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Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI FAMILIARI. 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO La legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglia) all articolo 1 ha previsto, per l anno 2012, l istituzione di un fondo da destinare a interventi volti al sostegno del potere di acquisto dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà a seguito della situazione di crisi economico-finanziaria del Paese e della conseguente riduzione dei redditi familiari. L intervento consiste nell erogazione di una somma una tantum in favore dei nuclei familiari, residenti in Provincia, la cui condizione economicopatrimoniale sia inferiore alla soglia determinata con deliberazione della Giunta provinciale, con esclusione di quelli aventi i requisiti per l accesso all intervento previsto all articolo 35, comma 2, della legge provinciale sulle politiche sociali (cosiddetto reddito di garanzia). La norma prevede inoltre che l intervento sia erogato a un solo componente per nucleo familiare e che lo stesso possa essere diversificato in relazione alla composizione del nucleo familiare, all eventuale nascita di un figlio nell anno precedente alla data di adozione della deliberazione attuativa e all impatto dei fattori che hanno determinato la riduzione del potere d acquisto. Infine viene demandato ad un provvedimento della Giunta provinciale la definizione dei criteri e delle modalità per l attuazione dell intervento medesimo. 2. FINALITA Scopo dell intervento è quello di supportare in via generale la capacità di spesa delle famiglie attraverso l erogazione di una somma priva di vincolo di destinazione. La predetta agevolazione viene calcolata tenendo conto dell aumento dei prezzi dei beni di consumo ricorrenti in conseguenza della crisi economico-finanziaria, dell impatto delle misure fiscali introdotte dal Governo nazionale per raggiungere gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica concordati a livello europeo e dell impatto della nascita di un figlio, nel primo anno di vita dello stesso, sul reddito del nucleo familiare. 3. SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare dell intervento i nuclei familiari che possiedono i seguenti requisiti: residenza anagrafica del richiedente in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda; condizione economica del nucleo familiare, misurata attraverso l indicatore ICEF, uguale o inferiore alla soglia di 0,24, ad esclusione di quelli aventi i Pag. 1 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S144-00521

requisiti per accedere all intervento previsto all articolo 35, comma 2, lettera a) della legge provinciale sulle politiche sociali (cosiddetto reddito di garanzia), secondo la disciplina vigente alla data di presentazione della domanda dell intervento di cui al presente provvedimento, con le seguenti specificazioni relative alla valutazione della condizione economica (i cui rinvii si riferiscono all allegato 2 dell attuale disciplina sul reddito di garanzia): o non trova applicazione la deroga di cui alla lettera a) del paragrafo 2); o in deroga a quanto previsto al paragrafo 3), l aggiornamento delle dichiarazione ICEF viene effettuata in base a quanto previsto al punto 4) lettera a) del presente provvedimento. Peraltro qualora il nucleo familiare escluso dall accesso all intervento di cui al presente provvedimento in quanto rientrante fra quelli aventi i requisiti per beneficiare del reddito di garanzia, dimostri che, nel periodo dal 01 luglio 2012 al 31 dicembre 2012, è stata rifiutata la domanda per tale intervento per motivi afferenti la condizione economico patrimoniale, può chiedere la rivalutazione della domanda già presentata per l intervento in oggetto. In tale caso la rivalutazione è fatta prescindendo dal vincolo di incompatibilità con i requisiti per il reddito di garanzia. Può beneficiare dell intervento un solo componente per nucleo familiare. 4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE. La valutazione della condizione economica è effettuata in base all indicatore ICEF determinato secondo quanto previsto dalla disciplina in vigore al momento della presentazione della domanda e tenuto conto di quanto stabilito per le politiche sul diritto allo studio (servizio mensa, trasporto studenti, servizio prolungamento dell orario). a) Aggiornamento dichiarazione ICEF Su richiesta dell interessato, nei casi di cambiamenti significativi di cui alle lettera a) e b) del paragrafo 3) della vigente disciplina dell intervento di cui all articolo 35, comma 2, lettera a) della legge sulle politiche sociali (cosiddetto reddito di garanzia), verificatesi dal 01 gennaio 2012 alla data di presentazione della domanda, i redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF collegate alla domanda per accedere al presente intervento, sono rettificati come indicato nella precitata disciplina. 5. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL INTERVENTO Pur essendo volto in via generale al sostegno del potere d acquisto delle famiglie, l intervento è quantificato in relazione a parametri che esprimono i fattori che hanno determinato la riduzione del potere di acquisto delle famiglie ed è diversificato in relazione al nucleo familiare e all eventuale nascita di un figlio nell ultimo anno. Nello specifico la determinazione della somma spetta ai beneficiari è effettuata in base ai seguenti criteri: incremento dei prezzi e numero dei componenti il nucleo familiare: una quota dell intervento è calcolata prendendo a riferimento la riduzione del potere di acquisto del reddito familiare conseguente all aumento dei Pag. 2 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S144-00521

prezzi di alcuni beni di consumo ricorrenti. La predetta quota è parametrizzata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; aggravio degli oneri fiscali a seguito delle manovre varate a livello nazionale: una quota dell intervento è legata all aumento della pressione fiscale gravante sull abitazione principale a seguito dell applicazione anticipata al 2012, come previsto al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, dell imposta municipale propria. Tale quota spetta ai soggetti passivi dell imposta di cui al predetto decreto possessori di unità immobiliare adibite ad abitazione principale e tiene conto dei componenti del nucleo familiare in relazione alle detrazioni previste dal predetto decreto; nascita di un figlio: una quota è riconosciuta ai nuclei familiari composti da almeno un figlio nato nell anno antecedente alla data di approvazione del presente provvedimento. 6. MISURA DELL INTERVENTO Tenuto conto dei criteri di cui al precedente comma 5, l intervento è composto dalle quote di cui ai successivi punti a), b) e c). a. quota per aumento prezzi La quota spetta a coloro che rientrano nella soglia ICEF di cui al precedente punto 3 e tiene conto della composizione del nucleo familiare del richiedente e dell indicatore ICEF. Per i nuclei familiari con un solo componente la quota è quantificata come di seguito: - Nuclei familiari con ICEF fino a 0,17 euro 300,00- - Nuclei familiari con ICEF superiore a 0,17 fino a 0,20 euro 200,00- - Nuclei familiari con ICEF superiore a 0,20 fino a 0,24 euro 150,00- Per i nuclei familiari con più di un componente la quota è calcolata applicando ai predetti importi la scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare del richiedente di seguito riportata: Numero componenti Parametro 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Oltre il quinto componente il parametro di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. b. quota per impatto politiche fiscali La quota spetta, in aggiunta a quella prevista alla lettera a), a coloro che, rientrando nella soglia ICEF di cui al precedente punto 3, risultano essere soggetti passivi dell imposta di cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (IMU), in quanto possessori di un immobile destinato ad abitazione principale. Tale quota viene calcolata applicando alla rendita catastale dell abitazione principale del nucleo familiare un moltiplicatore pari a 0,538 e nettizzando l importo così ottenuto dalle detrazioni previste dal precitato decreto secondo quanto di seguito specificato: - la rendita catastale è quella dell abitazione di residenza indicata nella dichiarazione ICEF; Pag. 3 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S144-00521

- la verifica anagrafica dell età dei figli è effettuata con riferimento alla data del 1 luglio 2012. In particolare per i figli nati entro il 30.06.2012 o che compiono il 26 anno dopo il 1 luglio 2012, la detrazione spetta per l intero anno, mentre per i figli nati dopo il 1 luglio 2012 o che compiono il 26 anno entro il 30.06.2012 la detrazione non spetta. La quota di cui alla presente lettera b) non può essere superiore a euro 350. Ai fini della presente quota. Inoltre la verifica anagrafica dell età dei figli si computa per i figli nati entro il 30.6 o che compiono il ventiseiesimo anno dopo il 1 luglio. c. quota per nascita di figli nell ultimo anno La quota spetta, in aggiunta a quella prevista alla lettera a) e alla lettera b) se dovuta, a coloro che, rientrando nella soglia ICEF di cui al precedente punto 3, fanno parte di un nucleo familiare che include un figlio nato nell anno precedente alla data di adozione del presente provvedimento. La quota è quantificata: - in euro 200 in caso di nascita di un figlio; - in euro 300 in caso di nascita di più di un figlio. L importo complessivo spettante ad ogni singolo nucleo familiare, dato dalla somma delle quote a), b) e c), non può superare l importo di euro 1.000,00. 7. MODALITA DI CONCESSIONE E EROGAZIONE DELL INTERVENTO Le domande per poter beneficiare dell intervento possono essere presentate a partire dal 1 luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, all Agenzia provinciale per l assistenza e la previdenza integrativa, di seguito Agenzia, anche avvalendosi, ai fini della presentazione telematica della domanda stessa, del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia, dei soggetti accreditati con la Provincia per la compilazione, aggiornamento e trasmissione delle dichiarazioni I.C.E.F., che hanno sottoscritto un apposita convenzione, e dei Patronati nel rispetto del presidio logistico integrato. La domanda è presentata nell ambito della domanda unica, disciplinata dalla suddetta convenzione, opportunamente integrata con le ulteriori informazioni richieste per poter beneficiare dell intervento di cui al presente provvedimento. Per coloro che possono accedere esclusivamente a questo intervento ovvero richiedere il ricalco dell ICEF ai sensi di quanto previsto al precedente punto 4, la domanda è presentata su specifico modulo. Il modello di domanda, sia nel caso di domanda unica che di domanda specifica, è approvato con determinazione del dirigente dell Agenzia. La concessione dell intervento avviene sulla base dell importo calcolato e trasmesso all Agenzia dal sistema informativo ICEF, senza necessità di acquisire preventivamente l eventuale domanda cartacea, e nel rispetto dell ordine cronologico di presentazione in via telematica, ordine determinato dalla data di trasmissione della domanda allo stesso sistema informativo. Competente per la concessione e l erogazione degli interventi è l Agenzia che è tenuta a provvedervi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda in via telematica. Le concessioni sono disposte in base all ordine cronologico di Pag. 4 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S144-00521

presentazione delle domande fino a concorrenza delle risorse assegnate dalla Provincia all Agenzia per l intervento in oggetto. 8. CONTROLLI L Agenzia procede al controllo dei requisiti per l accesso agli interventi su un campione che rappresenti almeno il 2% delle domande accolte. 9. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI La presente agevolazione non è cumulabile con analoghe agevolazioni concesse, per le stesse finalità, in base a disposizioni nazionali. Pag. 5 di 5 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S144-00521