin dal momento in cui si riceve lo stesso incarico, decidendo autonomamente per ogni classe di operazioni e importo se siano o meno significative a tali fini ( schema 1 ). Il professionista dovrà, inoltre, tenere costantemente sotto controllo, durante lo svolgimento dell'incarico professionale ricevuto, la compatibilità delle operazioni concluse rispetto a quanto è in sua conoscenza del cliente, delle attività commerciali che esso svolge e del profilo di rischio che gli è stato affibbiato dal professionista stesso, in modo da potere aggiornare i documenti, dati e le informazioni ricevute «avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi». Tali obblighi si considerano effettuati nel caso in cui «banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro». Obbligo di formazione professionale - Il professionista dovrà, inoltre, occuparsi dell'adeguata formazione professionale del personale e dei propri collaboratori in merito agli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio comprese le nozioni finalizzate a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, seguendo anche le indicazioni aggiornate emanate da autorità competenti, UIF, Guardia di finanza e DIA. Nuovo limite per le operazioni effettuate - Va, inoltre, evidenziato che il tetto precedente ( 12.500,00) relativo al novello adempimento attinente l'adeguata verifica della clientela nel caso in cui l'operazione oggetto del mandato sia inerente la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento, diventa importo pari o superiore a 15.000,00. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (1) può essere omesso per i professionisti se le informazioni siano ricevute dal cliente od ottenute (in merito al cliente stesso) «nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso» (cosiddetto legal privilege ). Tra le principali novità da evidenziare in merito alla segnalazione di operazioni sospette, (2) vi è la facoltà di effettuare la segnalazione all'ordine (3) professionale di appartenenza del professionista anziché direttamente all'ufficio italiano informazione finanziaria (UIF istituito presso la Banca d'italia (4) che prenderà il posto dell'ufficio italiano cambi - UIC e svolgerà in prima persona le analisi della segnalazione delle operazioni sospette, coinvolgendo qualora lo ritenga utile la DIA e la Guardia di Finanza). L'Ordine, su responsabilità del Presidente o di suo delegato, a propria volta, ma senza segnalare le generalità del relativo iscritto, (5) provvederà senza indugio a effettuare la segnalazione all'uif. Tale procedura tende evidentemente a limitare le eventuali ripercussioni giuridiche in capo al professionista relative al segreto professionale, ancorché in questo nuovo decreto per il professionista è prevista, la sua estraneità a tali responsabilità, qualora agisca in buona fede. Tale metodologia non entra in immediata operatività in quanto dovrà essere attivata da un prossimo provvedimento ad hoc tra l'altro integrato da un ulteriore decreto del Ministero della giustizia sentiti gli ordini professionali, in merito agli indicatori di anomalia da tenere presente ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette. Fino ad allora i professionisti devono continuare a segnalare, qualora ne ricorrano i presupposti, le operazioni sospette all'uic, in via telematica o per posta, senza ritardo, non appena siano a conoscenza di indizi che inducano al sospetto e possibilmente prima di eseguire l'operazione. Il concetto di astensione - La nuova norma prevede anche che il professionista non debba effettuare l'operazione che ritiene possa essere sospetta almeno fino a quando la segnalazione non sia stata completata, a meno che tale astensione non possa considerarsi di ostacolo alle indagini o sussista «un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata». Nel caso in cui il professionista si sia astenuto, dovrà in ogni caso provvedere alla successiva e tempestiva segnalazione all'uif non appena la ragione del blocco si sia risolta. La registrazione e la tenuta dell'archivio - Il decreto specifica che la tenuta dell'archivio potrà essere effettuata con strumenti informatici o tramite l'istituzione di un (o più, a seconda delle sedi) registro della clientela, (6) numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone, tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni, nel quale indicare i dati identificativi del cliente (la relativa documentazione, può essere conservata in fascicoli ad hoc per ogni cliente). I dati da registrare nell'archivio riguardano: - la prestazione professionale (o il rapporto continuativo) : data di inizio rapporto, dati che identificano il cliente e il soggetto per cui opera, eventuale codice del rapporto; - le operazioni il cui importo è pari o supera gli 15.000,00: data, tipo, causale, importo dell'operazione, mezzo utilizzato per il pagamento, dati che identificano il cliente e il soggetto per cui opera. Tutte le informazioni relative al registro della clientela, richieste dalla normativa antiriciclaggio, devono essere rese entro tre giorni. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
- A partire dal 30 aprile 2008, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, complessivamente pari o superiore a 5.000,00 e anche se effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Tale trasferimento è consentito se effettuato per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. o l'emissione di assegni bancari o circolari, vaglia postali o cambiari, non trasferibili superiori al predetto limite (per importi inferiori va comunque indicato il codice fiscale del girante a pena nullità). Per ogni assegno richiesto senza la clausola di non trasferibilità viene, inoltre, prevista l'apposizione dell'imposta di bollo pari a 1,50. In ogni caso, il saldo dei libretti di deposito al portatore (postali o bancari) non può essere pari o superiore a 5.000,00 (se superiori alla data del decreto devono essere estinti o ridotti dal portatore entro il 30 giugno 2009). L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è in ogni caso vietata. I nuovi compiti di vigilanza - Qualora il professionista ricopra incarichi presso un'azienda dovrà vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio. Infatti, è previsto che il Collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione presso i professionisti, devono comunicare le infrazioni delle quali vengono a conoscenza e relative a violazioni in tema di: 1. modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo dei professionisti a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, conosciute nell'esercizio dei propri compiti. La comunicazione deve essere eseguita senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore; 2. segnalazioni di operazioni sospette. La comunicazione deve essere eseguita senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato; 3. disposizioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia. La comunicazione deve essere eseguita entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze; 4. disposizioni relative agli obblighi di registrazione. La comunicazione deve essere eseguita entro trenta giorni all'uif (Unità di informazione finanziaria che dal 1 gennaio 2008 prende il posto dell'ufficio italiano cambi). Sanzioni - Si riportano gli schemi in merito alle principali sanzioni amministrative e penali comminabili al professionista legale. Tabella 1 Principali sanzioni amministrative per il professionista Violazione commessa Sanzione applicabile Omessa istituzione registro della clientela Da 5.000,00 a 50.000,00 Omessa istituzione archivio unico informatico Da 50.000,00 a 500.000,00 Omessa comunicazione dati e informazioni all'uif Da 5.000,00 a 50.000,00 Mancata sospensione dell'operazione Da 5.000,00 a 200.000,00 Omessa segnalazione operazioni sospette Violazioni alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (fatta salva successivi tre punti) Saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore superiore a 5.000,00 Saldo libretti di deposito bancari o postali al Dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata Dall'1% al 40% dell'importo trasferito Dal 20% al 40% del saldo Dal 10% al 20% del saldo del libretto al
portatore con pari o superiore a 5.000,00 oltre la data del 30.6.2009 portatore Omessa comunicazione a carico del cedente del trasferimento di libretti di deposito bancari o postali Dal 10% al 20% del saldo del libretto al al portatore entro 30 giorni, alla banca o a Poste portatore Italiane S.p.A, dei dati identificativi del cessionario e della data del trasferimento Tabella 2 Principali sanzioni penali per il professionista Violazione commessa Sanzione applicabile Omessa identificazione (1) Da 2.600,00 a 13.000,00 Omessa, tardiva o incompleta registrazione (1) Da 2.600,00 a 13.000,00 Omessa o non veritiera indicazioni dati del soggetto per conto del quale viene eseguita l'operazione (1) Omesso rispetto obblighi di riservatezza Omesse o false informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale da parte di chi esegue le operazioni Omessa comunicazione da parte degli organi di controllo agli organismi di vigilanza Utilizzo indebito o falsificazione di carte di credito o di pagamento per proprio o altrui profitto (1) Sanzione raddoppiabile in particolari casi fraudolenti. Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500,00 a 5.000,00 Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 Arresto da 6 mesi a 3 anni con ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 Reclusione fino a 1 anno multa da 100,00 a 1.000,00 Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310,00 a 1.550,00 (1) «Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico». (2) I professionisti sono tenuti a effettuare la segnalazione quando «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo». (3) Si segnala che l'ordine professionale promuove e controlla l'osservanza degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti ivi iscritti, fermo restando il potere di controllo da parte del nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza e la massima collaborazione per lo scambio di informazioni con l'uif. (4) Le relative norme entrano in vigore dal 1 gennaio 2008 ma in attesa di regolamenti attuativi l'uic - servizio antiriciclaggio svolgerà il ruolo che in futuro, ai fini dell'applicazione della normativa antiriciclaggio, sarà della Banca d'italia. (5) Tali informazioni potranno essere invece rilasciate dall'ordine per via telematica (con sistemi che garantiscano la lettura alle sole parti indicate) alla Guardia di finanza, alla Direzione antimafia investigativa (DIA), all'uif, ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione. In caso il segnalato venga denunciato penalmente, il segnalante non verrà menzionato
tranne «quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede». (6) La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili sono considerati alternativi al registro della clientela.