REGOLAMENTO MERCATO OBBLIGAZIONI comunicato alla Consob in data 5 agosto 2011 Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 agosto 2011 Data di entrata in vigore: 8 agosto 2011 Aggiornamento del 2 agosto 2011 Pagina 1 di 11
INDICE TITOLO 1. Disposizioni Generali... 3 Capo 1 Oggetto del Regolamento e Modifiche... 3 Articolo 1.1 Oggetto del Regolamento... 3 Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento... 3 Capo 2 Carilo Cassa di Risparmio di Loreto... 3 Articolo 1.3 Strutture aziendali coinvolte nella negoziazione... 3 Articolo 1.4 Struttura aziendali coinvolte nel controllo... 3 Capo 3 Partecipazione al Mercato... 3 Articolo 1.5 Investitori che possono accedere al Mercato... 3 Articolo 1.6 Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati... 4 Articolo 1.7 Presidi di trasparenza Pre-Negoziazione... 4 TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni... 4 Capo 1 Modalità di svolgimento delle contrattazioni... 4 Articolo 2.1 Condizioni Generali... 4 Articolo 2.2 Lotti minimi... 4 Articolo 2.3 Orario di funzionamento... 5 Articolo 2.4 Giornate di inoltro delle proposte di negoziazione... 5 Articolo 2.5 Giornata di negoziazione delle proposte di negoziazione... 5 Capo 2 Condizioni di svolgimento delle contrattazioni... 5 Articolo 2.6 Condizioni di negoziazione... 5 Articolo 2.7 Conferimento delle proposte di negoziazione e loro esecuzione... 5 Articolo 2.8 Strutture utilizzate e modalità di funzionamento... 5 Capo 3 Svolgimento dell attività di negoziazione... 6 Articolo 2.9 Formazione del prezzo... 6 Articolo 2.10 Liquidazione e regolamento contratti... 7 Articolo 2.11 Registrazione delle operazioni concluse... 7 TITOLO 3. Vigilanza... 7 Articolo 3.1 Esercizio della Vigilanza... 7 TITOLO 4. Informativa al pubblico ed al mercato... 8 Articolo 4.1 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione delle quotazioni... 8 Articolo 4.2 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione dei contratti conclusi... 8 Definizioni... 9 ALLEGATO A. Principali modelli applicati per la valutazione dei titoli obbligazionari... 11 Aggiornamento del 2 agosto 2011 Pagina 2 di 11
TITOLO 1. Disposizioni Generali Capo 1 Oggetto del Regolamento e Modifiche Articolo 1.1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento ha per oggetto l organizzazione ed il funzionamento dell attività di negoziazione di strumenti finanziari emessi da Carilo Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. registrata presso l Albo delle Banche al numero 5180.5, numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Ancona, P. IVA e Codice Fiscale n. 00079350427, di seguito anche Carilo o la Banca o l Emittente. La Banca appartiene al Gruppo Bancario Banca delle Marche, iscritto presso l Albo dei gruppi bancari al numero 6055.8, Capogruppo Banca delle Marche S.p.A. La suddetta attività di negoziazione, si configura come internalizzazione sistematica ai sensi dell art. 21 della Delibera Consob n. 16191 del 30 Ottobre 2007 Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati. Articolo 1.2 Modifiche al Regolamento Le modifiche al Regolamento vengono prontamente comunicate ai partecipanti al mercato, sul sito web www.carilo.it con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo dalla loro entrata in vigore. Ogni modifica del Regolamento viene inoltre comunicata alla Consob. Capo 2 Carilo Cassa di Risparmio di Loreto Articolo 1.3 Strutture aziendali coinvolte nella negoziazione Il Mercato Obbligazioni viene gestito dall Area Finanza della Capogruppo Banca delle Marche S.p.A. come da mandato con rappresentanza stipulato in data 9 settembre 2002. Il regolamento delle operazioni viene garantito dalla Vice Direzione Generale Funzionamento - Area Amministrazione Servizio Contabilità Finanza della Capogruppo Banca delle Marche S.p.A. come da mandato con rappresentanza stipulato in data 9 settembre 2002. Articolo 1.4 Struttura aziendali coinvolte nel controllo La funzione di controllo viene garantita dall Area Audit di Gruppo della Capogruppo Banca delle Marche S.p.A. come da contratto di service stipulato tra Carilo e Banca delle Marche S.p.A. in data 19/12/2000. Il controllo di Conformità viene garantito dalla Funzione di Compliance della Capogruppo. Capo 3 Partecipazione al Mercato Articolo 1.5 Investitori che possono accedere al Mercato Aggiornamento del 2 agosto 2011 Pagina 3 di 11
Possono accedere al Mercato gli investitori che siano intestatari e/o cointestatari di un Contratto Unico con la Banca. Possono altresì accedere anche Banche in nome proprio ovvero per conto dei propri clienti che siano comunque titolari di un Contratto Unico. Articolo 1.6 Caratteristiche Strumenti finanziari negoziati Gli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell ambito del Mercato Obbligazioni sono le Obbligazioni emessa da Carilo Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.. Articolo 1.7 Presidi di trasparenza Pre-Negoziazione La Banca rende giornalmente disponibile, presso tutte le Filiali della Banca, le quotazioni relative agli strumenti finanziari negoziati. Le quotazioni sono tali da garantire: Per quelle in acquisto un pronto smobilizzo della posizione dell investitore alle condizioni previste all art.2.10; Per entrambe condizioni di prezzo significative. In particolare, la definizione di condizioni di prezzo significative è ottenuta attraverso: l adozione di un modello di pricing per la componente obbligazionaria e per la componente derivativa (ove presente) in coerenza con quanto praticato nel mercato primario per quello strumento finanziario; la definizione della curva dei tassi adottata per l attualizzazione dei flussi generati dallo strumento finanziario in coerenza con quanto utilizzato nel mercato primario; il rispetto di vincoli di spread tra proposte in acquisto (denaro) e proposte in vendita (lettera) l ampiezza non può essere superiore a quella individuata nelle procedure dell internalizzatore sistematico. Per le regole di formazione del prezzo si rinvia all articolo 2.9. TITOLO 2. Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni Capo 1 Modalità di svolgimento delle contrattazioni Articolo 2.1 Condizioni Generali Le contrattazioni vengono svolte esclusivamente per lotti minimi o loro multipli. Articolo 2.2 Lotti minimi I quantitativi minimi negoziabili (lotti minimi) vengono stabiliti all atto dell ammissione dello strumento finanziario nel Mercato Obbligazioni e. Aggiornamento del 2 agosto 2011 Pagina 4 di 11
Articolo 2.3 Orario di funzionamento Le proposte di negoziazione vengono conferite nell orario di lavoro giornaliero delle Filiali della Banca con le modalità previste all articolo 1 Sezione III del Contratto Unico. Non possono essere conferite proposte di negoziazione mediante il Servizio di Trading on Line. Articolo 2.4 Giornate di inoltro delle proposte di negoziazione Le proposte di negoziazione vengono conferite nei giorni di apertura al pubblico delle Filiali della Banca. Articolo 2.5 Giornata di negoziazione delle proposte di negoziazione L attività di negoziazione si svolge durante l orario di lavoro giornaliero delle Filiali della Banca. La Banca può sospendere uno strumento finanziario al fine di preservare la regolarità delle negoziazioni sullo strumento stesso, o qualora la prosecuzione delle contrattazioni possa arrecare grave pregiudizio sia alla Banca che agli Investitori. La sospensione della negoziazione non può superare 12 mesi. La Banca dà tempestiva notizia al pubblico dei provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni e di riammissione attraverso apposita sezione del proprio sito web www.carilo.it. denominata Internalizzatore Sistematico Obbligazioni. Tali informazioni sono altresì disponibili presso tutte le Filiali della Banca. Capo 2 Condizioni di svolgimento delle contrattazioni Articolo 2.6 Condizioni di negoziazione La Banca raccoglie le proposte di negoziazione ad oggetto obbligazioni secondo gli orari e le giornate previste dagli articoli 2.3 e 2.4 - Capo 1 del presente Titolo. Il Mercato Obbligazioni è di tipo quote driven. La Banca svolge la funzione di unico negoziatore in conto proprio ( Negoziatore Unico ) attraverso la costante esposizione sul Book di Negoziazione di prezzi in acquisto ed in vendita e le rispettive quantità negoziabili per ogni strumento finanziario ammesso alle negoziazione. Non è prevista la partecipazione nel Mercato Obbligazioni di altri Negoziatori oltre alla stessa Banca. Articolo 2.7 Conferimento delle proposte di negoziazione e loro esecuzione Gli Investitori conferiscono le loro proposte di negoziazione attraverso le Filiali della Banca, le quali hanno tutte accesso alla procedura informatica Area Finanza, che permette il rispetto delle regole di funzionamento del mercato. La Banca dà esecuzione diretta alle proposte di negoziazione della clientela. L esecuzione delle proposte di negoziazione è irrevocabile. Articolo 2.8 Strutture utilizzate e modalità di funzionamento La Struttura che sovrintende il funzionamento del Mercato Obbligazionario, in base a quanto disciplinato dal Regolamento Interno della Banca e riportato nel mandato con rappresentanza stipulato in data Aggiornamento del 2 agosto 2011 Pagina 5 di 11
9 settembre 2002, è l Area Finanza - Servizio Regolamentazione Mercati della Capogruppo Banca delle Marche S.p.A. L accesso alla procedura informatica che gestisce il mercato è protetta dall utilizzo di password individuali oltre che garantita dal sistema informatico della Capogruppo Banca delle Marche S.p.A. supportato da adeguate procedure di recovering Capo 3 Svolgimento dell attività di negoziazione Articolo 2.9 Formazione del prezzo La formazione del prezzo avviene sulla base delle regole definite nella Policy di Valutazione e nella Policy di Pricing approvate dal Consiglio di Amministrazione, le quali dettano, per categorie omogenee di prodotto: le metodologie di valutazione da utilizzare; i parametri richiesti e le relative fonti; l indicazione del mark-up massimo applicabile. Le regole per la determinazione del pricing sono tali da garantire che: i modelli utilizzati sono coerenti con il grado di complessità dei prodotti, sono di provata affidabilità nella stima dei valori e trovano ampio riscontro nel mercato; nell utilizzo di tecniche di valutazione sono utilizzati tutti i fattori considerati rilevanti nel fissare un prezzo (i.e., curve di tasso, tassi di cambio, eventuali volatilità e correlazione dei parametri di mercato); le metodologie della Policy di Valutazione sono coerenti con i modelli utilizzati per la valorizzazione del portafoglio di proprietà della Banca. L efficacia e la correttezza delle metodologie utilizzate per la determinazione della valutazione dello strumento finanziario sono oggetto di monitoraggio periodico. Sulla base delle sopra menzionate Policy, i prezzi di acquisto/vendita proposti all investitore sono composti da una componente valutativa dello strumento finanziario Risk Free (RF) costituita dal Full Faire Value (FFV) e dal Credit Spread (CS), determinato giornalmente dalla Vice Direzione Generale Strategia e Controllo Area Capital Management Servizio ALM e Risk Management della Capogruppo, e da una componente di mark-up, che tiene conto, oltre ai costi riconducibili all esecuzione dell ordine, della quantità negoziata e della tipologia e durata dello strumento finanziario (c.d. corrispettivo totale). Nell allegato A sono elencati i principali modelli applicati per la valutazione dei titoli obbligazionari. Aggiornamento del 2 agosto 2011 Pagina 6 di 11
Articolo 2.10 Liquidazione e regolamento contratti La liquidazione dei contratti avviene secondo le modalità concordate tra la Banca e l investitore al momento della sottoscrizione del Contratto Unico. Il regolamento delle operazioni avviene normalmente con valuta entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di esecuzione dell ordine salvo diversi accordi intervenuti con l Investitore. Articolo 2.11 Registrazione delle operazioni concluse In ottemperanza della normativa vigente in materia, vengono registrate le informazioni relative alle proposte di negoziazione immesse nel sistema ed i relativi contratti conclusi. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte della Autorità di Vigilanza. TITOLO 3. Vigilanza Articolo 3.1 Esercizio della Vigilanza L esercizio della Vigilanza sul rispetto delle regole di funzionamento del sistema, definito a livello di Gruppo Bancario dalla Capogruppo, si articola su tre differenti livelli: controlli di primo livello (c.d. controlli di linea), volti ad assicurare la corretta esecuzione delle singole operazioni, la cui responsabilità è affidata alle stesse strutture produttive o incorporata nelle procedure. controlli di secondo livello, volti alla gestione dei rischi legati all operatività, al fine di garantirne la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e la conformità alle norme. Fanno parte di detti controlli, in maniera conforme al vigente sistema delle deleghe e alla complessiva normativa di etero e auto regolamentazione: i controlli sulla gestione dei rischi che sono affidati a strutture diverse da quelle produttive e hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati; tale presidio è garantito dalla Funzione di Gestione del Rischio della Capogruppo; i controlli dei rischi di non conformità (compliance), volti a verificare che l attività aziendale, per le aree che rientrano nel perimetro di competenza, e i relativi processi siano idonei a prevenire la violazione delle norme di etero regolamentazione (leggi, regolamenti, etc.) e di autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici, etc.); tale presidio è garantito dalla Funzione di Compliance di Gruppo; il monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti e nel contempo la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti, permettono alla Banca di presidiare con puntualità il rischio strategico; tale presidio è garantito dalla Vice Aggiornamento del 2 agosto 2011 Pagina 7 di 11
Direzione Generale Strategia e Controllo Area Pianificazione - Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione della Capogruppo; i controlli sull adeguatezza e completezza dell informativa finanziaria volti ad assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e contabile della Banca attraverso il presidio dei rischi collegati al processo amministrativo contabile; tale presidio è garantito dal Direttore Generale che riferisce direttamente agli Organi Sociali della Banca;. controlli di terzo livello sono svolti dall Area Audit di Gruppo della Capogruppo Banca delle Marche S.p.A. che ha il compito di assicurare il controllo e la revisione interna della Banca. Le iniziative previste in caso di violazione delle regole di funzionamento del sistema sono riconducibili alle sanzioni previste dal vigente CCNL. TITOLO 4. Informativa al pubblico ed al mercato Articolo 4.1 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione delle quotazioni La Banca rende giornalmente disponibile, presso tutte le Filiali della Banca, le quotazioni relative agli strumenti finanziari negoziati. Articolo 4.2 Canale di diffusione e modalità di pubblicazione dei contratti conclusi Entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione, la Banca mette a disposizione del pubblico in una apposita sezione del proprio sito web www.carilo.it denominata Internalizzatore Sistematico Obbligazioni, le seguenti informazioni in acquisto e vendita sui contratti conclusi: Identificativo dello strumento finanziario; Numero contratti; Quantità nominale; Controvalore totale; Prezzo minimo; Prezzo massimo; Prezzo ultimo contratto. Aggiornamento del 2 agosto 2011 Pagina 8 di 11
Definizioni Book di negoziazione: Indica l insieme delle proposte di negoziazione presenti sul mercato relative ad uno strumento finanziario, con indicazione delle loro caratteristiche. Consob: Indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Contratto Unico: Contratto propedeutico alla prestazione da parte della banca dei servizi ed attività di investimento, nonché ai servizi accessori e la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi. Esecuzione di ordini per conto dei clienti: Conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari. Giorno Lavorativo: Indica un giorno in cui il mercato obbligazioni Banca Marche è aperto. Internalizzatore sistematico: Impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia in conto proprio gli ordini dei propri clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Mercato Quote driven : Mercato mobiliare caratterizzato dalla presenza di operatori specializzati (market makers), che si impegnano a esporre con continuità quotazioni impegnative alle quali sono disposti ad acquistare o vendere determinate quantità di attività (merci, titoli, valute). Il market maker espone con continuità due prezzi: un prezzo denaro (bid) al quale è disposto ad acquistare l'attività sulla quale fa mercato e un prezzo lettera (ask, più elevato) al quale è disposto a vendere. La differenza tra i due prezzi è denominata differenziale denaro-lettera (bid-ask spread). Mercato regolamentato: luogo di negoziazione ove gli scambi si perfezionano secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio. Tale mercato è sottoposto al controllo dell Autorità di Vigilanza che provvede all approvazione, delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento. Negoziazione per conto proprio: Contrattazione ai fini della conclusione di operazioni, nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie. Aggiornamento del 2 agosto 2011 Pagina 9 di 11
Obbligazione: Indica uno strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell emittente che garantisce il valore nominale a scadenza. Obbligazione con componente opzionale: Indica un obbligazione contraddistinta da un particolare processo di determinazione delle cedole e/o del rimborso del capitale, caratterizzata dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati. Proposta di Negoziazione: Indica l'ordine di acquisto o di vendita immesso dalla Clientela, contenente i dati e le informazioni necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione. Quantitativo Minimo o Lotto Minimo: Indica il taglio minimo degli Strumenti Finanziari negoziati sul mercato, i quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo. Strumento Finanziario (o strumento): Indica uno strumento finanziario, ai sensi dell articolo 1 comma 2 del Testo Unico della Finanza, ammesso a negoziazione nel mercato oggetto del presente regolamento. Aggiornamento del 2 agosto 2011 Pagina 10 di 11
ALLEGATO A. Principali modelli applicati per la valutazione dei titoli obbligazionari Obbligazioni a tasso fisso, tasso variabile, zero coupon. Modello basati sull attualizzazione dei flussi di cassa a scadenza con curve con spread di credito e calcolo dei tassi forward con la curva dei tassi spot. Obbligazioni a tasso variabile con Cap e/o con Floor. Modello di Black per valutare l opzione incorporata e modello di cui al primo punto per valutare l obbligazione sottostante. Obbligazioni a tasso fisso con opzione di rimborso anticipato a favore dell emittente. Obbligazioni indicizzate alla performance di singoli indici/azioni. Obbligazioni indicizzate alla performance di un paniere di indici azionari. Modello basato sulla probabilità di non esercizio cumulata di un portafoglio di swaption europee per valutare la callability e modello di cui al primo punto per l obbligazione sottostante. Modello di Black & Scholes per valutare l opzione incorporata e modello di cui al primo punto per valutare l obbligazione sottostante Modello di tipo Montecarlo per valutare l opzione incorporata e modello di cui al primo punto per valutare l obbligazione sottostante. Aggiornamento del 2 agosto 2011 Pagina 11 di 11