Prime note sui redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative



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n. 44/2000 Pag. 5463 Prime note sui redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di Antonio Iorio e Alberto Santi SOMMARIO Premessa 5463 Il regime Iva 5464 Le attività manuali 5464 Trattamento fiscale 5464 Gli adempimenti del sostituto 5465 Stock option 5466 I benefit 5466 I rimborsi spese 5466 Pag. Premessa Il provvedimento collegato alla finanziaria (art. 34 della L. 21/11/2000, n. 342) ha profondamente mutato il regime fiscale e delle collaborazioni coordinate e continuative In sintesi tali modifiche, a partire dal primo gennaio 2001, comporteranno l attrazione del reddito derivante da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in quello assimilato a lavoro dipendente. Sono molteplici le novità che conseguiranno: va innanzitutto segnalato che il sostituto, alla stregua di un vero e proprio datore di lavoro dipendente, dovrà: rilasciare il modello CUD, entro il mese di febbraio dell anno successivo a quello di inizio del rapporto, relativo alla certificazione delle ritenute fiscali da operare a titolo di acconto e comprensivo delle detrazioni che verranno applicate sulla base della durata del rapporto di collaborazione, (verrà meno la deduzione forfetaria finora applicata); operare le ritenute IRPEF sulla base degli scaglioni di aliquota vigenti. Si evidenzia, peraltro, che, qualora il collaboratore coordinato e continuativo non fosse fiscalmente residente in Italia in tale periodo d imposta, la ritenuta continuerebbe ad essere operata in misura del 30% a titolo d imposta - sulla base del testo normativo attualmente in discussione.

Pag. 5464 n. 44/2000 2/12/2000 È evidente che, in considerazione anche delle importanti novità appena segnalate, la scelta, in capo alle imprese ed ai singoli contribuenti, di instaurare un rapporto di collaborazione, piuttosto che di lavoro autonomo, potrebbe subire sostanziali modifiche. Nelle pagine che seguono verranno esaminati, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni aspetti che appaiono particolarmente interessanti conseguenti alle citate novità legislative anche alla luce dei chiarimenti ministeriali forniti con la circolare 207/E (in Finanza & Fisco Suppl. al n. 42/2000, pag. 1). Il regime Iva L interpretazione più significativa fornita dalle Finanze riguarda senz altro la portata dell articolo 5, comma 2, del D.P.R. 633/72. Viene, infatti, stabilito a livello interpretativo che non potranno esistere buste paga soggette a Iva. In estrema sintesi, quando il collaboratore o l amministratore è assimilato al lavoro dipendente, non si applica mai l Iva sul compenso, anche quando il soggetto possiede partita Iva per altre attività di lavoro autonomo. Si pensi, ad esempio, ai compensi di un medico o di un ingegnere che sono anche amministratori di una società. In tali ipotesi i compensi saranno fuori dal campo di applicazione dell Iva. Qualora, invece, la collaborazione rientri nell attività professionale (ad esempio l ufficio di sindaco svolto da un dottore o ragioniere commercialista) continuerà ad applicarsi l Iva. Questi ultimi compensi, infatti, affluiranno alla sfera dei redditi professionali. Ne consegue che se c è reddito professionale c è Iva, se c è assimilazione al lavoro dipendente non c è Iva. Le attività manuali La disposizione che entra in vigore nel 2001 relativa alle collaborazioni non prevede più, come per il passato, che l oggetto di dette collaborazioni riguardi attività intrinsecamente artistiche o professionali. La circolare in proposito ribadisce che questi contratti potranno anche riguardare attività manuali e operative. La circostanza è di tutto rilievo in quanto in passato sussistevano forti perplessità nel considerare collaborazioni coordinate e continuative attività di tipo manuale. Si pensi al caso dei cc.dd. pony express o degli addetti ai call center o, ancora, degli addetti ai lavori di pulizia, ecc. Trattamento fiscale Vediamo ora quali sono i principali elementi che caratterizzano il reddito da lavoro dipendente per poter estenderli tra breve anche alle collaborazioni coordinate e continuative. Nel caso di lavoro dipendente, ai fini fiscali, sono considerate imponibili, tutte le somme e i valori dei beni e dei servizi percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro. Sono incluse nella sfera del reddito di lavoro dipendente anche le erogazioni liberali e i rimborsi spese, erogati in relazione al rapporto di lavoro, a eccezione dei rimborsi corrisposti in occasione di trasferte e trasferimenti, rimborsi che riguardano spese di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa. Ai sensi dell articolo 48, comma 1, del D.P.R. 917/1986, i redditi di lavoro dipendente sono imponibili al momento della loro percezione (criterio di cassa). Per i redditi in natura bisogna far riferimento, invece, al momento in cui il bene o il servizio entrano nella disponibilità del contribuente, essendo irrilevante il momento in cui avviene l effettivo consumo. Le regole di imposizione dei redditi di lavoro dipendente si basano fondamentalmente sull applicazione della ritenuta alla fonte. Tali redditi di lavoro sono soggetti alla ritenuta di acconto con riferimento al periodo di paga (mese) in cui sono effettivamente corrisposti. Al momento della retribuzione, infatti, il datore di lavoro deve determinare l imposta dovuta ed effettuare la ritenuta sulla parte imponibile, sia in denaro che in natura. La ritenuta va operata dal sostituto di imposta anche quando corrisponde redditi di lavoro dipendente a soggetti diversi dai propri dipendenti. Il datore di lavoro è obbligato alla rivalsa nei confronti del dipendente, in quanto è quest ultimo il debitore di imposta. Oltre all obbligo di effettuare i versamenti delle ritenute entro il 16 del mese successivo a quello del

n. 44/2000 Pag. 5465 pagamento delle somme sulle quali sono state effettuate, il sostituto ha l obbligo di certificare le ritenute alla fonte effettuate nei confronti dei lavoratori dipendenti e di dichiarare le ritenute effettuate nel periodo di imposta. Il sostituto di imposta deve rilasciare a ciascun percipiente, entro il mese di febbraio di ogni anno, anche a mezzo posta, un apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all Inps e agli altri enti e casse previdenziali. In caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell anno, la certificazione deve essere consegnata entro 12 giorni dall eventuale richiesta della stessa. In particolare, per l attestazione dei redditi di lavoro dipendente, si devono indicare anche i dati contenuti nello schema di certificazione unica stabilito con D.M. 28 ottobre 1999 (cosiddetto modello Cud 2000 in Finanza & Fisco n. 45/99, pag. 5149). Da tale certificato devono risultare: I. l ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, compresi quelli assoggettati a tassazione separata ed escluse le somme corrisposte per il lavoro prestato all estero in via continuativa, II. l ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali III. la sottoscrizione del datore di lavoro. In conseguenza delle modifiche viene meno, ovviamente, la deduzione del 5% a titolo forfetario delle spese. Tale deduzione non si applicava comunque alla parte dei compensi che superava 100 milioni di lire, con la conseguenza che non poteva essere superiore a lire 5 milioni. Gli adempimenti del sostituto Come già preannunziato, a partire dal prossimo anno, nuovi obblighi incomberanno sul sostituto di imposta (committente), che si avvarrà della collaborazione coordinata e continuativa di un lavoratore. In particolare, per effetto dell assimilazione delle collaborazioni ai redditi di lavoro dipendente e non più di lavoro autonomo troverà applicazione, innanzitutto, il disposto dell articolo 24 del D.P.R. 600/1973. Tale norma, nel disciplinare la ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, prevede l applicazione al committente delle disposizioni dettate al datore di lavoro dalla normativa in materia di lavoro dipendente. Il committente dovrà poi operare come un vero e proprio sostituto: entro il 28 febbraio dell anno successivo, ovvero alla data di cessazione del rapporto, dovrà effettuare il conguaglio tra le varie ritenute operate e l imposta dovuta sull ammontare complessivo degli emolumenti, tenendo conto delle eventuali detrazioni. dovrà quindi rilasciare il modello Cud, comprensivo delle detrazioni che saranno applicate sulla base della durata del rapporto di collaborazione. Ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare al contributo Inps del 10-13% varranno gli stessi criteri per determinare la base imponibile ai fini Irpef. In particolare, non risulterà più applicabile la deduzione forfetaria delle spese pari al 5% per l importo che non eccede i 100 milioni di lire, ma troveranno invece applicazione tutte le disposizioni agevolative contenute nell articolo 48 del Tuir nella determinazione dell imponibile da assoggettare a contribuzione, quali il differente trattamento delle indennità di trasferta, l adozione del valore convenzionale per l attribuzione del reddito derivante dall uso promiscuo dell autovettura aziendale. Sotto il profilo previdenziale, inoltre, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, continuerà a essere soggetto all obbligo del versamento del contributo del 10-13% a favore dell Inps-gestione separata, di cui all articolo 2 della legge 335/1995. Tale contributo verrà comunque ripartito tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente di due terzi e un terzo, con obbligo di versamento dell intero contributo da parte del committente. Per effetto dell assimilazione in questione, nuovi adempimenti graveranno in capo ai committenti in aggiunta a quelli già esistenti. In particolare, i committenti saranno tenuti al versamento del contributo previdenziale relativo ai compensi di collaborazione coordinata e continuativa entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento dei compensi. Dovranno inoltre presentare annualmente, e non più trimestralmente, secondo le nuove disposizioni Inps (nota Inps 14 giugno 2000 n. 2000/0022/000104 in n. 25/2000, pag. 3405) la denuncia relativa ai compensi corrisposti.

Pag. 5466 n. 44/2000 2/12/2000 Si evidenzia, infine, la detassazione in capo ai collaboratori coordinati e continuativi relativa ai rimborsi spese, alle indennità di trasferta, ai compensi in natura inferiori a 500.000 lire annue e all erogazione di somme in occasione di festività non superiori a 500.000 lire annue. Stock option Occorre segnalare ancora che anche ai collaboratori coordinati e continuativi sarà possibile applicare il regime speciale di stock option, previsto attualmente soltanto per i lavoratori dipendenti, secondo cui non concorre alla formazione del reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo - al netto di quanto corrisposto dal dipendente a fronte dell assegnazione - non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 4 milioni di lire, a condizione che le azioni non siano riacquistate o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. In proposito la circolare ministeriale precisa che le stock option non possono essere assegnate agli amministratori quando le loro prestazioni rientrano nella sfera del lavoro autonomo professionale, senza esaminare le ipotesi concrete. I benefit Per quanto riguarda la quantificazione del reddito, viene ribadito che valgono tutte le regole previste dall articolo 48 del Tuir, comprese quindi quelle che determinano la quantificazione dei compensi in natura. La circolare precisa che quando le norme indicano la generalità o specifiche categorie di dipendenti, occorre intendere il riferimento alla generalità o a singole categorie di amministratori. Possono rappresentare quindi una categoria, ad esempio, tutti gli amministratori di una società. I rimborsi spese Il nuovo criterio per la non tassabilità dei rimborsi spese ai collaboratori concerne unicamente le trasferte al di fuori della sede di lavoro. Non hanno più rilievo, come avveniva in passato, le trasferte al di fuori del domicilio fiscale del collaboratore o dell amministratore. In sostanza, diventeranno imponibili per il collaboratore i rimborsi delle spese sostenute per il raggiungimento della sede di lavoro. Nelle pagine seguenti si riportano alcuni schemi illustrativi +

n. 44/2000 Pag. 5467 COCOCO Collaborazioni tipiche Collaborazioni atipiche Ufficio di: Amministratore Sindaco Revisore Collaborazioni a giornali e riviste Altri rapporti aventi per oggetto prestazione di attività svolta senza vincolo di subordinazione L ufficio o la collaborazione non devono rientrare nell ambito dell attività di lavoro autonomo o dipendente svolta NB: viene soppresso il richiamo alla natura artistica o professionale Determinazione del reddito Soppressione deduzione forfetaria 5/6 % Deduzioni ex art.13 TUIR Criterio cassa allargato Deduzione del contributo a carico collaboratore mese per mese

Pag. 5468 n. 44/2000 2/12/2000 Adempimenti sostituti Aliquote progressive Irpef e non 20% Trattenuta alla fonte addizionali Irpef Almeno primo scaglione Conguaglio di fine anno (entro 28 febbraio) o fine rapporto Trasferte Fino al 31 dicembre 2000 Dal primo gennaio 2001 Fuori territorio comunale : del committente e non più del collaboratore Esclusione somme documentate e rimborsate per viaggio, vitto, alloggio per prestazioni svolte fuori dal comune di domicilio fiscale/residenza del collaboratore Tre possibilità: 1. Rimborso forfetario 2. Rimborso misto 3. Rimborso analitico

n. 44/2000 Pag. 5469 NON COSTITUISCONO REDDITO Erogazioni liberali Sussidi occasionali Somministrazione vitto Fino a lire 500.000 in occasione di festività o ricorrenze Momentanee difficoltà economiche Da parte committ. o in mense organizzate ovvero fino a. 10420 per giorno lavorativo

Pag. 5470 n. 44/2000 2/12/2000 Stock option Offerte di azioni alla generalità dei dipendenti fino a 4 milioni Esenzione della differenza tra valore delle azioni all atto dell assegnazione e prezzo pagato dal collaboratore Non devono essere riacquistate né cedute entro tre anni La differenza deve essere pari almeno al valore alla data dell offerta (delibera di assegnazione delle stock option)

n. 44/2000 Pag. 5471 FRINGE BENEFITS Compensi in natura Uso veicoli Non imponibilità fino a lire 500 mila Concessione fabbricati in uso, locazione, ecc Uso promiscuo Uso esclusivo aziendale Uso esclusivo privato 30% importo convenzionale (percorrenza media 15.000 KM) sulla base del costo chilometrico stabilito dall ACI Non c è imponibile in capo al collaboratore Tass.valore norm. Valore forfetario rendita catastale + spese - importo pagato collaboratore.