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Rep. n. 1013 Prot. n. 10147 Data 12 aprile 2011 Titolo I Classe 2 UOR AG POLITECNICO DI MILANO IL RETTORE VISTO il D.P.R. 11.7.1980, n. 382 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni; VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e successive modificazioni; VISTA la Legge 30.11.1989, n. 398 recante Norme in materia di borse di studio universitarie, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 3.7.1998, n. 210 recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, e in particolare l art. 4 dedicato al Dottorato di ricerca, e successive modificazioni; VISTO il Decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 30.4.1999, n. 224 con cui è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca, in attuazione della sopraccitata Legge 210/1998; VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente; VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente; VISTO il Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano; VISTO il D.R. n. 25/AD/ID del 27.5.2004 con cui sono state definite le Linee guida relative alle sinergie tra Lauree Specialistiche e Dottorati di Ricerca ; VISTO il D.R. n. 80/AG del 28.07.2006 con cui è stato emanato il Regolamento del Politecnico di Milano in materia di Dottorato di Ricerca; ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 31 e del 29 marzo 2011, in ordine alle proposte di parziali modifiche agli artt. 8, 10 e 12 del Regolamento del Politecnico di Milano in materia di Dottorato di Ricerca; RAVVISATA la necessità di provvedere; DECRETA Per le motivazioni espresse nelle premesse, gli artt. 8, 10 e 12 del Regolamento del Politecnico di Milano in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n. 80/AG del 28.07.2006, sono parzialmente modificati come indicato nel testo, parte integrante del presente provvedimento. Le modifiche apportate sono segnate in grassetto. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali di attivazione e di funzionamento dei Dottorati di Ricerca del Politecnico di Milano in conformità alle disposizioni di cui all art. 4 della Legge 3.7.1998, n. 210 e del relativo Regolamento ministeriale, adottato con D.M. n. 224 del 30.04.1999, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le finalità, l organizzazione e il funzionamento della struttura di coordinamento allo scopo istituita, prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 2 Obiettivi formativi dei corsi di dottorato 1. I Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano sono finalizzati all acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso le imprese industriali e di servizio, gli enti pubblici, le Università e gli enti di ricerca privati. Art. 3 Articolazione didattica e contenuti formativi dei corsi di dottorato 1. I Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano hanno durata di tre anni, articolati su 180 crediti ECTS, comprensivi di periodi di studio all estero e stage presso soggetti pubblici e privati. La durata del corso potrà essere aumentata nell ambito di iniziative speciali o in caso di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale. In ogni caso almeno 18 mesi di attività formativa devono essere svolti presso il Politecnico di Milano. 2. I programmi e i relativi crediti si articolano secondo le seguenti quattro aree formative: a) formazione propedeutica: corsi e seminari volti a fornire conoscenze propedeutiche per lo studio dei temi e delle teorie scientifiche affrontati nel Corso di Dottorato; b) formazione di base alla ricerca: corsi e seminari che esaminano i temi di base (problemi, teorie e metodi) della ricerca nei settori scientifici disciplinari di riferimento del Corso di Dottorato di Ricerca; c) formazione specialistica alla ricerca: attività formative, workshop e percorsi di approfondimento specialistico di alcuni temi specifici; d) sviluppo della tesi di Dottorato: attività volta a generare nuove conoscenze di elevata qualificazione scientifica su temi rilevanti per il contesto sociale, culturale industriale ed economico. Almeno 40 crediti devono essere riservati alle attività strutturate nelle aree formative a), b), c) e almeno 60 crediti all area d). Nell ambito della formazione di cui ai punti a), b) e c) alcuni corsi possono essere attinti dall offerta didattica delle Lauree specialistiche. È anche prevista la possibilità di frequentare corsi offerti all esterno dell ateneo, di trascorrere periodi di stage, di studio all estero e di fruire dei corsi promossi dalla Scuola di Dottorato e da altri dottorati dell ateneo. 3. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca determina il programma formativo, attribuisce i crediti sulle quattro aree formative indicate al comma 2 del presente articolo e stabilisce le attività culturali per ciascun Corso di Dottorato, dandone preventiva pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica. Art. 4 Organismi didattici, amministrativi e di coordinamento 1. La richiesta di attivazione o rinnovo di un Corso di Dottorato di Ricerca può essere avanzata al Senato accademico, da un Dipartimento o da un insieme di Dipartimenti del Politecnico di Milano. In caso di richieste interdipartimentali i Dipartimenti concordano le modalità di gestione. Il Corso fa comunque riferimento a un Dipartimento che lo coordina e ne cura l amministrazione contabile. Un Dipartimento può attivare più Corsi di Dottorato di Ricerca purché in ottemperanza ai requisiti sul numero minimo di borse dettati dal Senato accademico. 2. Il Dipartimento (o i Dipartimenti) proponente nomina il Collegio dei Docenti, che elegge un Coordinatore tra i docenti di prima e seconda fascia del Politecnico di Milano. Il coordinatore rimane in carica per un triennio a decorrere dall inizio di un ciclo e può essere rieletto per un ulteriore triennio una sola volta. Il Coordinatore può essere un professore fuori ruolo. In caso di eventuale anno di alternanza, il Coordinatore deve, in accordo con il Collegio dei Docenti, nominare un sostituto. 3. Il Collegio dei Docenti è responsabile del programma formativo e delle attività didattiche e amministrative relative al Corso di Dottorato di Ricerca, nonché delle attività di comunicazione. 4. I docenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a due degli incontri del Collegio dei Docenti nel corso dell anno, decadono dal mandato e non possono essere rinominati l anno successivo. 5. Il Senato accademico distribuisce le borse di studio d Ateneo ai Dipartimenti (secondo quanto specificato al successivo Art. 6, comma 6), delibera l attivazione e il rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca, delle convenzioni e collaborazioni con enti privati e pubblici italiani e stranieri, e con altre Università italiane, nonché autorizza la partecipazione del Politecnico di Milano a Corsi di Dottorato di Ricerca in convenzione, amministrati da altre università. 6. La Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano, prevista dall art. III.4 del Regolamento Generale di Ateneo, ha compiti di supporto consultivo al Senato accademico nella certificazione di qualità dei Corsi di Dottorato e nella stipula di convenzioni, coordina i diversi Corsi di Dottorato di Ricerca e funge da 2

collegamento con le Facoltà. Organizza e amministra le attività centralizzate relative ai Corsi di Dottorato di Ricerca. 7. Il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano delibera sulle assegnazioni complessive delle risorse, nonché sulle materie di cui all art. 10. Art. 5 Organizzazione e funzionamento della Scuola di dottorato 1. Gli organi della Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano sono: il Direttore della Scuola, la Giunta di Direzione (brevemente denominata Direzione), il Consiglio della Scuola e il Comitato di Riferimento. 2. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno del Politecnico di Milano, eletto dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca. Egli: a) rappresenta la Scuola verso l esterno e nei confronti degli altri organi dell Ateneo (Rettore, Senato accademico, Organismo di Coordinamento della Didattica, di cui è membro, Consiglio di amministrazione ecc.); a) convoca e presiede la Direzione, il Consiglio e il Comitato di Riferimento; b) promuove la politica della qualità e la certificazione dei corsi di dottorato, anche avvalendosi del Comitato di Riferimento e di revisori esterni c) cura la comunicazione; d) organizza e amministra le attività centralizzate; e) il Direttore può individuare dei delegati all interno della Direzione, responsabili di curare in prima persona i compiti specifici sopra delineati o di istruire, per la Direzione, pratiche di natura collegiale. Il Direttore può individuare un vice-direttore che lo rappresenti in sua assenza; f) il Direttore non può essere né un Coordinatore di corso di Dottorato di Ricerca, né un Direttore di Dipartimento, né un Preside di Facoltà o Presidente di Consiglio di Corso di Studio. Chiunque tra queste figure risultasse eletto potrà accettare l incarico solo dimettendosi dalla propria carica. 3. La Direzione è composta dal Direttore, da quattro professori di ruolo a tempo pieno del Politecnico di Milano e dal responsabile degli uffici amministrativi del Servizio Dottorato. Il Direttore e i quattro docenti, rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti una sola volta per un secondo mandato consecutivo. I quattro docenti sono eletti tra i coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca dai coordinatori stessi. Il responsabile degli uffici amministrativi del Servizio Dottorato di Ricerca partecipa alla Direzione in qualità di membro senza diritto di voto con funzioni di segretario. La Direzione ha i seguenti compiti di carattere collegiale: a) supporta operativamente il Senato accademico per la stipula di convenzioni con soggetti esterni e nell ambito di accordi di cooperazione internazionale, previa approvazione del Consiglio della Scuola nel caso di convenzioni e accordi di interesse generale; b) gestisce il calendario dei corsi di Dottorato (attivazione, bandi, esami di ammissione, passaggi d anno, esami finali, cerimonie di apertura e conferimento titoli); c) coordina e promuove iniziative interdisciplinari tra diversi corsi di Dottorato, su proposta del Consiglio; d) gestisce operativamente i servizi ai dottorandi e la formazione trasversale e multidisciplinare; e) cura il collegamento tra Dottorati di Ricerca e Facoltà su delega del Consiglio; f) si attiva per il reperimento di fondi a livello centralizzato; g) offre supporto ai Corsi di Dottorato per la preparazione di progetti nazionali e internazionali relativi ai Dottorati; h) cura e propone agli organi accademici preposti, la revisione e l aggiornamento del presente Regolamento, sentito il parere vincolante del Consiglio. 4. Il Consiglio della Scuola è composto dai membri della Direzione, dai Coordinatori dei corsi di Dottorato, da un rappresentante dei Presidi, da un rappresentante del Collegio dei Direttori, da un delegato del Rettore e da quattro dottorandi rappresentanti degli studenti di dottorato. I rappresentanti rimangono in carica finché mantengono la loro qualifica di studenti di corsi di dottorato di ricerca e in ogni caso non più di tre anni. L elettorato attivo e passivo è costituito dagli studenti dei corsi di dottorato del Politecnico di Milano. Le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi sono indette dal Rettore. Il Consiglio ha i seguenti compiti: a) agisce da raccordo propositivo, consultivo e informativo tra la Scuola e i Dipartimenti; b) agisce da raccordo propositivo, consultivo e informativo tra la Scuola e i Collegi dei Docenti dei corsi di Dottorato di Ricerca; c) agisce da raccordo propositivo, consultivo e informativo tra la Scuola e i Dottorandi di Ricerca; 3

d) propone al Senato accademico le modalità di gestione delle risorse per le borse e per il funzionamento dei Dottorati di Ricerca, secondo quanto specificato al successivo Art.6, comma 6; e) propone e approva le modalità di coordinamento delle attività di formazione e altre iniziative interdisciplinari tra diversi Dottorati di Ricerca; f) propone e approva le modalità di coordinamento delle attività di formazione tra Dottorati di Ricerca e Facoltà, delegando alla direzione gli aspetti operativi. 5 Il Comitato di Riferimento, organo consultivo della Scuola di Dottorato di Ricerca, è composto da qualificati soggetti del contesto sociale, industriale, economico, culturale e accademico esterno al Politecnico di Milano, deputati ai seguenti compiti: a) supportare la direzione nella comprensione della domanda di ricercatori da parte del mondo non accademico e nella definizione dei corsi di Dottorato; b) proporre iniziative per supportare la Scuola di dottorato; c) fungere da elemento di collegamento tra la Scuola e il contesto esterno nazionale ed internazionale. I membri del Comitato di Riferimento sono nominati dal Rettore su delibera del Senato accademico, in seguito a proposta della Direzione della Scuola di Dottorato. Il Comitato di Riferimento è rinnovato o riconfermato ogni tre anni. Non essendo definito a priori il numero di partecipanti, nuovi membri possono aggiungersi nel corso del triennio. Art. 6 Attivazione e rinnovo dei Corsi di Dottorato 1. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono istituiti o rinnovati con decreto del Rettore, su proposta dei Consigli di Dipartimento, previa delibera del Senato accademico, sentito il parere del Nucleo di Valutazione e della Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano. 2. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti in convenzione con altre Università straniere o italiane, o con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale, di strutture ed attrezzature idonee. Tali convenzioni possono essere attivate qualora vi sia necessità di accedere a risorse complementari non presenti presso il Politecnico di Milano nell ambito di strategie di collaborazione scientifica definite dall Ateneo. 3. Per i Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso il Politecnico di Milano in convenzione con altre Università o soggetti pubblici e privati è richiesta, oltre alla disponibilità di risorse umane, strutturali e finanziarie, l osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni di questo Ateneo in materia di Dottorato. 4. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della Legge 5.10.1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra il Politecnico di Milano e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni. 5. I nuovi Corsi di Dottorato di Ricerca vengono attivati solo in presenza di un impegno del Dipartimento (o dei Dipartimenti) a mantenere attivo il Corso per almeno tre cicli consecutivi con un impegno di almeno 9 borse di studio sui tre cicli. 6. Le borse di studio d Ateneo vengono ripartite dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della Scuola, basata sugli indicatori approvati dal Senato Accademico stesso. 7. I Dipartimenti propongono l attivazione o il rinnovo dei corsi di Dottorato di ricerca, indicando il numero di borse di Ateneo (anche frazionario) assegnato a ciascun corso attivato e gli eventuali necessari arrotondamenti e/o borse aggiuntive finanziate su fondi dipartimentali. 8. Le borse aggiuntive a tema o su fondi dipartimentali possono essere aggiunte fino al giorno precedente la prova d esame. Art. 7 Requisiti di idoneità 1. I Corsi di Dottorato sono proposti sulla base dei seguenti requisiti generali di idoneità: a) numero di ammessi a ciascuno Corso di Dottorato non inferiore a tre; b) tematiche scientifiche e relative denominazioni sufficientemente ampie e con riferimento al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un aggregazione di più settori; c) presenza nel Collegio dei Docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dei settori scientifico disciplinari di riferimento del corso e comunque in numero maggiore o uguale a 10; la maggioranza assoluta dei membri del Collegio deve essere composta da docenti del Politecnico di Milano; 4

d) disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il Corso e per le attività di studio e di ricerca dei dottorandi; in particolare, rispetto del vincolo di cui all Art 6, comma 5; e) presenza di un Coordinatore responsabile dell organizzazione del Corso, di un Collegio di Docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell ultimo quinquennio nell area di riferimento del Corso; f) possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi di svolgere esperienze nel contesto professionale; in particolare, la presenza di un Comitato di Riferimento del singolo corso composto da soggetti qualificati del contesto sociale, economico e culturale di riferimento; g) presenza di percorsi formativi orientati all esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti privati, enti pubblici e Università, e che stimolino lo svolgimento di periodi di studio all estero; h) promozione dell internazionalizzazione; i) organizzazione di seminari pubblici per la diffusione dei risultati delle ricerche dei dottorandi; j) riunioni periodiche con il Comitato di riferimento del singolo Dottorato di Ricerca. 2. La valutazione dei requisiti, di cui al presente articolo, con riferimento alla rispondenza del corso, agli obiettivi formativi di cui al precedente art. 2, anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi, è effettuata dal Nucleo di Valutazione interna in collaborazione con la Scuola di Dottorato al momento dell istituzione del corso di dottorato, nonché con periodicità fissata dagli organi di governo dell'ateneo. Art. 8 Requisiti per l accesso ai Corsi 1. Possono accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea vecchio ordinamento (ordinamenti precedenti al D.M. 509/99), laurea specialistica o di analogo titolo accademico conseguito all estero, preventivamente riconosciuto dal Collegio dei Docenti del Corso interessato, anche nell ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. 2. Accordi con Istituzioni estere. Il Politecnico di Milano, con delibera del Senato Accademico, può stipulare convenzioni con Università e/o Enti stranieri volte all istituzione di corsi di dottorato che prevedano anche il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli. Gli Accordi e Programmi istitutivi di dottorati internazionali stabiliscono, tra l altro: - La durata dei Corsi di dottorato; - i contributi di iscrizione a carico dei dottorandi; - le procedure di selezione, che potranno esser espletate da panel internazionali e/o da organismi dell Unione Europea nell ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l iscrizione al dottorato di ricerca da parte dei vincitori; - la composizione delle Commissioni giudicatrici di selezione e di esame finale. I candidati che abbiano superato le prove di selezione previste nel presente articolo, sono ammessi di diritto all iscrizione al dottorato. 3. Trasferimenti da altri Atenei I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un Dottorato di Ricerca presso altro Ateneo, possono chiedere l iscrizione al Dottorato presso l Università alle seguenti condizioni: - che esista fra i corsi di dottorato dell Università un corso di dottorato con obiettivi formativi e di ricerca affini; - che il dottorando documenti i corsi e le attività svolte nell Università di provenienza e che tali attività e/o corsi vengano riconosciuti dal Collegio dei Docenti come equivalenti a quelli richiesti dal corso di dottorato per l iscrizione al Politecnico di Milano; - che il dottorando superi positivamente una valutazione effettuata dal Collegio dei Docenti; Nel caso in cui la richiesta di trasferimento venga accolta, all interessato non verrà in ogni caso conferita la borsa di studio a carico del bilancio dell Università. 4. Visiting Ph.D. Ai Dottorandi di altro Ateneo (italiano o straniero) che trascorrono un periodo di ricerca superiore al mese presso il Politecnico di Milano, non ricompresi negli accordi di cui al comma 1) del presente articolo, su richiesta di un docente dell Ateneo verrà assegnata la qualifica di Visiting Ph.D. 5

I Visiting Ph.D. non sono iscritti ai corsi di dottorato del Politecnico di Milano e non conseguono il titolo di dottore di ricerca dell Ateneo. Ai medesimi sarà fornito un tesserino di riconoscimento per l accesso ai servizi generali di supporto alla ricerca forniti dall Ateneo, tra cui l accesso ai servizi bibliotecari, alla rete Internet, alle aule informatiche, e sarà inoltre garantita la copertura assicurativa di base. Art. 9 Bando di concorso 1. Il bando di concorso per l ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è emanato dal Rettore del Politecnico di Milano, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed è trasmesso al Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. 2. Il bando di concorso indica: a) i Corsi di Dottorato di Ricerca attivati, con l indicazione dei percorsi formativi approfonditi nel ciclo (se il corso prevede specifici curricula interni) e degli altri soggetti coinvolti (se trattasi di Dottorati in convenzione); b) il numero complessivo di studenti da ammettere a ciascun Corso di Dottorato; c) il numero e l ammontare delle borse di studio per ciascun Corso di Dottorato; d) le tasse e i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri, così come determinati dal Consiglio di amministrazione; e) il termine e le modalità di presentazione delle domande; f) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti; g) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione; h) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici; i) le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove d esame; j) e modalità per l iscrizione ai Corsi; b) le modalità di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. 3. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale le modalità di ammissione e la composizione della Commissione per l esame di accesso sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. Art. 10 Prove di ammissione e determinazione dei posti di Dottorato 1. Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati, composte da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell art. 4 del D.M. 224/99. Non possono essere nominati membri di una commissione docenti ed esperti che abbiano fatto parte della commissione di ammissione al medesimo Dottorato nel ciclo precedente. 2. I candidati regolarmente iscritti al concorso di ammissione, sono ammessi al Corso di Dottorato previa valutazione comparativa di idoneità da parte della Commissione giudicatrice incaricata. La valutazione di idoneità per l ammissione al Corso di Dottorato scelto verte sull esame della qualità del candidato e della sua predisposizione alla ricerca negli ambiti scientifici di tale Dottorato. I criteri di idoneità vengono definiti con l attivazione dei cicli ed inseriti nei bandi di concorso di cui al precedente art. 9. 3. Agli atti della Commissione giudicatrice dovrà essere assicurata adeguata pubblicità. 4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.4.1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9.6.1997. 5. Nel caso di rinunce o nel caso in cui, durante lo svolgimento del Corso, un beneficiario abbandoni gli studi, la borsa di studio, nella sua quota totale o residua, viene elargita al primo candidato o dottorando del medesimo ciclo e dottorato, privo di borsa, secondo la relativa graduatoria, tenuto conto di eventuali idoneità per le borse a tema. 6. L importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 3.8.1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni. 6

7. L importo della borsa di studio è aumentato nella misura non inferiore al 50% per l eventuale periodo di soggiorno all estero autorizzato dal Collegio dei Docenti. Tale incremento non può essere corrisposto per più di 18 mesi. 8. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all estero l attività di formazione o di ricerca dei borsisti. 9. Il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano definisce le norme relative alle tasse e ai contributi per l accesso, la frequenza dei Corsi di Dottorato e il conseguimento del titolo. Su proposta della Scuola di Dottorato, tali tasse e contributi potranno differire tra i Corsi di Dottorato a seconda della tipologia di attività formativa e dei servizi didattici offerti. Art. 11 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca 1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all atto del superamento dell esame finale, che può essere ripetuto una sola volta. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. 2. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei termini previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, sentita la Scuola di Dottorato, può ammettere il candidato all esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del Corso, anche in altra sede. 3. Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto le Commissioni Giudicatrici incaricate della valutazione finale per il conseguimento del titolo, composte da tre membri effettivi e tre supplenti scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso di Dottorato. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti né relatori delle tesi in discussione. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Non possono essere nominati membri della commissione docenti ed esperti che abbiano fatto parte della commissione giudicatrice per il medesimo Dottorato nel ciclo precedente. 4. Dette commissioni devono assicurare la conclusione delle operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti. 5. Il titolo è rilasciato dal Rettore del Politecnico di Milano. Successivamente al conseguimento del titolo, il Politecnico di Milano provvede ad inviare copia di ciascuna tesi di Dottorato alle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze. La Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano riconosce ai dottori di ricerca che hanno superato il percorso formativo soddisfacendo i requisiti definiti negli atti del 45 Congresso della confederazione dei Rettori delle Università Europee del novembre 1991, il titolo aggiuntivo di Dottorato Europeo. 6. I Collegi dei docenti dei corsi di Dottorato si fanno promotori della diffusione dei risultati delle tesi, organizzando al termine del percorso formativo un seminario pubblico in cui i Dottori di Ricerca illustrano i risultati della ricerca a interlocutori del contesto scientifico, economico e sociale. 7. Accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo. Art. 12 Obblighi e diritti dei dottorandi 1. I dottorandi hanno diritto ad usufruire dei servizi universitari previsti per gli studenti iscritti ai corsi di studio del Politecnico di Milano nonché di infrastrutture e servizi necessari per lo svolgimento del percorso formativo del Corso di Dottorato. 2. Gli iscritti ai Corsi di Dottorato hanno l obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell ambito delle strutture designate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 3. All inizio del corso il Collegio dei Docenti nomina per ogni allievo, con il suo assenso, un tutor che supervisiona e supporta l allievo stesso nel percorso formativo complessivo, con particolare riferimento alle attività formative specifiche approfondite dall allievo, e riferisce annualmente al Collegio dei Docenti per la formulazione del giudizio di passaggio all anno successivo. Il tutor è un docente del Politecnico di Milano appartenente al Collegio dei Docenti. Il tutor può essere un docente di un altro Ateneo (purché membro del Collegio) nel caso di Dottorato in convenzione con altre Università. 7

4. Il Collegio dei Docenti concorda con il dottorando il progetto di ricerca da sviluppare come argomento della tesi, nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui l allievo usufruisca di borsa di studio su un tema di ricerca specifico. 5. Il Collegio dei Docenti nomina, con l assenso dello studente, un relatore della tesi, che supporta il dottorando nell impostazione e nelle attività quotidiane di sviluppo della tesi. Il relatore può anche non essere membro del Collegio dei Docenti e non appartenere al Politecnico di Milano. In ogni caso il relatore è responsabile nei confronti del Collegio dei Docenti dello svolgimento del lavoro di tesi dell allievo, e si impegna a rispettare le indicazioni del Collegio dei Docenti e del programma formativo del Dottorato. Condizioni per l ottenimento della certificazione di Doctor Europaeus: in attuazione della Convenzione europea relativa alla certificazione di Doctor Europaeus, definita dalla European University Association, tale certificazione è rilasciata dall'ateneo, su richiesta del dottorando e parere favorevole del Collegio dei docenti, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: - la tesi di Dottorato è il risultato di un periodo di ricerca di almeno tre mesi in uno o più Stati che aderiscono alla Convenzione Europea; - il dottorando presenta una relazione favorevole, redatta da almeno due professori appartenenti ad Università istituite in Stati che aderiscono alla Convenzione Europea in questione; - la Commissione di esame finale comprende almeno un componente di un istituzione universitaria di uno Stato che aderisca a detta Convenzione, diverso da quello di discussione della tesi; - la discussione della tesi è sostenuta in italiano e in una seconda lingua europea. 6. All atto dell immatricolazione, al dottorando viene assegnato un indirizzo di posta elettronica. I dottorandi si impegnano a consultare periodicamente la posta ricevuta su tale indirizzo che rappresenta il canale ufficiale di diffusione dell informazione da parte della Scuola di Dottorato e del Servizio Dottorato di ricerca. 7. All inizio di ogni anno di corso il dottorando deve presentare regolare domanda d iscrizione e provvedere all eventuale pagamento delle tasse e dei contributi. In questa occasione il dottorando deve compilare i questionari per la valutazione dei corsi di Dottorato e per la raccolta dei dati per il progetto di promozione e valorizzazione della figura del dottore di ricerca. 8. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricerca svolte al Collegio dei Docenti il quale, previa valutazione della frequenza ai corsi e alle attività formative, dell impegno e del profitto, delibera il passaggio all anno accademico successivo oppure all esame finale, a seconda che si tratti di dottorandi del primo, secondo o terzo anno. Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei Docenti comporta la ripetizione dell'anno, con sospensione della borsa di studio, ove concessa, e con il pagamento delle tasse e dei contributi, anche nel caso contemplato al comma 2 del precedente art. 10, o l'esclusione dal Dottorato, con perdita della borsa di studio, ove concessa. La possibilità, di ripetere l anno per consentire il completamento del percorso formativo, può essere concessa anche al dottorando che non abbia ultimato l'attività formativa pianificata per l'anno di corso con le medesime implicazioni per ciò che riguarda la sospensione della borsa di studio e il pagamento delle tasse. Per ciascun anno di corso la ripetizione è ammessa una sola volta. 9. Il dottorando può svolgere periodi di formazione o stage presso imprese e soggetti pubblici e privati, altre Università, istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri. Sono soprattutto incentivati periodi di formazione all estero. Per periodi di formazione all estero della durata compresa tra dieci giorni e tre mesi è richiesto il consenso scritto del Coordinatore del Dottorato e del tutor; per periodi di formazione all estero superiori è richiesta una delibera del Collegio dei Docenti. 10. In considerazione del fatto che la capacità di esposizione e di trasferimento di conoscenza è parte essenziale della formazione del ricercatore, il dottorando, con l approvazione del Collegio dei Docenti, può svolgere una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli delle università. 11. Il dottorando che si trova nella condizione di dovere interrompere la frequenza per un periodo superiore a 30 giorni, fino ad un massimo di un anno, per maternità, servizio militare, grave e documentata malattia, può ottenere la sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta e della deliberazione del Collegio Docenti. Vengono mantenuti i diritti all eventuale borsa di studio in godimento salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza. La sospensione per maternità può essere richiesta dall interessata a partire dai due mesi precedenti la data 8

presunta del parto e per i tre mesi successivi ovvero, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi, ai sensi degli artt. 16 e 20 del D.Lgs. 151/2001, e successive modificazioni e integrazioni. La sospensione per maternità può essere disposta d ufficio dal collegio docenti, sentito il Direttore del Dipartimento interessato, con delibera motivata da ragioni di tutela della salute della madre o del bambino. La sospensione per paternità può essere richiesta dal dottorando in caso di morte o di grave infermità della madre del bambino ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, ai sensi dell art. 28 del D.Lgs 151/2001, e successive modificazioni e integrazioni. 12. In caso di rinuncia a proseguire il corso, l interessato è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Coordinatore del Dottorato; da tale data verrà interrotta l erogazione dell eventuale borsa di studio. 13. Il dottorando che ha ottenuto l iscrizione ad un anno di corso di Dottorato di Ricerca non ha diritto alla restituzione delle tasse e contributi pagati. 14. Il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, che non goda di alcuna borsa di studio e sia posto in aspettativa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. 15. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dal Politecnico di Milano sono esonerati preventivamente dai contributi per l accesso e la frequenza dei corsi, siano tali borse su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all articolo 4 comma 3 della legge 3.7.1998, n. 210, su fondi di Ateneo, o su fondi erogati da enti pubblici e privati. 16. Inoltre, come previsto dall art. 8 del D.P.C.M. del 9.4.2001, sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione e dai contributi universitari i beneficiari delle borse di studio concesse da regioni e province autonome e gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo Italiano, nell ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Art. 13 Disposizioni transitorie e finali e abrogatorie 1. Il Regolamento in Materia di Dottorato di Ricerca entra in vigore alla data di emanazione del presente provvedimento. 2. Con l entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il D.R. n. 30/AG del 12.04.2005 IL RETTORE F.to prof. Giovanni Azzone 9