CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI



Documenti analoghi
d iniziativa dei senatori CASTRO, LONGO, DE ECCHER, BEVILACQUA, DI STEFANO, SAIA e BURGARETTA APARO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FABRIZIO DI STEFANO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TORAZZI, REGUZZONI, FAVA, MUNERATO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NEGRO, REGUZZONI, FUGATTI, LUSSANA, MUNERATO, RAINIERI, RIVOLTA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE REGUZZONI, TOGNI, GRIMOLDI, FAVA, NICOLA MOLTENI. Disposizioni in favore dell industria del mobile

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BELISARIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COZZOLINO

INCENTIVI GPL E METANO: IL VADEMECUM 2008

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di costi per la rimozione dei materiali contenenti amianto

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE VANNUCCI, BERSANI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

DECRETO 27 Marzo 1998 del Ministero dell'ambiente

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato RUGGHIA. Disciplina dell attività di agente e rappresentante di commercio

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BRAMBILLA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MAZZOCCHI, GAVA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

La Certificazione Energetica degli Edifici in Liguria

ALLEGATO A) AL D.D.R. N. REGIONE VENETO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3459

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

DETRAZIONI FISCALI 55% - 50 % (ex 36%)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE REGUZZONI, PAOLINI, GIANCARLO GIORGETTI. Disposizioni in favore dell industria degli elettrodomestici

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Camera dei deputati. Agevolazioni fiscali e contributive per l assunzione di determinate categorie di lavoratori

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL REGIONE SICILIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato JANNONE. Disposizioni per l erogazione di incentivi per l acquisto

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

ACCORDO DI COLLABORAZIONE. Tra REGIONE TOSCANA FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL USURA ONLUS

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell economia e delle finanze. di concerto con

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE N Norme sull informazione e sull educazione sessuale nelle scuole. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

Determinazione n. 27/2016 Reg. Determinazione n. 27/2016 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

Legge 12 luglio 2011, n. 112

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Reti d impresa - Profili fiscali

vista la Misura 322 del citato PSR, dal titolo Sviluppo e rinnovamento dei villaggi ;

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2011, N. 8

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CAPEZZONE

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Comune di Castel Maggiore

Allegato alla DGR n. del

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 1559)

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Schema di CONVENZIONE

Toscana: Insediamento giovani agricoltori Misura 112 PSR Pacchetto Giovani

COMUNE DI RIOLUNATO. (Provincia di Modena)

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni

-gli artt. 1, 36, 38 e 41 della legge , n. 457, prevedono il finanziamento di programmi di edilizia agevolata;

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE LAZIO. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon


Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Bonus casa: recupero edilizio e risparmio energetico potenziati al 50 e 65% fino al

Articolo 8. Articolo 8. (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici)

istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare

Documento scaricato da

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

RISOLUZIONE N. 113/E. Roma, 27 ottobre Direzione Centrale Normativa

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Il Ministro dello Sviluppo Economico

dal 02/01/2013 è stato pubblicato in GU Il nuovo Conto Energia Termico per Privati e PA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI. Disciplina degli itinerari turistici denominati «percorsi delle castagne»

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1719

COMUNE DI TREVISO SETTORE AMBIENTE

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 16

STATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2985 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Disposizioni in materia di incentivi per la rottamazione delle macchine agricole Presentata il 25 novembre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti sono all origine di alcuni dei problemi ambientali considerati prioritari ormai in tutte le sedi nazionali e internazionali: cambiamenti climatici, buco dell ozono nella stratosfera, aumento dell ozono troposferico, acidificazione (le cosiddette «piogge acide»). Attualmente in Italia il problema dell inquinamento atmosferico assume sempre maggiore importanza data la sua rilevanza per la salute dell essere umano e dell ambiente nel suo complesso. Le diverse misure adottate fino ad ora al fine di ridurre gli inquinanti atmosferici, così come previsto dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge n. 120 del 2002, riguardano unicamente l inquinamento generato dal traffico urbano ed extraurbano, dai riscaldamenti domestici e dalle attività di tipo industriale. Ma oltre a queste fonti di inquinamento, le macchine agricole e forestali e i piccoli apparecchi per il giardinaggio e per il tempo libero provocano emissioni di inquinanti atmosferici. Questo settore cosiddetto «offroad» emette circa 880 tonnellate di particolato fine, 12.700 tonnellate di ossidi di azoto e 6.500 tonnellate di idrocarburi all anno. Proporzionalmente, le emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto e particolato del settore offroad sono superiori a quelle del traffico stradale: benché consumi solo l 8 per cento dell energia totale (offroad + strada), il settore offroad provoca tra il 19 per cento (monossido di carbonio) e il 39 per cento (particolato) delle emissioni complessive di inquinanti. I motivi di queste quote elevate del settore offroad sulle emissioni di inquinanti atmosferici sono da ricercare, da un lato, nelle prescrizioni sui gas di scarico, meno severe e introdotte più tardi, e, da un altro lato, nella tecnica di riduzione delle emissioni delle macchine e degli apparecchi, meno avanzata.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2985 Tenuto in considerazione che in Italia il parco delle macchine agricole è uno dei più vecchi d Europa, con un età media delle macchine di oltre vent anni, risulta evidente la necessità di ridurre le emissioni e, in particolare, le emissioni di particolato dell agricoltura. A ciò si aggiunga il fatto che l agricoltura è una delle attività a più alto rischio di infortuni e che l utilizzo di macchine agricole è la prima causa degli infortuni lavorativi in agricoltura. È comprovato che i rischi connessi all utilizzo di macchine agricole aumentano esponenzialmente se le stesse sono vetuste o, come spesso accade, addirittura obsolete: ben il 10,5 per cento degli infortuni mortali in agricoltura è cagionato dall insufficiente sicurezza delle macchine agricole e il costo sociale degli stessi è stimabile in oltre 100 milioni di euro l anno. Inoltre, in questo particolare momento di crisi per l economia che investe anche il settore delle macchine agricole che fino a qualche mese fa rappresentava una vera e propria «corazzata» anche sul fronte dell export, la previsione di un incentivazione volta a favorire il ricambio delle attrezzature vecchie con modelli nuovi avrebbe anche l indubbio vantaggio di dare aiuto a uno dei settori di riconosciuta leadership internazionale. La presente proposta di legge, in considerazione di quanto esposto, prevede un agevolazione al rinnovo del parco macchine agricole nazionale che si compone di un incentivo pubblico, pari al 20 per cento del prezzo d acquisto, al quale dovrà aggiungersi un ulteriore sconto del 20 per cento da praticare da parte del venditore, per un totale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2985 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Finalità). 1. Lo Stato promuove la tutela dell ambiente e la protezione della salute e del benessere delle persone attraverso politiche volte a incentivare la lotta all inquinamento atmosferico nonché a sviluppare l adozione di idonee misure di sicurezza per la tutela dei cittadini durante lo svolgimento dell attività lavorativa. ART. 2. (Incentivi per la rottamazione delle macchine agricole). In attuazione dei princìpi di salvaguardia ambientale e di aumento della sicurezza nel lavoro agricolo e al fine di incentivare la sostituzione di macchine agricole di età superiore a dieci anni o prive della marcatura CE attraverso l acquisto di nuove macchine agricole a motore, comprese quelle operatrici, previste dagli articoli 57 e 58 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, rispondenti alla normativa antiinquinamento USA EPA Tier 3, nonché di attrezzature agricole portate, semiportate e fisse, è concesso, nei limiti di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un contributo per un ammontare pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, a condizione che il concessionario o il venditore pratichino uno sconto minimo del 20 per cento del prezzo di listino vigente alla data del 31 dicembre 2008. Per l accertamento dello sconto sono previsti il deposito del listino presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territo-

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2985 rio e la dichiarazione del venditore che attesti l entità dello sconto praticato. 2. Le macchine da rottamare devono essere in possesso dell acquirente alla data del 31 dicembre 2008. 3. L agevolazione di cui al comma 1 può essere utilizzata nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. 4. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 230, 231, 232 e 234 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. ART. 3. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l acquisto di beni e di servizi stipulate ai sensi dell articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Gli acquisti di beni e di servizi effettuati in violazione del presente comma e i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, le province autonome e gli enti locali provvedono a emanare apposite direttive al fine di promuovere l adesione alle citate convenzioni.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2985 3. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento alle regioni e agli enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dai medesimi soggetti in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell economia e delle finanze è autoritratto ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

1,00 *16PDL0032930* *16PDL0032930*