deliberazione n. 138



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REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA deliberazione n. 138 ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN VICINO E DEL MONTE CANFAITO LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15 ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1 DICEMBRE 2009, N. 159 Il Presidente pone in discussione il seguente punto all o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 83/08, a iniziativa della Giunta regionale Istituzione della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito. Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 dando la parola al Consigliere di maggioranza Francesco Comi e al Consigliere di minoranza Leonardo Lippi relatori della IV Commissione assembleare permanente; omissis Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione: paa 83/08

REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA L ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 Norme per l istituzione e gestione delle aree protette naturali ; Visto il programma triennale delle Aree protette (PTRAP) 2007/2009, approvato da questa Assemblea legislativa con deliberazione 30 ottobre 2007, n. 68 che, ai sensi dell articolo 7 della l.r. 15/1994, ha previsto l istituzione della Riserva naturale regionale di Roti, Acqua dell Olmo e Canfaito entro il periodo di vigenza del programma stesso; Visto in particolare l articolo 10 della l.r. 15/ 1994, secondo il quale la Regione per istituire un area protetta convoca una conferenza cui partecipano i Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Province e delle Comunità montane dei territori interessati; in tale conferenza è redatto un documento di indirizzo che contiene la perimetrazione provvisoria, l analisi del territorio interessato, l individuazione degli obiettivi da perseguire, in termini di tutela e sviluppo dell area, la valutazione degli effetti dell istituzione dell area protetta, le soluzioni organizzative ritenute adeguate per la gestione dell area; Considerato che la conferenza è stata indetta e convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai Sindaci dei Comuni di Gagliole, Matelica e di San Severino Marche, nonché dai Presidenti della Provincia di Macerata e della Comunità Montana delle Alte valli del Potenza e dell Esino; Rilevato che il documento di indirizzo non è stato approvato dalla conferenza entro i termini previsti dal comma 4 dell articolo 10 della l.r. 15/ 1994 e che la Giunta regionale, ai sensi della medesima disposizione, ha presentato una propria proposta di programma all Assemblea, prescindendo dal documento stesso; Visto l articolo 11 della l.r. 15/1994 secondo il quale le riserve naturali sono istituite con atto approvato dall Assemblea legislativa regionale che definisca: il perimetro dell area, gli organi di gestione, la sede, i principi per l elaborazione del piano dell area protetta e del regolamento, le norme di salvaguardia, le misure di incentivazione ed i contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona, il personale, le revisioni di spesa ed i relativi finanziamenti; Rilevato altresì che la Commissione assembleare competente ha attivato la più ampia partecipazione al procedimento amministrativo, indicendo, ai sensi del regolamento interno dell Assemblea, le proprie consultazioni sulla proposta della Giunta regionale alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate, le associazioni ambientaliste e venatorie, l Azienda faunistico venatoria Prati di Canfaito e La Forcella di San Severino Marche, l Istituto storico della resistenza di Macerata e di San Severino e l Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Camerino; Considerato il rilevante valore naturafistico ed ambientale dell area destinata alla riserva, come dimostrato dalla presenza di siti di importanza comunitaria, di zone di protezione speciale e di aree floristiche; Considerato altresì che la riserva racchiude parte di un territorio di particolare pregio non solo sotto il profilo naturalistico, ma anche per la presenza di un mosaico di vallecole di alta montagna difficilmente rinvenibile in altri ambiti territoriali della Regione; Considerata inoltre la vulnerabilità ecologica del territorio interessato ed il rischio di depauperamento del patrimonio naturalistico che si potrebbe verificare a causa della mancanza di una gestione unitaria dell area a fini conservativi, nonché il pericolo di frammentazione degli ambienti naturali ancora esistenti; Rilevato che buona parte dell area ricompresa nel perimetro dell istituenda riserva naturale regionale appartiene al demanio forestale regionale; Considerata, altresì, la necessità di conservare biotopi di eccezionale interesse geologico, paesaggistico e naturalistico, come la Gola di Jana, Bocca de Pecu, e Sasso Forato ; Rilevata l opportunità di tutelare il patrimonio storico-monumentale presente nell area quale l Abbazia di Santa Maria di Rotis, nonché i valori storici in essa rinvenibili relativi in particolare al periodo della Resistenza; Considerato, inoltre, la necessità di conservare tutte le specie animali presenti ed in particolare il lupo, il gatto selvatico, il capriolo, il gufo reale, il falco pellegrino, lo sparviero, la poiana e il picchio rosso; Ritenuto di dover procedere alla istituzione della riserva naturale regionale generale orientata del Monte San Vicino e del Monte Canfaito; Vista la proposta della Giunta regionale; Visto il parere favorevole di cui all articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio ambiente e paesaggio, reso nella proposta della Giunta regionale; Vista l attestazione della copertura finanziaria di cui all articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia; Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del comma 3 dell articolo 22 dello Statuto regionale dalla Commissione assembleare competente in materia finanziaria; Visto l articolo 21 dello Statuto regionale; D E L I B E R A di approvare, ai sensi dell articolo 11, comma 2, della l.r. 28 aprile 1994, n. 15, l atto istitutivo della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale. Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l Assemblea legislativa regionale approva" IL PRESIDENTE f.to Raffaele Bucciarelli I CONSIGLIERI SEGRETARI f.to Michele Altomeni f.to Giacomo Bugaro

REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN VICINO E DEL MONTE CANFAITO LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15 Art. 1 (Finalità) 1. Il presente atto, nell ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l istituzione e gestione delle aree protette naturali) e successive modificazioni, istituisce la Riserva naturale regionale generale orientata del Monte San Vicino e del Monte Canfaito individuata, per l assetto naturale dei luoghi, come sistema omogeneo di aree terrestri e fluviali. 2. La Riserva è istituita per la tutela dell ambiente in generale allo scopo di: a) conservare le associazioni vegetali presenti in particolare: 1) nei tenimenti demaniali regionali; 2) nelle aree floristiche Monte San Vicino e Piani di Canfaito (prati, boschi, vegetazione rupicola); 3) nel Sito di importanza comunitaria IT5330015 Monte San Vicino ; 4) nella Zona di protezione speciale IT5330025 Monte San Vicino e Monte Canfaito ; b) conservare biotopi di eccezionale interesse geologico, paesaggistico e naturalistico come la Gola di Jana, Bocca de Pecu, Sasso Forato ; c) salvaguardare valori antropologici e archeologici accertati (grotte, anfratti e ripari sotto roccia abitati sin dalla preistoria e dove sono stati rinvenuti strumenti ed utensili in pietra); d) conservare tutte le specie animali presenti ed in particolare il lupo, il gatto selvatico, il capriolo, il gufo reale, il falco pellegrino, il lanario, lo sparviere, l albanella reale, la poiana, il gheppio, il picchio rosso (minore e maggiore), il succiacapre; e) conservare habitat idonei agli anfibi, aspetti entrambi da tutelare; f) favorire la reintroduzione del gambero di fiume; g) salvaguardare il patrimonio storico-monumentale presente nell area ed in particolare l Abbazia di Santa Maria di Rotis; h) salvaguardare i valori storici presenti nell area ricordando in particolare la resistenza opposta al nazifascismo dai gruppi partigiani di Roti e di Valdiola, attivi nell area durante il secondo conflitto mondiale. Art. 2 (Perimetro) 1. Il territorio della Riserva è individuato nella cartografia allegata al presente atto ed è delimitato da una linea perimetrale digitalizzata che ne consente la rappresentabilità alla scala 1:10.000. Art. 3 (Ente gestore e Comitato di indirizzo) 1. La gestione della Riserva naturale è demandata alla Comunità montana Ambito territoriale 4 di cui alla l.r. 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) che opera conformandosi agli indirizzi espressi da apposito Comitato di indirizzo, così composto: a) l assessore regionale con delega ai parchi o suo delegato; b) l assessore all ambiente della Provincia di Macerata o suo delegato; c) un rappresentante nominato dalla Comunità montana di cui al comma 1; d) un rappresentante di ciascun Comune il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nel perimetro della Riserva naturale; e) un rappresentante nominato a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale iscritte al registro regionale istituito con deliberazione della Giunta regionale 930/2003; f) un rappresentante nominato a maggioranza dalle associazioni di categoria degli agricoltori; g) un rappresentante indicato dall ANPI, Comitato provinciale di Macerata. 2. I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, durano in carica quanto gli organi che li nominano ed esercitano le loro

REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA funzioni fino all insediamento dei rispettivi successori. I rappresentanti di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 durano in carica per cinque anni ed esercitano le loro funzioni fino all insediamento dei rispettivi successori. 3. All insediamento dei componenti il Comitato di indirizzo provvede la Comunità montana di cui al comma 1. 4. Il Comitato di indirizzo delibera con l intervento della maggioranza dei suoi componenti. 5. Il Comitato di indirizzo, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente. 6. Il Comitato di indirizzo delibera: a) sulla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi, interventi, direttive generali per l attività amministrativa e per la gestione della riserva; b) sui bilanci economici della riserva che sono tenuti distinti dai bilanci del soggetto gestore a cui devono essere allegati; c) sulla determinazione dei criteri e delle modalità generali in materia di ausili finanziari e di incentivi; d) sulle nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti; e) in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni; f) sullo statuto della riserva; g) sul piano-regolamento della riserva; h) sugli atti di indirizzo interpretativi e applicativi in ordine alle norme in essere nel territorio della riserva; i) sulle autorizzazioni relative a piani o a programmi o a interventi da attuare nel territorio della riserva; j) sulla definizione del simbolo caratteristico della riserva la cui grafica deve essere conforme alle indicazioni richiamate dall articolo 2, comma 3, della l.r. 15/1994. 7. La sede amministrativa della riserva è quella del soggetto gestore. 8. La sede operativa della riserva, del centro visite e di tutte le altre sedi diverse da quella amministrativa sono ubicate nell ambito del territorio del Comune di Apiro. Art. 4 (Norme di salvaguardia) 1. Nel territorio della Riserva naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali con particolare riguardo alla flora, alla fauna protetta e ai rispettivi habitat ed in particolare è proibita: a) la cattura, l uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; sono previsti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall organismo di gestione mediante appositi piani; prelievi ed abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell organismo di gestione della riserva e sono attuati dal personale del suddetto organismo, da persone da esso scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio della riserva; b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali; c) l introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l equilibrio naturale; d) l apertura e l esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l asportazione di minerali; e) la modificazione del regime delle acque; f) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dal soggetto gestore della Riserva; g) l introduzione e l impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; h) l introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; i) l uso di fuochi all aperto; j) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. 2. Nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive e in genere negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico è consentita la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi meccanici per esigenze produttive o di pubblica utilità; la circolazione e la sosta in detti ambienti di automezzi per usi diversi è consentita con autorizzazione del Sindaco del Comune interessato; detta autorizzazione è rilasciata con l adozione delle cautele atte a garantire il minor danno possibile alla flora. Art. 5 (Piano-regolamento) 1. Il soggetto gestore, entro dodici mesi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, adotta il piano-regolamento della Riserva sulla base degli indirizzi espressi dal Comitato di indirizzo.

REGIONE MARCHE 6 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2. Dall adozione del piano-regolamento si applicano le norme di salvaguardia di cui all articolo 4. 3. Il piano-regolamento è depositato presso le sedi dei Comuni e della Comunità montana interessati. Dell avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nell albo dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio della Riserva, nelle pagine locali di almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale e mediante l affissione di manifesti negli stessi Comuni. 4. Nel termine di sessanta giorni dal deposito chiunque può prendere visione del piano-regolamento adottato e presentare osservazioni scritte. Il soggetto gestore, previo parere del Comitato di indirizzo, si esprime sulle osservazioni con atto motivato entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del predetto termine. 5. Nei successivi trenta giorni il piano-regolamento è trasmesso alla Giunta regionale. 6. Entro dodici mesi dalla data di ricevimento, la Regione verifica la conformità del piano-regolamento alle disposizioni normative e programmatiche vigenti e, su proposta della Giunta regionale, l Assemblea legislativa regionale adotta una delle seguenti determinazioni: a) approvazione del piano-regolamento; b) approvazione del piano-regolamento con prescrizioni; c) restituzione del piano-regolamento all organismo di gestione della Riserva per la sua rielaborazione. 7. Il piano-regolamento della Riserva approvato dall Assemblea legislativa regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano-regolamento è depositata con gli allegati grafici presso la sede dell organismo di gestione e dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio della Riserva stessa. 8. Il piano-regolamento disciplina: a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio, agro-silvo-pastorali, sportive, ricreative, educative, di ricerca scientifica, biosanitaria; c) lo svolgimento di attività da affidare a interventi di occupazione giovanile e di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche; d) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; e) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere; f) l accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani. 9. Il piano-regolamento, in riferimento agli ambiti territoriali del Sito di importanza comunitaria IT5330015 Monte San Vicino e della Zona di protezione speciale IT5330025 Monte San Vicino e Monte Canfaito ricadenti all interno della Riserva, indica le misure di conservazione volte a garantire il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie presenti e tutelate nei siti stessi. 10. Il piano-regolamento della riserva sostituisce i piani paesistici e territoriali; esso è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli in accordo con gli enti locali interessati; è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati. 11. Il piano-regolamento ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi in esso previsti. 12. Il piano-regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo. 13. In caso di mancata adozione del pianoregolamento da parte dell organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 1, la Giunta regionale, in sua sostituzione, nomina un commissario ad acta per l elaborazione e l adozione del piano-regolamento nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo. Art. 6 (Misure di incentivazione) 1. Nel territorio della Riserva sono incentivate, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti, attività: a) agricole sostenibili; b) di conservazione in situ di specie vegetali autoctone; c) di censimento e di reintroduzione di specie animali e vegetali; d) educative e didattiche; e) di prevenzione incendi; f) di valorizzazione del patrimonio storicomonumentale archeologico; g) volte a favorire il miglioramento delle condizioni idonee alla vita di fauna e flora; h) volte al recupero o alla costruzione di habitat in via di rarefazione (anfibi in particolare). Art. 7 (Personale) 1. La Comunità montana di cui all articolo 3, comma 1, provvede alla gestione della Riserva con proprio personale.

REGIONE MARCHE 7 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Art. 8 (Disposizioni transitorie e finanziarie) 1. In sede di prima applicazione del presente atto ed entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, l Ente gestore, su proposta del Comitato di indirizzo, predispone e trasmette alla Regione: a) il primo bilancio della Riserva che indica i reali fabbisogni finanziari sia delle spese di parte corrente che di investimento; b) un primo quadro programmatico degli investimenti relativo agli interventi da attuare, articolato per singole annualità e riferito ad un arco temporale di durata pari al rimanente periodo di vigenza del PTRAP; in tale quadro programmatico il soggetto gestore indica gli obiettivi ed i risultati attesi dall attuazione degli interventi. L esame delle previsioni del quadro programmatico consente di verificare il rispetto delle priorità stabilite dal PTRAP e di valutare i fabbisogni per le successive annualità; c) le schede di intervento relative alla prima annualità redatte in conformità alle indicazioni del PTRAP 2007/2009 e agli ulteriori criteri approvati annualmente dalla Giunta regionale. 2. La Regione, ad avvenuta approvazione dell atto istitutivo della Riserva, per consentire la predisposizione degli atti indicati al comma 1, trasferisce al soggetto gestore la somma di euro 10.000,00 che viene autorizzata con il presente atto e che sarà imputata al capitolo 42501102 del bilancio 2009, finanziato con fondi regionali (Cod. SIOPE 105030000); all atto di trasferimento della somma vengono allegati i modelli che consentono al soggetto gestore della Riserva di presentare sia il quadro programmatico degli investimenti che le schede di intervento. 3. La somma occorrente per il pagamento della spesa autorizzata per effetto del comma 2 è iscritta nell UPB 4.25.01 a carico del capitolo 42501102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l anno 2009, finanziato con fondi regionali, con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: Spese e contributi per la gestione delle aree protette (articolo 1, comma 1, l.r. 44/1995), euro 10.000,00. 4. La Regione, eseguita la verifica e condiviso quanto indicato negli atti citati al comma 1, impegnerà ulteriori risorse sia di parte corrente che di investimento a favore del soggetto gestore al quale verranno trasferite nel rispetto delle modalità fissate annualmente dalla Giunta regionale per l erogazione dei contributi previsti dal programma triennale regionale aree protette 2007/2009 (PTRAP 2007/2009). 5. Per gli anni successivi al finanziamento della Riserva si provvede in sede di riparti per spese di funzionamento e di investimento effettuati nell ambito del programma triennale regionale per le aree naturali protette. Art. 9 (Norme finali) 1. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui alla legge 394/ 1991 e s.m. e alla l.r. 15/1994 e s.m.