REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI BANCA ANTONVENETA OBBLIGAZIONI TASSO FISSO All'interno del presente Regolamento, le seguenti espressioni riportate nel testo con la lettera maiuscola hanno il seguente significato: Agente di Calcolo indica Banca Antonveneta S.p.A. Avviso Integrativo indica qualunque avviso relativo alle Obbligazioni, emesso dall Emittente e pubblicato ai sensi dell Art. 9 del Regolamento Emittenti. Condizioni Definitive Convenzioni Data di Emissione Data Effettiva di Pagamento Interessi Data di Godimento indica le Condizioni Definitive relative ad ogni Emissione di Banca Antonveneta Obbligazioni Tasso Fisso che verranno rese disponibili tramite Avviso Integrativo pubblicato entro il giorno antecedente l inizio del Periodo di Offerta, redatte conformemente al modello allegato al Prospetto di Base delle Obbligazioni. indicano, nel caso in cui la Data di Pagamento Interessi ovvero la Data di Rimborso delle Obbligazioni non coincidano con un Giorno Lavorativo, rispettivamente le modalità di calcolo e di pagamento degli Interessi e la modalità di rimborso del Capitale. Le Convenzioni applicate a ciascuna Emissione di Obbligazioni saranno indicate nelle Condizioni Definitive. indica il giorno in cui vengono emesse le Obbligazioni facenti parte di ciascuna Emissione di Obbligazioni. indica il giorno in cui sono effettivamente corrisposti gli Interessi da parte dell'emittente al Titolare delle Obbligazioni e coincide con la Data di Pagamento Interessi tranne in quei casi in cui, in base al presente Regolamento, risultano applicabili le Convenzioni. indica il giorno, come indicato nelle Condizioni Definitive, dal quale iniziano a maturare gli Interessi e dal quale decorre il diritto, connesso alle Obbligazioni, a percepirne il pagamento ad ogni Data di Pagamento Interessi. La data di Godimento corrisponde alla Data di Regolamento laddove le Condizioni Definitive prevedano un unica Data di Regolamento. Data di Pagamento Interessi indica ogni giorno, come indicato nelle Condizioni Definitive, nel quale è previsto il pagamento degli Interessi da parte dell'emittente al Titolare delle Obbligazioni. Qualora la Data di Pagamento Interessi non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento degli Interessi verrà effettuato nei modi stabiliti dalle Convenzioni applicabili a ciascuna Emissione di Obbligazioni come specificato nelle Condizioni Definitive. Data Prima Cedola indica la data che sarà indicata nelle Condizioni Definitive in cui verrà effettuato il pagamento della Prima Cedola. Qualora la Data Prima Cedola non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento della Prima
Cedola verrà effettuato nei modi stabiliti dalle Convenzioni applicabili a ciascuna Emissione di Obbligazioni come specificato nelle Condizioni Definitive. Data di Regolamento/Date di Regolamento Data di Rimborso Data di Scadenza Emissione di Obbligazioni Emittente Fondo Interbancario di tutela dei depositi Giorno Lavorativo Interesse/i o Cedole/a Obbligazioni Periodo di Offerta Prezzo di Emissione indica il giorno o i giorni, come indicati nelle Condizioni Definitive, nei quali dovrà essere effettuato da parte dei sottoscrittori delle Obbligazioni il pagamento del Prezzo di Emissione. indica il giorno in cui è effettuato il rimborso del Capitale da parte dell Emittente ed a partire dal quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere e coincide con la Data di Scadenza tranne in quei casi in cui, in base al presente Regolamento, risultano applicabili le Convenzioni. indica il giorno, che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, in cui le Obbligazioni scadono ed è previsto il rimborso del Capitale da parte dell Emittente. indica ciascuna delle Emissioni di Obbligazioni Banca Antonveneta Obbligazioni Tasso Fisso - di volta in volta - effettuate ai sensi del Prospetto di Base. indica Banca Antonveneta S.p.A., con sede in Padova, Piazzetta Turati, 2. indica il Consorzio di diritto privato, costituito ai sensi del D. Lgs. 4.12.1996 n. 659, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti dalla Legge, dai Regolamenti emanati in materia e dallo Statuto. indica un qualsiasi giorno in cui la Borsa di Milano è regolarmente aperta per la normale operatività secondo il calendario TARGET. indica l'importo (espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale) che di giorno in giorno matura a favore del Titolare e che deve essere corrisposto al Titolare in via posticipata ad ogni Data di Pagamento Interessi da parte dell'emittente. indica le Banca Antonveneta Obbligazioni Tasso Fisso. indica il periodo in cui ha luogo il collocamento delle Obbligazioni, che sarà indicato per ciascuna Emissione di Obbligazioni nelle relative Condizioni Definitive. indica il prezzo unitario che sarà indicato nelle Condizioni Definitive a cui vengono offerte al pubblico le Obbligazioni di nuova emissione nel Periodo di Offerta. Nei casi in cui le Obbligazioni possano essere sottoscritte successivamente alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturato tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.
Prima Cedola Rating indica gli Interessi che verranno corrisposti alla Data Prima Cedola ad un tasso di interesse nominale che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. indica il giudizio, emesso sotto forma di combinazioni di lettere e/o cifre, da parte di società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari, sulla capacità dell'emittente di rimborsare gli strumenti finanziari dallo stesso emessi ovvero sulla idoneità di un determinato strumento finanziario ad essere rimborsato. Regolamento Emittenti indica il Regolamento adottato con delibera Consob no. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato). Tasso Fisso Titolare Valore Nominale/Capitale Valore di Rimborso indica il tasso annuo di interesse nominale la cui entità sarà indicata nelle Condizioni Definitive, fisso ed immutabile per tutta la durata di ciascuna Obbligazione. indica colui che risulta il legittimo Titolare delle Obbligazioni in un determinato momento. indica il Valore Nominale delle Obbligazioni che l Emittente si è impegnato a rimborsare al Titolare alla Data di Rimborso ed è l importo su cui si calcolano gli Interessi. indica l importo che verrà rimborsato al Titolare alla Data di Rimborso. 1 Norme Generali Il presente Regolamento disciplina l Emissione di Obbligazioni denominate Banca Antonveneta Obbligazioni a Tasso Fisso. Le Obbligazioni sono titoli dematerializzati, non frazionabili né raggruppabili, con godimento a partire dalla Data di Godimento fino alla Data di Rimborso che attribuiscono al Titolare un diritto ad ottenere il rimborso del Capitale oltre che il pagamento degli Interessi secondo i termini e le modalità previste nel presente Prospetto di Base. 2 Taglio delle Obbligazioni e Regime di Circolazione La quantità di Obbligazioni Banca Antonveneta Obbligazioni Tasso Fisso per ciascuna Emissione di Obbligazioni offerte sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive prima del Periodo di Offerta ovvero successivamente tramite apposito Avviso Integrativo. In ogni caso l'emittente indicherà nelle Condizioni Definitive i criteri e/o le condizioni in base ai quali la quantità delle Obbligazioni saranno determinate. Le Obbligazioni sono emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e delle disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Congiunto Banca d Italia- Consob del 22 febbraio 2008 e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna 6. Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso la Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario
direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, sarà considerato il legittimo titolare delle stesse e sarà autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate. 3 Valore Nominale, Prezzo di Emissione, Data di Scadenza, Periodo di Offerta e Rimborso del Capitale Il Valore Nominale, il Prezzo di Emissione, la Data di Scadenza e il Periodo di Offerta per ciascuna Emissione di Obbligazioni offerte saranno indicate - di volta in volta - nelle relative Condizioni Definitive. Il Prezzo di Emissione potrà essere comunicato anche successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive tramite apposito Avviso Integrativo, in questo caso l'emittente indicherà nelle Condizioni Definitive i criteri o le condizioni in base a cui il Prezzo di Emissione sarà determinato ovvero il Prezzo di Emissione massimo per ciascuna Emissione di Obbligazioni di volta in volta offerte. Il rimborso del Capitale sarà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per le spese, e in un'unica soluzione alla Data di Rimborso indicata nelle Condizioni Definitive. A tale data le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni. 4 Tasso di Interesse, periodicità di corresponsione e Data di Pagamento degli Interessi Le Obbligazioni Banca Antonveneta Obbligazioni Tasso Fisso maturano Interessi al Tasso Fisso determinato dall'emittente nelle Condizioni Definitive. La periodicità del pagamento degli Interessi e le relative Date di Pagamento Interessi per ciascuna Emissione di Obbligazioni offerte saranno indicati - di volta in volta - nelle relative Condizioni Definitive. 5 Convenzioni Nel caso in cui la Data di Pagamento Interessi ovvero la Data di Scadenza delle Obbligazioni non coincidano con un Giorno Lavorativo, le modalità di calcolo e di pagamento degli Interessi e la modalità di rimborso del Capitale vengono determinate in base all applicazione di una o più delle seguenti Convenzioni: (a) Following Business Day, la Convenzione prevede che - nei casi summenzionati - il pagamento degli Interessi e il rimborso del Capitale vengano effettuati il primo Giorno Lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Pagamento Interessi e alla Data di Scadenza; (b) Modified Following Business Day, la Convenzione prevede che - nei casi summenzionati - il pagamento degli Interessi e il rimborso del Capitale vengano effettuati il primo Giorno Lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Pagamento Interessi e alla Data di Scadenza, se tale giorno cade nello stesso mese ovvero, in caso contrario, l'ultimo Giorno Lavorativo dello stesso mese in cui cade, rispettivamente, la Data di Pagamento Interessi e la Data di Scadenza; (c) Adjusted,
la Convenzione prevede che - nei casi summenzionati - il calcolo degli Interessi maturati tenga in considerazione la Data Effettiva di Pagamento Interessi in luogo della prevista Data di Pagamento Interessi a prescindere che alle Obbligazioni in oggetto venga applicata la Convenzione Following Business Day o la Convenzione Modified Following Business Day; (d) Unadjusted, la Convenzione prevede che - nei casi summenzionati - il calcolo degli Interessi maturati tenga in considerazione la prevista Data di Pagamento Interessi e non la Data Effettiva di Pagamento Interessi a prescindere che alle Obbligazioni in oggetto venga applicata la Convenzione Following Business Day o la Convenzione Modified Following Business Day. Le Convenzioni che, nei casi summenzionati, verranno di volta in volta applicate a ciascuna Emissione di Obbligazioni saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive. 6 Diritto di Recesso Qualora sia prevista l offerta delle Obbligazioni fuori dalla sede e dalle dipendenze di Banca Antonveneta S.p.A. tramite promotori finanziari, il Titolare ha la facoltà di recedere entro 7 giorni di calendario dalla sottoscrizione della Scheda di Adesione. 7 Termini di prescrizione I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli Interessi sono divenuti pagabili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. 8 Garanzie Le Obbligazioni offerte non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 9 Modifiche ai Regolamenti L Emittente si riserva il diritto di integrare e modificare senza il consenso degli obbligazionisti, con comunicazione alla Consob, le clausole del Regolamento in caso di: a) errori materiali di calcolo o di ortografia o qualsiasi altro errore materiale e b) condizioni palesemente incomplete o contraddittorie. Tali integrazioni e modifiche sono consentite solo se le stesse non peggiorino, nella sostanza, la posizione economica del titolare delle Obbligazioni. Le integrazioni e le modifiche al Regolamento verranno rese note, a scelta dell Emittente, ove non diversamente previsto dalla legge, per il tramite di un apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale ovvero diffuso sul sito internet dell Emittente (www.antonveneta.it) con contestuale trasmissione dello stesso alla Consob.
10 Modifiche Legislative Gli obblighi dell Emittente derivanti dalle Obbligazioni s intenderanno venuti meno nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione o della disciplina fiscale applicabili, l Emittente accerti in buona fede l impossibilità o l eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, alle stesse. In tali circostanze, l Emittente comunicherà agli obbligazionisti, a scelta dell Emittente, ove non diversamente previsto dalla legge, per il tramite di un apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale ovvero diffuso sul sito internet dell Emittente (www.antonveneta.it) con contestuale trasmissione dello stesso alla Consob che le Obbligazioni sono scadute e con esse i diritti alle stesse incorporati e sarà tenuto a corrispondere agli obbligazionisti una somma di danaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, rappresentante un equo valore di mercato delle Obbligazioni il Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l adempimento degli obblighi. Il pagamento di tali somme di danaro avverrà non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dal Giorno Lavorativo di cui al paragrafo precedente, secondo le modalità che verranno comunicate agli Obbligazionisti, a scelta dell Emittente, ove non diversamente previsto dalla legge, per il tramite di un apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale ovvero diffuso sul sito internet dell Emittente (www.antonveneta.it) con contestuale trasmissione dello stesso alla Consob. Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. 11 Legge Applicabile e Foro Competente Nel caso in cui una qualsiasi delle condizioni e dei termini previsti dal presente Regolamento sono o dovessero divenire invalide in tutto o in parte, le altre previsioni continueranno ad essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni conformi allo scopo e alle intenzioni del presente Regolamento. Il foro competente in esclusiva è il Foro di Padova ovvero, ove l obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell art. 1469 bis c.c., il foro di residenza o domicilio di quest ultimo.