Sentenza del 19 agosto 2009 I Corte dei reclami penali

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Transcript:

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: BE.2009.1, BE.2009.2 Sentenza del 19 agosto 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Graziano Mordasini Parti AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Richiedente contro A., B., entrambi patrocinati dagli Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli, Opponenti Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

- 2 - Fatti: A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., quest ultima titolare di uno studio legale e notarile a Z. B. A. è sospettato di avere commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia di avere sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo off-shore. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito A. L inchiesta fiscale riguarda i periodi non ancora prescritti; si tratta quindi degli anni di calcolo tra il 1993 ed il 2002 (compresi). C. Il 2 e 3 febbraio 2005, nonché il 9 e 10 marzo seguenti la Divisione delle inchieste speciali dell AFC (in seguito: DIF) ha perquisito lo studio legale e notarile D. a Z. e sequestrato innumerevoli documenti cartacei ed informatici, posti poi sotto suggello in luogo sicuro. D. Con sentenza dell 8 agosto 2005, confermata dal Tribunale federale in data 6 febbraio 2006 (DTF 132 IV 63), la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata l 11 aprile 2005 dall AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in tre fasi. Questa procedura prevede dapprima la separazione dei documenti utili all inchiesta da quelli che non lo sono, la distinzione in seguito di quelli coperti dal segreto professionale dell avvocato da quelli che non lo sono e, infine, per i documenti restanti e utili all inchiesta, a protezione dei clienti, la depennazione o la codificazione, se del caso, dei loro nomi, facendo capo, se necessario, alla collaborazione di un esperto. E. L 8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata dei sigilli. Constatate le divergenze insormontabili concernenti l utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti

- 3 - che il Tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio. Con sentenze del 14 settembre 2006, 28 settembre 2006 (con rettifica del 17 ottobre seguente) e 31 ottobre 2006 la I Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti erano necessari ai fini dell inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai proprietari. F. Con decisione del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, ritenendo impossibile distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti, ha accolto la richiesta di versare agli atti tutti i documenti ancora in sospeso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale, ritenuta sbrigativa e superficiale detta tesi, ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso dei coniugi A. e B. e ha annullato questa decisione. La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti. In seguito la I Corte dei reclami penali ha invitato l AFC ad esprimersi in merito ai documenti ancora in sospeso: i legali degli opponenti dal canto loro hanno prodotto listati contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale. G. Con sentenza del 3 dicembre 2007 la scrivente autorità si è pronunciata sui dati informatici sequestrati dall AFC nello studio legale degli indagati registrati su 2 CD (S4 e S5). Rilevato che quest ultimi constano di svariate centinaia di documenti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi e richiamati i motivi addotti nella sua decisione del 12 novembre 2007 (consid. 3), la I Corte dei reclami penali ha ribadito che la cernita dei nomi da oscurare e l esecuzione concreta di tale anonimizzazione rappresenterebbe un lavoro totalmente sproporzionato, precisando nel contempo che la distinzione tra i documenti da versare agli atti e quelli da restituire agli opponenti deve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli interessi dell inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovuta a certi clienti degli indagati. H. L AFC ha interposto un ricorso in materia penale al Tribunale federale avverso la suddetta decisione. Essa ha chiesto in via principale di annullare la decisione impugnata e di ordinare alla I Corte dei reclami penali di versare agli atti dell incarto penale in forma integrale, non anonimizzata e con il divieto di utilizzare per altri procedimenti le informazioni riguardanti terzi e meglio: i

- 4 - messaggi di posta elettronica, la lista dei siti più frequentemente visitati, la corrispondenza, la documentazione contabile, le fatture, tutta la restante documentazione contenuta nei due CD nonché la corrispondenza riguardante la gestione societaria ad opera degli opponenti, con l ausilio di persone di riferimento all estero, documenti per i quali il versamento degli atti è già stato stabilito con la sentenza impugnata al dispositivo n. 2. In via subordinata chiede di versare agli atti la citata lista e la menzionata corrispondenza in forma integrale, il resto in forma anonimizzata. I coniugi A. e B. dal canto loro hanno postulato, in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo. I. Con sentenza del 18 dicembre 2008 (1B_303/2007), il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell AFC, annullando la decisione impugnata e rinviando la causa alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dall Alta Corte saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. Nell ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l ammissibilità di principio di quest ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che possono essere versati nell incarto da quelli per i quali l opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide. 2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all attività tipica dell avvocato ai sensi dell art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L attività tipica dell avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l avocat selon l art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri-

- 5 - go/basilea/ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell assumere un mandato d incasso (DTF 120 Ib 112) o nell amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro. 3. Nella sua sentenza 1B_303/2007 del 18 dicembre 2008, il Tribunale federale ha per l essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue decisioni 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 e 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, precisando come anche nella fattispecie l unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permettesse più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, di modo che il richiamo alla tutela del segreto professionale dell avvocato è di massima escluso. L Alta Corte ha sottolineato che, visto il coinvolgimento dei legali nell inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, in casu l interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A. in nessun caso poteva invocarlo. Essa ha quindi ritenuto che un eventuale anonimizzazione potrebbe limitarsi a determinati documenti, precisando che rientra comunque nel potere di apprezzamento della I Corte dei reclami penali esprimersi in merito (v. sentenza 1B_288/2007 citata, consid. 3 e 4). Il Tribunale federale ha infine formulato delle osservazioni puntuali in merito ad entrambi i CD. 4. Alla luce di quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una nuova e dettagliata analisi dei due CD in oggetto, decidendo quanto segue: S4: esso contiene centinaia di messaggi di posta elettronica (Outlook), nonché un elenco dei siti Internet consultati dallo studio legale. La corrispondenza elettronica concerne svariati ambiti, segnatamente: l attività di un asso- ciazione di bibliofili, della quale parrebbero far parte gli opponenti; la successione di una persona defunta, della quale si è occupato lo studio legale; la gestione societaria da parte degli indagati con l ausilio di persone di riferimento all estero e l assistenza fornita da una ditta di informatica relativamente al programma di fatturazione dello studio legale. Il Tribunale federale ha affermato che non si può escludere che sul CD si trovino note di onorario utili

- 6 - per l inchiesta, quali ad esempio quelle relative alla menzionata successione, documentazione che deve chiaramente essere versata agli atti: spetterà se del caso alla I Corte dei reclami penali verificare se tali documenti siano già stati versati agli atti in forma cartacea. Ciò permetterà all AFC di poter esaminare tutti gli atti rilevanti per l inchiesta, così da verificare se i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Per i motivi suesposti, l Alta Corte ha pertanto ritenuto che i documenti che non sembrano manifestamente inutili per l inchiesta devono essere versati agli atti, di massima, in forma non anonimizzata; al contrario, gli atti che esulano dal periodo dell inchiesta possono essere restituiti agli opponenti. Per quanto attiene in particolare i messaggi di posta elettronica, tenuto conto del fatto che essi concernerono svariati ambiti, il Tribunale federale ha invitato la scrivente autorità a riesaminare l utilità di queste informazioni, restituendo agli indagati soltanto quelle manifestamente estranee all inchiesta. Alla luce di tutto quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come l incarto S4 sia composto da tre cartelle di documenti (Cookies; Outlook e Temporar), a loro volta suddivise in più sottocartelle con vario contenuto e meglio: 1. COOKIES: Si tratta di files utilizzati dai programmi di navigazione in internet (ex. internet explorer, firefox, etc) che memorizzano le impostazioni predefinite per un utente in relazione ai siti visitati e non contengono di regola dati determinanti in merito a quanto il fruitore di internet ha fatto. Per quanto attiene in particolare la rubrica IndexDAT essa costituisce una specie di cronologia la quale non fornisce informazioni sul contenuto delle pagine internet visitate. L integralità delle informazioni contenute in questa cartella non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l inchiesta. 2. OUTLOOK: Esso contiene centinaia di messaggi di posta elettronica suddivisi in quattro sottocartelle e più precisamente: A. OUTLOOK.PST Questa sottocartella è a sua volta suddivisa nelle seguenti rubriche: -100 amici:

- 7 - I messaggi contenuti in questa rubrica concernono gli anni 2004 e 2005. Essi esulano dal periodo dell inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto si riferisce all attività di un associazione di bibliofili, non è utile per stabilire i redditi degli indagati e non riveste dunque importanza alcuna per l inchiesta. - Attività: - Calendario: - E.: I messaggi contenuti in questa rubrica concernono il 2004. Essi esulano dal periodo dell inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto è costituita da numerosi scambi di messaggi di posta elettronica tra l Avv. A., una cliente ed altri legali in vista della conclusione di un accordo tra gli eredi e non contiene alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l inchiesta. - Diario: - Esami GDP: - Formulari Fiducenter: Questa rubrica contiene un messaggio con cinque allegati del 2004. Esso esula dal periodo dell inchiesta (1993-2002 compresi) e deve pertanto essere restituito agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto, sebbene costituita da atti relativi ad attività di gestione societaria, esulante quindi dall attività tipica dell avvocato protetta dal segreto professionale, non contiene alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli indagati e non rivestono dunque importanza alcuna per l inchiesta.

- 8 - - Posta eliminata: Questa rubrica contiene un messaggio del 2004. Esso esula dal periodo dell inchiesta (1993-2002 compresi) e deve pertanto essere restituito agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che il messaggio di posta elettronica in oggetto si riferisce ad informazioni trasmesse da un collega degli indagati in vista di un esame, non è utile per stabilire i redditi degli indagati e non riveste dunque importanza alcuna per l inchiesta. - Posta inviata: B. ARCHIVE.PST Questa sottocartella è a sua volta suddivisa nelle seguenti rubriche: - Attività: - Calendario: - Diario: - Gelöschte Objekte: - Posta eliminata: - Posta inviata:

- 9 - C. BACKUP.PST Essa costituisce una copia di salvataggio dei dati contenuti nella rubrica Outlook.pst. Si rinvia pertanto alle considerazioni ivi esposte. D. EXTEND.DAT Questa sottocartella è costituita da parametri che garantiscono la gestione, l esecuzione ed il funzionamento dei programmi informatici. Essa non contiene quindi alcun dato utile per stabilire i redditi degli opponenti e non riveste pertanto importanza alcuna per l inchiesta. 3. TEMPORAR: Esso contiene centinaia di documenti suddivisi in tre sottocartelle e più precisamente: A. CONTENT Questa sottocartella è a sua volta suddivisa nelle seguenti rubriche: - 8XE3C1MN: I documenti contenuti in questa rubrica concernono il 2005. Essi esulano dal periodo dell inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto è costituita da alcuni files immagini nonché da documenti temporanei di accesso a pagine internet e non contengono alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l inchiesta. - OPUFC56B: Questa rubrica contiene decine di documenti relativi al 2005. Essi esulano dal periodo dell inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto è costituita da decine di files immagini nonché da decine di documenti temporanei di accesso a pagine internet e non contengono alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l inchiesta.

- 10 - - T9TA1615: Questa rubrica contiene centinaia di documenti relativi al 2005. Essi esulano dal periodo dell inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Si rileva ad ogni modo che la documentazione in oggetto è costituita da decine di files immagini nonché da decine di documenti temporanei di accesso a pagine internet e non contengono alcun conteggio o nota professionale. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l inchiesta. - DESKTOP.INI: Questa rubrica contiene codici di configurazione del sistema operativo e non riveste pertanto importanza alcuna per l inchiesta. - INDEX.DAT: Questa rubrica contiene parametri illeggibili del sistema operativo e non riveste pertanto importanza alcuna per l inchiesta. B. CONTENT2 Questa sottocartella non contiene alcun documento. C. OLKE2 Questa sottocartella contiene quattro documenti Word relativi al 2005. Essi esulano dal periodo dell inchiesta (1993-2002 compresi) e devono pertanto essere restituiti agli opponenti. Due di essi costituiscono dei documenti provvisori che non possono essere visualizzati, mentre gli altri due contengono una Schadloserklärung, rispettivamente un Geschäftsführvertrag. Questi atti non sono utili per stabilire i redditi degli opponenti e non rivestono dunque importanza alcuna per l inchiesta. Essa contiene inoltre una rubrica denominata DGAL00_ZIP. Si tratta di un file eseguibile di installazione di un programma o di un programma vero e proprio il quale non riveste pertanto importanza alcuna per l inchiesta. In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, l integralità del contenuto dell incarto S4, inutile ai fini dell inchiesta, deve essere restituito agli opponenti.

- 11 - S5: esso contiene 645 documenti di varia natura, in particolare corrispondenza, documentazione contabile, fatture, rapporti di revisione, reclami, verbali, ecc. Il Tribunale federale ha affermato che, vista l insussistenza attuale, di massima, del segreto professionale, la decisione impugnata, fondata su una tesi sbrigativa, su un criterio meramente quantitativo e sul fatto che si sarebbe in presenza di documenti potenzialmente soggetti al segreto professionale non può essere avallata, precisando nel contempo che un semplice accenno al fatto che da un analisi sommaria la quasi totalità dei documenti sussisterebbe anche in forma cartacea non è sufficiente, in quanto sul CD potrebbero trovarsi documenti determinanti per l inchiesta non reperibili nella forma cartacea. I documenti in oggetto devono pertanto essere, di massima, versati agli atti senza anonimizzazione. L Alta Corte ha ritenuto decisiva la circostanza che essa ha annullato le precedenti decisioni con le quali la I Corte dei reclami penali aveva statuito sugli incarti nei quali si troverebbero in forma cartacea i documenti memorizzati sul CD, ordinando peraltro la restituzione di gran parte di detti atti agli opponenti (v. sentenze del Tribunale federale 1B_281-293/2007). Esso ha inoltre sottolineato come nella decisione in esame la I Corte dei reclami penali non abbia indicato di quali incarti si tratterebbe, per cui non è possibile sapere se i documenti litigiosi siano o no già stati versati agli atti in forma cartacea, spetterà semmai alla scrivente autorità procedere ad un eventuale anonimizzazione di eventuali documenti (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 citata, consid. 4.2). Giova in primo luogo sottolineare come l incarto S5 contenga un numero molto rilevante di documenti che si riferiscono ad attività degli indagati esulanti dal periodo dell inchiesta (1993-2002 compresi), nonché molta documentazione che, pur rientrando in tale periodo, non è pertinente ed utile ai fini della stessa. L integralità di questi documenti deve pertanto essere restituita agli opponenti. Il CD in oggetto consta inoltre di alcuni listati piuttosto voluminosi nei quali figurano tutte le operazioni relative alle diverse voci contabili e in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. L interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L integralità dei listati contenuti nell incarto S5 è pertanto versata agli atti dell inchiesta; spetterà poi all AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall Alta Corte, si è pertanto limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramen-

- 12 - te e di primo acchito (prima facie) nell attività tipica dell avvocato e del notaio, i quali, unitamente alla restante documentazione utile ai fini dell inchiesta, deve essere versata agli atti. Si rammenta che, ad ogni modo, l utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità. L incarto S5 contiene infine una cartella denominata HS.ZIP, costituita da un numero molto elevato di indicazioni contabili in cui i clienti degli opponenti sono designati con delle sigle. Essa contiene poi un file data-base nel quale ad ogni nome vengono accostate le generalità del cliente in questione. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel limite del potere di apprezzamento concessale, ha provveduto all eliminazione del file data base. Tutto il resto della cartella in oggetto è versato agli atti dell inchiesta.

- 13 - Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L incarto S4 deve essere restituito agli indagati ai sensi del considerando 4. 2. L incarto S5 deve essere versato agli atti, in parte in forma anonimizzata, ai sensi del considerando 4. 3. I documenti che si riferiscono ad attività degli indagati esulanti dal periodo dell inchiesta, nonché quelli che, pur rientrando in tale periodo, non sono pertinenti e utili ai fini della stessa e contenuti nell incarto S5 devono essere restituiti agli indagati ai sensi del considerando 4. 4. L utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al punto 2 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali. 5. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore. Bellinzona, il 19 agosto 2009 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere: Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell istruzione lo ordini (art. 103 LTF).