STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI



Documenti analoghi
Art. 3 Disposizioni generali Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari.

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Statuti della SGfB. I. Disposizioni generali

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Statuti Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF)

Art. 1. Ragione sociale

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

Statuti Società svizzera sclerosi multipla

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Statuti. Associazione ticinese di lotta svizzera (ATLS)

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

SOCIETÀ DI ULTRASONOLOGIA MEDICA DELLA SVIZZERA ITALIANA SUMSI

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

COMUNE DI ESCALAPLANO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona.

Associazione GREST-TICINO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuto associativo di Libera Uscita

STATUTO. Accademia Forense Europea

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO COMITATO DEI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI CARDANO AL CAMPO

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI A.I.P.A. ****** Art.1 Ragione Sociale e Sede Premesso che è costituita in Parma, con sede in

STATUTO DELL ALLIANCE FRANCAISE DI COSENZA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

STATUTI EUROPA DONNA SVIZZERA (EDS) Coalizione europea contro il cancro del seno

STATUTI Società svizzera sclerosi multipla

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO ART. 1. L Associazione Amici di Tanguietà - Onlus, costituita il 9 ottobre 1984, ha

STATUTO della cassa dei medici società cooperativa

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO. Associazione Il Larice Club

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

CENTRO STUDI E RICERCHE IN PSICOANALISI AD ORIENTAMENTO LACANIANO (CRP) STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE. (Modificato dall Assemblea Straordinaria in seduta del )

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ENTE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO DENOMINATA CIRCOLO DI CULTURA FOTOGRAFICA PHOTOLIFE

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO. UNIONE GELATIERI ARTIGIANI ITALIANI IN GERMANIA e.v.

STATUTO DELLA FEDERCONSUMATORI DI PAVIA

Art. 5 Il patrimonio del Club deve essere destinato esclusivamente alle finalità per le quali il Club è stato costituito.

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 5. La fondatrice devolve in modo irrevocabile alla Fondazione, come patrimonio iniziale, Fr. 800'000.- (ottocentomila franchi).

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ToscanaSpazio TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

Associazione Case & Appartamenti di Vacanza Ticino (ACAV Ticino) STATUTI

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO MONTESSORI BOLLATE STATUTO

ASSOCIAZIONE ARTINSCENA STATUTO

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Art. 1 ORGANIZZAZIONE

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL ARCHIVIO DONETTA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE (INTOSAI)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 maggio 2008

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER LA DECRESCITA

STATUTI FIDUCIARI SUISSE (UNIONE SVIZZERA DEI FIDUCIARI) SEZIONE TICINO

Regolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato

Statuti CAS Sezione Bregaglia

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

(Approvato con atto del 12 ottobre 2001 e modificato dall Assemblea dei soci in data 1 ottobre 2010 e 14 dicembre 2015)

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni

Transcript:

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI «La voce delle persone colpite da malattie croniche gravi e dei loro familiari» Versione definitiva dell assemblea di fondatozione della Coalizione svizzera dei pazienti del 10 settembre 2011

2 I. NOME E SEDE Art. 1 La Coalizione svizzera dei pazienti (CSP) è un associazione costituita come persona giuridica ai sensi dell articolo 60 segg. del Codice civile svizzero. Art. 2 L associazione ha sede a Berna. II. Art. 3 COMPITI La Coalizione svizzera dei pazienti è la voce delle persone colpite da malattie croniche gravi e dei loro familiari. Si pone l obiettivo di rappresentare gli interessi di questi gruppi di pazienti a livello di politica sanitaria e sociale. L associazione è un organizzazione senza scopo di lucro apolitica e areligiosa. III. MEMBRI Art. 4 Possono diventare membri dell associazione CSP le persone fisiche e giuridiche che riconoscono e sono disposte a sostenere le finalità dell associazione. L associazione è costituita da membri attivi e passivi. Per l ammissione è necessario presentare richiesta scritta al Presidente. La decisione sull ammissione spetta al comitato. Art. 5 Ogni membro è tenuto a versare una quota annuale. Le organizzazioni mantello dei pazienti e i gruppi di auto-aiuto attivi a livello nazionale, interregionale o delle diverse regioni linguistiche versano una quota sociale di importo superiore. Le quote sociali vengono stabilite ogni anno dall assemblea dei membri. Art. 6 L associazione prevede le seguenti categorie di membri: a) Membri attivi: le persone fisiche e giuridiche, tutti i pazienti e i loro familiari, le organizzazioni di pazienti e i gruppi di auto-aiuto attivi a livello nazionale, interregionale o delle diverse regioni linguistiche che riconoscono e promuovono le finalità dell associazione possono diventare membri con diritto di voto. Ogni membro attivo dispone di un voto se è una persona fisica. I membri attivi che sono invece persone giuridiche, come le organizzazioni di pazienti e i gruppi di auto-aiuto attivi a livello nazionale, interregionale o delle diverse regioni linguistiche, dispongono inoltre di due voti delegati.

3 b) Membri passivi: Tutte le persone fisiche e giuridiche interessate, nonché le organizzazioni mantello dei pazienti e i gruppi di auto-aiuto attivi a livello nazionale, interregionale o delle diverse regioni linguistiche che sostengono idealmente le finalità dell associazione possono diventare membri passivi senza diritto di voto. c) Membri onorari: Su proposta del comitato direttivo, l assemblea generale può nominare membro onorario una persona o organizzazione che ha dimostrato un impegno straordinario in favore dell associazione. I membri onorari non pagano la quota sociale e hanno diritto di voto nelle decisioni dell associazione. d) Membri sostenitori: Tutte le persone naturali e giuridiche interessate che sostengono materialmente gli scopi dell associazione possono diventare membri sostenitori senza diritto di voto. Art. 7 La condizione di membro termina: a) per le persone fisiche: in caso di ritiro, esclusione o morte; b) per le persone giuridiche: in caso di ritiro, esclusione o scioglimento dell associazione. Ogni membro può ritirarsi dall associazione in qualsiasi momento, presentando richiesta scritta, senza necessità di addurre le motivazioni. Il comitato può pronunciare in qualsiasi momento l esclusione nei confronti di un membro senza addurre le motivazioni. La decisione è presa a maggioranza. IV. ORGANI Art. 8 Gli organi dell associazione sono: a) L assemblea generale b) Il comitato direttivo e il suo segretariato c) L organo di revisione d) La commissione di esperti e gli organi di consulenza e) Il comitato di patronato A. L assemblea generale Art. 9 L assemblea generale ordinaria ha luogo con cadenza annuale. L invito all assemblea generale viene inviato per iscritto dal comitato direttivo con un anticipo di almeno 30 giorni e con l indicazione dell ordine del giorno. Le proposte all attenzione dell assemblea generale devono essere presentate per iscritto al Presidente al più tardi 20 giorni prima della data dell assemblea generale.

4 Art. 10 I compiti e le competenze dell assemblea generale sono: a) Approvazione del rapporto annuale, del rendiconto annuale, del bilancio e del rapporto dell organo di revisione b) Approvazione dell operato del comitato direttivo e dell organo di revisione c) Definizione del budget annuale d) Elezione del Presidente, degli altri membri del comitato e dell organo di revisione e) Esame delle proposte del comitato e dei membri, disbrigo dei ricorsi f) Modifica degli statuti g) Scioglimento dell associazione Art. 11 Le decisioni dell assemblea generale vengono prese a maggioranza semplice dei voti, espressi con voto palese. Le deleghe per le persone fisiche sono consentite soltanto in presenza di delega scritta. La votazione avviene in modalità segreta soltanto nel caso in cui la maggioranza dei membri presenti lo richieda espressamente. In caso di parità dei voti la decisione spetta al Presidente. Per quanto concerne le votazioni sull esonero dalla carica o su una controversia tra un membro e l associazione, il membro interessato è escluso dal diritto di voto. Art. 12 L assemblea generale straordinaria può essere indetta dal comitato dietro richiesta di almeno un quinto dei membri o dell organo di revisione. L invito deve pervenire con un anticipo di almeno quattordici giorni rispetto alla data dell assemblea. B. Comitato direttivo Art. 13 Il comitato è formato da sette membri (con un minimo di cinque), viene eletto dall assemblea generale con una carica di tre anni e può essere rieletto. Cinque membri del comitato devono essere malati o familiari di malati. Il comitato è autocostitutivo. Il comitato è atto a deliberare allorché siano presenti almeno quattro membri. In caso di parità dei voti la decisione spetta al Presidente. Viene convocato su richiesta del Presidente o di un membro del comitato. Qualora uno o più membri del comitato decidessero di presentare le dimissioni prima del termine della carica, il comitato provvederà autonomamente a integrare la carica mancante. La scelta dovrà essere sottoposta alla seguente assemblea generale per la conferma. La sede amministrativa è subordinata direttamente al comitato. Il segretariato svolge le mansioni amministrative dell associazione e può essere ricompensato finanziariamente.

5 Art. 14 Il comitato è idealmente costituito da: a) Presidente b) Due vicepresidenti c) Attuario/Verbalista d) Tesoriere e) Due assessori È consentito l accumulo delle cariche. Art. 15 In linea di principio il comitato dispone di tutti i poteri che non sono espressamente riservati all assemblea generale, che in particolare sono: a) Preparazione e conduzione dell assemblea generale ordinaria e straordinaria b) Redazione di statuti, proposte, regolamento interno e regolamenti c) Ammissione ed esclusione di membri Art. 16 Il comitato rappresenta l associazione all esterno e si occupa dell ordinaria amministrazione. Dispone collettivamente della firma congiunta insieme al Presidente. È costituito dai rappresentanti delle persone colpite da malattie croniche gravi e dei loro familiari e delle organizzazioni di pazienti e gruppi di auto-aiuto. C. Organo di revisione Art. 17 Per l organo di revisione possono essere nominate due persone fisiche o una persona giuridica. L organo di revisione è nominato per tre anni. La carica termina con l approvazione dell ultimo rendiconto annuale. Può essere rieletto. Art. 18 L anno d esercizio coincide con l anno civile. D. Commissione di esperti e organi di consulenza Art. 19 Sono subordinati direttamente al comitato direttivo e comprendono in particolare consulenti esterni riconosciuti per le loro competenze specialistiche e per le loro reti di contatti. Organi o persone che fungono da consulenti esterni non devono necessariamente essere membri attivi né passivi; è decisivo il loro campo di specializzazione.

6 F. Comitato di patronato Art. 21 Il compito del comitato di patronato è la divulgazione, il sostegno e la promozione degli interessi dell associazione nell opinione pubblica, in particolare a livello politico, sociale e scientifico. V. IL PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE Art. 22 Il patrimonio dell associazione è costituito da sovvenzioni cantonali e federali, quote associative, surplus del conto d esercizio, eventuali donazioni, fondi raccolti tramite l organizzazione di eventi, offerte e lasciti. Art. 23 I debiti dell associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell associazione stessa. La responsabilità personale dei membri per gli impegni dell associazione è esclusa. Art. 24 Il Presidente (in caso di impedimento, un sostituto nominato dal comitato) detiene il potere di firma insieme a un membro del comitato. Per le questioni bancarie e postali è sufficiente una sola firma. VI. MODIFICHE DEGLI STATUTI E SCIOGLIMENTO Art. 25 Per le modifiche degli statuti è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei membri. Per l approvazione di una proposta di modifica è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei presenti. Se il numero di aventi diritto al voto non raggiunge il quorum necessario, entro sei settimane dovrà essere convocata una seconda assemblea generale, con lo stesso ordine del giorno, che sarà atta a deliberare con la maggioranza assoluta. Art. 26 Qualora il proseguimento della sua attività non possa più essere garantito, l associazione potrà essere sciolta dall assemblea generale con una maggioranza di almeno quattro quinti. In caso di scioglimento, i fondi restanti dovranno essere trasferiti a un istituzione che persegua lo stesso scopo o uno scopo simile. La scelta di tale istituzione spetta all assemblea. I presenti statuti sono stati approvati nella forma presente dall assemblea dei fondatori del 10 settembre 2011 ed entrano in vigore a partire da questa data. Berne, 10 settembre 2011 Il Presidente: Max Lippuner La Verbalista: Claudia Bigler