15/01/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 5. Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori



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Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 30 dicembre 2014, n. 929 Contributi a favore delle famiglie in difficoltà per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 9, Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 "Legge di stabilità regionale 2014"

OGGETTO: Contributi a favore delle famiglie in difficoltà per l acquisto della prima casa ai sensi dell art. 9, Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 Legge di stabilità regionale 2014 LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative e Ambiente di concerto con l Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio VISTA VISTA VISTA VISTO la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 Nuovo Statuto della Regione Lazio ; la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione e successive modificazioni; la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni; il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche e integrazioni; VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2013 n. 13, Legge di stabilità regionale 2014 ; VISTA VISTO la Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 ; in particolare, l art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, che, al fine di attenuare gli effetti della grave crisi economica e garantire un adeguato sostegno alle famiglie in difficoltà, prevede l istituzione di un fondo denominato Fondo alle famiglie per mutuo prima casa le cui risorse sono destinate, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle rate di mutuo per l acquisto della prima casa; CONSIDERATO che il comma 3 dell art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, prevede che con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, siano stabiliti modalità e criteri per l erogazione del suddetto contributo a fondo perduto; PRESO ATTO dello schema di avviso, recante criteri e modalità per l erogazione di contributi a favore di famiglie in difficoltà per l acquisto della prima casa, ai sensi dell art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, che si allega al presente atto (Allegato A) e ne forma parte integrante e sostanziale; ATTESO che le risorse necessarie all attuazione degli interventi in questione, pari ad euro 7.035.000,00, trovano allocazione a valere sul capitolo di spesa E61909 (Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa; Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare; Aggregato 1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie) denominato Fondo alle famiglie per mutuo prima casa e altri trasferimenti a famiglie del Bilancio regionale 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

TENUTO CONTO che l Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A, società in house della Regione, rappresenta, ai sensi dall art. 24 della Legge regionale 7 giugno, 1999 n.6 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l esercizio finanziario 1999 (art.28 L.r. 11 aprile 1986, n.17) uno strumento di attuazione della programmazione economica regionale e opera istituzionalmente per la promozione e lo sviluppo economico del Lazio; RITENUTO OPPORTUNO affidare all Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A, le procedure di attuazione per la concessione dei contributi di cui alla presente deliberazione; CONSIDERATO che con successivo atto la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, provvederà alla definizione degli accordi fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. e al trasferimento nel 2014 all Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. delle risorse previste dal fondo, necessarie alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, che saranno inserite dalla medesima società nel piano di attività 2015; CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 25.11.2014 ha disposto l acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che è decorso il termine di cui all art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale; DELIBERA per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, di: 1. approvare lo schema di avviso, recante criteri e modalità per l erogazione di contributi a favore di famiglie in difficoltà per l acquisto della prima casa ai sensi dell art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, che si allega al presente atto (Allegato A) e ne forma parte integrante e sostanziale; 2. di affidare a Sviluppo Lazio S.p.A. le procedure di attuazione per la concessione dei contributi di cui al punto 1). La Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative provvederà, all adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all attuazione del presente provvedimento, nonché alla definizione degli accordi fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A.. L accantonamento delle risorse previste nella presente deliberazione a cui non seguirà un impegno nel corrente esercizio finanziario darà luogo ad un economia di bilancio. La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione (www.regione.lazio.it). Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità.

Allegato A) SCHEMA DI AVVISO RECANTE CRITERI E MODALITA PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO DELLA PRIMA CASA A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA In attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n... del 2014, è indetto il presente Avviso pubblico per l assegnazione di contributi a favore di famiglie in difficoltà per l acquisto della prima casa. 1. FINALITA DELL INTERVENTO Il presente Avviso ha la finalità di agevolare l acquisto della prima casa da parte delle famiglie in difficoltà. I contributi sono erogati, a fondo perduto, al fine di sostenere la copertura degli oneri relativi alle rate di mutuo per l acquisto della prima casa. 2. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI Sono destinatari dei contributi i nuclei familiari, con capacità reddituale e patrimoniale ridotte, che intendono acquistare la prima casa. Per le finalità di cui al presente Avviso, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi conviventi, da conviventi more uxorio ovvero nuclei monoparentali; in presenza di figli gli stessi devono risultare coresidenti e fiscalmente a carico. Fanno parte altresì del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali fino al III grado purché dimostrino la stabile convivenza con il richiedente, per un periodo non inferiore ai 2 anni. 3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L ACCESSO I requisiti soggettivi che il nucleo familiare deve possedere alla data di pubblicazione dell Avviso sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di paese membro dell U.E.; b) aver dimorato nel Lazio, con residenza anagrafica, continuativamente da almeno cinque anni fatti salvi i figli nati nel succitato periodo; c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi, ovunque ubicati sul territorio nazionale o della U.E.; d) non aver già beneficiato di agevolazioni pubbliche, in qualunque forma concesse, per l acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni, fatta eccezione per le detrazioni di cui all art. 16-bis, del D.P.R. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Il nucleo familiare: deve essere percettore, alla data di pubblicazione del bando, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, come desumibile dall ultima dichiarazione dei redditi presentata, non inferiore ad 10.000,00; non deve al contempo aver avuto, nell anno 2014, un reddito il cui valore ISEE, valutato in base alla vigente normativa, sia superiore a 30.000,00.

4. REQUISITI OGGETTIVI DELL ABITAZIONE DA ACQUISTARE L abitazione da acquistare: a) non deve essere di proprietà di discendenti o ascendenti diretti in linea retta propri o di altro componente del nucleo familiare; b) deve essere accatastata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) all interno delle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6; c) non deve avere una superficie utile abitabile superiore a mq 95,00. 5. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO Il contributo a fondo perduto è determinato in misura corrispondente al 10% del costo dell abitazione, ivi comprese le eventuali pertinenze, e comunque fino ad un massimo di 10.000,00. In fase di istruttoria, il contributo è determinato sulla base del costo dell abitazione dichiarato in domanda. In fase di erogazione, tale contributo può essere eventualmente modificato solo in diminuzione, a seguito della verifica dell effettivo costo dell abitazione, come risultante dall atto di compravendita. 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda di contributo, debitamente sottoscritta, deve essere presentata utilizzando in via esclusiva il modulo, di cui alla determinazione del Direttore della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative. La domanda deve essere corredata da marca da bollo da 16,00, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642. Nel caso di trasmissione tramite PEC o tramite fax l imposta di bollo, se dovuta, deve essere assolta dal soggetto autore del documento, mediante pagamento ad intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno; contestualmente alla trasmissione della domanda deve essere, con la stessa modalità, inviata dichiarazione sostitutiva relativa all assolvimento dell imposta di bollo, con indicazione del numero identificativo (seriale) della marca da bollo acquistata. La domanda di contributo e i relativi allegati devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito indicate: -.. La domanda e i relativi allegati devono pervenire, pena l esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Qualora la scadenza dei termini di ricevimento della domanda coincidesse con una giornata prefestiva o festiva, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n.445/00, e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA a) copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del soggetto richiedente; b) copia fotostatica dell attestazione ISEE relativa all anno 2014; c) attestato di positiva istruttoria preliminare rilasciata l'istituto mutuante (convenzionato con la Regione); d) dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia (nel caso in cui siano presenti all interno dello stato di famiglia ascendenti, discendenti e collaterali fino al III grado sarà necessario dimostrare la stabile convivenza con il richiedente, per un periodo non inferiore ai 2 anni tramite dichiarazione sostitutiva dello storico di stato di famiglia); e) dichiarazione sottoscritta dal richiedente di risiedere in maniera continuativa da almeno cinque anni nel territorio della Regione Lazio, con espressa indicazione dei comuni nei quali si è risieduto; f) delibera di concessione del mutuo rilasciata da Istituto di credito; g) dichiarazione sottoscritta di accettazione dei vincoli previsti al punto 12 lett. b) del presente bando. La Regione Lazio si riserva di effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni rese, con espresso avvertimento che in caso di dichiarazioni false o mendaci saranno attivate le procedure per il recupero dei contributi indebitamente percepiti, anche per il tramite della Guardia di Finanza/competenti organi di polizia giudiziaria. 8. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE Sono escluse le domande: 1. trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando; 2. non redatte sull apposito modello predisposto dalla Giunta regionale; 3. redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti; 4. relative all acquisto di alloggi: a) non rispondenti ai requisiti oggettivi previsti al precedente punto 4); b) diversi da quelli indicati in domanda (dati rilevati al momento della consegna dell atto di compravendita); c) non ancora ultimati o non ancora accatastati; d) già acquistati al momento della presentazione della domanda; e) inseriti nel Programma di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell ATER regionale e dei Comuni, qualora l acquirente sia l assegnatario dell immobile stesso; f) acquistati all interno di programmi di edilizia agevolata. 5. non firmate e/o non debitamente autenticate con le modalità di cui al DPR n.445/2000. E, inoltre, vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare. Tale circostanza comporta l esclusione di tutte le istanze inoltrate.

9. PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA Le domande pervenute sono collocate in graduatoria sulla base dei seguenti punteggi: a) presenza nel nucleo familiare richiedente di figli minori: per ogni figlio punti 1 (fino ad un massimo di 3); b) presenza nel nucleo familiare richiedente di almeno un componente portatore di handicap: punti 2; c) I.S.E.E. del nucleo familiare richiedente non superiore: ad 30.000,00: punti 1; ad 20.000,00: punti 2; ad 15.000,00: punti 3; ad 8.000,00: punti 4. 10. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA Gli uffici regionali competenti istruiscono le domande pervenute e formulano la graduatoria provvisoria attribuendo a ciascuna domanda, sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti, i punteggi di cui al punto 9). A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria in ordine crescente di: 1) portatori di handicap 2) numero di figli nel nucleo familiare 3) I.S.E.E. Qualora persistano le condizioni di parità, si darà priorità alle domande presentate in precedenza. Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione alla contribuzione regionale. Le graduatorie provvisorie, approvate con determinazione dirigenziale, possono essere consultate collegandosi all indirizzo www.regione.lazio.it/rl_casa/ alla categoria Bandi e avvisi ovvero consultando il Bollettino Ufficiale della Regione. I richiedenti, qualora esclusi, possono presentare ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero chiedere l eventuale revisione del punteggio attribuito, presentando idonea documentazione. Scaduto il suddetto termine, gli uffici competenti esaminano i ricorsi e le richieste di revisione pervenuti ed effettuano i necessari controlli a campione, previsti dal D.P.R. n. 445/2000, su almeno un terzo delle domande ammesse, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti 3) e 4), nonché delle condizioni che danno diritto a punteggio di cui al punto 9). Esperite tali procedure, la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative formula la graduatoria definitiva, che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e all indirizzo Internet www.regione.lazio.it/rl_casa/ alla categoria Bandi e avvisi. Soltanto ai beneficiari ammessi definitivamente a contributo verrà inviata la relativa comunicazione. 11. PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI BENEFICIARI Il contributo viene erogato in unica soluzione, previa presentazione: a) del contratto di acquisto, che deve essere stipulato, registrato e trascritto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR della graduatoria definitiva; b) dell autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza nell alloggio acquistato; c) del contratto di mutuo stipulato con l'istituto mutuante.

Tutte le domande che otterranno il contributo verranno sottoposte a controllo da parte del Comando regionale Lazio della Guardia di Finanza. 12. VINCOLI a) L alloggio deve essere cointestato al 50% dai componenti la coppia, ad esclusione dei nuclei familiari monoparentali; b) la residenza nell abitazione deve essere trasferita entro il termine di 6 mesi dalla scadenza massima prevista al punto 11) per la stipula dell atto d acquisto e deve essere mantenuta per almeno cinque anni dalla stessa. Conseguentemente, per lo stesso periodo l abitazione non può essere né venduta né locata, salvo autorizzazione concessa dalla Regione, per gravi e sopravvenuti motivi, in conformità ai criteri di cui alla DGR 8985/1994. Tale vincolo deve essere inserito nell atto di acquisto o in un atto aggiuntivo successivo e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. 13. DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO. Successivamente all acquisto, il contributo verrà revocato: 1) qualora venga violato l obbligo della residenza nell abitazione acquistata, di cui al punto 12, lett. b); 2) qualora venga violato l obbligo di non rivendere e non affittare l abitazione nei cinque anni successivi alla data di acquisto. 14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative per le finalità volte ad ottenere il contributo, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è il Dirigente dell Area Interventi di edilizia residenziale sociale. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della formazione della graduatoria, pena l esclusione dalla selezione.