Regolamenti Isvap 21, 22, 25, 26, 27 attuativi del Codice delle Assicurazioni Private



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Transcript:

Regolamenti Isvap 21, 22, 25, 26, 27 attuativi del Codice delle Assicurazioni Private 1

Regolamento Isvap n. 21 del 28 marzo 2008 2

Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita Regolamento Isvap n. 21 del 28 marzo 2008 concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita 3

Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita: Oggetto - 1 Il Regolamento mira a consolidare e razionalizzare in un unico testo le numerose disposizioni di legge e regolamentari che oggi disciplinano la materia, introducendo alcune specificazioni di natura tecnica volte a precisare i criteri di scelta delle basi tecniche per il calcolo delle tariffe e i metodi di calcolo di talune poste di riserva 4

Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita: Oggetto - 2 Sono stati inoltre meglio delineati gli adempimenti in capo alle imprese di assicurazione e all attuario incaricato dei rami vita e, a quest ultimo, è stato richiesto un maggior controllo sulle tariffe dell impresa sulle quali è chiamato ad esprimere un giudizio di adeguatezza Al riguardo è stato introdotto, al pari di quanto già previsto per l attuario incaricato dei rami r.c. auto e natanti, uno schema fisso di relazione tecnica alla quale deve essere allegata una specifica analisi di redditività della tariffa 5

Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita: Oggetto - 3 La normativa assicurativa in tema di modificabilità delle basi tecniche dei contratti di previdenza complementare è stata adeguata, seguendo una linea coerente con le modifiche apportate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dalle disposizioni regolamentari emanate dalla COVIP. I cambiamenti apportati prevedono, per i c.d. PIP (piani individuali pensionistici), la rettifica dei vincoli temporali, introdotti dalla circolare ISVAP n. 434/2001, per la modificabilità delle basi tecniche e del tasso garantito. Normativa analoga a quella dei PIP è stata introdotta per i fondi pensione aperti 6

Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita: Oggetto - 4 Il tasso massimo di interesse garantibile dei contratti di ramo VI e dei PIP, in attesa di uno specifico Provvedimento ISVAP che regolamenterà la materia, è definito con le stesse modalità previste per gli altri contratti di assicurazione sulla vita 7

Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita: Oggetto - 5 Per quanto riguarda le comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe, si è fatto rinvio ad uno specifico Provvedimento ISVAP con il quale verranno modificati, in un ottica di semplificazione, i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni, rispetto alle precedenti disposizioni di cui alle circolari ISVAP nn. 267/1996, 416/2000 e 480/2002 Inoltre, considerata la varietà e la crescente complessità dei contratti assicurativi, che sempre più spesso non sono riconducibili ad una sola tariffa, la nuova impostazione richiederà di dare evidenza del contratto assicurativo, inteso come composizione di una o più tariffe. In merito ai contenuti dell informativa, essa sarà costituita da dati sintetici e da informazioni descrittive della tariffa di cui si riporta il dettaglio 8

Regolamento Isvap n. 22 del 22 aprile 2008 9

Regolamento in materia di bilancio di esercizio e relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione Regolamento Isvap n. 22 del 22 aprile 2008 in materia di bilancio di esercizio e relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione 10

Regolamento in materia di bilancio di esercizio e relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione: Oggetto Il Regolamento reca le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali e che, pertanto, continuano ad essere disciplinate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 11

Regolamento in materia di bilancio di esercizio e relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione: Obiettivo - 1 Obiettivo dell Autorità è razionalizzare e sistematizzare in unico testo regolamentare le numerose disposizioni emanate in materia con particolare riferimento a: gli schemi obbligatori di bilancio e di nota integrativa il piano dei conti la modulistica di vigilanza relativa al bilancio di esercizio la relazione semestrale 12

Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 13

Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo 14

Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo: Oggetto La disciplina così dettata, pur collocandosi nel solco della previgente normativa, contiene elementi di novità tesi ad accrescere i livelli di vigilanza, anche informativa, sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell impresa di assicurazione osservata nelle sue differenti implicazioni operative, ivi compresa la realtà delle operazioni infragruppo 15

Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008 16

Regolamento concernente le partecipazioni assunte dalla Imprese di assicurazione e di riassicurazione Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008 concernente le partecipazioni assunte dalla Imprese di assicurazione e di riassicurazione 17

Regolamento concernente le partecipazioni assunte dalla Imprese di assicurazione e di riassicurazione Il Regolamento dà attuazione degli articoli 80, comma 3, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (nel seguito Codice ), che attribuiscono all ISVAP il potere di dettare disposizioni in materia di assunzioni di partecipazioni da parte di imprese di assicurazione e di riassicurazione in altre società 18

Regolamento concernente le partecipazioni assunte dalla Imprese di assicurazione e di riassicurazione Il Regolamento superando il previgente divieto di cui all articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n.20, il Codice ha introdotto la possibilità di acquisire con il patrimonio libero partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché le stesse esercitino attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Tale possibilità, nel caso di controllo, è stata assoggettata ad autorizzazione preventiva da parte dell ISVAP; 19

Il Codice prevede inoltre obblighi di comunicazione preventiva all ISVAP dell intenzione di un impresa di assumere una partecipazione che risulti consistente rispetto al patrimonio netto o al totale degli investimenti della partecipante ovvero all interessenza nella partecipata, demandando all ISVAP l individuazione della soglia di consistenza. 20

Regolamento Isvap n. 27 del 14 ottobre 2008 21

Regolamento che reca le istruzioni applicative sulla tenuta dei registri assicurativi Regolamento Isvap n. 27 del 14 ottobre 2008 che reca le istruzioni applicative sulla tenuta dei registri assicurativi 22

Regolamento che reca le istruzioni applicative sulla tenuta dei registri assicurativi: Obiettivo - 1 Tutelare gli assicurati dando certezza degli impegni assunti dalle imprese nei loro confronti i registri in materia di contratti attestano l esistenza delle coperture assicurative il registro dei sinistri dei rami danni ancora da pagare alla chiusura dell esercizio riporta l ammontare degli impegni dell impresa nei confronti di ciascun assicurato o danneggiato i registri delle attività a copertura forniscono evidenza analitica degli investimenti riservati in modo esclusivo all adempimento delle obbligazioni assunte dall impresa e rivestono rilevanza fondamentale in caso di liquidazione dell impresa i registri dei rami danni in materia di sinistri documentano l attività di apertura e liquidazione dei sinistri a fronte delle denunce degli assicurati e dei danneggiati 23

Regolamento che reca le istruzioni applicative sulla tenuta dei registri assicurativi: Obiettivo - 2 Dotare le imprese di un utile strumento gestionale anche ai fini contabili. È richiesta alle imprese l adozione di idonee procedure e sistemi amministrativi e informatici affinché le annotazioni provenienti dalle aree gestionali tecniche (portafoglio e sinistri) si raccordino con le informazioni contabili 24

Regolamento che reca le istruzioni applicative sulla tenuta dei registri assicurativi: Obiettivo - 3 Facilitare i controlli interni e esterni all impresa, fornendo una base dati affidabile per le verifiche sulla corretta rilevazione nei registri assicurativi dei fatti di gestione e, quindi, nelle scritture contabili 25