R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

per l'esecuzione del giudicato

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) Il Presidente DECRETO

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA , N REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

Comune di Vieste Provincia di Foggia

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

TAR Veneto n del 16/9/2014

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2013, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria

contro nei confronti di per l'annullamento,

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato

N /2014 REG.RIC. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

ha pronunciato la presente

I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

TAR di Venezia: rinnovabili in zona sottoposta a vincolo paesaggistico


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE. Registro Dec.: 478/07 Registro Generale: 1897/2006

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.

TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio?

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE


Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

Ai Signori Dirigenti Istituti Scolastici Provinciali LORO SEDI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004

contro nei confronti di per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

contro nei confronti di per l'annullamento

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

( / S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TAR di Venezia: caratterizzazione e messa in sicurezza di aree inquinate da amianto

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sul ricorso numero di registro generale 6897 del 2015, proposto da:

Transcript:

N. 01349/2012 REG.PROV.COLL. N. 01265/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2012, proposto da: Paolo Schiesaro, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Vettor Grimani, Francesco Carricato, con domicilio eletto presso l avv. Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G; contro Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituita in giudizio; Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituita in giudizio; Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore; non

Comune di Porto Tolle, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; Provincia di Rovigo, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio; Enel Distribuzione Spa - Infrastrutture e Reti - Direzione Distribuzione Triveneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non Consorzio Bonifica Delta del Po, in persona del direttore pro tempore, non Dipartimento Provinciale Arpav di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore; non Unita' Periferica Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo, in persona del dirigente pro tempore, non Unita' di Progetto Distretto Bacino Idrografico Delta del Po, Adige e Canalbianco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, in persona del legale rappresentante pro tempore, non Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore non costituita in giudizio; Direzione Agroambiente e Servizi per L'Agricoltura, in persona del dirigente pro tempore non Unita' di Progetto Energia Fondazione Santa Lucia, in persona del dirigente pro tempore, non Servizio di Pianificazione Concentrata 2, in persona del dirigente pro tempore, non Unita' di Progetto Foreste e Parchi, in persona del dirigente pro tempore non Polesine Acque Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non

per l'annullamento del provvedimento 13/6/2012 prot. n. 16541, con il quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, ha espresso, in Conferenza di Servizi, parere negativo al rilascio della richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 e delle D.G.R.V. 8/8/2008 n. 2204, 5/5/2009 n. 1192 e 4/8/2009 n. 2373 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza nominale di produzione di 999,8 kw da realizzarsi in agro di Porto Tolle, località Polesine Camerini, lungo Via Fratelli bandiera Sud, nonchè per il risarcimento dei danni. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Osservato che con il presente ricorso è stato impugnato il parere reso, nell ambito della conferenza di servizi decisoria di cui all art. 12 del D.lgs 387/2003, dalla Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico; Ritenuto, preliminarmente, che tale parere non doveva essere preceduto dalla comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990, come invece lamentato dalla ricorrente, posto che non costituisce l'atto conclusivo del procedimento autorizzatorio di cui all art. 12 del D.lgs 387/2003, ma solo un parere vincolante, il quale, benché idoneo (avendo anche determinato uno stallo del procedimento) a radicare un interesse alla sua immediata impugnazione, non costituisce e non

sostituisce il provvedimento finale, rispetto al quale solo può concepirsi la necessità della comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/1990; Ritenuto che le ulteriori doglianze avanzate dalla ricorrente, pur prospettate come motivi di legittimità, riguardano, in sostanza, il merito della valutazione di natura tecnico discrezionale riservata all amministrazione; Ritenuto che la motivazione del parere sia logica, specifica e approfondita, e che dalla stessa si possano evincere le ragioni che hanno indotto la Soprintendenza a concludere per la radicale incompatibilità dell impianto con il vincolo paesaggistico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato in quanto infondato; Ritenuti sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta; spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati: Amedeo Urbano, Presidente Alessandra Farina, Consigliere Nicola Fenicia, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/11/2012 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)