MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO



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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO Decreto Legge 23 Dicembre 2013 n. 145 coordinato con la Legge di con conversione 21 Febbraio 2014 n.9, modificata dall art. 7 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, legge di Stabilità 2015 Finalità e obiettivi L istituzione del credito d imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo punta sull innovazione ed ha l obiettivo di favorire l incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2015-2019. Risorse finanziarie disponibili La dotazione totale è pari a 200 milioni di euro annui, a valere sulla prossima programmazione dei fondi comunitari 2014-2020. Soggetti ammissibili Possono beneficiare delle agevolazioni tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Programmi ammissibili Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo (inclusa la creazione di nuovi brevetti): a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso 1

commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti. Spese ammissibili Sono ammissibili al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 per: a) personale "altamente qualificato" impiegato nell attività di ricerca e sviluppo 1 ; b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva; c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative; d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. Agevolazioni concedibili Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno adottato, nella misura del 25 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, rispetto alla media dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della 1 Personale in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education). Si veda Allegato 1. 2

spesa incrementale è calcolata sull'intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni. Viene previsto, tuttavia, che il credito spetti nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: spese per personale altamente qualificato; costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative. Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e: va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d imposta nel corso del quale lo stesso è maturato; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR; è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Sarà un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ad adottare le disposizioni attuative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente. 3

ALLEGATO 1 Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico LM-12 Design LM-13 Farmacia e farmacia industriale LM-17 Fisica LM-18 Informatica LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21 Ingegneria biomedica LM-22 Ingegneria chimica LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-25 Ingegneria dell'automazione LM-26 Ingegneria della sicurezza LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni LM-28 Ingegneria elettrica LM-29 Ingegneria elettronica LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-31 Ingegneria gestionale LM-32 Ingegneria informatica LM-33 Ingegneria meccanica LM-34 Ingegnaria navale LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura LM-40 Matematica LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali LM-54 Scienze chimiche LM-6 Biologia LM-60 Scienze della natura LM-61 Scienze della nutrizione umana LM-66 Sicurezza informatica LM-69 Scienze e tecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie 4

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali LM-74 Scienze e tecnologie geologiche LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio LM-79 Scienze geofisiche LM-8 Biotecnologie industriali LM-82 Scienze statistiche LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e fermaceutiche LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione 5