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5 ALLEGATO A Criteri e modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle Zone per l allenamento e l addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile (ZAC) (art. 33, l.r. 7/1995) Principi generali 1. I criteri e le modalità di seguito riportate, formulate nel rispetto delle normative nazionali (L. 157/92) e regionali (L.R. 7/95), hanno come finalità l obiettivo di favorire l allenamento e l addestramento di cani nonché di promuovere e sviluppare l attività cinofila anche attraverso gare, prove e manifestazioni ad esse connesse. 2. Le finalità descritte al precedente capoverso devono essere raggiunte assicurando la tutela della fauna selvatica e la salvaguardia delle colture agricole o delle opere impiantate su terreni coltivati, nonché il rispetto della vocazionalità del territorio e della finalità degli istituti faunistici esistenti. Modalità di presentazione della domanda per l istituzione di una ZAC 1. Possono presentare alla Provincia domanda di autorizzazione per la gestione delle zone per l allenamento e l addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile (in seguito ZAC) le Associazioni venatorie, le Associazioni cinofile, le Associazioni professionali degli addestratori cinofili, gli imprenditori agricoli singoli o associati, nonché i titolari di Aziende Faunistico, Venatorie ( in seguito AFV e Aziende Agri Turistico Venatorie ), in seguito AATV. 2. Le domande, redatte esclusivamente sul modello predisposto dalla Provincia, devono essere presentate, a partire dal 1 gennaio e non oltre il 31 marzo di ogni anno per le ZAC a carattere permanente, oppure 15 gg prima della loro istituzione per le ZAC a carattere temporaneo. 3. Le domande per nuove istituzioni o per rinnovo di ZAC esistenti devono essere corredate, da: consenso scritto del/i proprietario/i o del/i conduttore/i dei terreni interessati o dell Autorità competente unitamente ad apposita autocertificazione attestante la proprietà o la conduzione del terreno. Tale consenso non necessita per i titolari di AFV e AATV; firma e copia fotostatica di un documento d identità in corso di validità del richiedente e del responsabile della ZAC; mappa e visure catastali nonché una planimetria in scala 1:25.000 firmata da un tecnico abilitato alla professione indicante il perimetro e l area della ZAC;

6 relazione tecnica (ubicazione, morfologia del territorio, uso del suolo); regolamento di gestione (tempi e modalità di utilizzo) 4. Le domande per la modifica di ZAC esistenti devono essere corredate dalla documentazione di cui al precedente punto 3. solo per le porzioni di territorio interessate; 5. Le ZAC non rinnovate oltre gli ultimi due anni sono considerate di nuova istituzione. Tipologia, ubicazione e modalita di gestione Le Zone per l allenamento e l addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile si distinguono nelle seguenti tipologie: ZAC di tipo A 1. Le zone di tipo A hanno carattere temporaneo e funzionano solo per la durata degli addestramenti, degli allenamenti, delle prove e delle gare con divieto di abbattimento. ZAC di tipo B 1. Le zone di tipo B, di estensione fino a 3000 ha, hanno carattere permanente salvo revoca e sono utilizzate per gli addestramenti, gli allenamenti, le prove e le gare con divieto di abbattimento. 2. Le zone di tipo B non possono essere istituite ad una distanza inferiore a m. 150 da: parchi e riserve naturali, bandite demaniali, istituti faunistici e altre ZAC precedentemente autorizzate in territorio soggetto a caccia programmata. ZAC di tipo C 1. Le zone di tipo C, di estensione da 3 a 50 ha, possono avere carattere permanente o temporaneo e sono istituite per l allenamento e l addestramento dei cani, le prove e le gare cinofile anche con l abbattimento, esclusivamente, di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. 2. Tali zone, per l abbattimento di cinghiali, devono essere recintate con rete metallica non inferiore a mt. 1,5 ed adeguatamente interrata. 3. Le ZAC di tipo C non devono essere ubicate a distanza inferiore a: mt. 300 da parchi e riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici o privati di produzione della selvaggina allo stato naturale; mt. 150 dalle A.F.V. e A.A.T.V. e altre ZAC precedentemente autorizzate in territorio soggetto a caccia programmata;

7 4. I titolari delle autorizzazioni delle ZAC di tipo C devono assicurare l osservanza delle seguenti norme: E consentito, esclusivamente, l abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili; E consentito l utilizzo della ZAC con sparo tutti i giorni con l esclusione del martedì e del venerdì; in questi ultimi è consentito l utilizzo della ZAC esclusivamente con divieto di abbattimento; Per accedere alla ZAC gli interessati dovranno essere muniti di porto d armi per uso di caccia e relativa polizza di assicurazione. Il fucile dovrà essere scarico e riposto nell apposita custodia prima e dopo l accesso alla ZAC; La selvaggina non uccisa e uscita dalla ZAC non può essere ribattuta mentre deve essere recuperata quella ferita entro mt. 50 dal perimetro della ZAC anche con l ausilio del cane. ZAC di tipo D 1. Le zone di tipo D, o tane artificiali, riguardano esclusivamente l addestramento, l allenamento, le prove e le gare su fauna allevata e certificata, per cani da tana; 2. Tali zone, di estensione non superiore a 1 ha, devono essere recintate e in esse è fatto divieto di abbattimento. ZAC di tipo E 1. Le zone di tipo E, di estensione non superiore a 100 ha, hanno carattere permanente e sono istituite per l allenamento, l addestramento le prove e le gare dei cani da seguita su cinghiali e lepri di allevamento con divieto di abbattimento 2. Tali zone devono essere recintate con rete metallica non inferiore a mt. 1,50 di altezza adeguatamente interrata. Svolgimento di Prove e Gare cinofile 1. L istituzione di una ZAC determina l autorizzazione a tutte le attività in essa consentite ivi comprese le prove e le gare cinofile. 2. L autorizzazione di una prova o gara temporanea corrisponde all istituzione di una ZAC di tipo A o, se previsto l abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, di tipo C. 3. Possono essere rilasciate altresì da parte della Provincia le autorizzazioni a svolgere gare cinofile nelle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, parchi e riserve naturali,

8 bandite demaniali, previo accordo con gli enti gestori e fermo restando il divieto di abbattimento. 4. Non è consentito durante lo svolgimento delle prove o delle gare sconfinare al di fuori della zona tabellata per ribattere la selvaggina mentre quella ferita deve essere recuperata entro mt. 50 dal perimetro della ZAC anche con l ausilio del cane. Perimetrazione 1. Tutte le ZAC devono essere delimitate da apposite tabelle realizzate secondo le caratteristiche previste dalla di Giunta Regionale n. 315 del 05 febbraio 1996 ed apposte ad una distanza di circa 100 metri l una dall altra e comunque in modo che ogni tabella sia visibile dalle due contigue. Qualora il perimetro della ZAC coincida con il perimetro di istituti faunistici, aree demaniali, o altri territori già tabellati, non è dovuta la tabellazione della ZAC. Accesso alle ZAC 1. L accesso alle ZAC è consentito a chiunque alle medesime condizioni e nel rispetto delle modalità fissate dal titolare dell autorizzazione nel proprio regolamento di gestione. 2. Al fine di gestire più adeguatamente la ZAC, i titolari delle autorizzazioni possono regolamentarne l accesso con l istituzione di appositi tesserini personali. 3. Gli accessi alle ZAC devono essere regolamentati dal titolare dell autorizzazione avendo cura che i cani in attesa del proprio turno vengano rigorosamente custoditi al guinzaglio e tenuti ai margini della ZAC. Danni causati all interno delle ZAC 1. I danni arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati o a pascoli in cui si svolge l attività di allenamento e addestramento o durante le prove o gare cinofile, sono a totale carico del titolare dell autorizzazione. Immissione di fauna 1. Nelle ZAC può essere immessa fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, per la quale deve essere dimostrata la regolarità della provenienza attraverso una nota di consegna o idonea fattura. 2. Tutta la selvaggina utilizzata deve essere regolarmente certificata come idonea sotto il profilo sanitario e provvista di contrassegno di marcatura numerato. 3. La selvaggina immessa per l addestramento e per eventuali gare cinofile una volta uscita dalla ZAC deve considerarsi patrimonio indisponibile dello Stato.

9 4. Nelle ZAC istituite nelle AFV è fatto divieto di immissione di fauna di allevamento dopo il 31 agosto di ogni anno. Aziende Faunistico-Venatorie ed Agri-Turistico-Venatorie 1. Nelle Aziende Faunistico Venatoria ed Agri-Turistico Venatoria possono essere istituite ZAC nel rispetto dei presenti criteri. Revoca dell autorizzazione 1. Le Province accertata l inosservanza delle presenti direttive, nonché di quanto disposto nel proprio atto autorizzativo, applicano, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, la revoca dell autorizzazione. Disposizioni finali 1. Non è consentito l addestramento, l allenamento dei cani, le prove e le gare cinofile con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve; 2. All interno delle ZAC è fatto divieto dell uso di qualsiasi richiamo; 3. Nelle ZAC permanenti è vietato l esercizio venatorio; 4. Per quanto non previsto dai seguenti criteri si applicano le norme vigenti di riferimento.