STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI «La voce delle persone colpite da malattie croniche gravi e dei loro familiari» Versione definitiva dell assemblea di fondatozione della Coalizione svizzera dei pazienti del 10 settembre 2011
2 I. NOME E SEDE Art. 1 La Coalizione svizzera dei pazienti (CSP) è un associazione costituita come persona giuridica ai sensi dell articolo 60 segg. del Codice civile svizzero. Art. 2 L associazione ha sede a Berna. II. Art. 3 COMPITI La Coalizione svizzera dei pazienti è la voce delle persone colpite da malattie croniche gravi e dei loro familiari. Si pone l obiettivo di rappresentare gli interessi di questi gruppi di pazienti a livello di politica sanitaria e sociale. L associazione è un organizzazione senza scopo di lucro apolitica e areligiosa. III. MEMBRI Art. 4 Possono diventare membri dell associazione CSP le persone fisiche e giuridiche che riconoscono e sono disposte a sostenere le finalità dell associazione. L associazione è costituita da membri attivi e passivi. Per l ammissione è necessario presentare richiesta scritta al Presidente. La decisione sull ammissione spetta al comitato. Art. 5 Ogni membro è tenuto a versare una quota annuale. Le organizzazioni mantello dei pazienti e i gruppi di auto-aiuto attivi a livello nazionale, interregionale o delle diverse regioni linguistiche versano una quota sociale di importo superiore. Le quote sociali vengono stabilite ogni anno dall assemblea dei membri. Art. 6 L associazione prevede le seguenti categorie di membri: a) Membri attivi: le persone fisiche e giuridiche, tutti i pazienti e i loro familiari, le organizzazioni di pazienti e i gruppi di auto-aiuto attivi a livello nazionale, interregionale o delle diverse regioni linguistiche che riconoscono e promuovono le finalità dell associazione possono diventare membri con diritto di voto. Ogni membro attivo dispone di un voto se è una persona fisica. I membri attivi che sono invece persone giuridiche, come le organizzazioni di pazienti e i gruppi di auto-aiuto attivi a livello nazionale, interregionale o delle diverse regioni linguistiche, dispongono inoltre di due voti delegati.
3 b) Membri passivi: Tutte le persone fisiche e giuridiche interessate, nonché le organizzazioni mantello dei pazienti e i gruppi di auto-aiuto attivi a livello nazionale, interregionale o delle diverse regioni linguistiche che sostengono idealmente le finalità dell associazione possono diventare membri passivi senza diritto di voto. c) Membri onorari: Su proposta del comitato direttivo, l assemblea generale può nominare membro onorario una persona o organizzazione che ha dimostrato un impegno straordinario in favore dell associazione. I membri onorari non pagano la quota sociale e hanno diritto di voto nelle decisioni dell associazione. d) Membri sostenitori: Tutte le persone naturali e giuridiche interessate che sostengono materialmente gli scopi dell associazione possono diventare membri sostenitori senza diritto di voto. Art. 7 La condizione di membro termina: a) per le persone fisiche: in caso di ritiro, esclusione o morte; b) per le persone giuridiche: in caso di ritiro, esclusione o scioglimento dell associazione. Ogni membro può ritirarsi dall associazione in qualsiasi momento, presentando richiesta scritta, senza necessità di addurre le motivazioni. Il comitato può pronunciare in qualsiasi momento l esclusione nei confronti di un membro senza addurre le motivazioni. La decisione è presa a maggioranza. IV. ORGANI Art. 8 Gli organi dell associazione sono: a) L assemblea generale b) Il comitato direttivo e il suo segretariato c) L organo di revisione d) La commissione di esperti e gli organi di consulenza e) Il comitato di patronato A. L assemblea generale Art. 9 L assemblea generale ordinaria ha luogo con cadenza annuale. L invito all assemblea generale viene inviato per iscritto dal comitato direttivo con un anticipo di almeno 30 giorni e con l indicazione dell ordine del giorno. Le proposte all attenzione dell assemblea generale devono essere presentate per iscritto al Presidente al più tardi 20 giorni prima della data dell assemblea generale.
4 Art. 10 I compiti e le competenze dell assemblea generale sono: a) Approvazione del rapporto annuale, del rendiconto annuale, del bilancio e del rapporto dell organo di revisione b) Approvazione dell operato del comitato direttivo e dell organo di revisione c) Definizione del budget annuale d) Elezione del Presidente, degli altri membri del comitato e dell organo di revisione e) Esame delle proposte del comitato e dei membri, disbrigo dei ricorsi f) Modifica degli statuti g) Scioglimento dell associazione Art. 11 Le decisioni dell assemblea generale vengono prese a maggioranza semplice dei voti, espressi con voto palese. Le deleghe per le persone fisiche sono consentite soltanto in presenza di delega scritta. La votazione avviene in modalità segreta soltanto nel caso in cui la maggioranza dei membri presenti lo richieda espressamente. In caso di parità dei voti la decisione spetta al Presidente. Per quanto concerne le votazioni sull esonero dalla carica o su una controversia tra un membro e l associazione, il membro interessato è escluso dal diritto di voto. Art. 12 L assemblea generale straordinaria può essere indetta dal comitato dietro richiesta di almeno un quinto dei membri o dell organo di revisione. L invito deve pervenire con un anticipo di almeno quattordici giorni rispetto alla data dell assemblea. B. Comitato direttivo Art. 13 Il comitato è formato da sette membri (con un minimo di cinque), viene eletto dall assemblea generale con una carica di tre anni e può essere rieletto. Cinque membri del comitato devono essere malati o familiari di malati. Il comitato è autocostitutivo. Il comitato è atto a deliberare allorché siano presenti almeno quattro membri. In caso di parità dei voti la decisione spetta al Presidente. Viene convocato su richiesta del Presidente o di un membro del comitato. Qualora uno o più membri del comitato decidessero di presentare le dimissioni prima del termine della carica, il comitato provvederà autonomamente a integrare la carica mancante. La scelta dovrà essere sottoposta alla seguente assemblea generale per la conferma. La sede amministrativa è subordinata direttamente al comitato. Il segretariato svolge le mansioni amministrative dell associazione e può essere ricompensato finanziariamente.
5 Art. 14 Il comitato è idealmente costituito da: a) Presidente b) Due vicepresidenti c) Attuario/Verbalista d) Tesoriere e) Due assessori È consentito l accumulo delle cariche. Art. 15 In linea di principio il comitato dispone di tutti i poteri che non sono espressamente riservati all assemblea generale, che in particolare sono: a) Preparazione e conduzione dell assemblea generale ordinaria e straordinaria b) Redazione di statuti, proposte, regolamento interno e regolamenti c) Ammissione ed esclusione di membri Art. 16 Il comitato rappresenta l associazione all esterno e si occupa dell ordinaria amministrazione. Dispone collettivamente della firma congiunta insieme al Presidente. È costituito dai rappresentanti delle persone colpite da malattie croniche gravi e dei loro familiari e delle organizzazioni di pazienti e gruppi di auto-aiuto. C. Organo di revisione Art. 17 Per l organo di revisione possono essere nominate due persone fisiche o una persona giuridica. L organo di revisione è nominato per tre anni. La carica termina con l approvazione dell ultimo rendiconto annuale. Può essere rieletto. Art. 18 L anno d esercizio coincide con l anno civile. D. Commissione di esperti e organi di consulenza Art. 19 Sono subordinati direttamente al comitato direttivo e comprendono in particolare consulenti esterni riconosciuti per le loro competenze specialistiche e per le loro reti di contatti. Organi o persone che fungono da consulenti esterni non devono necessariamente essere membri attivi né passivi; è decisivo il loro campo di specializzazione.
6 F. Comitato di patronato Art. 21 Il compito del comitato di patronato è la divulgazione, il sostegno e la promozione degli interessi dell associazione nell opinione pubblica, in particolare a livello politico, sociale e scientifico. V. IL PATRIMONIO DELL ASSOCIAZIONE Art. 22 Il patrimonio dell associazione è costituito da sovvenzioni cantonali e federali, quote associative, surplus del conto d esercizio, eventuali donazioni, fondi raccolti tramite l organizzazione di eventi, offerte e lasciti. Art. 23 I debiti dell associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell associazione stessa. La responsabilità personale dei membri per gli impegni dell associazione è esclusa. Art. 24 Il Presidente (in caso di impedimento, un sostituto nominato dal comitato) detiene il potere di firma insieme a un membro del comitato. Per le questioni bancarie e postali è sufficiente una sola firma. VI. MODIFICHE DEGLI STATUTI E SCIOGLIMENTO Art. 25 Per le modifiche degli statuti è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei membri. Per l approvazione di una proposta di modifica è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei presenti. Se il numero di aventi diritto al voto non raggiunge il quorum necessario, entro sei settimane dovrà essere convocata una seconda assemblea generale, con lo stesso ordine del giorno, che sarà atta a deliberare con la maggioranza assoluta. Art. 26 Qualora il proseguimento della sua attività non possa più essere garantito, l associazione potrà essere sciolta dall assemblea generale con una maggioranza di almeno quattro quinti. In caso di scioglimento, i fondi restanti dovranno essere trasferiti a un istituzione che persegua lo stesso scopo o uno scopo simile. La scelta di tale istituzione spetta all assemblea. I presenti statuti sono stati approvati nella forma presente dall assemblea dei fondatori del 10 settembre 2011 ed entrano in vigore a partire da questa data. Berne, 10 settembre 2011 Il Presidente: Max Lippuner La Verbalista: Claudia Bigler