Centro Studi Cafasso del Dr. Nino Carmine Cafasso



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Centro Studi Cafasso del Dr. Nino Carmine Cafasso Consulenza Amministrativa del Lavoro 80122 Napoli Viale A. Gramsci,15 Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 Email info@cafassoefigli.it Napoli, lì 12 giugno 2012 Circolare informativa n 21/2012 A tutte le Aziende Assistite LORO SEDI Approfondimento LA NUOVA FOMAZIONE DEL DATORE E DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA Dopo un attesa di quasi tre anni, il 21 dicembre 2011 è stato raggiunto l accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all art.37 co. 2, del D.Lgs. n.81/2008. L accordo pubblicato sulla G.U. n. 8 dell 11/01/2012 è entrato in vigore il 26/01/2012 e si compone di due distinti provvedimenti, il primo Repertorio 221 rivolto ai lavoratori ed il secondo Repertorio 223 rivolto ai datori. In entrambi i provvedimenti, le attività sono classificate in tre gruppi: rischio basso, rischio medio e rischio elevato. Tale articolazione prende spunto dalla tabella dei codici di classificazione delle attività economiche denominata ATECO, inoltre negli accordi in esame vengono precisati i requisiti dei docenti, l organizzazione della formazione, la metodologia di insegnamento nonché l articolazione ed i contenuti dell intero percorso formativo. Fatta questa breve premessa, cercheremo attraverso il nostro elaborato di analizzare con attenzione il contenuto degli accordi, così da fornire un quadro chiaro ed unitario sulla nuova formazione del datore e dei lavoratori sempre nell ambito del D. Lgs. n.81/2008. Formazione dei datori di lavoro Repertorio 223 Individuazione dei soggetti formatori I corsi di formazione seguiti dai datori di lavoro devono necessariamente essere coordinati e gestiti da soggetti formatori specificatamente individuati. Sono soggetti formatori: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche con l ausilio delle proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale. Le stesse possono autorizzare o, ricorrere ad ulteriori soggetti accreditati nel campo della formazione professionale, in tale ipotesi detti soggetti 1

devono dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata nell ambito della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; Università e scuole di dottorato aventi ad oggetto tematiche del lavoro e della formazione; INAIL; Scuole Superiori della pubblica amministrazione ; Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; Enti bilaterali; Fondi Interprofessionali; Ordini professionali. Obbligo formativo ed articolazione del percorso L art.34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi del D.Lgs. n.81/2008 dispone Salvo che nei casi di cui all art.31 co.6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione nelle ipotesi previste e dandone preventiva informazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto sulla base degli accordi, il datore che intenda svolgere tale compito (RSPP) deve partecipare ad un percorso formativo della durata complessiva minima di 16 ore (per attività definite a rischio basso), 32 ore (per attività definite a rischio medio) e 48 ore (per attività definite a rischio alto) ed articolato su quatto moduli: normativo giuridico; gestionale: gestione ed organizzazione della sicurezza; tecnico: individuazione e valutazione dei rischi; relazionale: formazione e consultazione dei lavoratori. Alla fine del percorso formativo verrà effettuata una verifica (test o colloqui) allo scopo di testare le conoscenze normative e le competenze tecnico professionali. Va sottolineato che il percorso oggetto dell accordo non ricomprende la formazione necessaria all adozione di misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, primo soccorso e di gestione delle emergenze. Aggiornamento formativo Per i datori di lavoro, l aggiornamento ha una periodicità quinquennale a far data dalla pubblicazione dell accordo. Relativamente alla durata, essa viene modulata in base ai tre livelli di rischio e pertanto l aggiornamento sarà pari a: 6 ore (rischio basso), 10 ore (rischio medio) e 14 ore (rischio alto). Durante i corsi di aggiornamento, non andranno trattati argomenti e contenuti esaminati nel corso base, bensì andranno approfondite le seguenti tematiche: nuovi interventi giuridici e normativi in materia; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio (ergonomico e psicosociale); tecniche di comunicazione (informazione e formazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Crediti formativi Per quanto concerne la formazione dei datori di lavoro, non sono tenuti alla frequenza dei corsi base coloro che dimostrano di aver svolto alla data dell accordo in esame una formazione di cui all art.3 del D.M. 16/01/1997, nello specifico Tutti coloro in possesso di uno dei titoli di laurea triennale: ingegneria della sicurezza e protezione, scienze della sicurezza e protezione e tecnico della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro sono esonerati dalla frequenza ai 2

corsi di formazione di base, ma devono frequentare i corsi specifici per RSPP ed aggiornarsi con cadenza quinquennale. Per tali soggetti è previsto unicamente l obbligo di aggiornamento. Adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività Nell ipotesi di inizio di nuova attività e qualora il datore di lavoro che intenda assolvere i compiti del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è tenuto ad assolvere gli obblighi formativi entro e non oltre il termine di 90 giorni dall inizio della nuova attività. Formazione dei lavoratori Repertorio 221 Obbligo formativo ed articolazione del percorso L art.37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti del D.Lgs. n.81/2008 dispone Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; (formazione generale) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. (formazione specifica) Il datore di lavoro assicura, altresì che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici. La durata del modulo generale non deve essere inferiore a 4 ore e deve avere ad oggetto l analisi dei concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La formazione specifica deve avere una durata minima di 4 ore (per i lavoratori occupati in attività definite a rischio basso), 8 ore ((per i lavoratori occupati in attività definite a rischio medio) e 12 ore ((per i lavoratori occupati in attività definite a rischio alto) Lo studio degli argomenti trattati durante il percorso formativo può essere ulteriormente approfondito in base alla natura ed all entità dei rischi realmente presenti in azienda, aumentando se necessario il numero di ore di formazione. Formazione aggiuntiva per il preposto L art.2 co. 1, lett. e) del D.Lgs. n.81/2008 così come integrato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.106/2009 definisce la figura del preposto e nella specie Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende all attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Pertanto, oltre alla formazione specifica per i lavoratori in generale, i preposti devono seguire anche un modulo formativo aggiuntivo in relazione ai compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del modulo aggiuntivo è pari ad 8 ore. Ne deriva che, ad ogni preposto dovrà essere impartita una formazione complessiva pari a 16 ore, 20 ore o 24 ore in base alla classificazione dell attività svolta in termini di rischio. I contenuti della formazione del preposto riguardano: compiti, obblighi e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e protezione; relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni al sistema di prevenzione e protezione; definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 3

tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori neoassunti, stranieri e somministrati; valutazione dei rischi con particolare riferimento al contesto aziendale nel quale opera il preposto; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; modalità di esercizio della funzione di controllo circa l osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni in materia di salute e sicurezza e di uso dei dispositivi di protezione individuale. Al termine del percorso formativo e con una frequenza pari al 90% delle ore di formazione, verrà svolta una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test. La prova ha quale fine quello di verificare l acquisizione delle conoscenze normative e delle competenze tecnico professionali. Formazione dei dirigenti L art.2 co. 1, lett. d) del D.Lgs. n.81/2008 così come integrato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.106/2009 definisce la figura del dirigente e nella specie Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. Pertanto, il percorso formativo dei dirigenti è articolato in quattro moduli: normativo giuridico; gestionale: gestione ed organizzazione della sicurezza; tecnico: individuazione e valutazione dei rischi; relazionale: comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori. La durata minima della formazione è pari a 16 ore. Al termine del percorso formativo e con una frequenza pari al 90% delle ore di formazione, verrà svolta una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test. La prova ha quale fine quello di verificare l acquisizione delle conoscenze normative e delle competenze tecnico professionali. Aggiornamento formativo Ogni 5 anni, tutti i lavoratori, compresi i preposti ed i dirigenti sono tenuti a frequentare un percorso formativo di aggiornamento della durata minima di 6 ore. Naturalmente, il termine di 5 anni decorre dalla data di frequenza dell ultimo percorso formativo. Durante i corsi di aggiornamento, non andranno trattati argomenti e contenuti vagliati nel corso base, bensì andranno approfondite le seguenti tematiche: approfondimenti giuridici e normativi in materia; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di rischio e relative misure di sicurezza; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori. Allo scopo di rendere dinamico il processo formativo di aggiornamento, nonché garantire l effettiva acquisizione delle competenze, possono essere utilizzate anche delle piattaforme e- Learning. Altresì, nel percorso aggiornamento non è ricompresa la formazione inerente al trasferimento o cambiamento di mansioni, all introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. Valutazione e certificazione Come già precisato, per tutti i soggetti da formare è prevista una frequenza per ogni corso pari al 90% delle ore. 4

Al termine dei percorso, ai lavoratori viene rilasciato un attestato di frequenza, mentre i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti dovranno affrontare una verifica di apprendimento giustificata dal ruolo che gli stessi rivestono in termini di sicurezza sul lavoro. Il mancato superamento della prova non consente il rilascio dell attestato ed in tal caso sarà la Commissione esaminatrice a definire le modalità in ordine al recupero. Crediti formativi Con riguardo ai lavoratori ed ai preposti, il modulo di formazione generale rappresenta un credito formativo permanente. Avendo riguardo all art.37 del T.U. co. 4 vengono riconosciuti crediti formativi nelle seguenti ipotesi: costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o, inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; trasferimento o cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Nella specie, vengono riconosciuti crediti formativi laddove il lavoratore istituisca un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un azienda facente parte del comparto produttivo della precedente, in tal caso il credito formativo viene riconosciuto sia per la frequenza alla formazione base che a quella specifica di settore. Diversamente, qualora il lavoratore istituisca un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un azienda appartenente ad un altro comparto produttivo rispetto a quello cui apparteneva l azienda d origine, il credito formativo viene riconosciuto unicamente per la frequenza alla formazione base, mentre la formazione specifica andrà ripetuta. Tale disciplina trova identica applicazione anche nell ipotesi di introduzione di nuove attrezzature da lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi. Disposizioni transitorie In sede di prima applicazione, il datore di lavoro è obbligato ad avviare dirigenti e preposti ai corsi di formazione coerentemente con quanto disposto dall accordo in esame. Tali corsi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla pubblicazione dell accordo (entro e non oltre il 26 luglio 2013). Il personale neo-assunto deve essere avviato ai corsi di formazione precedentemente all assunzione, nel caso non fosse possibile, contestualmente alla stessa. In tale ultima circostanza, laddove non sia possibile concludere la formazione del lavoratore, del dirigente e del preposto prima dell adibizione degli stessi alle proprie attività, il percorso formativo deve concludersi entro 90 giorni dall assunzione. Riconoscimento della formazione pregressa La formazione svolta a cura dei datori di lavoro antecedentemente alla pubblicazione dell accordo viene così riconosciuta: formazione dei lavoratori e dei preposti: non sono obbligati a frequentare i corsi di formazione, i lavoratori ed i preposti relativamente ai quali il datore può documentare - alla data dell accordo in esame lo svolgimento di un percorso formativo coerente con le disposizioni normative e contrattuali. Resta fermo l obbligo di aggiornamento laddove la formazione si sia conclusa da più di 5 anni dalla data dell accordo. La formazione specifica dovrà concludersi entro il 26 gennaio 2013. formazione dei dirigenti: non sono obbligati a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto alla data di pubblicazione dell accordo in esame, una formazione dai contenuti conformi all art.3 del D.M. 16/01/1997 ovvero al Modulo A per la formazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 5

(ASPP) e dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Anche in tal caso resta fermo l obbligo formativo di aggiornamento Requisiti dei docenti I corsi di formazione devono essere diretti e coordinati da personale docente con esperienza triennale di insegnamento o professionale, con riguardo a tematiche specifiche oggetto dei moduli di formazione. Organizzazione dei corsi In ordine all organizzazione dei corsi, è necessario prevedere per ciascuno di essi: un responsabile del progetto formativo; il numero massimo dei partecipanti (35 unità); il registro di presenza dei partecipanti; l articolazione dei contenuti dei corsi in relazione alle differenze di età dei partecipanti, provenienza e lingua. Con riguardo ai lavoratori stranieri, i corsi andranno realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua, pertanto in caso di necessità di dovrà procedere: all utilizzo di materiali adeguati; alla presenza di un traduttore; alla realizzazione di un corso di lingua veicolare facilmente comprensibile. L argomento trattato riveste particolare importanza in ragione delle novità introdotte in tema di formazione. Pertanto, tutte le aziende dovranno di conseguenza aggiornare le proprie procedure interne e monitorare lo scadenzario degli adempimenti formativi. Ci auguriamo che il nostro elaborato abbia chiarito gli aspetti più delicati e complessi e come sempre, i nostri uffici restano a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti ritenuti di particolare interesse. Cordiali saluti Centro Studi Cafasso 6