SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2014 pag. 133 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA



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SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2014 pag. 133 Circolare n. 60 FG/cc 5 settembre 2014 DECRETO COMPETI- TIVITA - LEGGE DI CONVERSIONE 11 AGOSTO 2014, N. 116. DISPOSIZIONI UR- GENTI PER IL SETTO- RE AGRICOLO, LA TUTELA AMBIENTALE E L'EFFICIENTAMEN- TO ENERGETICO DELL'EDILIZIA SCO- LASTICA E UNIVERSI- TARIA, IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, IL CONTE- NIMENTO DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRI- CHE, NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE IMME- DIATA DI ADEMPI- MENTI DERIVANTI DALLA NORMATIVA EUROPEA". Si informa che è stato pubblicata, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014 n. 192, la legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". E opportuno, pertanto, evidenziare, per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA 1. Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare (Art. 1). Il comma 3 dell articolo in commento prevede l applicazione della diffida a tutte le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria. In particolare, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Al comma 3-bis viene, invece, disposta l'abrogazione dell'istituto della diffida previsto sia nel settore dell'olio di oliva dall'art. 7 del D.lgs. 225 del 2005, che nel settore dei fertilizzanti dall'art. 12 comma 4, del D.lgs. 2010 n. 75. Il comma 4 prevede, inoltre, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare in cui è prevista la applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria ed il pagamento in misura ridotta, la riduzione della somma dovuta pari al trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Tale disposizione può essere applicata anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza all'autorità competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. 2. Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni (Art. 1-bis)

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2014 pag. 134 Nel comma 4 dell articolo in esame è disposta l'abrogazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente la difesa della genuinità del burro. Pertanto i magazzini di deposito all'ingrosso di burro non devono effettuare l'iscrizione presso le competenti Camere di commercio e chi intende gestire magazzini per l'esercizio del commercio non deve più effettuare la preventiva comunicazione all'istituto incaricato della vigilanza competente per territorio. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 della norma prevedono la dematerializzazione dei registri di carico e scarico relativi: - ai prodotti vitivinicoli; - agli sfarinati e paste alimentari, nonché relative materie prime, destinati alla esportazione; - ai produttori e confezionatori con riguardo alla materia prima impiegata nella produzione del burro e ai tipi di burro ottenuti; - ai produttori, importatori e grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, glucosio e isoglucosio di cui alla Legge n. 82/2006 (art. 28); - al latte in polvere. Al riguardo il comma 9 modifica gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138 prevedendo, in particolare, che i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Inoltre il comma 7 apporta ulteriori modifiche all'art.1 della legge n. 1526 del 1956 concernente il burro. In particolare elimina il riferimento giornalmente dalla norma che prevede l'obbligo di indicare nel registro di carico e scarico la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti e abroga il comma in cui si prescriveva la vidimazione del registro. Il comma 11 prevede l'abrogazione dell'articolo 59-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, concernente i sistemi di sicurezza previsti contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari. Nel comma 13, viene, specificato che, ai fini dell obbligo di finanziamento al sistema dei controlli ufficiali, nella definizione di depositi alimentari di cui alla sezione 6 dell allegato A (D.Lgs. 194/2008), non devono essere ricompresi gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli. Il comma 15 modifica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. In particolare la disposizione prevede che coloro che commercializzano imballaggi con il marchio di cui all'ispm 15 della FAO, per svolgere la loro attività, devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali nonché stabilisce che chiunque commercializzi imballaggi con il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 9.000 euro.

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2014 pag. 135 3. Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo (Art. 2) L articolo 2, al comma 1, apporta modifiche varie alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 che contiene norme per l attuazione della normativa comunitaria concernente l Organizzazione comune di mercato del vino (OCM vino), consentendo una serie di semplificazioni per gli operatori vitivinicoli. Nello specifico, il comma 1, interviene sulla legge n. 82/2006: - operando una semplificazione delle procedure per la produzione di taluni prodotti vitivinicoli, quali la produzione di mosto cotto, le quali sono ammesse con una previa comunicazione entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione (lettera a) che novella l articolo 3, comma 2 della legge; - consentendo anche la produzione di bevande spiritose negli stabilimenti in cui si estraggono mosti o vini per la preparazione dei quali non è ammesso l impiego di saccarosio, dell acquavite di vino, dell alcol e di tutti i prodotti consentiti dalla normativa comunitaria, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate; - consentendo nei locali di un impresa agricola che produce mosti o vini anche la detenzione delle seguenti sostanze: acquavite, alcol e altre bevande spiritose; zuccheri in misura superiore a 10 Kg e loro soluzioni; sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca; uve passite o secche o sostanze da esse derivanti. La detenzione è consentita solo a condizione che tali prodotti siano ottenuti esclusivamente dall attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento svolte dall impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da inviarsi, anche per via telematica al competente ufficio dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (lettera c) che introduce il nuovo comma 3-bis dell articolo 6); - semplificando l istituzione da parte delle distillerie dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione, mediante una previa comunicazione, da inviarsi al competente ufficio dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (lettera d), punto 1) che novella il comma 3 dell articolo 14); - eliminando il limite dei cinque giorni entro i quali comunicare la detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione (compresa l'estrazione dell'enocianina) all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente in base al luogo di detenzione delle vinacce (lettera d), punto 2) che novella il comma 4 dell articolo 14); La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, deve, infatti, pervenire all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2014 pag. 136 campagna vitivinicola di riferimento; - aumentando per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite per cento in volume dall 1,5 al 4 (lettera d)- bis, aggiunge un nuovo comma 3-bis all articolo 16); - prevedendo alcune semplificazioni al regime delle sostanze ammesse per uso enologico: a) viene confermato che è consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente permesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, tuttavia viene soppresso l ulteriore vincolo per cui le sostanze ammesse devono rispondere alle caratteristiche di purezza determinate con decreto del MIPAAF (lettera e), punto 1) che modifica il comma 1 dell articolo 25); b) per coordinamento normativo, viene adeguata la norma sanzionatoria delle violazione delle prescrizioni in materia di sostanze ammesse, eliminando il richiamo ai decreti ministeriali soppressi (lettera h), punto 1, che sostituisce il comma 11 dell articolo 35) c) viene abrogata la previsione che demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, la definizione delle norme sulla produzione, confezionamento, conservazione ed etichettatura di sostanze destinate ad uso enologico nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto e la previsione che demanda al Mipaaf il rilascio dell autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione dei citati preparati (lettera e), punto 2) che abroga i commi 2 e 3 dell articolo 25); d) abrogando la norma sui prodotti per l igiene della cantina e la relativa norma che ne sanziona la violazione (lettera f) che abroga l articolo 26 e lettera h), punto 2, che abroga il comma 12 dell art. 35). e) modificando la disciplina dei registri di carico e scarico per i produttori, importatori e grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, glucosio e isoglucosio, al fine di rimuovere l obbligo che il registro sia composto da fogli progressivamente numerati sui quali sono annotate le relative operazioni (lettera g) che modifica l articolo 28). - abrogando la disciplina della diffida per le infrazioni minori, prevista dall articolo 43. Con il comma 1-bis è previsto, invece, che per i titolari di stabilimenti enologici con una produzione inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l obbligo di tenuta del registro può considerarsi assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e di giacenza. Nel comma 1-ter viene modificato l articolo 8, D.Lgs. n. 61/2010 prevedendo che l'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vini-

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2014 pag. 137 fera ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione. 4. Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana Dop Divieti di coltivazione di sementi (art. 4) L articolo in commento al comma 1 interviene sulla disciplina delle modalità di produzione della mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta, prevedendo che la produzione deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nell areale di controllo della MBC DOP deve essere effettuata in uno spazio differente. L articolo in esame abroga il preesistente sistema di tracciabilità delle quantità di latte bufalino prodotto, previsto dall articolo 7 della legge n. 4/2011 (comma 7), sostituendolo con la previsione di un più ampio sistema di tracciabilità che impone agli allevatori bufalini ed ai trasformatori e intermediari di latte di bufala l obbligo di adottare, nelle rispettive attività, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto quotidianamente, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato (comma 2). Si demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, la definizione delle modalità per l attuazione delle disposizioni di cui all articolo in esame relative alla separazione spaziale nonché alla tracciabilità. In particolare è previsto che il decreto dovrà stabilire le modalità per la separazione delle produzioni, impedendo ogni contatto tra latte proveniente dagli allevamenti certificati e gli altri tipi di latte nonché tra mozzarella di bufala campana DOP e prodotti ottenuti con altro tipo di latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento. Sempre l articolo 4 prevede le seguenti sanzioni per : a) chiunque viola l obbligo di produrre MBC DOP in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente dall areale DOP e il relativo obbligo di produrre in uno spazio differente i prodotti realizzati anche o solo con latte differente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni. E inoltre prevista la sanzione accessoria della pubblicazione dell ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale.

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2014 pag. 138 Si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la DOP dalla data dell accertamento della violazione fino a quando l organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l avvenuta pubblicità della stessa, attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di accertamento della reiterazione delle violazioni suddette, avvenuto nei sei mesi successivi all adozione del provvedimento esecutivo, è disposta la chiusura dello stabilimento per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione è inoltre disposta anche a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un minimo di 10 giorni ad un massimo di 30 giorni, ovvero in caso di reiterazione accertata nei sei mesi successivi da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni. b) chiunque viola l obbligo di adottare sistemi idonei di tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. Per tali violazioni, è inoltre fatta salva l applicazione delle norme penali vigenti. E stato, inoltre, previsto col comma 5-bis che alle violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5. Infine, Il comma 8 sanziona penalmente la violazione dei divieti di coltivazione previsti dal Reg. UE 178/2002, in materia di sicurezza alimentare nel territorio dell UE. In particolare, il comma prevede che chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi della disciplina sul sistema di allarme rapido nell UE in materia di sicurezza alimentare contenuta negli articoli 53 e 54 del Reg. (CE) n. 178/2002, è punito con la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. 5. Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (Art. 16)

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2014 pag. 139 Il comma 3 interviene sui divieti contenuti nell articolo 21 della legge n. 157 ed in particolare: - sul divieto di vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'unione europea. Rimane ferma l esclusione da tale divieto delle seguenti specie: germano reale; pernice rossa; pernice di Sardegna; starna; fagiano; colombaccio (modifica alla lettera bb) del comma 1 dell articolo 21); - sul divieto di commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'unione europea anche se importati dall'estero. 6. Semplificazioni nelle operazioni promozionali (Art. 22-bis) La disposizione modifica l'articolo 6, comma 1, del d.p.r. del 26 ottobre 2001, n. 430, ampliando l'elenco di casi che sono sottratti alla specifica disciplina dettata per i concorsi e le operazioni a premio. In particolare, prevede che non si considerano concorsi e operazioni a premio le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta. 7. Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Art. 22-ter) La disposizione modifica l'art. 31, comma 2, del DL 201/2011, che, pur stabilendo che la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale, riconosce alle Regioni e agli enti locali la facoltà di individuare aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero di prevedere limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. La modifica specifica che tali limitazioni possono avvenire solo "qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali". 8. Capitale minimo costituzione S.p.a - Modifica al codice civile (Art. 20, comma 7) Il comma 7 modifica l articolo 2327 del codice civile, al fine di ridurre il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE PER LO SVILUPPO 1. Interventi per il sostengo del Made in Italy (Art. 3, commi da 7 a 9) Il comma 7 modifica il comma 3 dell articolo 4 Legge 4/2011, relativo all adozione di decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2014 pag. 140 alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico attuativi dell obbligo, introdotto dallo stesso articolo 4, di indicare nell etichetta il luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. In particolare viene soppresso, il secondo periodo del comma 3 il quale disponeva che in sede di prima applicazione, il procedimento per l adozione dei predetti decreti fosse attivato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa n. 4/2011. E inoltre aggiunto un nuovo comma 4-bis alla Legge n. 4/2011 che prevede, ai fini della predisposizione dei decreti attuativi, che sia svolta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, una consultazione pubblica tra i consumatori, da effettuarsi tramite il sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Attraverso la consultazione si dovrà valutare quanto sia ritenuta significativa l'indicazione del "luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi" e quando l'omissione di tale informazione sia ritenuta ingannevole. Il Ministero, ai sensi dell'art. 39 del regolamento 1169/2011 ("relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"), dovrà inoltre svolgere studi volti ad individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. Riguardo ai decreti attuativi, previsti dalla legge 4/2011, dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE 1. Agenzie per le Imprese (Art. 19-bis) La disposizione in commento (comma 1) demanda ad un regolamento di delegificazione l integrazione dell articolo 38 del Dl. n. 112/2009 in materia di Agenzia per le imprese, specificando che salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l esercizio della discrezionalità, le attività (sia istruttorie che di controllo) nonché le dichiarazioni delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti quelle delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari. Viene, inoltre, ampliato il ruolo delle Agenzie per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi. In proposito, il regolamento di delegificazione dovrà contemplare la possibilità per le A- genzie non solo di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione dei calendario e dei termini di conclusione dei lavori, ma anche ai fini della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni. Il regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata e deve identificare anche le norme che sono abrogate (commi 1 e 2).

SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI ANNO 2014 pag. 141 Attraverso un integrazione alla disciplina della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) la disposizione in commento (comma 3) collega alla segnalazione corredata della dichiarazione di conformità delle Agenzie per le imprese il medesimo effetto del decorso del tempo (sessanta giorni in generale e 30 giorni per la SCIA edilizia) oltre il quale scatta il divieto per l amministrazione di intervenire salvo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell attività dei privati alla normativa vigente. Infine è prevista una disposizione sulla trasparenza delle amministrazioni titolari di banche dati certificanti. Entro il 31 dicembre 2014 deve infatti essere garantito l accesso per via telematica alle banche dati stesse, da parte delle amministrazioni procedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni.