La Responsabilità Professionale



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Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Responsabile prof. P. Fedeli La Responsabilità Professionale dott. Cristiano Cortucci Master in infermieristica legale

dott. Cristiano Cortucci

dott. Cristiano Cortucci

Con il il termine di Responsabilità Professionale si fa riferimento alla chiamata in causa di un professionista (sanitario) che, nell esercizio della sua attività, abbia determinato eventi protetti dalla legge e pertanto configurabili come antigiuridici

Ma chi èil il professionista sanitario di cui stiamo parlando? Sino a non molti anni fa la qualifica di professionista sanitario coincideva, sostanzialmente, con quella del medico, con tutte le altre figure sanitarie relegate ad un ruolo di tipo secondario o, meglio, di tipo ausiliario

Il passaggio da professione ausiliaria a professione sanitaria, è stato determinato da alcune leggi: Legge 42/1999 (abrogativo del cosiddetto mansionario, ossia del decreto del Presidente della Repubblica 225/1974) Legge 251/2000 (che ha ha reso palese il il grande sapere e le le immense potenzialità della professione infermieristica)

Legge 26 26 febbraio 1999, n. n. 42 42 Disposizioni in in materia di di professioni sanitarie pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. n. 50 50 del del 2 marzo 1999 Art. Art. 1. 1. (Definizione (Definizione delle delle professioni professioni sanitarie) sanitarie) 1. 1. La La denominazione denominazione "professione "professione sanitaria sanitaria ausiliaria" ausiliaria" nel nel testo testounico delle delle leggi leggi sanitarie, sanitarie, approvato approvato con con regio regio decreto decreto 27 27 luglio luglio 1934, 1934, n. n. 1265, 1265, e successive successive modificazioni, modificazioni, nonché nonché in in ogni ogni altra altra disposizione disposizione di di legge, legge, è sostituita sostituita dalla dalla denominazione denominazione professione sanitaria. sanitaria. 2. 2. Dalla Dalla data data di di entrata entrata in in vigore vigore della della presente presente legge legge sono sono abrogati abrogati il il regolamento regolamento approvato approvato con con decreto decreto del del Presidente Presidente della della Repubblica Repubblica 14 14 marzo marzo 1974, 1974, n. n. 225 225 ( ) ( ) Il Il campo campo proprio proprio di di attività attivitàe di di responsabilità responsabilitàdelle delle professioni professioni sanitarie sanitarie di di cui cui all'articolo all'articolo 6, 6, comma comma 3, 3, del del decreto decreto legislativo legislativo 30 30 dicembre dicembre 1992, 1992, n. n. 502, 502, e successive successive modificazioni modificazioni e integrazioni, integrazioni, è determinato determinato dai dai contenuti contenuti dei dei decreti decreti ministeriali ministeriali istitutivi istitutivi dei dei relativi relativi profili profili professionali professionali e degli degli ordinamenti ordinamenti didattici didattici dei dei rispettivi rispettivi corsi corsi di di diploma diploma universitario universitario e di di formazione formazione post-base post-base nonché nonchédegli specifici specifici codici codici deontologici, deontologici, ( ) ( )

Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000) Art. 1. (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell assistenza. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristicoostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all integrazione dell organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell Unione europea. 3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: a) l attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Oggi l infermiere è davvero responsabile dell assistenza infermieristica a tutto campo e a tutto campo si occupa di assistenza infermieristica, così come individuata e delineata dal profilo professionale, il il Dm 739/1994.

Regolamento concernente l individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell infermiere Decreto 14 settembre 1994, n. 739 Decreto 14 settembre 1994, n. 739 Articolo 1 1 -- E'individuata la la figura figura professionale dell'infermiere con con il il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, che, in in possesso del del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. 2 --L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di di natura natura tecnica, relazionale, educativa. Le Le principali funzioni sono sono la la prevenzione delle delle malattie, l'assistenza dei dei malati malati e dei dei disabili di di tutte tutte le le età età e l'educazione sanitaria.

L'infermiere: a) a) partecipa all'identificazione dei dei bisogni di di salute salute della della persona e della della collettività; b) b) identifica i i bisogni di di assistenza infermieristica della della persona e della della collettività e formula i i relativi relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) d) garantisce la la corretta applicazione delle delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche; e) e) agisce agisce sia sia individualmente sia sia in in collaborazione con con gli gli altri altri operatori sanitari e sociali; f) f) per per l'espletamento delle delle funzioni si si avvale, avvale, ove ove necessario, dell'opera del del personale di di supporto; g) g) svolge svolge la la sua sua attività attività professionale in in strutture sanitarie pubbliche o private, nel nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in in regime regimedi di dipendenza o libero-professionale.

4 --L'infermiere contribuisce alla alla formazione del del personale di di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al al proprio profilo profilo professionale e alla alla ricerca. 5 --La La formazione infermieristica post-base per per la la pratica pratica specialistica è intesa intesa a fornire fornire agli agli infermieri di di assistenza generale delle delle conoscenze cliniche avanzate e delle delle capacità che che permettano loro loro di di fornire fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle nelle seguenti aree: aree: a) a) sanità sanitàpubblica: infermiere di di sanità sanitàpubblica; b) b) pediatria: infermiere pediatrico; c) c) salute salute mentale --psichiatria: infermiere psichiatrico; d) d) geriatria: infermiere geriatrico; e) e) area area critica: critica: infermiere di di area area critica. critica.

6 -- In In relazione a motivate esigenze emergenti dal dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con con decreto del del ministero della Sanità, ulteriori aree aree richiedenti una una formazione complementare specifica. 7 --Il Il percorso formativo viene definito con con decreto del del ministero della Sanità e si si conclude con con il il rilascio di di un un attestato di di formazione specialistica che che costituisce titolo preferenziale per per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il il superamento di di apposite prove valutative. La La natura preferenziale del del titolo è strettamente legata alla alla sussistenza di di obiettive necessità del del servizio e recede in in presenza di di mutate condizioni di di fatto.

Articolo 2 Articolo 2 1 --Il Il diploma universitario di di infermiere, conseguito ai ai sensi sensi dell'articolo 6, 6, comma 3, 3, del del Dlgs Dlgs 30 30 dicembre 1992, 1992, n. n. 502 502 e successive modificazioni, abilita abilita all esercizio della della professione, previa previa iscrizione al al relativo Albo Albo professionale. Articolo 3 Articolo 3 1 -- Con Con decreto del del ministro della della Sanità Sanità di di concerto con con il il ministro dell'università e della della Ricerca scientifica e tecnologica sono sono individuati i i diplomi e gli gli attestati, conseguiti in in base base al al precedente ordinamento, che che sono sono equipollenti al al diploma universitario di di cui cui all'articolo 2 ai ai fini fini dell'esercizio della della relativa attività attività professionale e dell'accesso ai ai pubblici uffici. uffici.

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Responsabile prof. P. Fedeli In In relazione alle indicazioni fornite dal profilo professionale, l infermiere partecipa all identificazione dei bisogni di di salute della persona, identifica i i bisogni di di assistenza infermieristica della persona e formula i i relativi obiettivi.

Inoltre il il codice deontologico degli infermieri fornisce una serie di di strumenti per la la miglior realizzazione dell assistenza infermieristica: ad esempio, un articolo virtualmente molto efficace è l articolo 4.7, L infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l efficace gestione degli strumenti informativi. dott. cristiano cortucci

Ecco che allora in in questo contesto occorre chiedersi se possa trovare collocazione, tanto dal punto di di vista professionale quanto dal punto di di vista giuridico - e questo soprattutto per evitare di di incappare tra le le maglie dell articolo 348 del Codice penale che si si occupa dell abusivo esercizio di di professione - il il concetto di di prescrizione infermieristica. dott. cristiano cortucci

Da Da sempre sempre è il il medico medico che che prescrive e da da sempre sempre la la prescrizione è stata stata considerata atto atto medico. Questo Questo perché perchéprobabilmente sino sino al al 1999, 1999, data data di di entrata entrata in in vigore vigore della della legge legge 42, 42, gli gli atti atti sanitari sanitari diversi diversi dagli dagli atti atti medici medici erano erano davvero pochi. pochi. Dizionario delle delle professioni infermieristiche della della Utet, Utet, che che tuttavia tuttavia risale risale ormai ormai a dieci dieci anni, anni, or or sono sono alla alla voce voce prescrizione afferma che che si si tratta tratta della della trascrizione su su fogli fogli di di ricettario personale o sul sul ricettario del del Ssn Ssn degli degli esami esami ematochimici o strumentali a cui cui si si deve deve sottoporre il il paziente, dei dei farmaci farmaci che che il il paziente deve deve assumere, dei dei presìdi presìditerapeutici o di di cicli cicli di di terapie terapie fisiche. Questa Questa definizione pare pare non non lasciare troppo troppo spazio spazio ad ad altre altre professioni diverse diverse da da quella quella del del medico medico e anche anche altri altri dizionari meno meno specialistici non non sono sono di di grande grande aiuto. aiuto.

In In letteratura medico-legale si si rinvengono varie definizioni, nonostante la la maggior parte delle quali si si riferisca perlopiù alla alla prescrizione farmacologica: La La prescrizione è l autorizzazione scritta dal dal medico volta a disporre la la consegna al al paziente del del medicinale da da parte del del farmacista ; la la ricetta medica consiste nella prescrizione terapeutica, compilata e firmata dal dal medico, contenente consigli dietetici e indicazioni di di cure cure con con relativa posologia e modalità d uso ; e ancora: La La prescrizione è un un istruzione dal dal prescrittore al al dispensatore. Quest ultima definizione non non fa fa riferimento in in maniera esplicita al al medico ma ma genericamente a colui che che prescrive. dott. cristiano cortucci

Occorre comprendere il significato della locuzione prescrizione infermieristica. Ovviamente, si si è ancora distanti dall esperienza inglese, e dalle competenze degli infermieri del del Regno Unito. Nel Nel Regno Unito, soprattutto a partire dal dal 2000 si si è allargato enormemente il il dibattito sull estensione dell esercizio della prescrizione da da parte di di personale non non medico, compresi infermieri, farmacisti e assistenti sanitari e nel nel maggio del del 2006 si si è arrivati all apertura ai ai cosiddetti infermieri prescrittori indipendenti dell intero Formulario nazionale britannico. È chiaro che che occorrono, e gli gli infermieri del del Regno Unito la la posseggono, una una preparazione e una una formazione specifica che che consistono in in un uncorso di di formazione e pratica che che dura dura tre tre anni, dove gli gli infermieri affrontano aspetti di di farmacologia, diagnosi, doveri legali, etica, dosaggi e scenari dei dei pazienti. Anche in Spagna si sta cercando di trovare una collocazione giuridica al concetto di prescrizione infermieristica intesa come documento che il paziente possa utilizzare nelle farmacie per ricevere i farmaci o i prodotti prescritti dall infermiere.

Ecco che allora si può giungere ad un concetto di prescrizione infermieristica così esprimibile: la definizione degli interventi assistenziali da parte dell infermiere, per conto dell equipe infermieristica Alla luce di questa definizione va detto che la prescrizione infermieristica consisterebbe in un azione autonoma del professionista infermiere in risposta a una diagnosi infermieristica. Diagnosi che costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a raggiungere risultati che rientrano nella sfera di competenza dell infermiere. dott. cristiano cortucci

Ritornando al concetto di Responsabilità Professionale. Attitudine a rispondere del del proprio operato professionale in in caso di di errore od od omissione, davanti ad ad un un giudicante Valutazione a posteriori da parte di un soggetto esterno Impegno a realizzare una una condotta professionale corretta nell interesse di di salute salute dell assistito Valutazione a priori, prima e durante la prestazione d opera dello stesso soggetto agente (valutazione che viene fatta dallo stesso professionista)

Secondo la la prima definizione l accezione di di responsabilità è sostanzialmente negativa in in quanto emerge quando ormai il il danno è avvenuto Nel caso della seconda definizione l accezione che ne ne deriva è positiva in in quanto, teoricamente, il il controllo che il il professionista mette in in atto impedirebbe la la realizzazione del danno dott. cristiano cortucci

La La prima definizione si si presenta secondo un un ottica fondamentalmente negativa in in quanto: Presuppone la centralità del professionista della salute rispetto al malato Il comportamento è funzionale a prevenire sanzioni Può costringere ad una pratica professionale di tipo difensivo, con eventuali danni all assistito da omesso intervento qualificato o, invece, da eccessiva ed ingiustificata condotta iper-interventista Può determinare l esasperazione di aspetti formali

La Responsabilità Professionale La Responsabilità Professionale Penale Civile Amministrativa Deontologica

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale La conflittualità per un insuccesso terapeutico non sempre nasce per un errore, essendo l insuccesso insito proprio nell atto sanitario; è in questo contesto che assume valenza la percezione della qualità della prestazione sanitaria, per cui l insuccesso può essere accettato se non si ha la sensazione di disfunzioni strutturali dell organizzazione sanitaria. Per la stessa situazione il paziente può avere o meno un atteggiamento di rivalsa nei confronti di una struttura a seconda che la percepisca o meno come inefficiente

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Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Quali modalità di azione? Querela in ambito penale Richiesta di risarcimento in ambito civile Entrambe dott. cristiano cortucci

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Tra Penale e Civile la la diversità è la la conseguenza naturale delle differenti filosofie di di fondo: Nel sistema penale vengono messi in discussione i beni più preziosi dell imputato (libertà personale innanzitutto) Nel sistema civile il baricentro è rappresentato dalla posizione del paziente danneggiato

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale L indagine medico legale. L articolo 27 della costituzione recita La responsabilità penale è personale. Pertanto, per poter citare in giudizio un professionista sanitario vi dovrebbe essere almeno qualche indizio colposo disponibile riguardo al ruolo avuto in una determinata prestazione sanitaria, per poter stabilire: la la colpa colpa (o (o il il dolo dolo ex ex art. art. 43 43 c.p) c.p) il il nesso nesso di di causalità (ex (ex art. art. 40 40 --41 41 --42 42 c.p) c.p) l evento di di danno danno conseguito

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Nel Nel caso caso che che l evento di di danno danno o di di pericolo sia sia il il prodotto di di una una consapevole e colposa condotta di di più piùpersone si si configura la la cooperazione nel nel delitto delitto colposo, prevista dall art. dall art. 113 113 c.p.: c.p.: Nel Nel delitto delitto colposo, quando quando l evento è stato stato cagionato dalla dalla cooperazione di di più più persone, ciascuna di di queste queste soggiace alle alle pene pene stabilite per per il il delitto delitto stesso. concorso di di cause cause indipendenti: si si tratta tratta di di una una pluralità di di reati, reati, caratterizzati da da plurime plurime differenti condotte non non collegate da da un un rapporto soggettivo, nonostante l unicità dell evento criminoso; cooperazione di di reato reato che che è unico unico ed ed attribuito a più piùcondotte tra tra loro loro collegate sotto sotto il il profilo profilo causale. E E il il caso caso ad ad esempio in in cui cui i i componenti di di una una équipe équipe medico-chirurgica, dopo dopo sufficiente ed ed consapevole consultazione, unanimemente stabiliscono di di eseguire un un delicato intervento chirurgico che che potrebbe essere essere rinviato rinviato nonostante l assenza delle delle necessarie garanzie, relativamente alla alla disponibilità di di personale o di di mezzi mezzi strumentali.

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Interpretazione giuridica e medico legale Principio del del Non Non affidamento : primo primo e più piùdatato indirizzo, sostenuto da da Crespi Crespi (1960), (1960), secondo il il quale quale il il capo-équipe risponde degli degli errori errori commessi da da qualunque sanitario subordinatogli dall ordine gerarchico. Tale Tale principio vive vive in in riferimento alla alla maggior responsabilità incombente sul sul primario di di chirurgia e sul sul capo-équipe i i quali quali sono sono i i garanti garanti del del buon buon funzionamento del del reparto reparto o del del gruppo, rispettivamente affidatigli. Tuttavia, numerosi sono sono i i fattori fattori estranei alle alle loro loro competenze, che che non non consentono concretamente a queste queste figure figure sanitarie di di svolgere compiutamente la la loro loro funzione di di garanzia (scelta (scelta non non condivisa del del personale sanitario, limiti limiti logistici logistici e strutturali, non non sempre sempre e costante presenza, complessità della della gestione di di strutture multidisciplinari e complesse)

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Interpretazione giuridica e medico legale Vi Vi è poi poi un un secondo indirizzo, sostenuto dal dal Cattaneo (1989), (1989), che che sostiene una una sorta sorta di di responsabilità di di gruppo o per per fatto fatto altrui altrui (che (che contrasta con con l articolo 27 27 della della costituzione già giàcitato) Un Un terzo terzo indirizzo (Principio dell Affidamento puro ), sostenuto tra tra gli gli altri altri da da Iadecola, che che afferma: Ciascun partecipe risponde solo solo del del corretto adempimento dei dei doveri doveridi di diligenza e di di perizia perizia inerenti inerenti ai ai compiti compiti che che gli gli sono sono affidati, affidati, senza senza essere essere gravato per per principio dal dal defatigante obbligo obbligo di di sorvegliare il il comportamento altrui, altrui, con con la la positiva conseguenza che che in in tal tal modo modo ciascun membro del del gruppo gruppo è lasciato libero, libero, nell interesse del del paziente, di di adempiere in in modo modo qualificante e responsabile alle alle proprie proprie mansioni.

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Interpretazione giuridica e medico legale Il Il principio di di affidamento è maggiormente maggiormente aderente aderente al al principio principio costituzionale costituzionale di di personalità personalità della della responsabilità responsabilità penale penale in in quanto quanto consente consente di di circoscrivere circoscrivere entro entro limiti limiti ragionevoli ragionevoli la la responsabilità responsabilità per per colpa colpa sul sul presupposto presupposto che, che, essendo essendo ciascun ciascun individuo individuo capace capace di di intendere intendere e di di volere volere dotato dotato di di attitudine attitudine all autodeterminazione responsabile, responsabile, ognuno ognuno dovrà dovràevitare solo solo i i pericoli pericoli scaturenti scaturenti dalla dalla propria propria condotta condotta e non nondovrà dovràspingere la la diligenza diligenza sino sino a prevedere prevedere e prevenire prevenire comportamenti comportamentipericolosi di di altre altre persone. Si tratta di una soluzione che è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura agli operatori il migliore adempimento delle prestazioni personali richieste, liberi dalla costante preoccupazione di controllare l altrui opera. Tale importante limitazione della responsabilità per colpa ha tuttavia alcune eccezioni volte ad evitare esasperate parcellizzazione della responsabilità.

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Interpretazione giuridica e medico legale Ciascun specialista chiamato a collaborare risponde delle delle conseguenze delle delle proprie proprie specifiche azioni, azioni, in in relazione alla alla propria propria posizione gerarchica e non non si si vede vede come come possa possa essere essere tenuto tenuto nel nel contempo a vigilare vigilare l operato altrui altrui non non solo solo con con una una irrealistica assiduità, ma ma anche anche con con un un atteggiamento di di sfiducia nell opera degli degli altri altri addetti addetti (Fiori, (Fiori, 1999). 1999). Lo Lo stesso stesso autore autore peraltro fa fa notare notare come, come, in in ambito ambito di di rapporti di di collaborazione paritaria tra tra specialisti in in differenti discipline, i i giuristi giuristi sono sono concordi nel nel ritenere che, che, anche anche se se ognuno dei dei componenti il il gruppo gruppo deve deve soggiacere al al principio dell affidamento, la la generica diligenza di di ciascuno non non deve deve venir venir meno meno quando quando per per circostanze oggettive o soggettive vi vi sia sia ragione ragione di di dubitare dell adeguatezza di di tale tale affidamento. In In definitiva il il criterio criterio della della prevedibilità e della della evitabilità ritornerebbe in in ogni ogni caso caso ad ad integrare quello quello dell affidamento (Fiori, (Fiori, 1999). 1999).

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Va infine riportata la sentenza delle sezioni Unite penali n. 30328 del 2002 (sentenza Franzese) la quale rappresenta, in ambito penale, l architrave della responsabilità professionale in quanto ha sancito, in ambito di causalità omissiva, come il nesso di causalità (n.c) tra l elemento controfattuale e l evento penalmente rilevante deve fondarsi su: Il n.c può essere ravvisato quando, (omissis) si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma o, meno, dell ipotesi accusatoria sull esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto (omissis) così che, all esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità logico razionale o probabilità logica

La Responsabilità Civile è distinguibile in: Responsabilità di di ordine CONTRATTUALE (1218 c.c) Responsabilità di di ordine EXTRACONTRATTUALE o acquiliana (art. 2043 c.c)

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (art. 1218 cc) il debitore che non esegue esattamente la la prestazione dovuta è tenuto al al risarcimento del danno, se se non prova che l inadempimento o il il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cassazione Civile (n. 4400 del 2004 ) non è possibile affermare che l evento si sarebbe o meno verificato, ma si può dire che il paziente ha perso, per effetto di detto inadempimento, delle chances, che statisticamente aveva, anche tenuto conto della particolare situazione concreta

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Cassazione Civile (n. 4400 del 2004 ) ulteriormente ribadendo poi che. Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, essendo pacifico l errore diagnostico e quindi l inadempimento, la prova della mancanza di colpa doveva essere fornita dal debitore della prestazione, con la conseguenza che nell incertezza sulla stessa se ne doveva giovare il creditore e non il debitore (la USL),..

Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale paziente/sanitario (l atto foriero di danno è compiuto da un solo sanitario) paziente/equipe sanitaria (il danno è stato concausato da comportamenti colposi di più operatori, come può verificarsi nel corso di atti chirurgici ovvero nel succedersi dell assistenza nell iter clinico con coinvolgimento di diverse professionali (medico infemiere, tecnico sanitario di radiologia medica etc) paziente/struttura sanitaria (apparecchiature mal funzionanti, infezioni nosocomiali, ecc.)