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ACCORDO QUADRO Premesso: o che coerentemente con quanto previsto dal piano industriale 2006-2009 al fine di proseguire e dare ulteriore impulso alla costante crescita conseguita negli ultimi anni, il Gruppo Unipol intende attuare un processo di riorganizzazione societaria volto a realizzare un modello organizzativo più semplice e trasparente, con una netta separazione tra le funzioni di holding e le funzioni operative in capo a ciascuna società, al fine di migliorare la competitività ed il servizio ed a sviluppare economie di scala e di scopo; o che in data 13 febbraio e 20 marzo 2007 la Capogruppo Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. ha attivato, ai sensi dell art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n 428 e dell art 15 del vigente CCNL per le imprese assicuratrici, le procedure sindacali relative al progetto di riorganizzazione del Gruppo Unipol, così come dalle lettere aziendali inviate in pari data alle OO.SS.; o che negli incontri del 13 febbraio, 20 marzo, 12 aprile, 10 maggio, 24 maggio, 14 giugno, 19 giugno, 20 giugno e 28 giugno 2007, l Azienda ha illustrato alle OO.SS. motivazioni, finalità, conseguenze e disegno del nuovo modello organizzativo del Gruppo Unipol; o che aspetti specifici correlati e discendenti dalla riorganizzazione in atto saranno oggetto di confronto tra le parti finalizzato a raggiungere soluzioni condivise nel quadro delle disposizioni di legge e di contratto tempo per tempo vigenti; tra la Capogruppo Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. e le OO.SS.AA. delle diverse Compagnie Assicurative del Gruppo SI CONVIENE QUANTO SEGUE Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. 1. Le Parti ribadiscono l impegno per un ulteriore miglioramento delle relazioni sindacali attraverso il rafforzamento della partecipazione dei lavoratori e delle stesse OO.SS.AA., alla crescita quantitativa e qualitativa (servizio all utenza, prodotti, costi e risultati economici) di ciascuna Compagnia assicurativa e dell intero Gruppo, attraverso il miglioramento dell informazione e del confronto nel rispetto dei reciproci ruoli e funzioni e attraverso lo sviluppo dell azione di valorizzazione delle persone e della loro crescita professionale. 2. La Capogruppo, anche in considerazione delle richieste avanzate dalle OO.SS.AA., conferma che non è prevista l attivazione delle vigenti procedure di legge in materia di riduzione del personale, riservandosi di intervenire sugli effetti e sugli oneri delle ridondanze di personale attraverso un attenta gestione del turnover e, in particolare, ricorrendo a tutte le opportune sinergie e mobilità tra società del Gruppo. In tal senso il Gruppo si impegna a non attuare le procedure di cui alla L. 223/91 e all art. 16 del vigente CCNL ANIA del 18/7/2003. 1

3. Le Società del Gruppo, ove si determinino esigenze di organico, faranno prioritariamente riferimento, compatibilmente con le professionalità richieste, a personale già dipendente, anche facendo ricorso ad appositi bandi interni. 4. In tal senso, le parti, considerando la mobilità uno strumento importante per la migliore organizzazione aziendale e per la valorizzazione delle risorse umane e l arricchimento delle esperienze professionali, convengono che la stessa possa svolgersi tra tutte le società ed i diversi comparti del Gruppo, fermo restando tutte le tutele individuali derivanti da leggi e da contratti nonché richiamate nel presente accordo. 5. Nei processi di integrazione e fusione sarà pertanto utilizzata, per quanto necessario, la mobilità professionale ovvero il cambiamento delle attività di lavoro, fermo restando il livello professionale acquisito ed attuando specifici piani formativi comunicati, discussi e verificati con le OO.SS.AA.; anche in tale contesto sarà salvaguardato e valorizzato il ruolo dei funzionari. 6. La Capogruppo nei processi di integrazione e fusione di Società del Gruppo conferma l orientamento all ottimizzazione delle risorse, mediante l adozione di piani organizzativi volti a salvaguardare la professionalità acquisita ed a contenere per quanto possibile la mobilità territoriale dei lavoratori. 7. In tal senso, in caso di significativi interventi sulle sedi di lavoro, derivanti da ristrutturazioni aziendali o da ragioni inerenti la riorganizzazione di funzioni, processi e cicli produttivi, la Capogruppo si impegna a confrontarsi preventivamente con le OO.SS.AA., secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto. Il confronto preventivo è teso a raggiungere le soluzioni più idonee ad affrontare i problemi derivanti dalle eventuali ricadute sui lavoratori dei suddetti interventi sulle sedi. 8. Peraltro, nel processo di riorganizzazione societaria in oggetto è previsto il mantenimento delle attuali allocazioni territoriali delle tre sedi di Padova, Roma e Napoli, con attività che salvaguardino i livelli di professionalità acquisita. 9. Nell eventualità di richieste o necessità di trasferimenti individuali di sede di lavoro tra comuni non limitrofi, gli stessi saranno attuati in forma consensuale. Le Aziende assicureranno comunque che le nuove collocazioni siano coerenti con le professionalità acquisite e utilizzeranno ove necessario, gli idonei percorsi formativi e/o di riqualificazione professionale. 10. Al di fuori dei passaggi (cambio di datore di lavoro) conseguenti alle procedure di conferimento e fusione, i passaggi (cambio di datore di lavoro) di lavoratori tra società del Gruppo che applicano lo stesso CCNL, saranno effettuati, nel rispetto delle norme di legge, su base volontaria e con cessione individuale del contratto, con mantenimento degli inquadramenti, di tutte le anzianità, dei trattamenti economici e normativi in essere nelle società di provenienza al momento del passaggio, nonché senza alcun assoggettamento a periodi di prova anche in caso di adibizione a nuove mansioni e con trasferimento del TFR individualmente maturato. Il TFR potrà essere liquidato solo su richiesta del lavoratore e qualora lo stesso opti per la cessazione del rapporto di lavoro in essere presso la società di provenienza e la contestuale assunzione nella società di destinazione. 2

11. Relativamente al passaggio (cambio di datore di lavoro) di personale tra società del Gruppo applicanti CCNL differenti, ferme restando le tutele di legge e di contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi preventivamente per valutarne conformità giuridica e caratteristiche, nonché individuarne le modalità e soluzioni più idonee. 12. Ai dipendenti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., in seguito al cambiamento dell oggetto sociale e della denominazione sociale della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A., si applicherà il CCNL ANIA in quanto società che svolgerà prevalentemente attività ordinata e funzionale all attività assicurativa. Relativamente alla contrattazione di 2 livello (CIA), da applicare a tale personale, si conferma che al personale di provenienza Unipol Assicurazioni, nonché a quello di nuova assunzione, sarà applicato il vigente CIA Unipol Assicurazioni sottoscritto in data 7 ottobre 2006 ed al personale di provenienza Aurora Assicurazioni sarà applicato il nuovo CIA Aurora Assicurazioni semprechè sottoscritto entro il 22 luglio 2007 (subordinatamente alla sottoscrizione dello stesso). 13. I dipendenti della costituenda Unipol Gruppo Finanziario, manterranno i trattamenti economici, previdenziali ed assistenziali (tematiche pensionistiche e di malattia) del CCNL ANIA tempo per tempo vigente. 14. Con riferimento alla contrattazione di 2 livello (CIA), le Parti convengono sulla necessità di addivenire, attraverso un complessivo processo di armonizzazione, alla sottoscrizione di un unico Contratto Integrativo per tutte le società dell area assicurativa del Gruppo che possa entrare in vigore a far data dal 1 gennaio 2009. 15. A tale scopo, le OO.SS. firmatarie del presente accordo, si impegnano a presentare alla Capogruppo, entro il 30 giugno 2008, un unica proposta di piattaforma di rinnovo dei CIA, al fine di consentire, con un adeguato lasso di tempo negoziale, il perseguimento dell obiettivo indicato al precedente capoverso. 16. Il presente accordo vale per tutte le Società attuali (vedi allegato) e future del Gruppo, annulla e sostituisce l Accordo Quadro del 20/2/2004, nonché le norme superate dal presente accordo contenute nell Accordo sui Servizi Liquidativi di Gruppo del 12/12/2002, fatta eccezione per l art. 4.b), e nell Accordo sui Servizi Informativi di Gruppo del 24/5/2005, decorre dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2009. Lo stesso accordo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza. 17. Le Parti si impegnano ad incontrarsi due volte all anno, indicativamente nel mese di maggio e di ottobre, per valutare l applicazione del presente verbale d accordo. 18. Relativamente a eventuali ricadute sul sistema di agibilità sindacali conseguenti al processo di riorganizzazione in corso, le parti si impegnano ad istituire un apposito tavolo di confronto per individuarne tempestivamente le più idonee soluzioni, con salvaguardia, nel frattempo, delle attuali prerogative sindacali individuali. 19. Nell eventualità che le aziende del Gruppo utilizzino l istituto del distacco verrà garantito il mantenimento delle condizioni economiche e normative maturate e maturande nelle società distaccanti, ivi compresi i diritti sindacali ed il rispetto delle professionalità acquisite e fermo restando il rispetto delle modalità operative della società distaccataria previste per l effettuazione della prestazione presso la sede di lavoro; le aziende informeranno debitamente 3

le OO.SS.AA. sui distacchi collettivi e daranno comunicazione dei distacchi individuali avvenuti. 20. Le parti si danno altresì atto che con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si considerano esaurite le procedure di confronto avviate in data 13 febbraio e 20 marzo 2007 ai sensi dell art 47 della legge 29.12.1990 n 428 e art 15 del vigente Ccnl, fermo restando che aspetti specifici riguardanti processi riorganizzativi non oggetto delle procedure attivate e sopra menzionate, saranno materia di confronto tra le parti nel pieno rispetto delle norme contrattuali in materia. San Donato Milanese, 28 giugno 2007 4

Allegato all Accordo Quadro del 28/6/2007: Società del Gruppo Unipol a cui si applica l Accordo Quadro Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. (che cambierà denominazione in Unipol Gruppo Finanziario a seguito della riorganizzazione societaria) Aurora Assicurazioni S.p.A. (che sarà oggetto di fusione in Unipol Gruppo Finanziario a seguito della riorganizzazione societaria) Nuova Unipol Assicurazioni S.p.A. (che cambierà denominazione in Unipol Assicurazioni S.p.A. a seguito della riorganizzazione societaria) Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (che cambierà denominazione in Aurora Assicurazioni S.p.A. a seguito della riorganizzazione societaria) Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. Unisalute S.p.A. Navale Assicurazioni S.p.A. Navale Vita S.p.A. Quadrifoglio Vita S.p.A. 5