REGOLAMENTO. dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006



Documenti analoghi
Regolamento. dell esame professionale. di specialista in HR. Edizione 2007

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame per I esame di professione di Soccorritrice ausiliaria d ambulanza / Soccorritore ausiliario d ambulanza

REGOLAMENTO D' ESAME per l esame federale di professione di. Libraia / Libraio. (sistema modulare con esame finale)

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

l esame professionale superiore per operatore pubblicitario / operatrice pubblicitaria

1. Disposizioni generali Organizzazione Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi Svolgimento dell esame 6

Organo responsabile per l attestato professionale federale di redattrice di testi pubblicitari / redattore di testi pubblicitari

Esame professionale superiore sistema modulare con esame finale

Perito / Perita in assicurazione con attestato professionale federale

Esame professionale superiore per impresario costruttore diplomato/a secondo il sistema modulare con esame finale

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale superiore di. Esperta finanziaria per PMI Esperto finanziario per PMI

Regolamento d esame. per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2014

- 1 - REGOLAMENTO D ESAME. per l esame professionale di. Consulente finanziaria / Consulente finanziario. con sistema modulare ed esame finale

REGOLAMENTO dell esame professionale per Specialisti in Vendita con attestato federale specializzazione servizio interno e servizio esterno

Visto I articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 professionale,

Unione svizzera delle arti e mestieri (e le sue sezioni) Esame professionale superiore. per il diploma federale di. - Economista aziendale

Esperta in stime immobiliari / Esperto in stime immobiliari

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Regolamento d'esame inerente all'esame professionale superiore per Consulenti in relazioni pubbliche

gli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di podologo.

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale. Esperta turistica diplomata / Esperto turistico diplomato

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

REGOLAMENTO D ESAME. Esame federale di professione di dichiarante doganale 11 GI~J (sistema modulare con esame finale)

visto I articolo 28 cpv 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre ,

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento d esame Concernente I esame professionale di Sorvegliante deii acquedotto

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

l esame professionale superiore di responsabile di formazione

Ordinanza sulla formazione professionale di base

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) (del 14 dicembre 1999)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Manager in Logistica con attestato professionale federale

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO D ESAME PER I CORSI DI LINGUA

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del Diploma cantonale di. Pizzaiolo/a

STATUTO della cassa dei medici società cooperativa

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento d esame. per. l esame professionale superiore di responsabile della comunicazione. del. Pubblicato dall organo responsabile

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ordinanza sulla formazione professionale di base

per Manager turismo della salute e dell attività fisica con diploma federale

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

per l'esame federale di professione di guida turistica del REGOLAMENTO D'ESAME 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Regolamento d esame. per esperte ed esperti in funghi VAPKO. del 5 marzo Osservazioni:

Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011)

Ordinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Regolamento Diploma di studi avanzati (DAS) SUPSI in insegnamento della matematica alla scuola media

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento corso di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione automatica esterna (Regolamento corso base CPR/DAE) 1

Responsabile del settore alberghiero - economia domestica

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO D ESAME. l esame professionale superiore di Supply Chain Manager. del per. Organo responsabile

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

l'esame professionale superiore di fashion designer

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Direttive per la redazione del lavoro di Master e di altri lavori scritti concernenti i moduli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI

Ordinanza del DFI

REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Transcript:

REGOLAMENTO dell esame professionale per specialisti in manutenzione 24.3.2006 versione 2 modificato traduzione 25.01.2010 Con riferimento all articolo 28 capoverso 2 della Legge Federale sulla Formazione Professionale del 13 dicembre 2002 (in seguito chiamata Legge Federale) l organizzazione competente promulga secondo l'articolo 1.2 il seguente regolamento: 1 NORME GENERALI 1.1 Scopo dell'esame Con l'esame professionale i candidati devono dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per pianificare ed eseguire una manutenzione di installazioni. 1.2 Organizzazione competente 1.2.1 L organizzazione competente è la seguente: Maintenance and Facility - Management Society of Switzerland (MFS). 1.2.2 La sfera di applicazione include tutta la Svizzera. 2 ORGANIZZAZIONE 2.1 Composizione della commissione d'esame 2.1.1 L esecuzione dell'esame è affidata ad una commissione d'esame. Questa è composta da 7 a 11 membri nominati dalla MFS per un periodo di 4 anni. 2.1.2 La commissione d esame si autocostituisce. La commissione ha poteri decisionali al momento in cui è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Il presidente decide in caso di parità. 2.2 Compiti della commissione d'esame 2.2.1 La commissione d'esame a) emana la guida al regolamento concernente l'esame b) emette le tasse dell esame secondo il regolamento del 31.12.1997 dell ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT); c) fissa la data e il luogo dell'esame;

- 2 - d) redige il programma d'esame; e) prepara i compiti d'esame e lo esegue; f) sceglie ed incarica gli esperti; g) decide sull'ammissione all'esame e su una sua eventuale interruzione; h) decide sul rilascio del diploma; i) si occupa delle proposte e dei ricorsi; j) si occupa della contabilità e della corrispondenza; k) decide di riconoscere prestazioni di terzi; l) riferisce dell attività eseguita alle istanze superiore e all UFFT; m) si preoccupa dell assicurazione e dello sviluppo della qualità 2.2.2 La commissione d'esame può delegare certi compiti e competenze alla MFS. 2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza 2.3.1 L'esame sottostà alla vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In certi casi la commissione d'esame può autorizzare eccezioni. 2.3.2 L UFFT è invitato tempestivamente all'esame e riceve la documentazione dello stesso. 3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, TASSA D ESAME 3.1 Pubblicazione 3.1.1 La pubblicazione della data dell'esame viene comunicata almeno 5 mesi prima dell inizio dell esame nelle tre lingue nazionali. 3.1.2 La pubblicazione fornisce informazioni almeno su: - la data dell'esame; - la tassa dell'esame; - l'indirizzo d'iscrizione; - il termine d'iscrizione; 3.2 Iscrizione L'iscrizione deve contenere: a) un elenco completo sulla formazione e sulla pratica professionale svolta finora; b) copie degli attestati e dei certificati richiesti per aver diritto di partecipare all'esame; c) informazione sulla lingua richiesta all esame; d) copia di un documento d identità con fotografia; e) indicazione dell ambito professionale secondo la guida. 3.3 Ammissione 3.3.1 È ammesso all'esame chi: a) è in possesso di un attestato federale di tirocinio tecnico e che certifichi di aver avuto, dopo la fine della formazione, un attività di pratica di almeno due anni in una professione tecnica nel campo della manutenzione;

- 3 - b) benché senza possesso dei certificati di formazione necessari, certifichi una pratica professionale di almeno sei anni, di cui almeno due nel relativo settore di specializzazione. Condizione indispensabile è il versamento della tassa d esame secondo la cifra 3.4.1 e la presentazione secondo il termine del rapporto di revisione. 3.3.2 L UFFT decide sull equivalenza dei certificati stranieri 3.3.3 La decisione sull ammissione all esame sarà comunicata al candidato per iscritto almeno 3 mesi prima dell inizio dell esame. Una decisione contraria ne definisce i motivi e comprende un istruzione legale che nomina le autorità per il ricorso e il termine per presentare lo stesso. 3.4 Tassa d'esame 3.4.1 Dopo la conferma di ammissione il candidato deve pagare nei termini previsti la tassa d'esame. La tassa non comprende l'eventuale costo del materiale. 3.4.2 Se il candidato è costretto a ritirarsi a causa di forza maggiore secondo la cifra 4.2 prima o durante gli esami, gli verrà rimborsato l'importo versato deducendo le spese. 3.4.3 Chi non supera l'esame perde ogni diritto di rimborso. 3.4.4 La tassa d'esame per il candidato che ripete l'esame viene fissata di volta in volta dalla commissione d'esame che terrà in considerazione l'estensione della prova. 3.4.5 Per la stampa del diploma e l'iscrizione nel pubblico registro verrà emessa una tassa. Questa verrà emessa al titolare del diploma. 3.4.6 Le spese di viaggio, soggiorno, vitto e assicurazione connesse con l'esame sono a carico del candidato. 4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME 4.1 Convocazione 4.1.1 L esame ha luogo quando almeno 12 candidati adempiono alle condizioni richieste. 4.1.2 Il candidato ha la possibilità di scegliere l esame in una delle tre lingue nazionali: italiano, francese o tedesco. 4.1.3 Il candidato sarà convocato almeno 3 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene: a) il programma d'esame con indicazione della località, della data e dell'orario, nonché dei mezzi ausiliari ammessi e da portare con sé; b) l'elenco degli esperti. 4.1.4 I ricorsi contro la designazione degli esperti devono essere presentati per iscritto alla commissione d'esame almeno 14 giorni prima dell'inizio dell'esame e devono contenere le motivazioni. Questa deciderà definitivamente e darà le necessarie disposizioni. 4.2 Ritiro del candidato 4.2.1 Il candidato può annullare l'iscrizione entro 5 settimane prima dell'inizio dell'esame.

- 4-4.2.2 Dopo questo periodo un annullamento non è più possibile a meno che non ci sia un motivo valido riconosciuto come tale. Si considerano motivi validi: a) chiamata improvvisa per il servizio militare o per la protezione civile; b) malattia, infortunio o maternità; c) lutto famigliare; 4.2.3 il ritiro deve essere annunciato entro i termini per iscritto e con le pezze giustificative alla commissione d'esame. 4.3 Esclusione 4.3.1 I candidati vengono esclusi se: a) utilizzano mezzi ausiliari non ammessi; b) violano grossolanamente la disciplina d'esame; c) abusano della fiducia degli esperti. 4.3.2 L esclusione dall esame deve essere comunicata dalla commissione d esame. Fino ad una decisione finale il candidato ha la possibilità di concludere l esame sotto riserva. 4.4 Sorveglianza dell'esame, esperti 4.4.1 Almeno un esperto del ramo sorveglia in continuazione e coscienziosamente l'esecuzione dei lavori d'esame. Egli metterà per iscritto le proprie osservazioni. 4.4.2 Almeno 2 esperti valuteranno gli esami orali e li giudicheranno decidendo assieme la nota da assegnare. 4.4.3 Almeno 2 esperti valuteranno gli esami scritti e li giudicheranno decidendo assieme la nota da assegnare. 4.4.4 Sono esclusi dal ruolo di esperti coloro che sono parenti stretti del candidato, sono o sono stati superiori o collaboratori dello stesso. 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note 4.5.1 La commissione d'esame si riunisce immediatamente dopo l'esame per raccogliere i risultati dei candidati e decide sulla loro riuscita o meno. È invitato a questa riunione anche un rappresentante dell UFFT. 4.5.2 Esperti che sono parenti stretti del candidato, sono o sono stati suoi superiori o collaboratori sono esclusi dalla riunione per la decisione di attribuzione del diploma. 5 MATERIA D'ESAME E MODALITÀ 5.1 Materia d'esame 5.1.1 L'esame comprende le seguenti materie e le seguenti durate: 1. Basi della manutenzione scritto ca. 3 ore 2. Diagnostica scritto ca. 2 ore 3. Documentazione scritto ca. 2 ore 4. Automazione scritto ca. 2 ore 5. Leggi, prescrizioni, norme e contratti scritto ca. 1 ora

- 5-6. Sicurezza sul lavoro scritto ca. 1 ora 7. Conoscenze del ramo scritto ca. 4 ore orale ca. 40 min Totale ca. 15 ore e 40 min 5.1.2 Ogni capitolo della materia d esame può essere diviso in posizioni e sottoposizioni. Questa suddivisione e la relativa valutazione è compito della commissione d esame. La materia 7 è divisa in tre parti scritte ed una orale. La nota parziale della materia 7 è la media delle quattro note parziali che hanno lo stesso peso. Per la parte orale dovrà essere redatto il documento di rapporto di revisione. Quest ultimo deve essere presentato, dopo aver ricevuto il benestare per presentarsi all esame, almeno sette settimane prima della data dell esame all istanza di contatto. 5.2 Contenuto 5.2.1 La materia di esame dettagliata si trova nella guida all esame annessa al presente regolamento alla cifra 2.21 lett.a. 5.2.2 La commissione d esame decide sulla equivalenza di altri esami o moduli conclusi a livello terziario così come su qualsiasi corso o materia e sulle sue parti del presente regolamento. 6 VALUTAZIONI E NOTE 6.1 Valutazioni 6.1.1 Le note delle materie e delle sottomaterie sono note intere o con il mezzo punto secondo la valutazione della cifra 6.2. 6.1.2 La nota di una materia è la media delle note di una sottomateria. Viene arrotondata ad una cifra decimale. Se il metodo di valutazione porta ad avere una sola nota per materia ci si regola secondo la cifra 6.2. 6.1.3 La nota totale è la media delle note delle singole parti. Viene arrotondata ad una cifra decimale. 6.2 Valori delle note Le prestazioni vengono misurate con le note dal 6 al 1. Una nota maggiore o uguale a 4 definisce un risultato sufficiente; una nota minore di 4 definisce un risultato insufficiente. Tutte le altre note, a parte i mezzi punti, non sono ammesse. 7 SUPERAMENTO E RIPETIZIONE DELL'ESAME 7.1 Condizioni per il superamento dell'esame 7.1.1 L'esame è stato superato quando a) il voto complessivo non è inferiore a 4,0; b) se i voti delle materie 1 e 7 non sono singolarmente inferiori a 4; c) se in non più di una delle altre materie i voti non sono inferiori a 4,0 e in nessun caso ci sia un voto inferiore a 3,0. 7.1.2 L'esame non è stato superato quando a) non si ritira l iscrizione a tempo; b) non ci si presenta in tempo all esame senza un motivo valido;

- 6 - c) ci si ritira dall esame dopo il suo inizio senza un motivo valido; d) si viene esclusi dall esame. 7.2 Certificato d'esame La commissione d esame consegna ad ogni candidato un certificato d esame. In questo documento si trovano almeno: a) le note in tutte le materie e la nota totale; b) l indirizzo professionale del certificato di fine tirocinio; c) il superamento o la bocciatura dell esame; d) se non viene consegnato l attestato professionale viene almeno dato un certificato di frequenza. 7.3 Ripetizione 7.3.1 Chi non ha superato l'esame potrà ripeterlo due volte. 7.3.2 la ripetizione dell esame si estende solo alle materie in cui non sia stata conseguito almeno il voto 5,0. 7.3.3 Per coloro che ripetono l'esame valgono le medesime condizioni di iscrizione e di ammissione come per il primo esame. 8 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA 8.1 Titolo e pubblicazione 8.1.1 Chi ha superato l'esame riceve il relativo attestato professionale federale. Esso viene rilasciato dall'ufft e sottoscritto dal suo direttore e dal presidente della commissione d'esame. 8.1.2 Il titolare dell attestato ha la facoltà di avvalersi del titolo di - Instandhaltungsfachmann / Instandhaltungsfachfrau mit eidgenössischen Fachausweis) - Agent / Agente de maintenance (avec brevet fédéral) - specialista in manutenzione con attestato professionale federale Per la traduzione inglese si consiglia: maintenance specialist with federal certicate of higher vocational education and training. 8.1.3 I nomi dei titolari vengono resi pubblici e iscritti in un registro tenuto dall'ufft. Viene comunque riservato il principio della legislazione sulla protezione dei dati. 8.2 Ritiro dell'attestato professionale 8.2.1 L'UFFT può ritirare un attestato ottenuto in modo illegale. Resta riservato il procedimento penale. 8.2.2 La decisione dell'ufft può essere impugnata davanti al Dipartimento Federale dell'economia Pubblica (DFE) entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

- 7-8.3 Diritto di ricorso 8.3.1 Contro la decisione della commissione d'esame per la mancata ammissione all'esame o per il rifiuto dell attestato, é possibile presentare ricorso presso L'UFFT entro 30 giorni della sua ricezione. Il ricorso dovrà contenere le istanze del ricorrente e le sue motivazioni. 8.3.2 In merito ai ricorsi decide in prima istanza L'UFFT. La sua decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua ricezione davanti al Dipartimento Federale dell'economia Pubblica (DFE) che decide in modo definitivo. 9 COPERTURA DEI COSTI D'ESAME 9.1 Quote, rendiconto 9.1.1 Il comitato della MFS, su richiesta della commissione d'esame, stabilirà le quote in base alle quali verranno compensati i membri della commissione d'esame e gli esperti. 9.1.2 I costi dell'esame sono a carico della MFS, nella misura in cui essi non vengano coperti dalla tassa d'esame, dal contributo federale e da altre sovvenzioni. 9.1.3 All'UFFT, per la domanda del contributo federale, viene consegnato un rendiconto dettagliato secondo le sue istruzioni. 10 DISPOSIZIONI FINALI 10.1 Annullamento del regolamento vigente Il regolamento del 29.01.1993 sull esame professionale per specialisti in manutenzione viene annullato. 10.2 Disposizioni transitorie 10.2.1 Il primo esame che sottostà al presente regolamento d esame avrà luogo nel gennaio 2007. 10.2.2 I ripetenti che hanno sostenuto l esame con il regolamento del 29.01.1993 hanno diritto ad 1 rispettivamente 2 possibilità di ripetizione. 10.3 Entrata in vigore Questo regolamento entra in vigore dal 1. gennaio 2007.

- 8-11 EMISSIONE E APPROVAZIONE Sursee, 1 Dicembre 2005 MFS Maintenance and Facility - Management Society of Switzerland Guido Walt, Presidente Il presente regolamento è approvato. Berna, Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia La Direttrice Dr. Ursula Renold