PIANI DI RISANAMENTO E COSTRUZIONE STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI. LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI PROVINCIALI.



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Progr.Num. 769/2010 GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Questo giorno Lunedì 14 del mese di Giugno dell' anno 2010 si è riunita nella residenza di la Giunta regionale con l'intervento dei Signori: via Aldo Moro, 52 BOLOGNA 1) Errani Vasco Presidente 2) Saliera Simonetta Vicepresidente 3) Bianchi Patrizio Assessore 4) Bortolazzi Donatella Assessore 5) Freda Sabrina Assessore 6) Gazzolo Paola Assessore 7) Marzocchi Teresa Assessore 8) Melucci Maurizio Assessore 9) Mezzetti Massimo Assessore 10) Muzzarelli Gian Carlo Assessore 11) Peri Alfredo Assessore 12) Rabboni Tiberio Assessore Funge da Segretario l'assessore Muzzarelli Gian Carlo Oggetto: PIANI DI RISANAMENTO E COSTRUZIONE STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI. LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI PROVINCIALI. Cod.documento GPG/2010/615 pagina 1 di 16

Testo dell'atto Num. Reg. Proposta: GPG/2010/615 ----------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n.27 e successive modificazioni Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e in particolare: - l art.3, comma 1 lettera b), il quale prevede che le Province coordinino l'azione dei Comuni nella realizzazione e ristrutturazione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti; - l art.5, comma 1, in base al quale si stabilisce che la Regione Emilia-Romagna definisce linee di indirizzo e coordinamento, tra l'altro, per la definizione di programmi provinciali destinati alla realizzazione di iniziative di risanamento, costruzione e gestione delle suddette strutture di ricovero; - l'art.31, comma 2, in base al quale si autorizza la Giunta regionale a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta; - l'art.5, comma 3, in base al quale la Regione trasferisce alle Province, su specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato; Considerato altresì che l'articolo 19 della medesima legge prevede che le strutture di ricovero e custodia dei cani e gatti debbano comprendere specifici reparti e rispondere a peculiari caratteristiche per garantire le condizioni igienico sanitarie delle strutture e la tutela del benessere degli animali ivi ricoverati; Ritenuto: pagina 2 di 16

- che sia necessario indicare linee di indirizzo per la scelta e definizione degli interventi da riportare nei piani attuativi di cui al citato articolo 5; - che si debbano destinare i fondi regionali disponibili in opere di ristrutturazione e costruzione di strutture pubbliche su aree pubbliche; - di individuare le priorità degli interventi di ristrutturazione o costruzione, dando precedenza alle strutture site nei comuni che: - favoriscono strutture in rete; - favoriscono strutture situate in aree montane; - che prevedono interventi di adeguamento di strutture già esistenti in base ai requisiti strutturali previsti dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; - adottano piani di incentivazione alle adozioni; - effettuano registrazione puntuale e corretta dei dati in Anagrafe Canina Regionale; - garantiscono un efficiente servizio di cattura dei cani vaganti; - garantiscono un'adeguata apertura al pubblico delle strutture; - garantiscono assistenza veterinaria nel canile; - hanno dato attuazione a quanto previsto dall art. 13 della L.R. 27/2000 in merito all istituzione dei Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Ritenuto inoltre di ammettere a contributo gli interventi ritenuti prioritari dalle Province per strutture realizzate nel 2009 che non siano entrate nella precedente programmazione di cui alla delibera di Giunta 2002/06 e che rispettino i requisiti strutturali previsti nell'allegato 1; Dato atto che per l'erogazione dei contributi finanziari in argomento si provvederà con i finanziamenti statali e i mezzi propri regionali stanziati, rispettivamente, sul Capitolo 64405 "Contributi alle Province per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (L. 14 agosto 1991, n. 281 e art. 5, comma 3, art. 31, comma 2 L.R. 7 aprile 2000, n. 27) - Mezzi statali" - pagina 3 di 16

U.P.B. 1.5.1.3.19101 e sul Capitolo 64400 " Contributi alle Province per la costruzione e ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art. 5, comma 3 e art. 31, comma 2, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)" - U.P.B. 1.5.1.3.19100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010; Viste: la L.R.40/2001; la L.R. n.43/2001; L.R. 22 dicembre 2009, n. 24 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della l.r. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012; L.R. 22 dicembre 2009, n. 25 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012; le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009 e n.2416 del 29/12/08 e successive modificazioni ; Dato atto del parere allegato; Su proposta dell Assessore alle Politiche per la Salute; A voti unanimi e palesi D e l i b e r a 1. di approvare le linee di indirizzo, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di stabilire che le amministrazioni provinciali trasmettano al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna: - i piani attuativi elaborati secondo il modello riportato all'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, entro il 15 settembre 2010, riportando i progetti secondo pagina 4 di 16

l'ordine di priorità fissato dai criteri indicati nell'allegato 1 lettera A); - una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori entro il 15 settembre di ogni anno, fino alla conclusione dei lavori stessi; - la relazione finale sulla conclusione dei lavori svolti, entro il 15 settembre 2013; 3. di dare atto che per l'erogazione dei contributi finanziari in argomento si provvederà con i finanziamenti statali e i mezzi propri regionali stanziati, rispettivamente, sul Capitolo 64405 "Contributi alle Province per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (L. 14 agosto 1991, n. 281 e art. 5, comma 3, art. 31, comma 2 L.R. 7 aprile 2000, n. 27) - Mezzi statali" - U.P.B. 1.5.1.3.19101 e sul Capitolo 64400 " Contributi alle Province per la costruzione e ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art. 5, comma 3 e art. 31, comma 2, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)" - U.P.B. 1.5.1.3.19100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010; 4. di rinviare ad un successivo proprio provvedimento la ripartizione e l'assegnazione alle Province dei fondi disponibili a valere sui competenti capitoli del bilancio regionale per il 2010, sulla base dei piani attuativi pervenuti e in relazione alle disponibilità finanziarie; 5. di dare atto che a seguito della propria deliberazione di ripartizione e assegnazione dei fondi alle Amministrazioni provinciali, il Dirigente competente provvederà ad assumere i conseguenti impegni di spesa; 6. di dare atto che la liquidazione nella misura del 40% delle somme assegnate a ciascuna Provincia sarà erogata dal Dirigente competente dietro comunicazione da parte delle stesse di avvio dei lavori, mentre il restante 60% a seguito di relazione sulla conclusione degli stessi. - - - - - - pagina 5 di 16

Allegato parte integrante - 1 ALLEGATO 1 LINEE DI INDIRIZZO A) CRITERI DI PRIORITA' Le Amministrazioni provinciali: - predispongono, attraverso il Comitato provinciale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/2000, specifici piani di risanamento e costruzione di strutture di ricovero per cani e gatti riferiti all'intero territorio di competenza e che tengano conto del riequilibrio territoriale; - antepongono, in via prioritaria, progetti presentati da Comuni che: - favoriscono strutture in rete; - favoriscono strutture situate in aree montane; - prevedono interventi di adeguamento di strutture già esistenti in base ai requisiti strutturali previsti dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; - adottano piani di incentivazione alle adozioni;e - effettuano registrazione puntuale e corretta dei dati in Anagrafe Canina Regionale; - garantiscono un efficiente servizio di cattura dei cani vaganti; - garantiscono un'adeguata apertura al pubblico delle strutture; - garantiscono assistenza veterinaria nei canili; - hanno dato attuazione a quanto previsto dall art. 13 della L.R. 27/2000 in merito all istituzione dei Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. - propongono nei piani attuativi di cui all'articolo 5 della legge regionale 27/2000 esclusivamente progetti conformi ai requisiti strutturali definiti dall'articolo 19 della Legge regionale 27/2000; Nella definizione dei suddetti piani attuativi selezionano unicamente: pagina 6 di 16

a) progetti riguardanti strutture pubbliche su aree pubbliche; b) progetti di risanamento di strutture di ricovero e custodia per cani tendenti a raggiungere gli standard strutturali individuati dalle linee di indirizzo di cui al successivo punto B, eventualmente integrati o modificati con nuove prerogative, qualora si apporti un concreto miglioramento nella tutela della salute pubblica (addetti ai canili, cittadini, ecc.), del benessere animale o per evitare disagi per gli abitanti delle zone limitrofe e inquinamenti dell'ambiente; c) progetti di nuove costruzioni di strutture di ricovero e custodia per cani rispondenti alle linee di indirizzo di cui al successivo punto B, eventualmente integrate o modificate con nuove prerogative, qualora si apporti un concreto miglioramento nella tutela della salute pubblica (addetti ai canili, cittadini, ecc. ), del benessere animale o per evitare disagi per gli abitanti delle zone limitrofe e inquinamenti dell'ambiente; d) progetti che non riguardino interventi su strutture costruite con i fondi stanziati dalla Delibera 2002/06 mentre sono ammessi a finanziamento strutture già parzialmente ristrutturate con la sopraddetta deliberazione che necessitano di ulteriori adeguamenti; e) interventi ritenuti prioritari per strutture realizzate nel 2009 che non siano entrate nella precedente programmazione di cui alla delibera di Giunta 2002/06 e che rispettino i requisiti strutturali previsti nell'allegato 1. B) REQUISITI STRUTTURALI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI DI NUOVA COSTRUZIONE REQUISITI GENERALI I canili devono avere una capacità recettiva massima di n. 200 animali, salvo motivate esigenze individuate dall Amministrazione Provinciale. Per le strutture esistenti con un numero di soggetti presenti superiore al massimo di cui sopra o comunque superiore alla capacità recettiva prevista, oltre a dover essere garantiti idonei sistemi organizzativi e adeguate modalità gestionali, devono essere previsti e adottati programmi di riduzione delle presenze, incentivando le disponibilità all affido, nonché contestuali piani di pagina 7 di 16

adeguamento strutturali. L'area del canile deve essere perimetralmente recintata ad una altezza non inferiore ai 2 metri e il perimetro deve essere dotato di idonea alberatura e di sistemi di isolamento acustico. Le strutture di ricovero devono essere sufficientemente distanti da corsi d'acqua superficiali e distanti almeno 200 metri da nuclei abitati. Tali strutture devono essere servite da strada/e di facile accesso, devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica, devono essere dotate di un idoneo sistema di carico degli affluenti e delle acque di lavaggio. Si ritiene che i canili debbano essere organizzati nei seguenti reparti e strutture: strutture di Servizio; Strutture sanitarie; Reparti di ricovero ordinario (permanente e/o temporaneo); Reparto di isolamento; Reparto cuccioli. STRUTTURE DI SERVIZIO - Area di parcheggio automezzi, preferibilmente esterna la recinto, e una interna per le operazioni di caricoscarico separata dai reparti di ricovero, - Locale/i per lo svolgimento delle attività amministrative (procedure di accettazione e cessione, ricevimento pubblico, registrazioni, archivio, ecc.) - locale di attesa per il pubblico, - Locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature, - Locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti; - Locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali, facilmente lavabile e disinfettabile; - Locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile; pagina 8 di 16

- Strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti; - Strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e rifiuti; - Spogliatoio e servizi igienici per gli addetti. STRUTTURE SANITARIE - Ambulatorio veterinario; - Locale o strutture per il deposito dei farmaci e degli strumenti o attrezzature sanitarie, dotatati di serratura; - Un reparto infermeria per degenze temporanee; - Un locale di attesa per il pubblico (ove necessario), Servizi igienici e spogliatoi (ove necessario) REPARTI DI RICOVERO ORDINARIO Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo) possono essere previsti: - Box singoli o box plurimi - Box con "area di sgambamento" aggiuntiva o box di maggiori dimensioni, in assenza di area di sgambamento comune aggiuntiva. I box devono essere recintati con rete di altezza non inferiore a m 2 e, una parte di essi devono possedere una parte di recinzione aggiuntiva, di almeno cm 30, inclinata verso l'interno di 45, per impedire lo scavalcamento. Le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o laterizi cui vanno ancorate le reti, tale muretto deve essere adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie. Le recinzioni inoltre devono avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, maglie di dimensioni tali da non arrecare danno agli animali, agli addetti e ai visitatori, ed inoltre possono opportunamente essere integrate da siepi e similari. I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una parte scoperta: 1. PARTE COPERTA La parte coperta può essere costituita o da un ambiente pagina 9 di 16

chiuso o da un settore (cuccia) con tettoia e barriere laterali. Nel caso di ambiente chiuso si ritiene che: - il locale debba avere un estensione tale da garantire uno spazio di mq 3/3.5, per ogni cane ospitato e comunque deve avere dimensioni non inferiori al 30% della superficie totale del box; - debba essere accessibile sia dal corridoio interno di servizio che dalla parte scoperta, mediante porte o cancelli; - debbano essere previsti sistemi di chiusura e apertura del box, manovrabili dal corridoio o dall'esterno, per poter permettere l'ingresso dell'operatore in condizioni di sicurezza; - debbano essere previsti sistemi di abbeverata automatici, illuminazione e modalità di alimentazione azionabili dal corridoio; - debbano avere sistemi di areazione adeguata. Nel caso di settore con tettoia: - La tettoia deve essere posta ad una altezza di 2/2.5 metri sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche cm. dal livello del terreno e con leggera pendenza - La direzione delle tettoie deve tenere conto dei venti dominanti e della direzione del sole - Le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali da costituire effettivo riparto per gli animali. 2. PARTE SCOPERTA La parte scoperta dei box può essere costituita da una pavimentazione in terreno battuto, in battuto di cemento poggiante su un vespaio, in ghiaia oppure in terreno battuto o ghiaia con camminamento, in pietra naturale o piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di 1 metro, lungo la recinzione. Devono essere previsti un'idonea alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioni prolungate al sole. DIMENSIONI DEI BOX - Con "area di sgambamento aggiuntiva" - Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta) - Box plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto; pagina 10 di 16

Area di sgambamento comune a più box (max 5) di almeno 150 mq; - Senza "area di sgambamento aggiuntiva" - Box individuali mq 20 - Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto. Devono poi essere previsti box singoli per soggetti "asociali" pari al 2% del totale della potenzialità recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale, azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza. REPARTO DI ISOLAMENTO Tale reparto deve assicurare: - L'isolamento temporaneo per 15 giorni dei cani di nuova introduzione; - l'isolamento sanitario per malattie infettive e per la profilassi antirabbica. A tal fine devono essere previsti box singoli in numero pari a 10% della potenzialità recettiva. Il reparto deve essere strutturato e organizzato in modo da assicurare l'effettivo isolamento dai reparti di ricovero ordinario, pareti e pavimenti dei box facilmente lavabili, disinfettabili e disinfestabili, sistemi adeguati di isolamento fra box e di separazione tra box ed esterno, pur nel rispetto delle necessità etologiche dell'animale. REPARTO CUCCIOLI I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate dimensioni, facilmente lavabili e disinfettabili e dotati di impianto di riscaldamento. Gli animali devono essere visibili dall'esterno, pur evitando il contatto diretto, mediante separazione in vetro o altro idoneo materiale trasparente. pagina 11 di 16

ALLEGATO 2 Al Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti Direzione Sanità e Politiche per la Salute Viale A. Moro 21 40127 Bologna Provincia di.... sede...... PIANO ATTUATIVO PER LA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI IN STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI Descrizione della realtà provinciale e breve presentazione dei fabbisogni del territorio di competenza censiti nel periodo 2009/2010 pagina 12 di 16

PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI IN STRUTTURE DI RICOVERO PER CANI E GATTI: Riportare secondo la priorità (da Massima a minima) l'elenco di interventi pianificati. Denominazione/Sede Tipologia(*) N posti Cani N posti Gatti Priorità (**) Nome dei Comuni conferenti (***) Popolazione residente nel complesso dei Comuni conferenti Spesa prevista Durata prevista realizzazione lavori (****) (*)Tipologia di struttura di ricovero T = temporaneo P = permanente (**) A = struttura multizonale; B= struttura di risanamento; C= intervento in territorio montano; D=ulteriori requisiti di cui alla lettera A); E= strutture realizzate e non finanziate con precedente delibera 2002/06. (***)indicare il nome dei Comuni che consegnano i cani ritrovati sul proprio territorio presso quel canile o gattile, nel caso di struttura di nuova costruzione indicare il nome dei pagina 13 di 16

Comuni potenziali conferenti; (****) da esprimere in mesi DATA..... FIRMA........... pagina 14 di 16

Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/615 data 12/05/2010 IN FEDE Leonida Grisendi pagina 15 di 16

Progr.Num. 769/2010 N.Ordine 12 omissis --------------------------------------------------------------------------------------------------- L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo --------------------------------------------------------------------------------------------------- Il Responsabile del Servizio Segreteria e AA.GG. della Giunta Affari Generali della Presidenza Pari Opportunita' pagina 16 di 16