SENATO DELLA REPUBBLICA



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SENATO DELLA REPUBBLICA VI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE (N. 281) d'iniziativa dei senatori AZIMONTI, CALVI, PACINI, FOZZAR e BIAGGI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1972 Provvedimenti a favore di lavoratori studenti ONOREVOLI SENATORI. Fra tutti coloro che soffrono per l'attuale crisi della scuola italiana, indubbiamente i più colpiti sono gli studenti lavoratori, le cui condizioni di vita sono ormai insostenibili. Di regola essi hanno cominciato a lavorare costretti dal bisogno. Spesso sono emigrati, allontanati dalla famiglia e dall'ambiente nel quale avevano ricevuto la prima educazione, e soffrono quindi gli effetti di un'inevitabile crisi di ambientamento. In ogni caso, l'esperienza lavorativa li matura alla vita in anticipo rispetto ai loro coetanei che hanno l'opportunità di dedicarsi unicamente allo studio. Oggi sono centinaia di migliaia i giovani che non si contentano più di lavorare solamente, e del resto la loro volontà di progresso culturale e tecnico è giustificata sia dal naturale desiderio che gli uomini (e i giovani in particolare) hanno di apprendere, sia dalla obiettiva necessità che v'è (in una nazione ormai industrializzata ed in continua evoluzione come la nostra) di adeguare le proprie conoscenze alla mutevole situazione. Possiamo quindi dire con convinzione che i giovani lavoratori siano stati i primi ad avvertire l'attualità e la necessità dell'educazione permanente, di cui la scuola serale è il primo fondamentale momento. Ma, mentre i benefici di questo costante aggiornamento e di questa salutare e giusta elevazione dei giovani lavoratori studenti si riflettono sull'intera società, ed in particolare sulle aziende nelle quali lavorano, il costo ricade unicamente sopra di essi. Difatti essi vivono in condizioni difficilissime: negandosi anche ogni elementare benefico svago, sono costretti a ridurre di molto, al di sotto del minimo, le ore di riposo; sono stressati da un logorio psichico che li debilita per il solo fatto che vivono la doppia esperienza di lavoratori e di studenti; sono condizionati dai lenti e scomodi trasporti urbani ed extra-urbani; i loro salari sono decurtati dalle notevoli spese che devono sostenere per studiare. In una società democratica e prontamente sensibile ai bisogni dei propri membri, bisogna mettere termine con urgenza a tali disagi. Per farlo non si può attendere che l'intera e complessa materia della scuola sia riformata offrendo a tutti e senza alcun sacrificio per nessuno la possibi-

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 281 LEGISLATURA VI DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI lità di accedervi liberamente. Nel frattempo molti giovani sarebbero costretti a subire danni irreparabili per il loro corpo e per la loro formazione, oppure a rinunciare agli studi, con danno grave non solo per essi ma anche per la società. È doveroso quindi che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale mostri la sua solidarietà a questi giovani, che i datori di lavoro diano il proprio contributo a questa giusta causa, che s'incoraggi l'elevazione e l'istruzione dei meno abbienti! Non solo si sarà ancora una volta realizzato quanto previsto dalla Costituzione, ma si sarà avviato a soluzione un problema finora pressoché ignorato. Nella V legislatura furono presentate dai deputati almeno quattro proposte di legge relative allo stesso oggetto del presente disegno di legge, ma nessuna potè divenire legge della Repubblica. Non è giusto eludere ancora il problema e deludere ulteriormente i giovani, per natura tanto impazienti, almeno quanto sono generosi e forti. Alleggeriamo il peso della loro fatica, incoraggiamone l'amore per gli studi, contribuiamo alla loro elevazione culturale e civile! Per queste ragioni i proponenti hanno l'onore di chiedere l'approvazione, con urgenza, del presente disegno di legge.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 281 LEGISLATURA VI DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. I lavoratori che frequentano i corsi serali istituiti presso gli istituti superiori statali o legalmente riconosciuti e presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, hanno diritto di chiedere, per la durata di ogni anno scolastico, la riduzione della propria prestazione giornaliera al limite massimo di sei ore giornaliere. In tutti i casi in cui sia possibile, tale prestazione dovrà esplicarsi unicamente nel primo turno di lavoro. In ogni caso la giornata lavorativa, per i richiedenti che ne abbiano il diritto ai sensi del primo comma del presente articolo, dovrà avere termine non oltre le ore 16. Art. 2. Gli studenti lavoratori, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono normalmente retribuiti, nella misura globale di fatto percepita dallo stesso lavoratore studente per le ore lavorative, dagli imprenditori, ma l'onere viene fatto ricadere sull'inps - Cassa integrazione guadagni. La regolamentazione dei rimborsi da parte della Cassa integrazione guadagni a favore degli imprenditori è in tutto simile a quella in atto per gli assegni familiari. Dei provvedimenti che sono oggetto della presente legge hanno diritto di usufruire anche i lavoratori studenti che eventualmente sono esclusi per legge dal beneficio della Cassa integrazione guadagni (dipendenti dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, degli enti pubblici, eccetera). In tal caso l'onere è posto a carico delle rispettive amministrazioni. È fatto assoluto divieto di fare effettuare ore straordinarie ai lavoratori studenti, durante l'anno scolastico.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 281 LEGISLATURA VI DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 3. Gli studenti lavoratori che beneficiano delle disposizioni della presente legge, i quali per qualunque motivo cessino di frequentare i corsi, devono entro cinque giorni darne notizia al proprio datore di lavoro che, tempestivamente, ne darà comunicazione all'inps; in pari data lo studente lavoratore torna a prestare la propria opera per il numero di ore previste dalle leggi ordinarie e dai contratti collettivi di lavoro. Nel caso in cui per qualunque motivo lo studente lavoratore si assenti per dieci giorni dalle lezioni, la segreteria della scuola è tenuta a darne notizia al datore di lavoro che mette in atto la procedura di accertamento prevista per chi si assenti dal lavoro secondo le norme vigenti. Ove dall'accertamento risulti che l'assenza è ingiustificata, lo studente lavoratore cessa di godere dei benefici della presente legge a datare dal giorno di inizio dell'assenza ingiustificata. Dai benefici della presente legge sono esclusi coloro che siano ripetenti perchè respinti al termine di un anno scolastico durante il quale abbiano regolarmente frequentato un corso serale; possono invece essere ammessi coloro che ripetano per giustificati motivi, quali il ritiro dagli studi per ragioni di salute o indipendenti dalla propria volontà. Art. 4. La qualifica dello studente lavoratore ed il suo salario migliorano gradualmente con il progresso dei suoi studi, sempre che lavori in industrie nelle quali gli sia possibile impiegare le cognizioni acquisite a scuola. La posizione di lavoratore studente non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Art. 5. Durante il periodo degli esami di riparazione gli studenti lavoratori hanno diritto a dieci giorni di permesso. Se sono candì-

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 281 LEGISLATURA VI DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI dati agli esami di maturità o di qualifica professionale hanno diritto, anche se ripetenti, ad un numero di giorni pari al periodo di tempo che sta tra la fine dell'anno scolastico e l'esame colloquio. Tali permessi sono retribuiti nello stesso modo e con identica procedura di cui all'articolo 2 della presente legge. Art. 6. Il lavoratore studente disoccupato è iscritto all'ufficio di collocamento in un ruolo particolare e gode di diritto di priorità nella graduatoria per l'avviamento al lavoro. Ogni azienda è tenuta ad assumere studenti lavoratori nella misura minima del 5 per cento delle proprie forze lavoratrici. Il calcolo è fatto distintamente per categorie. Art. 7. Gli studenti lavoratori che, in qualità di apprendisti, fruiscono di quanto è previsto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, nonché della norma applicativa prevista dal regolamento relativo, qualora si iscrivano ai corsi di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esonerati dalla frequenza dei corsi di apprendisti e le ore relative vengono calcolate nel numero di quelle da dedicare al nuovo tipo di studio. Art. 8. L'iscrizione dei lavoratori ai corsi serali istituiti presso gli istituti statali e parificati è totalmente esente da qualsiasi tassa o contributo scolastico; gli studenti godono del diritto di usufruire gratuitamente dei libri, delle dispense e delle riviste che siano di proprietà della scuola. Art. 9. Vengono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore previste dai vigenti contratti

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 281 LEGISLATURA VI DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI collettivi di lavoro e accordi sindacali nazionali, categoriali o aziendali. Art. 10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, ognuno per le rispettive competenze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge impartiranno ai propri organi periferici le disposizioni relative alla esatta applicazione della presente legge. Art. 11. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.