Prot. nr. 151/P/2013 Al Dipartimento della P.S. Ufficio per le Relazioni Sindacali R O M A Oggetto: Servizi ippomontati e cinofili della Polizia di Stato. Bozza di regolamento di attuazione ex art. 8 del decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza nr. 559/A/1/757.11.36 del 25 gennaio 2008 RICHIESTA ESAME CONGIUNTO Con riferimento alla nota nr. 557/RS/01/58/6522 del 20 maggio 2013, con la presente si richiede, ai sensi dell art. 26, comma 1 del DPR 164/2002, l esame congiunto della bozza di regolamento in oggetto indicata. Distinti saluti.- Roma, 03 giugno 2013 per la Roberto Traverso
SERVIZI IPPOMONTATI E CINOFILI Regolamento di attuazione ex art.8 del decreto nr.559/a/1/757.m.16.13.11.36 del Sig. Capo della Polizia del 25 gennaio 2008 O S S E R V A Z I O N I Considerazioni di carattere generale: In premessa occorre precisare che l esigenza diffusa sul territorio di una necessaria riorganizzazione di due settori specialistici strategici come quelli garantiti dai servizi ippomontati e cinofili, non trova sufficiente riscontro nel contenuto di una bozza che, a nostro parere, non introduce elementi innovativi in grado di risolvere situazioni organizzative spesso acutizzate da oggettive carenze logistiche presenti sul territorio. Per esempio, non trovano riscontro, le reiterate richieste avanzate a più riprese da più organizzazioni sindacali, in merito all apertura di un confronto per valutare l innalzamento dell età prevista per l acquisizione delle qualifiche di cavaliere e conduttore cinofilo (stesso dicasi per gli artificieri ed i tiratori scelti) argomento che rientra nelle competenze attribuite alla Direzione Centrale per le Specialità nel momento in cui provvede ad elaborare i relativi bandi di concorso per l attribuzione delle qualifiche in argomento. Riteniamo che non sia più procrastinabile l esigenza di valorizzare la professionalità degli operatori che da tempo collaborano all interno delle specializzazioni, garantendo un fondamentale supporto professionale alle Squadre d appartenenza pur non avendo acquisito nei tempi previsti la specifica qualifica. Si tratterebbe di una scelta che, oltre a 1
valorizzare i diretti interessati, risulterebbe economicamente vantaggiosa perché garantirebbe l abbattimento d ingenti costi di gestione. Ci riferiamo, in particolare all evidente vuoto normativo presente nel D.P.R. 337/82, visto che tra le qualifiche previste per i Ruoli Tecnici della Polizia di Stato, non risulta la figura del veterinario per entrambe le specializzazioni in argomento. E noto infatti che le consulenze esterne, attivate grazie a convenzioni ministeriali, allo scopo di garantire il necessario supporto medico presso il Centro di Coordinamento e le Squadre dislocate sul territorio nazionale, comportano elevati costi che, come suggerito, potrebbero essere notevolmente ridimensionati affidando tale incarico ad operatori appartenenti a TUTTI i Ruoli della Polizia di Stato in possesso del titolo di studio previsto per assicurare il servizio veterinario, svincolati dal penalizzate limite anagrafico, che impedirebbe l integrale assorbimento delle professionalità che, come detto, già operano sul territorio senza aver acquisito la qualifica attualmente prevista. Considerazioni particolari: IPPOMONTATI Di seguito riportiamo alcune modifiche da apportare alla bozza di regolamento che a nostro parere si rendono necessarie per migliorarne l efficacia operativa e la funzionalità istituzionale: Primo comma Art. 6 (Assistenza veterinaria) lettera a). a garantire il funzionamento del servizio veterinario sono presenti una infermeria per quadrupedi con annessa sala radiologica e una clinica veterinaria per i cani della Polizia di Stato presso il Centro di Coordinamento. Qualora necessario i predetti presidi sanitari, possono essere utilizzati come pronto soccorso veterinario per eventuali emergenze che interessino le altre squadre a cavallo e cinofili dislocati sul territorio. 2
lettera b). alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato devono essere effettuati ciclicamente interventi di zoo profilassi come dispone la normativa emanata dal Servizio Sanitario Nazionale. lettera c). il veterinario accerta l idoneità sanitaria e certifica le patologie che determinano la riforma. L idoneità relativa allo specifico servizio di polizia è affidata al personale istruttore di equitazione. Ultimo comma: L assistenza veterinaria ai quadrupedi del Centro di Coordinamento e delle articolazioni territoriali è assicurata da veterinari incaricati con apposite convenzioni, veterinari professionisti esterni mediante il titolo di pagamento per la prestazione o da personale della Polizia di Stato appartenente a TUTTI i Ruoli della Polizia di Stato che nel rispetto delle funzionalità gerarchica interna, che comunque deve essere rispettata, siano in possesso del titolo di studio previsto per assicurare il servizio veterinario Art.7: (Convenzioni veterinarie) La Direzione Centrale per le Specialità, sentito il Centro di Coordinamento emana specifiche linee guida relative alle convenzioni che devono essere conformi alla normativa vigente con informativa a tutti gli Ordini nazionali ed europei. Art.10 (Verifiche igienico sanitarie) Primo comma: Il Veterinario incaricato assicura per i quadrupedi del Centro Coordinamento l osservanza delle norme igienico-sanitarie da attuare.. 3
Da non prevedere: Art.15 (Fanfara a cavallo impiego) Sesto comma: Il personale impiegato nella Fanfara a Cavallo deve assicurare continuità di presenza al fine di garantire il mantenimento delle attitudini musicali. In proposito, ove ricorrano gli estremi, su segnalazione del Capo Fanfara, il Dirigente del Centro di Coordinamento può proporre al Servizio Reparti Special il assegnazione del personale cavaliere dalla Fanfara a cavallo ad altro settore ippomontato con sede ove la stessa Fanfara si trova dislocata. Riteniamo che l eventuale e residuale scelta dell Amministrazione di allontanare dalla Fanfara il personale debba ricondursi a percorsi organizzativi scevri da eventuali criteri discriminatori. Art.22: (Infermeria di quadrupedi) Tenendo conto che al coma 5 si evidenzia che l Infermiere di quadrupedi effettua, previa intesa con il settore sanitario. Omissis..le prime cure ai quadrupedi occorre inserire un esplicito chiarimento in merito a quale specifico settore dell Ufficio Sanitario occorrerà fare riferimento in tali circostanze. Riteniamo inoltre che, tenendo conto degli elevati carichi di lavoro attribuiti a tale figura professionale, lo stesso non debba essere impiegato per svolgere mansioni diverse da quelle previste per le competenze attribuite agli infermieri di quadrupedi. Scelta che garantirebbe, tra l altro, la continuità dell attività lavorativa che, com è noto, risulta essere indispensabile per il benessere dei quadrupedi. Ultimo comma: il predetto personale qualificato, non può essere impiegato in servizi ippomontati previsti per il cavaliere in base alla qualifica posseduta, se non in caso di eventi eccezionali o straordinari. 4
Art. 25: (Persistenza dell idoneità psico-fisica per i servizi ippomontati) Riteniamo che l Amministrazione dovrebbe individuare percorsi organizzativi interni mirati a lenire il disagio di quei operatori ai quali, per cause di forza maggiore, non vengono più giudicati permanentemente idonei ai servizi ippomontati. Ultimo comma: Il personale giudicato non idoneo permanentemente allo svolgimento dei servizi ippomontati viene eventualmente restituito ai servizi ordinari tenendo conto, ove possibile, delle preferenze professionali espresse dallo stesso Art.26: (Sospensione delle qualifiche o delle abilitazioni) Tenuto conto della delicatezza dell argomento trattato riteniamo sia assolutamente necessario che la temporanea e prolungata inidoneità, oppure la mancata frequenza del corso di aggiornamento, venga quantificata con riscontri temporali oggettivamente sostenibili e comunque verificabili Art.37 (Caratteristiche stato segnaletico dei cavalli) Riteniamo sia opportuno valutare l introduzione dell obbligatorietà dell iscrizione di ogni quadrupede alla Anagrafe Nazionale Equina e l applicazione di idonei microchip per gli utilizzi consentiti dalla normativa vigente Art.38 (Ruolo e foglio matricolare) 5
Proponiamo che il dato segnaletico previsto dal punto a) debba essere trascritto con certificazione veterinaria. Art:47 (Riforma cavalli) A differenza di quanto previsto nel presente articolo proponiamo che i cavalli possano essere riformati dal servizio perché sofferenti a causa di patologie mediche sanitarie individuate attraverso certificazione rilasciata del veterinario. Inoltre riteniamo che l idoneità ai servizi d istituto dei cavalli debba essere certificata dagli istruttori del Centro di Coordinamento abilitati a tale specifica competenza CINOFILI Art.50 (Tipologia dei Corsi) Art. 53 (Responsabile di Squadra Cinofila) Le modifiche che si vorrebbero apportare con l introduzione del presente articolo, a parere della scrivente dovrebbero essere parzialmente riconsiderate alla luce di una serie di elementi organizzativi gestionali che, oggettivamente, ne condizionano l effettiva applicabilità. Come correttamente indicato nel primo capoverso dell articolo stesso, viene riconosciuta formalmente l importanza e la complessità del ruolo di gestione e coordinamento svolto dai Responsabili di Squadra Cinofila. Pertanto, a nostro parere e nel rispetto delle esigenze individuate dall Amministrazione per garantire un qualificato aggiornamento, occorre preservare le preesistenti condizioni organizzative necessarie per poter continuare a svolgere sul territorio tale incarico che prevede, in particolare, l assunzione diretta di rilevanti responsabilità gestionali nei confronti della dirigenza. 6
A tal proposito, la scelta di avviare gli operatori interessati ai corsi previsti per la qualifica di cinofilo P.G.O.P, non sembra coerente con le suddette prioritarie competenze istituzionali attribuite alla figura di Responsabile di Squadra Cinofila, in quanto il percorso di addestramento individuato, oltre ad allontanare per un lungo ed oneroso periodo i corsisti dall ufficio di competenza, non appare adeguato a fornire una sufficiente formazione necessaria per svolgere compiutamente l incarico attribuito. Inoltre occorre considerare che attualmente sul territorio ricoprono l incarico in argomento operatori che hanno già acquisito qualifiche di Conduttori Cinofili diverse da quella di P.G.O.P. (per esempio Cinofili Antiesplosivo) e che sarebbe evidentemente sconveniente nonchè penalizzante avviare, lo stesso personale, ad un corso della durata di 26 settimane (considerato tra l altro che attualmente i Responsabili di Squadra Cinofila dovrebbero già aver frequentato un corso della durata di 2 settimane) Pertanto, riteniamo necessaria l introduzione nell interno dell articolo 50 (Tipologia dei corsi) della modifica della Circolare del Capo della Polizia N.559/A/1/115.18/22333 del 6 luglio 2010, prevedendo l introduzione di un corso specifico riservato ai Responsabili delle Squadre Cinofile la cui durata, tenendo conto delle esigenze organizzative degli uffici interessati e dell esigenza di abbattere i costi di spesa, venga notevolmente ridotta rispetto al periodo indicato nell art. 55 e comunque non superiore a due mesi. Infine, per quanto concerne la possibilità di assegnare un cane al Responsabile delle Squadre Cinofile, tenendo conto delle criticità logistiche presenti sul territorio nazionale in merito alla preoccupante carenza di canili e/o spazi idonei per l alloggiamento dei cani, riteniamo che si potrebbe valutare di limitare l assegnazione, esclusivamente a coloro che, avendo già acquisito in precedenza la qualifica di Conduttore Cinofilo, sono già assegnatari di un cane. Art. 62 (impiego delle Unità Cinofile) Da non prevedere: Terzo comma: Il personale specialista può essere impiegato nell attività di vigilanza e di supporto logistico della struttura diappartenenza 7