CONVENZIONE-QUADRO PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA AI SENSI



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Rep. n. / Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 23.12.2013. IL SEGRETARIO COMUNALE f.to dott. Graziano Sensato CONVENZIONE-QUADRO PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA AI SENSI DELL ART. 8 TER L.P. 27.12.2010 N. 27, COME INSERITO DALL ART. 6 DELLA L.P. 27.12.2012 N. 25 L anno duemilatredici, il giorno del mese di presso, tra le parti: i Comuni di: CANAZEI, in persona del Sindaco pro tempore Mariano Cloch, nato a il, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale; CAMPITELLO DI FASSA, in persona del Sindaco pro tempore Renzo Valentini, nato a il, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale; MAZZIN, in persona del Sindaco pro tempore Fausto Castelnuovo, nato a il, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale; VIGO DI FASSA, in persona del Sindaco pro tempore Franco Lorenz, nato a il, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale; SORAGA, in persona del Sindaco pro tempore Roberto Pellegrini, nato a il, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale; 1

Premesso e ricordato che: l art. 8 ter della L.P. 27.12.2010 n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), come inserito dall art. 6 della L.P. 27.12.2012 n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) introduce, per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, un nuovo strumento per l esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale; la nuova norma prevede in particolare che dal 01.01.2013 i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti non procedano all'assunzione di figure di segretario o vicesegretario; prevede altresì che, in caso di cessazione dal servizio di segretari di ruolo, la loro sostituzione è consentita nella misura necessaria ad assicurare la presenza sul territorio della Comunità di un segretario ogni 2.000 abitanti e che dal 01.07.2013 i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, compresi nel territorio di ciascuna Comunità, esercitino il servizio di segreteria in gestione associata con altro Comune del territorio (con popolazione inferiore o anche superiore ai 2.000 abitanti), nel rispetto di una convenzione-quadro elaborata per ciascun territorio da un organismo rappresentativo composto dai rappresentanti degli enti soggetti all obbligo; possono aderire alla convenzione-quadro anche i Comuni dello stesso territorio con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti, nonché la Comunità con la propria sede segretarile, in tal caso con integrazione nell organismo rappresentativo che decide sulla riorganizzazione del servizio anche dei rispettivi rappresentanti; i segretari titolari degli enti aderenti alla gestione associata di segreteria rimangono incardinati nell'ente di rispettiva appartenenza e le convenzioni di segreteria già in corso saranno adeguate ove necessario a quanto previsto dalla convenzione-quadro; la convenzione-quadro deve individuare i criteri e le modalità di organizzazione del servizio e stabilire come i segretari dei Comuni aderenti provvederanno alla copertura delle sedi vacanti o temporaneamente scoperte dei medesimi Comuni aderenti e alla copertura, anche temporanea, della sede segretarile della Comunità, potendo anche svolgere funzioni di coordinamento dei servizi associati affidati dai Comuni alla Comunità; tale servizio è finalizzato a ridurre nel complesso i costi sostenuti dai singoli Comuni per il servizio di segreteria ed ottimizzare l impiego delle risorse professionali presenti sul territorio, consentendo la copertura in condizioni 2

adeguate anche delle sedi che richiedono prestazioni ridotte in termini di orario e la sostituzione temporanea sulle sedi senza ricorrere a incarichi di supplenza; la convenzione-quadro per la riorganizzazione del servizio è adottata dall organismo rappresentativo degli Enti aderenti (dei Comuni con meno di 2.000 abitanti del territorio della Comunità, anche se attualmente già convenzionati, nonché dei Comuni più grandi o della Comunità stessa, se questi Enti aderiscono alla convenzione-quadro) e quindi deve essere approvata dai Consigli dei Comuni aderenti. Tutto ciò premesso, al fine di adempiere a quanto disposto dall art. 8 ter della L.P 27.12.2010 n. 27, come inserito dall art. 6 della L.P. 27.12.2010 n. 25, i Comuni di cui in epigrafe, convengono e stipulano la seguente 3

CONVENZIONE-QUADRO ART. 1 - Ambito di applicazione e dotazione organica 1. I Comuni di Canazei, Campitello di Fassa, Mazzin, Vigo di Fassa e Soraga, individuano i seguenti criteri e modalità per l organizzazione del servizio di segreteria nel rispetto di quanto disposto dall art. 8 ter della L.P. 27/2010, come inserito dall art. 6 della L.P. 25/2012. 2. I sopraccitati Comuni danno atto che, a seguito delle risultanze del censimento della popolazione svoltosi nell anno 2011, la loro popolazione complessiva, al 31.12.2011, è pari a 5081 unità e che pertanto, ai fini del rispetto del parametro di cui al suddetto art. 8 ter, comma 7, la dotazione organica dei segretari comunali nell ambito di competenza dei Comuni individuati dal presente articolo è individuata in 3 unità così suddivise: - un segretario comunale presso il Comune di Canazei; - un segretario comunale presso i Comuni convenzionati di Campitello di Fassa e Mazzin; - un segretario comunale presso i Comuni convenzionati di Vigo di Fassa e Soraga. 3. La dotazione organica, come individuata nel presente articolo, si intende invariata per tutta la durata della presente convenzione-quadro, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 3. ART. 2 - Gestioni associate del servizio di segreteria 1. Nei Comuni di Campitello di Fassa e Mazzin, e di Vigo di Fassa e Soraga sono già in essere convenzioni di segreteria ai sensi dell art. 59 del Testo Unico delle leggi regionali sull ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dall art. 47 del Testo Unico delle leggi regionali sull ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L e ss.mm. che vengono mantenute nel rispetto di quanto stabilito dalla presente convenzione-quadro. 2. Il Comune di Canazei, attualmente non convenzionato con alcun altro Comune, mette a disposizione il proprio servizio di segreteria per le esigenze organizzative 4

di cui all art. 5 della presente convenzione-quadro. 3. Tutti gli Enti aderenti alla presente convenzione-quadro informano il Presidente dell organismo di cui al successivo art. 8 della necessità di modificare, prorogare o sciogliere le convenzioni del servizio di segreteria fra essi stipulate, con un preavviso di almeno due mesi. 4. Ai sensi dell art. 8 ter, comma 3, della L.P. 27/2010, come inserito dall art. 6 della L.P. 25/2012, possono aderire alla presente convenzione-quadro anche i Comuni del Comun General de Fascia con popolazione pari o superiore a 2000 abitanti, nonché il Comun General de Fascia. ART. 3 - Durata e modifiche 1. La presente convenzione-quadro ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione della stessa e può essere oggetto di apposita modifica nel caso di sopravvenute modifiche normative tali da incidere sugli elementi sostanziali della stessa. 2. La presente convenzione-quadro può, altresì, essere oggetto di apposita modifica nel caso di novazione soggettiva delle parti stipulanti, tale da incidere sul riparto e sui carichi di lavoro definiti nei successivi artt. 4 e 5. Le ipotesi di modifica sono oggetto di specifico parere rilasciato dall organismo previsto dal successivo art. 8. ART. 4 - Modalità di copertura delle sedi segretarili per assenze inferiori a un mese 1. Nel caso di assenza del segretario titolare di sede per un periodo inferiore ad un mese, i Comuni aderenti alla presente convenzione-quadro si obbligano a garantire la copertura di tale sede, mediante i rispettivi segretari, secondo un principio di rotazione paritario tra gli stessi ed in relazione alle disponibilità ed esigenze degli Enti associati. 2. Rimane ferma la possibilità di differente accordo tra i Comuni ed i segretari coinvolti, in relazione alle esigenze contingenti ed alle singole disponibilità, nel rispetto del criterio di cui al comma 1. 5

ART. 5 - Modalità di copertura delle sedi segretarili per assenze superiori ad un mese o nel caso di sede vacante 1. Nel caso di assenza del segretario titolare di sede per un periodo superiore ad un mese, i Comuni aderenti alla presente convenzione-quadro verificano la possibilità di garantire la copertura della sede, mediante i rispettivi segretari, dando atto che le sedi temporaneamente scoperte verranno coperte in via principale dal segretario in servizio presso un unico Comune. 2. Qualora il segretario di cui al comma precedente, per motivate e comprovate ragioni oggettive che esulano dal normale svolgimento della attività amministrativa, non possa procedere alla copertura della sede, la stessa viene garantita dagli altri segretari, previa autorizzazione da parte del Comune di appartenenza. 3. Qualora non si riscontri la disponibilità di alcun Comune, il Presidente dell organismo di cui all art. 8 della presente convenzione-quadro può indicare il segretario destinato alla copertura della sede. 4. Nel caso di sede vacante, il Comune può: verificare la possibilità di coprire la sede vacante mediante un segretario in servizio presso uno o più Comuni aderenti alla presente convenzione; chiedere la copertura della sede, secondo quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del Testo Unico delle leggi regionali sull ordinamento del personale dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L e ss.mm. 5. Per la copertura delle sedi si applica un principio di rotazione tra i segretari tenuto conto, in via principale, del numero dei Comuni in cui il segretario presta già servizio e di eventuali funzioni di coordinamento dei servizi gestiti in forma associata svolte dal segretario stesso. ART. 6 - Clausola di salvaguardia 1. Qualora la copertura della sede non possa essere garantita secondo quanto disposto dall art. 5, in quanto nel territorio del Comun General de Fascia ciascun segretario svolge servizio in uno o più Comuni la cui popolazione complessivamente considerata raggiunge il numero di 2000 abitanti, il Presidente dell organismo di cui all art. 8 può chiedere la copertura della sede, secondo quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del Testo Unico delle leggi regionali 6

sull ordinamento del personale dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L e ss.mm. ART. 7 - Gestione associata di servizi 1. Ai segretari dei Comuni aderenti alla presente convenzione possono essere attribuite anche funzioni di coordinamento nella gestione associata del servizio contratti ed appalti, o di altri servizi da gestire in forma associata in via prioritaria secondo i criteri di cui all art. 5 della presente convenzione-quadro. 2. Resta comunque ferma una eventuale diversa organizzazione delle funzioni di coordinamento del servizio contratti e appalti, o eventualmente, qualora se ne ravvisi la necessità, di altri servizi associati affidati alla Comunità, tenuto conto anche della volontà espressa dai Comuni non aderenti alla presente convenzionequadro. ART. 8 Forme di consultazione Organo di governo della gestione associata del servizio di segreteria 1. I Comuni aderenti alla presente convenzione-quadro concordano di istituire un organismo rappresentativo costituito dai Sindaci firmatari della presente convenzione-quadro, definito organo di governo, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività del servizio di segreteria. 2. In occasione della prima seduta, i rappresentanti degli enti aderenti eleggono il Presidente ed il Vice Presidente dell organo di governo, assicurando l alternanza di genere fra le due cariche. L elezione ha luogo in forma palese e a maggioranza assoluta dei componenti, salvo che la maggioranza dei componenti non richieda il voto a scrutinio segreto. 3. Il Presidente ed il Vicepresidente rimangono in carica fino al rinnovo dei Consigli comunali. 4. In caso di impedimento o assenza, il Sindaco può essere sostituito dal Vicesindaco per la partecipazione alla sedute dell organo di governo. 5. Le funzioni di segretario dell organo di governo sono svolte dal segretario del Comune di maggiori dimensioni tra quelli aderenti o da altro segretario indicato dallo stesso organo di governo e dipendente di uno dei Comuni aderenti alla 7

presente convenzione. 6. Le decisioni dell organo di governo si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli enti aderenti. L espressione del voto è effettuata, di norma, in forma palese. 7. L organo di governo si riunisce almeno una volta all'anno ed è tenuto a verificare, congiuntamente alle unità del personale interessate, l'andamento del servizio. 8. Il Presidente è tenuto a garantire la corretta esecuzione della presente convenzione-quadro al fine di assicurare la copertura delle sedi scoperte; è altresì l organo deputato ad attivare le richieste di cui all art. 6. 9. Il Presidente è inoltre tenuto a convocare l organo di governo entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni dei Comuni di cui all art. 2 della presente convenzione-quadro. ART. 9 Trattamento economico 1. I segretari in servizio presso i Comuni aderenti alla gestione associata di segreteria rimangono incardinati nella pianta organica del Comune di rispettiva appartenenza e conservano l inquadramento acquisito presso lo stesso. 2. Ai segretari spetta il trattamento economico, retribuzione fondamentale e retribuzione accessoria, definito dalla contrattazione collettiva, dalle norme legislative e regolamentari in vigore. 3. Il trattamento economico e lo stato giuridico del segretario che copre temporaneamente un altra sede in esecuzione della presente convenzione-quadro sono quelli previsti dalla legge e dal contratto collettivo per le convenzioni di segreteria, salvo differenti disposizioni che dovessero essere emanate. La copertura di una sede segretarile da parte di un segretario già in servizio presso due Comuni costituisce elemento di valutazione ai fini della maggiorazione, nei limiti contrattualmente previsti, dell indennità di risultato. 4. L Ente presso il quale è prestato il servizio rimborsa all Ente titolare del rapporto di lavoro il costo della prestazione, parametrato al tempo di servizio prestato, nonché l eventuale maggiorazione di cui al comma precedente, entro tre mesi dalla data di cessazione del servizio. ART. 10 - Rimborso spese di viaggio 8

1. Al segretario comunale che presta attività secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della presente convenzione-quadro spetta il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, per recarsi da uno all altro degli Enti aderenti in base ai criteri stabiliti per le missioni dei dipendenti comunali. Le spese sono esclusivamente a carico dell ente nell interesse del quale le prestazioni vengono effettuate. 2. In caso di accesso diretto del segretario comunale dalla propria residenza all ente presso cui effettua il proprio servizio, allo stesso spetta il rimborso delle spese di viaggio eccedenti il chilometraggio tra la sua residenza ed il Comune di appartenenza. Tale spesa è a carico del Comune con la sede temporaneamente scoperta. ART. 11 - Rimborso spese di missioni e trasferte 1. Le spese per le missioni e/o le trasferte svolte dal segretario sono esclusivamente a carico dell Ente nell interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate. La spesa per le missioni e le trasferte di interesse Comune sono a carico degli enti interessati in parti eguali. Le spese di aggiornamento e formazione sono a carico del Comune di cui il segretario è incardinato, salvo diverso specifico accordo. ART. 12 - Risoluzione delle controversie 1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti aderenti alla presente convenzione-quadro deve essere ricercata in via bonaria, attuando forme di consultazione all interno dell organo di governo di cui al precedente art. 8. ART. 13 - Aspetti fiscali 1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato fra enti pubblici territoriali) in base all art. 16 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 ss.mm. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione in caso d uso. 9

Letto confermato e sottoscritto. COMUNE DI CANAZEI - Mariano Cloch - COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA - Renzo Valentini - COMUNE DI MAZZIN - Fausto Castelnuovo - COMUNE DI VIGO DI FASSA - Franco Lorenz - COMUNE DI SORAGA - Roberto Pellegrini - 10