Ammesso con decreto (art. 101 l.f.) del 04/04/2019 RG n. 3036/2018

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N. R.G. 3036/2018 TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA Seconda CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente dott. Simona Gerola Giudice dott. Silvia Fraccalvieri Giudice Relatore all esito dell udienza del 19/03/2019 nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L. F. iscritto al n. r.g. 3036/2018 promosso da: STEFANO STRINGA (C.F. STRSFN71R08C312N) con il patrocinio dell avv. SARZI SARTORI STEFANO OPPONENTE contro FALLIMENTO IMO RONCHI DI ILENIA RONCHI E C SAS (C.F. 01224710192) ILENIA RONCHI (C.F. RNCLNI76D59D150A) OPPOSTO ha pronunciato il seguente Pagina 1 DECRETO Con ricorso in riassunzione, a seguito di giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., il dott. Stefano Stringa ha esposto: a) di avere proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento della società Imo Ronchi di Ilenia Ronchi & C. S.a.s. e della socia accomandataria Ilenia Ronchi, ex art. 98 L. Fall., dichiarato esecutivo dal G.D. in data 3.11.2015, contestando il mancato riconoscimento della prededuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma VII, e 111 L. Fall., per l importo di euro 12.000,00 oltre IVA e CPA (importo ammesso in via privilegiata per l imponibile e la cassa previdenziale ed in via chirografaria per l IVA, in quanto relativo ad attività professionale diversa da quella pattuita con il contratto di consulenza professionale avente ad oggetto la predisposizione della relazione ex art. 161, terzo comma, L. Fall. in funzione della proposta e del piano di concordato preventivo in corso di redazione); b) che, con decreto del 30.11.2016, il Tribunale rigettava l opposizione, ritenendo che, in caso di domanda di concordato dichiarata inammissibile per mancato deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, così come in caso di rinuncia (fattispecie verificatasi nel caso in esame), il credito del professionista relativo al compenso per prestazioni professionali rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento non fosse prededucibile ai

sensi dell art. 111, comma 2, L. Fall., non arrecando tali prestazioni alcun beneficio alla procedura concorsuale in termini di accrescimento dell attivo e di salvaguardia della sua integrità, e condannando l opponente al pagamento delle spese processuali; c) di avere proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto; d) che, con sentenza n. 12964/2018, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassando il provvedimento impugnato e rinviando al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, anche in ordine alla statuizione sulle spese processuali. Pertanto, l opponente ha chiesto all intestato Tribunale, in accoglimento della svolta opposizione, di ammettere al passivo il credito, per euro 12.000,00 oltre IVA e CPA, in prededuzione, ex art. 161, comma VII, e 111, comma II, L. Fall.; con condanna al rimborso delle somme versate in esecuzione del decreto impugnato (per euro 1.618,00); con vittoria di spese per il primo grado di giudizio, per il giudizio di cassazione e per il presente giudizio di rinvio. Nonostante la regolarità della notifica (effettuata via PEC il 12.09.2018), il FALLIMENTO IMO RONCHI DI ILENIA RONCHI & C. S.A.S. E DELLA SOCIA ACCOMANDATARIA ILENIA RONCHI, non si è costituito nel presente giudizio di rinvio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia. Con decreto del 6.12.2018, il Presidente del Tribunale ha provveduto alla designazione di un nuovo giudice relatore per la trattazione del presente procedimento. Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue. L opposizione è fondata e deve essere accolta, intendendo il Collegio conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12964/2018 del 24.05.2018. A tal fine, la Suprema Corte ha premesso in fatto che: Dal contenuto del provvedimento impugnato e degli atti di parte è possibile evincere che la società Imo Ronchi di Ilenia Ronchi & C. S.a.s. aveva depositato, in data 23 ottobre 2013, domanda anticipata di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge Fall., a cui aveva fatto seguito, il successivo 21 marzo 2014, il deposito di un atto di rinuncia alla procedura in precedenza avviata. In pendenza del termine concesso dal Tribunale per la presentazione della proposta e del piano la società debitrice, in data 24 febbraio 2014, aveva stipulato con il Dott. Stringa un contratto di consulenza professionale avente a oggetto la predisposizione della relazione prevista dall'art. 161, comma 3, legge Fall. in funzione della proposta e del piano di concordato preventivo in corso di redazione. A seguito del fallimento di Imo Ronchi di Ilenia Ronchi & C. S.a.s. e di Ilenia Ronchi, il Giudice delegato alla procedura ha ammesso al passivo il credito vantato dal Dott. Stringa, in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e non in prededuzione come richiesto in via principale, "in quanto riferito ad attività professionale diversa da quella pattuita contrattualmente (relazione art. 161 terzo comma L.F.)"; la prestazione Pagina 2

professionale oggetto del credito professionale riguarderebbe invece "l'attività prodromica alla redazione della relazione" e sarebbe stata svolta tra il febbraio e il marzo 2014. Per quanto attiene alla disciplina che regola il caso in esame, la Corte ha ritenuto applicabile il solo art. 111, comma 2, L. Fall., nella parte in cui prevede la natura prededucibile dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, sussistendo, nella fattispecie, il presupposto preliminare per procedere alla verifica dell esistenza del nesso di funzionalità, ovvero l avvio della procedura concordataria, a seguito della presentazione della domanda prenotativa ex art. 161, comma VI, L. Fall. A giudizio della Corte, non può, invece, trovare applicazione l art. 161, comma 7, L. Fall., che disciplina i crediti dei terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal creditore, non essendo stato chiarito se l attività professionale prodromica alla redazione della relazione di attestazione di cui all art. 161, comma 3, L. Fall. fosse stata prestata a seguito di un incarico differente, ricevuto prima o dopo l avvio della procedura. A proposito del nesso di funzionalità, il giudice di legittimità ha osservato che: la verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve essere compiuta controllando se l'attività professionale prestata possa essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo l'evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sé sola e pena la frustrazione dell'obiettivo della norma, escludere il ricorso all'istituto ; in particolare, le prestazioni compiute dal terzo devono confluire nel disegno di risanamento predisposto dal debitore, in modo da rientrare in una complessiva causa economicoorganizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale, a meno che non ne risulti dimostrato il carattere sovrabbondante o superfluo rispetto all iniziativa assunta. Quindi: Nessuna verifica deve invece essere compiuta, ove alla procedura minore consegua il fallimento, in ordine al conseguimento di un'utilità in concreto per la massa dei creditori ( ). La collocazione in prededuzione prevista dall'art. 111, comma 2, legge Fall. costituisce infatti, come detto, un'eccezione al principio della par condicio che intende favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa e rimane soggetta alla verifica delle sole condizioni previste dalla norma in parola. L'utilità concreta per la massa dei creditori - a prescindere dal fatto che l'accesso alla procedura di concordato preventivo costituisce di per sè un vantaggio per i creditori ove si tenga conto degli effetti della consecuzione delle procedure, tra cui la cristallizzazione della massa e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare, come ha ricordato Cass. n. 6031/2014 - non rientra invece nei requisiti richiesti e nelle finalità perseguite dalla norma in questione e non deve perciò essere in alcun modo indagata (Cass. n. 1182/2018). Pagina 3

Ciò posto, ritiene il Collegio di conformarsi al principio di diritto suindicato, con conseguente riconoscimento della richiesta prededuzione, ai sensi dell art. 111, comma 2, L. Fall., dovendosi operare una valutazione ex ante in relazione alla sussistenza del nesso di funzionalità tra l attività professionale prestata dall opponente e la procedura concorsuale minore (concordato preventivo), e non emergendo dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta in giudizio la sussistenza dei presupposti per l applicabilità dell art. 161, comma VII, L. Fall. (relativo ai crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal creditore nell intervallo di tempo compreso tra il deposito del ricorso e il decreto di cui all art. 163 L. Fall.), non risultando il conferimento di un differente incarico professionale, ricevuto prima o dopo l avvio della procedura. Tanto chiarito, si osserva - come rilevato dalla Suprema Corte (v. punto 5.3 della citata pronuncia) che, nella fattispecie, non è contestato né l effettivo, né l esatto adempimento della prestazione professionale di cui si tratta; né è contestato il quantum debeatur. Parimenti, risulta sussistente, come sopra evidenziato, il presupposto per la verifica del nesso di funzionalità delle prestazioni professionali de quibus rispetto alla procedura concorsuale minore (ovvero l avvio della procedura concordataria a seguito della presentazione della domanda prenotativa ex art. 161, comma VI, L. Fall.), né può dubitarsi che la dedotta attività professionale fosse preparatoria, ovvero propedeutica all ammissione ad una procedura concorsuale minore, non avendo, in ogni caso, la Curatela dimostrato il suo carattere sovrabbondante o superfluo rispetto all iniziativa assunta. Pertanto, al Tribunale non resta che disporre la modifica dello stato passivo in senso conforme alle conclusioni precisate da parte opponente, ammettendo in prededuzione il credito di 12.000,00 oltre IVA e CPA, ai sensi dell art. 111, comma 2, L. Fall. Spese Considerate la natura della controversia, la qualità delle parti, l attività effettivamente espletata da queste ultime e la circostanza che il giudizio ha avuto ad oggetto esclusivamente la risoluzione di questioni in diritto, le spese della fase di opposizione, del procedimento di cassazione e del presente giudizio di rinvio devono essere parzialmente compensate tra le parti nella misura della metà; le spese residue devono essere poste a carico del Fallimento opposto e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 37/2018 (valori minimi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata). P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando: - dichiara la contumacia del FALLIMENTO IMO RONCHI DI ILENIA RONCHI & C. S.A.S. E DELLA SOCIA ACCOMANDATARIA ILENIA RONCHI; Pagina 4

- dispone l ammissione al passivo del FALLIMENTO IMO RONCHI DI ILENIA RONCHI & C. S.A.S. E DELLA SOCIA ACCOMANDATARIA ILENIA RONCHI, in prededuzione, del credito vantato da Stefano Stringa per euro 12.000,00, oltre IVA e CPA, con conseguente variazione dello stato passivo reso esecutivo con decreto del giudice delegato del 3.11.2015; - compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura del 50% per tutti i gradi di giudizio e condanna il FALLIMENTO IMO RONCHI DI ILENIA RONCHI & C. S.A.S. E DELLA SOCIA ACCOMANDATARIA ILENIA RONCHI al pagamento, a favore di Stefano Stringa, delle spese residue, liquidate, per il giudizio di opposizione, in complessivi euro 809,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato; per il giudizio di cassazione, in complessivi euro 734,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato; per il presente giudizio di rinvio, in euro 809,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato. Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 2.04.2019 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Silvia Fraccalvieri dott. Mauro Pietro Bernardi Pagina 5