QUANDO L ORARIO DI LAVORO E ARTICOLATO IN TUR- NI SECONDO LA DISCIPLINA CONTRATTUALE Periodicamente, in genere a seguito di sentenze, in particolare della Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato, riprende la ormai perenne polemica in materia di disciplina della turnazione e dell attribuzione del relativo trattamento economico negli enti locali. Anche noi, dunque, siamo costretti a rivisitare, magari semplicemente riproponendo in modo più dettagliato quanto già sostenuto in passato sull applicazione della disciplina di cui all art. 22 del CCNL del 14.9.2000 e sulle relazioni di tale disciplina con altri istituti contrattuali. La questione che si vuole affrontare in questa nota costituisce il presupposto delle altre problematiche relative alla turnazione, vale a dire quando la stessa ricorre, cioè quando si può effettivamente parlare di articolazione dell orario di lavoro in turni. Non è un caso che si sia fatto esplicito riferimento all art. 22 del CCNL del 14.9.2000, perché alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato (ad esempio C.d.S. sentenza depositata il 7. 1. 2013 n. 11) fanno ancora riferimento alla disciplina contenuta nel DPR 268/1987, disciplina non più vigente quantomeno dal citato CCNL del 14.9.2000 (si ritiene, in applicazione dell art. 72 del D.Lgs 29/1993 ora art. 69 D.Lgs 165/2001 che l art. 13 del DPR 268/1987 non fosse più in vigore già dall 1.4.1999, data di sottoscrizione del secondo contratto collettivo nazionale di lavoro). Sentenze che, quindi, prendono le mosse da vicende sorte prima del definitivo passaggio alla giurisdizione del giudice ordinario delle questioni attinenti la disciplina del rapporto di lavoro. Le modalità di turnazione dei dipendenti degli enti locali, fatta salva la più generale disciplina legale sull orario di lavoro, in particolare quella contenuta nel D.Lgs 66/2003 e s.m.i., sono dunque contenute nell art. 22 del CCNL del 14.9.2000 ed i primi quattro commi del citato articolo, di seguito riportati, ne normano l effettiva ricorrenza: 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell arco del mese in modo tale da far risultare una distribu-
zione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. Il turno, dunque, in applicazione del sopra riportato comma 1, consiste in un effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere dell orario di lavoro, che presuppongono l esistenza di una programmazione dei turni di lavoro. Tali articolazioni giornaliere dell orario di lavoro che, secondo una sentenza molto conosciuta, anche se non sempre citata correttamente, della Corte di Cassazione (Cass. Sentenza n. 8254/2010), per dar luogo all erogazione della relativa indennità devono avere le seguenti caratteristiche generali, peraltro, contemporaneamente ricorrenti : a) un orario di servizio di almeno 10 ore; b) l'orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni; c) distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell'arco del mese. Orbene la condizione di cui alla lettera b) un orario di servizio continuativo che non può prevedere interruzioni - contenuta nella citata sentenza della Corte Cassazione, non è rinvenibile nella lettera dell art. 22 del CCNL del 14.9.2000, ed è possibile desumerla solo in via interpretativa. Infatti è possibile ipotizzare un orario di servizio articolato in più di 10 ore giornaliere, interrotto comunque da una pausa, lo si desume, peraltro, dalla richiesta di dati del luglio 1995 effettuata alle amministrazioni pubbliche dall allora Ministro della Funzione Pubblica in merito all applicazione dell art. 22, commi 1,2, 3,4 e 5 della legge 724 del 1994 e della direttiva-circolare n. 7/1995. E probabile, allora, che la Cassazione, nella citata sentenza, abbia ravvisato nell organizzazione del lavoro in turni di lavoro una di quelle particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana richiamate proprio dall art. 22, comma 1, della legge 724/1994 dato che nella sentenza 8254/2010 la Cassazione afferma che:
Emerge infatti dalla regolamentazione negoziale che lo scopo delle turnazionì è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria di almeno 10 ore, restando esclusa l'istituzione allorché il servizio possa essere assicurato mediante particolari e diverse articolazioni dell'orario di lavoro.. Nel caso concreto, risulta accertato in fatto la non continuità del servizio biblioteca: chiusura domenicale e nei giorni festivi; orario ridotto il sabato e il lunedì; orario di servizio "spezzato" dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19, Non risultano perciò soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 22 per la corresponsione dell'indennità di turno. Il che non significa, peraltro, che la Corte di Cassazione abbia voluto affermare, come qualcuno ha riportato, che i dipendenti del comune non hanno diritto all indennità di turno se lavorano : in una struttura che non offre la continuità del servizio, ad esempio perché non è aperto la domenica e durante le festività. E ben possibile, quindi, effettuare turni su cinque, sei o sette giorni, secondo le esigenze funzionalità definite dall ente, senza che necessariamente anche la domenica sia necessaria l apertura del servizio, infatti i rilievi mossi alla non continuità del sevizio biblioteca da parte della Corte di Cassazione, sono più d uno e sono finalizzati a confutare la tesi del tribunale d appello. Del resto lo stesso orientamento della Corte di Cassazione lo aveva già affermato l ARAN che, ad esempio nel parere RAL755 sostiene che: Nel caso in esame, però, c è anche un ulteriore problema: infatti, la previsione dell art. 22, comma 3 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore può ritenersi soddisfatta solo in presenza di un orario di servizio continuativo di almeno 10 ore. Lo scopo delle turnazioni, infatti, è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore) e non ha senso istituirle quando il servizio può essere assicurato mediante particolari articolazioni dell orario di lavoro, come nel caso prospettato (orario di servizio 7-14/14-21). Quanto alle restanti caratteristiche individuate alla Corte di Cassazione, la presenza di un orario di servizio di almeno 10 ore e una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell arco del mese, non emergono problemi di natura interpretativa e a tal fine possono valere le precisazioni fornite dall ARAN nei suoi pareri.
In relazione all orario di servizio nel parere RAL 1414 l ARAN afferma che: per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l erogazione dei servizi all utenza (art. 22 della legge n. 724/1994 e circ. Funzione Pubblica n.7/1995); ad esso è funzionale l orario di lavoro. In merito all avvicendamento mensile nel parere RAL 755 l ARAN sottolinea che: Non vi è dubbio, pertanto, che il CCNL prende in considerazione solo una articolazione nell'ambito dello stesso mese ed a questa articolazione collega il legittimo pagamento della indennità. Eventuali articolazioni dell'orario di lavoro, con variazioni mensili o bimestrali non possono essere ricondotti alla disciplina dell'art. 22 e non legittimano, di conseguenza, la corresponsione dei compensi specificati nel comma 5 dello stesso articolo; le stesse articolazioni potrebbero essere considerate come una particolare disciplina dell'orario ordinario. Così con il parere RAL 748 l ARAN ritiene che il principio della distribuzione equilibrata dei turni mensili: non necessariamente deve essere interpretato con rigida proporzione aritmetica; il termine equilibrato non corrisponde esattamente a numero identico ; un ragionevole differenziale tra i turni antimeridiani e quelli pomeridiani (di una o due unità) giustificato da esigenze organizzative non ci sembra che contraddica il concetto di equilibrio. Anche se pare del tutto ovvio il parere espresso dall ARAN se ne riportano due che evidenziano problematiche emerse anche in comuni bergamaschi: RAL 750 L indennità di turno non può essere corrisposta all unico lavoratore che effettua prestazioni alternativamente in orario antimeridiano e pomeridiano. In tal caso manca, infatti, l indispensabile requisito previsto dall art. 22, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, e cioè che il turno debba essere effettuato in strutture che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno dieci ore Manca, inoltre, nella fattispecie, anche l ulteriore requisito della rotazione tra più lavoratori prescritto dal citato art. 22. RAL 1392 In linea generale, si può evidenziare che, attualmente, nella vigente disciplina contrattuale del turno (art.22 del CCNL del 14.9.2000) e del rapporto di lavoro a
tempo parziale (artt. 4-6 del CCNL del 14.9.2000) non si rinvengono disposizioni che, in assoluto, facciano divieto di impiego di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale (con articolazione e distribuzione dell orario di lavoro su tutti i giorni della settimana, in conformità dell orario di servizio adottato dall ente) in ordinari turni di lavoro settimanale, secondo la regolamentazione propria di questo istituto contenuta nell art.22 del CCNL del 14.9.2000.. Si deve ricordare, tuttavia, che, in base alle vigenti disposizioni legali e contrattuali, per la definizione e distribuzione di nuovo orario di lavoro nell ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale, rispetto a quanto precedentemente concordato tra datore di lavoro pubblico e dipendente, è necessaria la stipulazione di uno specifico contratto individuale, che si sostituisce al precedente. Bergamo, 24 giugno 2013 Per la FP-CGIL di Bergamo F.to Gian Marco Brumana