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A cura della Segreteria Aziendale UIL FPL e delegati RSU tel. 01056362555 pagina 1

PICCOLO VADEMECUM DEI DIRITTI DEI LAVORATORI Orario di lavoro: L'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali (comprensive di: lavoro ordinario, straordinario, prestazioni aggiuntive, corsi di aggiornamento obbligatorio), in ogni caso non possono superare, le 12 ore giornaliere (CCNL 7/4/99 art. 26, comma e), ma devono essere casi eccezionali e non la norma, come spesso accade.( CCNL 7/4/99 Regio Decreto Legge n. 692, Regio Decreto n.1955 e D.Lgs 66/2003) Tra un turno di lavoro ed il successivo il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo (D.Lgs 66/2003). Questa norma può essere derogata solo attraverso appositi accordi sindacali che vengano scritti nel contratto integrativo aziendale (CCNL del 2008). Inoltre, sempre dai dettami del DLgs 66/03, art. 9, comma 1, che testualmente recita:"1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.", per cui ogni 7 giorni, non ogni settimana, il lavoratore ha diritto ad un riposo continuativo di 24 ore, da sommare alle 11 tra turno e turno, cioè 35 ore. Questa norma, esclude la possibilità all'azienda di chiedere il rientro da debito orario (se ce ne fosse) nella giornata del riposo del turno, come accade. A cura della Segreteria Aziendale UIL FPL e delegati RSU tel. 01056362555 pagina 2

Chiamata in servizio Richiesta di recapito telefonico: non esiste nessuna legge o contratto che obblighi il lavoratore a lasciare il proprio numero di telefono in reparto o nei servizi. L'obbligo è solo per i lavoratori in pronta disponibilità (PD o comunemente definita "reperibilità") E' possibile richiedere, tramite modulo disponibile sul sito del Garante della Privacy, la cancellazione del proprio numero telefonico da tutti i luoghi non essenziali. Le eventuali chiamate in servizio, a qualsiasi titolo, sono possibili solo ed esclusivamente tramite ordine di servizio. L'esposizione del turno di lavoro, per sentenza della Cassazione n 14668 del 2008, deve essere disponibile entro il 20 del mese precedente. Il turno è impegnativo sia per il lavoratore che per l'azienda, le modifiche non sono possibili senza comunicazione ed approvazione da parte di entrambe le parti, nel rispetto della programmazione del proprio tempo libero, della vita privata e sociale del lavoratore. Per cui è LEGAL- MENTE perseguibile il Responsabile del servizio che modifica i turni, precedentemente concordati e esposti nei servizi, in maniera u- nilaterale e senza comunicazione; es. quando il lavoratore rientra in servizio dopo il turno di riposo e dal prospetto turni viene a conoscenza della modifica del suo nastro lavorativo (notte invece del pomeriggio e mattina invece della notte). A cura della Segreteria Aziendale UIL FPL e delegati RSU tel. 01056362555 pagina 3

Ordine di servizio L'ordine di servizio deve essere scritto, motivato, indicare la data, provenire dal Responsabile del Servizio (e qui viene spontanea la domanda? il responsabile è il coordinatore o il titolare della posizione organizzativa del dipartimento?), avere carattere di eccezionalità ( e non la quotidianità attuale) Nel caso di emergenza lo stesso potrà essere telefonico, se il lavoratore è in servizio, ma lo stesso dovrà essere successivamente richiesto in forma scritta. Non esiste un limite agli ordini di servizio, ma se sono quotidiani denunciano gravi carenze organizzative e di personale. La UIL FPL ritiene che vi siano carenze di personale, soprattutto di personale infermieristico, OSS. la telefonata a casa o anche l'ordine di servizio giunto con meno di 24 o- re di preavviso, sono fallaci e quindi contestabili ( la nostra O.S. è sempre disponibile per consulenze legali gratuite ai propri iscritti), in quanto hanno le caratteristiche del PD (reperibilità) e non dell'eccezionalità e dello straordinario. L'assenza improvvisa di un collega dovrebbe essere evento previsto dalla Direzione e non lasciato alla "buona volontà" dei Coordinatori e degli infermieri che rispondono comunque al telefono di casa o al cellulare. A cura della Segreteria Aziendale UIL FPL e delegati RSU tel. 01056362555 pagina 4

Reperibilità (PD) La reperibilità, in realtà si chiama Pronta Disponibilità (PD) è possibile solo in alcuni reparti (terapie intensive e sub-intensive), le sale operatorie e le strutture di emergenza, non è quindi possibile avere il PD negli altri reparti o unità operative. (comma 11 art. 7 CCNL integrativo 20/09/2001), anche se oggi, a seguito di accordi sindacali a- ziendali, vengono effettuate anche in servizi sia sanitari che tecnici. Non possono fare la PD i coordinatori e gli oss inquadrati nel ruolo tecnico, sempre salvo accordi sindacali integrativi aziendali (comma 11 art. 7 CCNL integrativo 20/09/2001). Per un turno di PD fatto in un giorno festivo, con chiamata o meno, il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva. Ma va richiesto solo nel caso in cui si abbiano delle ore di surplus.( se si è in debito orario, le ore effettuate in PD sono considerate come un rientro). I turni di PD non possono essere, di norma, superiori a 6 nel mese (comma 10 art. 7 CCNL integrativo 20/09/2001). I turni di PD sono di 12 ore e possono essere 2 consecutivi, quindi di 24 ore, solo nei festivi (comma 6 e 7 art. 7 CCNL integrativo 20/09/2001). La PD è possibile solo la notte e nei festivi (comma 6 art. 7 CCNL integrativo 20/09/2001). A cura della Segreteria Aziendale UIL FPL e delegati RSU tel. 01056362555 pagina 5

Ferie Il Lavoratore ha diritto a 15 giorni continuativi di ferie nel periodo estivo (1 giugno-30 settembre). Per legge la domenica ed i festivi non sono conteggiabili come ferie, quindi i giorni reali di ferie spettanti nel periodo estivo sono 15 + le festività. (Art. 9 D.Lgs.66/03, Art. 2109 c.c., Legge 22.02. 1934, n. 370 e Art. 36 comma 3 della Costituzione Italiana).Al di fuori del periodo estivo le ferie sono concesse in base alle esigenze di servizio, è cioè facoltà dell'azienda rifiutarle, con motivazione. (Commi 8 e 9, art. 19, CCNL 1995). Le ferie sono un diritto irrinunciabile, l'azienda non può pagare il dipendente per non farle, solo in caso di licenziamento è possibile richiedere il pagamento delle ferie non godute (comma 8 e 15- art. 19 CCNL 1995). Se non è possibile fare le ferie nell'anno di maturazione, devono essere fatte entro i primi 6 mesi dell'anno successivo se la causa sono motivate esigenze di servizio, entro aprile se dipende da motivi personali del lavoratore (comma 11 e 12 art.19 - CCNL 1995). Non esiste nessun obbligo a comunicare il proprio recapito telefonico (come scritto sopra) e residenza durante le giornate di ferie. Chi asserisce l'incontrario o porta le norme di riferimento (che non ci sono) o questa O.S. si premurerà di denunciare un possibile "abuso di potere"; nel mentre chiediamo ai lavoratori di comunicare, a questa O.S, eventuali abusi relativi alla richiesta di recapiti di residenza o telefonici al momento della richiesta ferie. A cura della Segreteria Aziendale UIL FPL e delegati RSU tel. 01056362555 pagina 6

COME E' POSSIBILE DIMOSTRARE DÌ AVER AGITO IN SEGUITO AD UN ORDINE DÌ SERVIZIO NON ISCRITTO In effetti se, con un ordine di servizio verbale, si viene spostati, anche per alcune ore, dal proprio reparto o altro, in una eventuale indagine penale non sussisterebbe da nessun documento il temporaneo trasferimento da un posto di lavoro all' altro. Si consiglia pertanto in tutti i casi nei quali si riceve un ordine verbale a cui non segue la forma scritta, di inviare al responsabile che ha emanato la disposizione una comunicazione così concepita : Data... Io Sottoscritto..Matr... con la qualifica professionale di... DICHIARO che in data dalle ore.. alle ore ho svolto la mia attività professionale presso... anziché la mia U.O. di appartenenza. come da sua disposizione impartita verbalmente. Il dipendente La comunicazione dev ' essere trasmessa per raccomandata o tramite protocollo interno Una copia alla Segreteria Aziendale UIL FPL A cura della Segreteria Aziendale UIL FPL e delegati RSU tel. 01056362555 pagina 7

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