La norma UNI EN 795 e le linee vita come sistema di protezione.



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Transcript:

Convegno Nazionale Professione Geometra: esperto in sicurezza 9 novembre 2012 La norma UNI EN 795 e le linee vita come sistema di protezione. Dott. Michele MONTRANO LAVORI IN QUOTA Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Piano stabile: piano di arrivo che, in caso di caduta, deve essere sufficiente solido e indeformabile in modo da evitare che il lavoratore, dopo un primo impatto, continui la caduta. 1

LAVORI IN QUOTA RISCHIO DI CADUTA Il lavoro in quota può essere eseguito in condizioni di sicurezza ed in condizioni ergonomiche adeguate, a partire da un luogo adatto allo scopo LAVORI IN QUOTA RISCHIO DI CADUTA Il lavoro in quota non può essere eseguito in condizioni di sicurezza ed in condizioni ergonomiche adeguate, a partire da un luogo adatto allo scopo devono essere scelte attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale 2

Nei lavori in quota, dove i lavoratori sono esposti a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall alto, e quando il dislivello è maggiore di quello imposto dalla legislazione vigente, devono essere adottate misure di protezione collettive (parapetti, impalcati, reti, ecc.). I rischi residui devono essere eliminati o ridotti mediante l uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) di posizionamento o di arresto caduta. LAVORI IN QUOTA Il datore di lavoro, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. RISCHIO DI CADUTA Il lavoro in quota non può essere eseguito in condizioni di sicurezza ed in condizioni ergonomiche adeguate, a partire da un luogo adatto allo scopo. 3

LAVORI IN QUOTA QUANDO NON SONO ATTUATE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. RISCHIO DI CADUTA Il lavoro in quota non può essere eseguito in condizioni di sicurezza ed in condizioni ergonomiche adeguate, a partire da un luogo adatto allo scopo. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4

Nei lavori di piccola manutenzione e di breve durata la spesa legata all utilizzo di idonee opere provvisionali è ritenuta insostenibile se confrontata al basso costo dei lavori. I rischi che derivano dall allestimento delle opere provvisionali collettive sono spesso più gravi dei rischi legati ai lavori di breve durata. Selezione dei sistemi di arresto caduta La scelta delle priorità dei livelli di protezione dalle cadute dall alto va effettuata secondo lo schema sotto riportato. CADUTA TOTALMENTE PREVENUTA - IMPOSSIBILE CADUTA CONTENUTA CADUTA LIBERA LIMITATA CADUTA LIBERA Quando si prevede un rischio di caduta dall alto, sia libera, sia limitata, sia contenuta, l utilizzatore deve usare una imbracatura per il corpo con relativo dispositivo anticaduta. In ogni caso il sistema di arresto caduta non deve trasmettere all utilizzatore una forza maggiore di 6,0 kn. (IMPATTO D URTO) 5

Che cos è un impatto d urto? All'arresto di una caduta infatti l'operatore subisce un impatto d'urto che può provocare delle lesioni. 400 dan : comparsa di postumi cervicali 600 dan : soglia accettabile per il corpo umano 1000 dan : limite superiore - postumi molto importanti - rischio di morte - Grazie a moltissimi test eseguiti in molteplici settori di attività (sanità. Settore automobili, settore aereo, etc.) è stato stabilito che il corpo umano può reggere colpi fino ad un massimo di 6 KN; oltre questa soglia il corpo umano riporta danni permanenti. Oltre che come limite massimo per i dispositivi anticaduta, questo limite viene imposto in tutti quei settori dove, un superamento della soglia limite, può procurare danni ad eventuali persone: es. limite massimo per cinture di sicurezza automobili, come strappo nell apertura di paracadute, elastici bungeejump, etc. L assorbitore d energia, permette di dissipare l energia generata in caso di caduta assicurando che la forza di impatto non ecceda mai i 6 KN. 6

SISTEMI INDIVIDUALI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE Allo scopo di elaborare un insieme coerente e omogeneo di norme, la EN 363 è stata revisionata per trattare tutti i tipi di sistemi individuali per la protezione contro le cadute. La norma modificata descrive le caratteristiche e i principi per l'assemblaggio dei sistemi individuali per la protezione contro le cadute in generale e dei sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro, di arresto caduta, di accesso mediante corda e di salvataggio, quali forme specifiche di sistemi individuali per la protezione contro le cadute. Per comodità dell'utilizzatore, sono forniti esempi di una serie di sistemi, con figure per illustrare le diverse forme dei sistemi e le loro caratteristiche. SISTEMI INDIVIDUALI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE I dispositivi individuali per la protezione contro le cadute sono assemblati per creare sistemi individuali per la protezione contro le cadute. La norma EN 363 tratta tutti i tipi di sistemi individuali per la protezione contro le cadute e specifica le caratteristiche generali e l'assemblaggio di tali sistemi individuali. Fornisce esempi per i tipi specifici di sistemi individuali per la protezione contro le cadute e descrive come componenti possano essere assemblati in sistemi. 7

Sistema individuale per la protezione contro le cadute: assemblaggio di componenti destinato a proteggere l'utilizzatore contro le cadute dall'alto, comprendente un dispositivo di tenuta del corpo e un sistema di attacco che può essere collegato a un punto di ancoraggio affidabile. I sistemi individuali per la protezione contro le cadute proteggono l'utilizzatore contro le cadute dall'alto evitando o arrestando la caduta libera. Essi comprendono: - sistemi di trattenuta; - sistemi di posizionamento sul lavoro; - sistemi di accesso mediante corda; - sistemi di arresto caduta; - sistemi di salvataggio. Caratteristiche Un sistema individuale per la protezione contro le cadute è costituito da un assemblaggio di componenti collegati tra di loro in modo separabile o inseparabile. Un sistema individuale per la protezione contro le cadute comprende un dispositivo di tenuta del corpo che è collegato a un punto di ancoraggio affidabile mediante un sistema di attacco, costituito da uno o più componenti generalmente inclusi nel sistema in base al suo uso previsto (per esempio cordini, connettori, anticaduta, dispositivi di ancoraggio). 8

SISTEMA DI TRATTENUTA SISTEMA DI POSIZIONAMENTO 9

SISTEMA DI POSIZIONAMENTO SISTEMA DI ACCESSO MEDIANTE CORDA 10

SISTEMA DI ARRESTO CADUTA CON CORDINO E ASSORBITORE DI ENERGIA SISTEMA DI ARRESTO CADUTA CON CORDINO E ASSORBITORE DI ENERGIA SU UNA LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE 11

SISTEMA DI ARRESTO CADUTA CON ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE SISTEMA DI ARRESTO CADUTA CON ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO COMPRENDENTE UNA LINEA DI ANCORAGGIO RIGIDA 12

SISTEMA DI ARRESTO CADUTA CON ANTICADUTA DI TIPO GUIDATO COMPRENDENTE UNA LINEA DI ANCORAGGIO FLESSIBILE SISTEMA DI SALVATAGGIO 13

SISTEMA DI SALVATAGGIO CON DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO La norma UNI EN 795 La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall alto. 14

Dispositivi di ancoraggio UNI EN 795 SINGOLI MULTIPLI FISSI MOBILI devono essere in grado di assicurare il collegamento ai DPI previsti dal sistema di protezione ed essere in grado di sostenere il carico trasmesso dalla eventuale caduta dell operatore Definizioni Elemento: parte di un componente o di un sottosistema. Corde, cinghie, elementi di attacco, accessori e linee di ancoraggio sono esempi di elementi. Componente: parte di un sistema venduto dal fabbricante e fornito con imballaggio, marcatura e istruzioni per l'uso. Supporti per il corpo e cordini sono esempi di componenti di un sistema. Punto di ancoraggio: elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio. 15

Definizioni ancoraggio strutturale: elemento o elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale. ancoraggio strutturale di estremità: ancoraggio strutturale a ogni estremità di una linea d'ancoraggio flessibile. ancoraggio strutturale intermedio: ancoraggio strutturale che può essere necessario come elemento aggiuntivo tra gli ancoraggi strutturali di estremità. Definizioni linea di ancoraggio: linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale. rotaia di ancoraggio: linea rigida tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale. punto di ancoraggio mobile: elemento mobile aggiuntivo montato sulla linea di ancoraggio o sulla rotaia di ancoraggio, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale. 16

Definizioni arresto terminale: caratteristica che garantisce l'impossibilità che il punto di ancoraggio mobile o il dispositivo di protezione individuale si stacchi involontariamente dalla linea o rotaia di ancoraggio. collegamento: cordino, assorbitore di energia o altro dispositivo applicato al punto di ancoraggio mobile di una linea di ancoraggio flessibile e conforme alle specifiche del fabbricante. 17

Classe A1 La classe A1 comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate, per esempio pareti, colonne, architravi. Classe A1 - Esempi di ancoraggi strutturali CLASSE A1 R = 1000 dan = 1000 kg Punto di ancoraggio a Norma UNI EN 795 Classe A1 con testa girevole a 360 rispetto all asse verticale. 18

Classe A2 La classe A2 comprende ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a tetti inclinati. Classe A2 - Esempi di ancoraggi strutturali progettati per il fissaggio a tetti inclinati ancoraggi tipo A2 per coperture inclinate R = 1000 dan = 1000 kg Punto d ancoraggio fisso classe A2 tipo coppo toscano. Punto di ancoraggio per la realizzazione di un sistema anticaduta su superfici di sviluppo limitato. Limitazione effetto pendolo operatore. Creare percorsi di accesso. 19

inserimento negli angoli di punti di ancoraggio singolo 20

Classe B La classe B comprende dispositivi di ancoraggio provvisori portatili Classe B - Esempi di dispositivi di ancoraggio provvisori portatili Classe B Gli ancoraggi tipo B, essendo mobili, sono considerati DPI e devono essere marcati CE 21

Classe C La classe C comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali. Ai fini della norma per linea orizzontale si intende una linea che devia dall'orizzontale per non più di 15. Classe C - Esempi di dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali 22

Classe C - Esempi di dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali Le linee flessibili classe C possono avere una deformazione del sistema data dall allungamento del dispositivo di assorbimento energia e dal cavo utilizzato in tensione. In particolare la deformazione della campata della linea interessata dalla caduta avviene in un piano passante per i punti di aggancio e/o deviazione del cavo (estremità o intermedio) ed il punto di aggancio del DPI dell operatore. Ai fini della determinazione del tirante d aria necessario occorre quindi conoscere il valore della deformazione del sistema (freccia) valutata nel piano di deformazione del sistema, nelle varie configurazioni dello stesso. 23

Classe D La classe D comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali. Classe D - Esempi di dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali In caso di caduta, le forze esercitate sulla struttura portante sono ripartite in modo uniforme sui diversi punti di ancoraggio intermedi, anziché soltanto sui terminali, come nei sistemi flessibili, o con un solo di ancoraggio singolo. Il binario può assorbire forze di ritenuta fino a 100 kg, senza deformarsi permanentemente. 24

Classe E La classe E comprende ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali. Per l'uso di ancoraggi a corpo morto, una superficie si intende orizzontale se devia dall'orizzontale per non più di 5. Classe E - Esempi di ancoraggi a corpo morto Classe E comprende ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali (recipienti colmi di acqua o strutture provvisorie assemblabili e non fisse aventi un certo peso). Limite di distanza dal bordo del tetto per dispositivi di ancoraggio a corpo morto 25

Classe E comprende ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali (recipienti colmi di acqua o strutture provvisorie assemblabili e non fisse aventi un certo peso). Limite di distanza dal bordo del tetto per dispositivi di ancoraggio a corpo morto Alcune Regioni, Provincie e Enti sono intervenuti sulla materia: ASL della Provincia di Bergamo 15-07-2003 USL di Modena e Reggio Emilia 15-07-2003 Regione Lombardia Circolare n. 4/SAN/2004 del 23-01-2004 Regione Toscana - DPGR 23 novembre 2005,n.62 (62/R) Regione Friuli Venezia Giulia 05-09-2006 "Linee guida per la prevenzione del rischio di caduta dall'alto - Lavorare in sicurezza sulle coperture degli edifici" Provincia autonoma di Trento - Legge provinciale 9 febbraio 2007, n.3 e Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n.7-114/leg Regione Veneto - Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4 ; Dgr. n. 2774 del 22 settembre 2009; Allegato A e B alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012 Regione Lombardia - decreto 119 del 14-01-2009 Regione Emilia Romagna - bollettino ufficiale 2 marzo 2009 Regione Piemonte - legge regionale 14 luglio 2009, n.20; Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica (art.15) Regione Liguria - legge regionale 15 febbraio 2010, n.5 Regione Umbria deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 1284; Approvazione delle Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall'alto Regione Sicilia decreto 5 settembre 2012, Assessorato della salute (G.U. della regione Sicilia del 5 ottobre 2012) 26

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