LA RIFORMA DELLE SANZIONI PATRIMONIALI: VERSO UN ACTIO IN REM?



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VII LA RIFORMA DELLE SANZIONI PATRIMONIALI: VERSO UN ACTIO IN REM? di Anna Maria Maugeri SOMMARIO: 1. La riforma delle misure di prevenzione patrimoniale. 2. Destinatari. 3. Separazione delle misure patrimoniali dalle personali. 4. Organi competenti. 5. L onere della prova dell origine illecita. 6. La confisca per equivalente e la sproporzione. 7. La confisca per equivalente dei beni trasferiti a terzi e i trasferimenti fittizi. 8. La confisca ex art. 12-sexies legge n. 356 del 1992. 9. La confisca per equivalente per i delitti di cui al comma 2 dell art. 12-sexies. 10. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo. 11. Conclusioni. 1. La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali. Nell ambito del c.d. pacchetto sicurezza in esame è stata realizzata, senza troppo clamore, una caotica riforma delle misure di prevenzione patrimoniali, considerate oggi, insieme alla confisca ex art. 12-sexies decr. legge n. 306 del 1992 (c.d. confisca obbligatoria dei valori ingiustificati), i fondamentali strumenti di lotta contro l accumulazione dei capitali illeciti da parte del crimine organizzato. Da molti anni ormai si discute in dottrina circa l opportunità di una puntuale riforma della disciplina in questione, contemplata dalla legge n. 575 del 1965, nell ambito di una più ampia razionalizzazione della materia, che sarebbe dovuta confluire in un Testo unico; in tale direzione basti ricordare le proposte avanzate nel Progetto per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Fiandaca (presentato nel marzo del 2001 al Ministro della giustizia in versione non definitiva), nonché, da ultimo, lo schema di disegno di

130 Anna Maria Maugeri VII,1 legge delega «Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al governo per l emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione. Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e patrocinio a spese dello Stato.» (A.C. 3242) presentato nella scorsa legislatura (13 novembre 2007) 1. L esigenza di riformare la disciplina in materia nasce, innanzitutto, dalla constatazione che, nonostante i successi ottenuti nell attacco alle organizzazioni mafiose, in Italia manca ancora una seria strategia di lotta alla mafia da un punto di vista patrimoniale, anche per le carenze delle agenzie addette alle indagini e per gli scarsi coordinamenti nel settore e anzi negli ultimi anni, in particolare dal 2002, si è assistito a una sensibile diminuzione del numero dei sequestri e delle confische, come evidenziato nella Relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni alla criminalità organizzata, elaborata nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare d inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare 2. Il decr. n. 92 del 2008 ha riformato la disciplina in maniera apparentemente incisiva perseguendo lo scopo di garantire una maggiore efficienza dello strumentario in esame, senza però riuscire del tutto a raggiungere l obiettivo e senza realizzare quella più radicale razionalizzazione della normativa, la cui giurisdizionalizzazione è stata, per lo più, affidata all opera interpretativa della giurisprudenza, che, per quanto meritevole, rischia di creare incertezze e diseguaglianze. Rimane ferma la scelta per il sistema del doppio binario, procedimento penale/procedimento di prevenzione, che consente di azionare, in via alternativa o cumulativa, i due strumenti della confisca di prevenzione e della confisca intesa come misura di sicurezza (art. 12-sexies decr. legge n. 306 del 1992); tale scelta era già stata compiuta nel Progetto Fiandaca. 1 Tale disegno di legge fu assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 20 dicembre 2007. 2 Approvata dalla Commissione nella seduta del 27 novembre 2007 e trasmessa alle Presidenze delle Camere il 28 novembre 2007 Doc. XXIII n. 3. Nel prosieguo Relazione della Commissione Antimafia.

VII,2 La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem? 131 2. Destinatari. La legge in esame ha modificato la cerchia dei destinatari delle misure di prevenzione ricomprendendo oltre agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, anche i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall art. 51 comma 3-bis c.p.p., accogliendo una proposta già avanzata nel progetto della Commissione Fiandaca e ribadita nella recente Relazione della Commissione antimafia, così consentendo all ufficio giudiziario titolare delle indagini preliminari in materia di delitti connessi con la criminalità organizzata di avviare le indagini patrimoniali. Tale riforma nasce dall esigenza di garantire nei confronti di tutti i crimini connessi al crimine organizzato l applicabilità delle misure di prevenzione e in particolare la possibilità di procedere contro il patrimonio con l actio in rem in esame. Il richiamo dell art. 51 comma 3-bis consente di adeguare automaticamente l ambito di applicazione delle misure di prevenzione, senza necessità di ulteriore specifico intervento, ad eventuali successive valutazioni del legislatore favorevoli ad inserire nel testo dell art. 51 comma 3-bis, nuovi delitti di mafia, garantendo che il c.d. doppio binario proceda parallelamente sotto il profilo processuale e sotto quello della prevenzione. Dall altra parte la riforma ha ristretto l ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali in quanto è stato abrogato l art. 14 della legge n. 55 del 1990, che ponendo fine ad accese discussioni, aveva sancito l applicazione delle patrimoniali anche in relazione ai soggetti contemplati dall art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Legge Reale); tale legge ha esteso le misure di prevenzione anche nei confronti dei soggetti indicati negli artt. 1 e 2 della legge n. 1423 del 1956, ossia nei confronti di coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi e di coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Si discuteva in dottrina e in giurisprudenza se il rinvio contenuto nell art. 19 ( Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate... ) potesse essere considerato come un rinvio formale rispetto ad un atto fonte che avrebbe consentito di richiamare tutte le disposizioni contenute, in qualunque momento introdotte, e, quindi, anche le misure patrimoniali introdotte

132 Anna Maria Maugeri VII,2 successivamente alla norma in esame (art. 14 legge n. 646 del 1982 e successive modifiche). L art. 14 legge n. 55 del 1990 aveva risolto la questione sancendo chiaramente l applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali a tali soggetti ma solo «quando l attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando»; si escludeva l applicazione delle patrimoniali per le ipotesi di mera pericolosità generica, che non fonda una ragionevole presunzione di illecito arricchimento. In seguito all abrogazione dell art. 14 legge n. 55 del 1990, poiché tra le fattispecie elencate nell art. 51 comma 3-bis non rientrano gli artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter, la riforma sembrerebbe escludere l applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali a soggetti indiziati di vivere con i proventi dell estorsione, dell usura, della ricettazione, del riciclaggio e dell impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. Sorge il dubbio che questa restrizione dell ambito di applicazione delle misure di prevenzione non sia stata del tutto ponderata, considerando che crimini come l estorsione, l usura e il riciclaggio sono tipicamente connessi al crimine organizzato. Nel disegno di legge n. A- 692, del giugno 2008 (testo con le modifiche approvate in sede referente) l art. 11-ter del decr. n. 92, che abroga l art. 14, era stato eliminato; nel testo approvato a luglio (d.d.l. n. 692-B) ritorna tale art. 11 ter. Rimane in ogni caso ferma la possibilità di applicare la confisca a questi soggetti se indiziati di appartenere ad un associazione di stampo mafioso (o assimilate) che persegue la consumazione di tali crimini. Le misure di prevenzione, del resto, nascono come strumento eccezionale contro il crimine organizzato 3. Teoricamente in base all interpretazione letterale si potrebbe prospettare un altra soluzione. Nonostante l abrogazione dell art. 14 legge n. 55 del 1990, si potrebbe interpretare l art. 19 legge n. 152 del 1975 come norma che estende ai soggetti indicati sia le misure personali sia le patrimoniali, in quanto la norma, riformata, prevede che Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone, non limitando in alcun modo il richiamo alle misure personali ex art. 2 legge 575 del 1965. I problemi del rispetto del principio di legalità potrebbero essere risolti con un argomento già utilizzato nel 3 G. FIANDACA, La prevenzione antimafia tra difesa sociale e garanzia di legalità, in Foro it., 1987, II, c. 69.

VII,2 La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem? 133 passato, e cioè con la considerazione che la legge di riforma, in questo caso l art. 11 del decr. n. 92 del 2008, aggiornando l art. 19, avrebbe confermato il dato letterale che estende il rinvio a tutte le disposizioni della legge n. 575 del 1965, ribadendo l estensione alle misure patrimoniali 4, anche perché l art. 2-ter nel disciplinare il sequestro continua a prevedere la clausola di riserva nei confronti della sospensione dell amministrazione dei beni prevista dagli artt. 22, 23 e 24 della legge n. 152 del 1975; tale clausola non avrebbe senso se non fosse possibile applicare le misure patrimoniali ai soggetti indicati dall art. 19 (salvo a ritenere valido il riferimento solo per i soggetti indicati dall art. 18, in relazione ai quali non sono state abrogate le norme che prevedono espressamente l estensione delle misure patrimoniali). In questa prospettiva l eliminazione dell art. 14 potrebbe essere letta come un ampliamento dell ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali che, senza le limitazioni previste nell art. 14, potrebbero applicarsi ai soggetti indiziati di essere dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, indipendentemente da quali siano i crimini fonte dei proventi. Tale interpretazione si porrebbe, però, in contrasto con l art. 1 della legge n. 575 del 1965 che stabilisce i soggetti destinatari dell apparato di misure personali e patrimoniali ivi previste, senza richiamare anche le ipotesi di pericolosità generica indicate negli artt. 1 e 2 della legge n. 1423 del 1956, ma soprattutto si finirebbe per ampliare a dismisura l ambito di applicazione delle patrimoniali in mancanza di quella ragionevole prognosi di illecito arricchimento fondata sulle fattispecie di pericolosità mafiosa; durante la discussione sull ambito di applicazione della Legge Reale prima della riforma, infatti, parte della dottrina riteneva che le ragioni politico criminali che hanno indotto all introduzione delle misure ablative non sussistono per situazioni caratterizzate da pericolosità generica 5. I principi di legalità, proporzione, colpevolezza e presunzione d innocenza che già sono seriamente compromessi dal si- 4 Prima della riforma e dell art. 14 legge n. 55 del 1990???? SPAGNOLO, Breve commento alle nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (l. n. 55/90), in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, p. 697; G. NANULA, La lotta alla mafia. Strumenti giuridici strutture di coordinamento legislazione vigente, Giuffrè, 1999, p. 82. c. 69. 5 G. FIANDACA, La prevenzione antimafia tra difesa sociale e garanzia di legalità, cit.,

134 Anna Maria Maugeri VII,2 stema delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose o di compiere crimini connessi, verrebbero ulteriormente e ingiustificatamente sacrificati (a parte lo spreco di energie investigative). Non avrebbe neanche molto senso l assetto delle competenze dei pubblici ministeri che ne deriverebbe, come si esaminerà. Non si deve dimenticare, del resto, che la Corte costituzionale si è pronunciata contro le fattispecie di pericolosità generica laddove ha precisato che i presupposti di fatto, sui quali fondare la prognosi di pericolosità, devono essere «previsti dalla legge» (e, perciò, passibili di accertamento giudiziale): le «condotte presupposte per l applicazione delle misure di prevenzione, poiché si tratta di prevenire reati, non possono non involgere il riferimento, esplicito o implicito, al o ai reati o alle categorie di reati della cui prevenzione si tratta, talché la descrizione della o delle condotte considerate acquista tanta maggiore determinatezza in quanto consenta di dedurre dal loro verificarsi nel caso concreto la ragionevole previsione (del pericolo) che quei reati potrebbero venire consumati ad opera di quei soggetti» 6. Dovrebbero, quindi, essere legislativamente descritti i comportamenti che costituiscono il presupposto del giudizio di pericolosità, nonché i reati di riferimento di tale giudizio; l art. 14 legge n. 55 del 1990 indicava, perlomeno, i reati di riferimento, con la sua abrogazione si ritorna a discutibili forme di pericolosità generica che non dovrebbero giustificare l intervento patrimoniale (né, in realtà, quello personale). Sembra positivo, in ogni caso, che non sia stata prevista quell applicazione indiscriminata delle misure di prevenzione patrimoniali a tutti i soggetti che possono essere sottoposti alle misure di prevenzione personali, come invece, veniva proposto nella passata legislatura nel disegno di legge delega recante Misure di contrasto alla criminalità organizzata ; sarebbe opportuno, infatti, delimitare l applicazione delle moderne sanzioni patrimoniali (laddove comportino la confisca allargata dei patrimoni consolidati) a quelle forme di criminalità che siano manifestazione di un organizzazione strutturata e stabile o comunque tipicamente connesse al crimine organizzato, la cui pericolosità per l ordine pubblico e per il corretto funzionamento dell economia e della democrazia, può giustificare in termini di necessità un così incisivo intervento, in linea con le indicazioni della decisione quadro GAI n. 212 del 6 Corte cost., 22 dicembre 1980, n. 177, in Giur. cost., 1980, c. 1546.

VII,3 La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem? 135 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, che limita l applicazione di poteri allargati di confisca al settore della criminalità organizzata. Si deve evidenziare, infine, che tra i destinatari delle misure di prevenzione la più recente giurisprudenza include anche i soggetti indiziati di concorso esterno in associazione mafiosa (soggetti contigui), attraverso un interpretazione estensiva della nozione di indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa 7 ; in tale direzione prevedeva espressamente il riferimento a tale categoria sia il Progetto Fiandaca, sia la Relazione della Commissione Antimafia, sia il dis. di legge delega recante Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Continuano a essere destinatari delle misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali, i soggetti indicati nell art. 18 della legge Reale (n. 152 del 1975); il decreto n. 92 si è limitato ad eliminare nell ultimo comma dell art. 18 il riferimento all art. 14 legge n. 55 del 1990, ormai abrogato 8. 3. Separazione delle misure patrimoniali dalle personali. L aspetto cruciale della riforma delle misure di prevenzione patrimoniali realizzata dal decr. n. 92 del 2008 consiste nella separazione del procedimento di prevenzione personale dal procedimento di prevenzione patrimoniale, riforma già contemplata nel progetto Fiandaca 9 e nel d.d.l. delega recante Misure di contrasto alla criminalità organizzata, ed auspicata nella Relazione della Commissione antimafia 10. La dottrina proponeva già da tempo di rendere le misure di prevenzione patrimoniali autonome da quelle personali, per non rischiare di 7 Cass. pen., 16 gennaio 2002, in Cass. pen., 2003, p. 604; Cass. pen., 16 dicembre 2005, n. 1014; Cass. pen., 17 marzo 1997, ivi, 1998, p. 935. Sulla nozione di pericolosità sociale cfr. A.M. MAUGERI, Art. 2 ter, in F. PALAZZO-C.E. PALIERO (a cura di), Commentario breve alla Legislazione speciale, Cedam, 2007, p. 1786. 8 Sia consentito il rinvio a A.M. MAUGERI, Art. 2 ter, cit., p. 1817 ss. sulle problematiche connesse all applicazione delle misure di prevenzione nel settore del terrorismo. 9 Cfr. A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Giuffrè, 2001, pp. 383-432. 10 In dottrina cfr. L. VIOLANTE, Conclusioni, in Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa, Cacucci, 1997, p. 490.

136 Anna Maria Maugeri VII,3 coinvolgerle nelle questioni di legittimità costituzionale di cui erano spesso bersaglio le misure personali 11, avvertendo, inoltre, come diverse siano le esigenze procedurali tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali; mentre nel procedimento di prevenzione personale la fase dell indagine è già compiuta quando il procedimento giunge dinanzi all organo giudicante, il procedimento di prevenzione patrimoniale può giungere nella fase camerale senza che sia stata svolta un adeguata indagine patrimoniale, perché spesso per esigenze cautelari è necessario procedere prontamente al sequestro 12. Lo sganciamento parziale delle misure patrimoniali dalle personali era garantito prima della riforma dalla possibilità di pronunciare la confisca anche in caso di assenza, residenza o dimora all estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione (comma 7 art. 2-ter legge n. 575 del 1965). Tale tendenza verso la trasformazione del procedimento patrimoniale in un actio in rem, inoltre, era già emersa in maniera decisa con l introduzione della sospensione dell amministrazione dei beni ex art. 3-quater e della confisca ex art. 3-quinquies delle attività economiche che agevolano l attività di determinati soggetti indiziati o imputati 13. Il nuovo comma 6-bis dell art. 2-bis legge n. 575 del 1965, introdotto dall art. 10 del decreto in esame, prevede che le «misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente». Con tale norma si sarebbe dovuto realizzare lo sganciamento del 11 E. GALLO, Misure di prevenzione, in App. Enc. giur., XX, p. 15; G. CORSO, Profili costituzionali delle misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettive di riforma, in G. FIANDACA-S. COSTANTINO (a cura di), La legge antimafia tre anni dopo, Franco Angeli, 1986, p. 125; ID., L ordine pubblico, Il Mulino, 1979, p. 259 ss.; G. FIANDACA, Commento alla sentenza del Trib. Palermo, decreto 8 ottobre 1983, P.m. c. Greco, in Foro it., 1983, II, c. 529; A. GIALANELLA, I patrimoni di mafia-la prova, il sequestro, la confisca, le garanzie, Esi, 1998, p. 174; P. CELENTANO, La nuova ipotesi particolare di confisca obbligatoria, in Riv. pen. economia, 1994, p. 310. 12 Cfr. A. FALLONE, Luci ed ombre del procedimento di prevenzione patrimoniale, in Documenti Giustizia, 1995, n. 4, p. 610 ss. 13 Cfr. A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, cit., p. 409 ss. e ID., Relazione Introduttiva. I modelli di sanzione patrimoniale nel diritto comparato, in A.M. MAUGERI (a cura di), Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione,?????, 2008, p. 106.

VII,3 La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem? 137 procedimento di prevenzione patrimoniale dal personale e la possibilità di agire direttamente contro il patrimonio, senza la previa applicazione di misure di prevenzione personali (rivelatesi poco efficaci e di dubbia costituzionalità), nei confronti di una persona indiziata di appartenenza alla criminalità organizzata, laddove si dimostri la sproporzione o si fornisca una prova indiziaria dell origine illecita dei beni da confiscare. Dai lavori preparatori emerge che al fine di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata «incidendo su uno degli elementi sui quali la stessa è maggiormente vulnerabile, l intervento consiste nel passaggio da un approccio incentrato sulla pericolosità del soggetto a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato». Si afferma l idea, già ribadita nella Relazione della Commissione Antimafia, che occorre «prevenire che provvedimenti modificativi della misura di prevenzione concernente il soggetto travolgano le misure patrimoniali», una volta che sia stata accertata la provenienza illecita, in quanto proprio «in ragione di tale accertata illecita provenienza [i beni] sono dotati di una perdurante pericolosità e di un insito potere destabilizzante per l economia lecita. In sintesi, si immagina una sorta di perdurante illiceità dei beni strettamente connessa alla formazione degli stessi». La recisione del nesso di pregiudizialità tra le misure di prevenzione personali e le misure patrimoniali dovrebbe consentire di assicurare la possibilità di ricorrere alle misure patrimoniali indipendentemente dalla persistenza delle condizioni personali per la loro applicazione e di prevedere, conseguentemente, la possibilità che, in caso di morte del proposto, il procedimento di prevenzione patrimoniale continui nei confronti degli eredi quali beneficiari di un illecito arricchimento. Tali obiettivi non sono stati, però, del tutto realizzati perché non è stata modificata la procedura per l applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prevista nell art. 2-ter, continuando a mantenere in vita un meccanismo che aggancia l applicazione delle patrimoniali alle personali: l art. 2-ter, comma 1, prevede che le patrimoniali sono applicate nel corso del procedimento destinato alle personali («nel corso del procedimento per l applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a

138 Anna Maria Maugeri VII,3 norma dell articolo precedente...») e il comma 6 pone un termine di decadenza per l applicazione delle patrimoniali («I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati,, anche dopo l applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione»). La prima norma sembrerebbe escludere un applicazione delle misure patrimoniali indipendente dalle personali, dato che stabilisce che le indagini e l applicazione delle patrimoniali avviene nell ambito del procedimento per infliggere le personali, mentre la seconda indica un termine processuale, che determina la decadenza del potere di imporre misure patrimoniali e questo termine deriva dalle personali, prima della loro cessazione. Emerge ancora una volta come la riforma sia stata frettolosa e poco ponderata, in quanto ci si è limitati a proclamare l autonomia delle patrimoniali dalle personali, senza poi adeguare il procedimento e anzi continuando ad imporre il legame tra le due tipologie di misure; sembra che non sia stato del tutto tagliato il cordone ombelicale. Un solo risultato è stato sicuramente raggiunto, consentire di confiscare il patrimonio del morto, rispondendo all esigenza che maggiormente emergeva nella prassi prima della riforma, quella di consentire di proseguire il procedimento anche in seguito alla morte o addirittura anche nei confronti del patrimonio di chi fosse già morto 14. La riforma consente di continuare il procedimento anche nel caso in cui il proposto muore durante il procedimento o addirittura si consente di procedere direttamente nei confronti del patrimonio del defunto con il limite temporale che la morte sia intervenuta nei cinque anni antecedenti il decesso. L esperienza giudiziaria ha fatto riscontrare delle ipotesi in cui l organizzazione criminale ha preferito sacrificare la vita di un proprio membro per evitare di subire la confisca dei beni di cui il proposto risultava titolare o comunque di cui aveva la disponibilità; la possibilità di proseguire il procedimento nei confronti del morto consente di prevenire simili sacrifici o comunque di evitare che l ablazione dei patrimoni illeciti sia frustrata a causa della morte. 14 Art. 2-bis comma 6-bis Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; art. 2-ter comma 11 La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso. In relazione alla confisca penale ex art. 12-sexies decr. n. 306 del 1992 cfr. Cass. pen., 25 gennaio 2008, n. 9576, in C.e.d. Cass. pen., 2008.

VII,3 La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem? 139 Chiaramente in questi casi il procedimento prosegue o si inizia, tout court, nei confronti dei successori; si osserva a tal proposito nella Relazione della Commissione Antimafia che «l arricchimento illecito accertato in capo al proposto, giunge agli eredi in caso di morte del proposto medesimo prima che il procedimento sia concluso. La natura illecita dell arricchimento che perviene agli eredi rende opportuno prevedere che, in tali casi, il procedimento di prevenzione continui nei confronti degli eredi medesimi, similmente a quanto accade, ai sensi della legge n. 20/1994, per i giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti, nei casi di illecito arricchimento del dante causa». Anche l esigenza di procedere nei confronti del patrimonio di un soggetto che è già morto da cinque anni deriva dall esperienza giudiziaria che ha fatto emergere delle ipotesi in cui i pubblici ministeri vengono a conoscenza del carattere illecito di un patrimonio, magari grazie alle rivelazioni di un collaboratore, solo in seguito alla morte del titolare e non è possibile procedere nei confronti dei successori perché non rientrano nella categoria dei destinatari (indiziati di...). Sarà possibile procedere contro il patrimonio del defunto anche nel caso in cui costui non sia mai stato oggetto di un giudizio di pericolosità (né sottoposto a misura di prevenzione personale, né condannato per i reati previsti dalla disciplina in materia). La delimitazione temporale all intervento in esame sembra conforme ad esigenze di tutela del mercato e dell economia, in quanto occorre garantire i diritti degli aventi causa, che non possono essere sottoposti sine die alla spada di Damocle delle misure di prevenzione. Sarebbe auspicabile, però, per lo meno in questa ipotesi, che l accusa fornisca una prova più rigorosa (non solo la sproporzione, ma una più ampia prova indiziaria dell origine illecita dei beni) per compensare la difficoltà della difesa (dei successori) di dimostrare l origine lecita del patrimonio di un defunto. Prima della riforma più volte la Corte costituzionale si era pronunciata contro l incostituzionalità della normativa, che vieta di ordinare la confisca dei beni di provenienza illecita nelle ipotesi in cui non sia applicata una misura di prevenzione personale o la stessa sia cessata per morte del proposto. La subordinazione della prevenzione patrimoniale alla prevenzione personale veniva correttamente considerata come una scelta riservata alla discrezionalità del legislatore 15 ; la confisca, si affer- 15 Corte cost. ord., 17 novembre 2004/368, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2005, p. 213 con nota di Vinciguerra; Corte cost. n. 335 del 1996, in Cass. pen., 1997, p. 334,

140 Anna Maria Maugeri VII,3 mava, è rivolta non ai beni di provenienza illegittima come tali, ma in quanto posseduti da persone ritenute pericolose, in quanto la pericolosità del bene deriva dalla pericolosità della persona 16. A dispetto di tali pronunce emergeva, però, nella prassi giurisprudenziale una certa tendenza a sganciare le misure patrimoniali dalle personali e a consentire la confisca anche dopo la morte del proposto. La stessa Corte costituzionale, infatti, nonostante il disposto del comma 6 dell art. 2-ter, aveva riconosciuto che è possibile applicare la confisca anche dopo la cessazione della durata della misura di prevenzione personale, purché il procedimento patrimoniale fosse stato iniziato 17. La Suprema Corte aveva, addirittura, affermato che il procedimento di prevenzione patrimoniale potesse essere anche iniziato in seguito alla cessazione degli effetti dell applicazione della misura di prevenzione personale 18, e superando un suo precedente orientamento 19, aveva espressamente riconosciuto in relazione alla confisca ma non al sequestro, la non caducazione della misura già disposta per effetto del decesso del soggetto prima della definitività del relativo provvedimento, sempre che i presupposti di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di pericolosità del soggetto, dall altro, fossero già stati definitivamente accertati. Ciò si spiega per l appunto perché la ratio della confisca, ha affermato la Suprema Corte, a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell esigenza di prevenzione nei confronti di determinati soggetti pericolosi e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso; lo scopo della con nota di Molinari; Corte cost., n. 465 del 1993; Corte cost., n. 721 del 1988; Cass., 25 novembre 1997, in Arch. nuova proc. pen., 1998, p. 424, con nota di Grillo. 16 Corte cost. n. 335 del 1996. 17 Così Corte cost., n. 465 del 1993; conf. Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2001, in Dir. giust., 2001, n. 12, p. 28; contra Cass., 28 gennaio 1994, in Cass. pen., 1995, p. 391. La Suprema Corte aveva affermato che la revoca della misura personale per sopravvenuta cessazione della pericolosità, non comportava in alcun caso la revoca della misura patrimoniale Cass., 30 gennaio 1998, in Cass. pen., 1999, n. 1132. 18 Per sopravvenuta incompatibilità con una misura di sicurezza detentiva o con la libertà vigilata (in tale direzione, d altronde, l ottavo comma, aggiunto dall art. 2, legge 19 marzo 1990, n. 55) Cass., 2 maggio 1995, in Cass. pen., 1996, p. 1601 (tuttavia cfr. Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2001, in Dir. giust., 2001, n. 12, p. 28) o anche qualora venga meno, per eventi successivi, l accertata pericolosità sociale del prevenuto, Cass., 14 febbraio 1997, in Cass. pen., 1997, p. 3170. 19 Cass., 28 marzo 1995, in Cass. pen., 1996, p. 925.

VII,3 La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem? 141 misura preventiva è, infatti, quello di eliminare l utile economico proveniente dall attività criminosa e tale finalità resterebbe frustrata se i familiari o gli eventuali prestanome della persona affiliata ad organizzazioni criminali potessero riacquistare la disponibilità dei beni confiscati in seguito alla morte della persona socialmente pericolosa; tale orientamento era consolidato prima della riforma 20. Questo approccio è diametralmente opposto a quello suggerito dalla Corte costituzionale, sopra esaminato: la pericolosità del patrimonio non deriva dalla pericolosità del soggetto, ma dall origine criminale del patrimonio; occorre impedire l illecita accumulazione patrimoniale e la conseguente infiltrazione criminale nell economia e nei gangli decisionali della politica. Si intravedeva, infatti, in quest ultime sentenze il riconoscimento da parte delle Sezioni penali della Suprema Corte della crisi del collegamento delle misure di prevenzione patrimoniali a quelle personali 21 ; si favoriva una completa operatività della peculiare funzione dell istituto («preventiva, repressiva e sanzionatoria»), utilizzato come strumento di lotta contro la riproduzione delle ricchezze inquinate (considerate «strumento di sviluppo dell organizzazione mafiosa, dei suoi membri e, quindi, pericolose in sé» 22. La tendenza all oggettivizzazione del procedimento patrimoniale antimafia è stata solo parzialmente portata a compimento con la riforma in esame che consente di applicare le misure patrimoniali anche nei confronti del defunto, ma non è riuscita a trasformare pienamente il 20 Cass., 17 luglio 1995, in Riv. pen., 1996, p. 526; Cass., Sez. Un., 3 luglio 1996, ivi, 1996, p. 3609 in cui si evidenzia che «il decesso [ ] potrebbe essere deliberatamente perseguito da terzi proprio al fine di riciclare i beni», con nota critica di MOLINARI (critico nei confronti di questa sentenza A. GIALANELLA, I patrimoni di mafia, cit., p. 159-171); Cass., 14 febbraio 1997, ivi, 1997, p. 3170, con nota critica di Molinari; Cass., 24 novembre 1998, ivi, 1999, p. 3558, con nota critica di Molinari; Cass., 22 settembre 1999, ivi, 2000, p. 1410; Cass. n. 231775 del 2005; Cass., 14 gennaio 2005, n. 6160, in Cass. pen., 2006, p. 1909; Cass., 31 gennaio 2005, in Guida al diritto, 2005, n. 25, p. 55, con nota di Giordano; da ultimo, in un caso di morte presunta, Cass., 10 aprile 2008, n. 17632. 21 Cfr. L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale moderno, Cedam, 1997, p. 77. 22 Così App. Napoli, 16 gennaio 2001, in Giur. merito, 2003, 131; conf. Cass., n. 5092 del 1999; Cass., n. 1790 del 1999; Cass., n. 5830 del 1999; Cass., n. 6379 del 1998; Cass., 13 novembre 1997, in Cass. pen., 1998, p. 3404; Cass., 17 luglio 1995, in Riv. pen., 1996, p. 526; critico nei confronti di questo orientamento L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, Cedam, 2002, pp. 472-481. Cfr. GIORDANO, cit., p. 60.

142 Anna Maria Maugeri VII,3 procedimento di prevenzione patrimoniale in una sorta di actio in rem contro un bene considerato in sé pericoloso 23. Si dovrebbe forzare il dato letterale dell art. 2-ter, commi 1 e 6, per ritenere che il procedimento di prevenzione può essere attivato per l esclusiva applicazione delle misure patrimoniali, come del resto era già consentito nel caso di assenza e dimora all estero, e per ritenere che il termine previsto dal comma 6 dell art. 2-ter, non costituisce più un limite insuperabile, in quanto anche dopo la cessazione delle misure personali, sarà possibile richiedere e applicare autonomamente le misure patrimoniali in virtù del comma 6-bis dell art. 2-bis. In ogni caso anche prima della riforma l art. 2-ter consentiva di procedere per l applicazione esclusiva delle misure patrimoniali in caso di assenza e dimora all estero, e chiaramente in quest ipotesi il limite del sesto comma non si applicava; quindi, si potrebbe ritenere che oggi alla luce del comma 6-bis dell art. 2-bis sarà possibile procedere per la mera applicazione delle patrimoniali. Rimane l ostacolo del sesto comma nell ipotesi in cui si agisce contemporaneamente per l applicazione delle personali e delle patrimoniali; sarebbe assurdo, però, ritenere vincolante tale termine di decadenza nell ipotesi in cui si procede sia per le personali sia per le patrimoniali, in un sistema in cui si consente di procedere autonomamente. Sarà la prassi giurisprudenziale a decidere tra le due opzioni interpretative; l interpretazione che favorisce l autonomia delle patrimoniali, per quanto rischia di forzare il dato letterale, sarebbe maggiormente conforme alla ratio complessiva della riforma, che, come affermato nella Relazione della Commissione Antimafia, dovrebbe essere quella di «prevenire che provvedimenti modificativi della misura di prevenzione concernente il soggetto travolgano le misure patrimoniali» (anche se si riteneva fondamentale garantire la confisca dei beni del morto), ma il principio di legalità e di tassatività imporrebbero l introduzione di una più chiara e coordinata disciplina del procedimento di prevenzione patrimoniale come procedimento autonomo. 23 Cfr. A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, cit., p. 360 ss.; A. GIALANELLA, Prevenzione patrimoniale e strategia dell «actio in rem»: la pericolosità «in sé» della cosa, la sospensione provvisoria dell amministrazione dei beni e la ricchezza «contigua», in Riv. trim. dir. pen. economia, 2001, p. 281 ss.; P.V. MOLINARI, Confisca antimafia non esecutiva e morte della persona pericolosa, in Cass. pen., 1996, p. 1964; ID., Procedimento di prevenzione e morte della persona pericolosa, ivi, 1995, p. 2682.

VII,3 La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem? 143 Un dubbio rimane, in ogni caso, a questo punto: cosa vuol dire che il procedimento di prevenzione patrimoniale è possibile separatamente da quello personale? Il giudice potrebbe procedere al sequestro e alla confisca di un patrimonio in quanto di valore sproporzionato o in quanto risulti di origine illecita, indipendentemente da chi sia il proprietario (anche se morto), oppure potrà procedere solo nei confronti del patrimonio di soggetti indiziati di appartenere ad un organizzazione criminale o di commettere uno dei crimini indicati nell art. 51, comma 3-bis c.p.p. Nonostante la prima interpretazione sia quella maggiormente (se non l unica) conforme al modello dell actio in rem 24, sembra preferibile la seconda interpretazione, che delimita l ambito di applicazione del sequestro e della confisca misura di prevenzione solo nei confronti del patrimonio dei soggetti indiziati di cui all art. 1 della legge n. 575 del 1965, in quanto in tale direzione si pronuncia lo stesso art. 1 laddove stabilisce che solo i soggetti in questione sono «i destinatari della legge in esame» (Art. 1. La presente legge si applica agli indiziati di ). Oggi è sicuramente possibile procedere contro il patrimonio di un soggetto che è morto nei cinque anni precedenti, solo se indiziato dei reati indicati; in base ad un interpretazione sistematica o de iure condendo sarà possibile procedere contro il patrimonio di questi soggetti anche qualora non si intenda applicare nei loro confronti la misura di prevenzione personale o comunque questa sia cessata. Laddove si procede solo con le misure di prevenzione patrimoniali, l accusa dovrà, comunque, fornire gli indizi in base ai quali ritiene che il soggetto rientri nelle categorie indicate dall art. 1 (appartenente ad associazione mafiosa, ) 25. La possibilità di procedere all applicazione delle misure patrimoniali indipendentemente dalle personali potrebbe, del resto, rispondere ad una logica garantista, o, comunque, in termini di valutazione dell intervento penale alla luce del principio di proporzione potrebbe risultare una forma di intervento maggiormente conforme a tale principio, in quanto risparmierebbe all indagato le limitazioni del ben più prezioso bene della libertà personale connessa alle misure personali, rivelatesi spesso inefficaci in termini di prevenzione speciale. Il rischio, infatti, di un meccanismo che subordina la prevenzione patrimoniale alla personale non è solo quello di rendere le misure patrimoniali meno efficaci, 24 Da ultimo cfr. A.M. MAUGERI, Relazione Introduttiva, cit., p. 90 ss. 25 In relazione a tale profilo cfr. A.M. MAUGERI, Art. 2 ter, cit., p. 1786.

144 Anna Maria Maugeri VII,3 ma anche di imporre il sacrificio connesso alle personali solo per consentire l applicazione delle patrimoniali e non per reali esigenze di prevenzione speciale. Non sembra conforme, però, al rispetto del principio di proporzione, del principio di colpevolezza e della presunzione d innocenza imporre il sacrificio della libertà personale in chiave strumentale ad esigenze di lotta contro l accumulazione patrimoniale; in un sistema democratico qualunque ingerenza dell autorità limitativa dei diritti del cittadino deve avvenire nella misura strettamente necessaria e, quindi, laddove le misure patrimoniali possono essere considerate già idonee al perseguimento dello scopo, non si giustifica il sacrificio della libertà personale. Per contro non è possibile perseguire quella pericolosissima fictio iuris, che a volte emerge nei sistemi di common law che conoscono l actio in rem, di considerare il patrimonio pericoloso in quanto «contaminato» (tainted) coinvolto in attività criminali, e quindi perseguibile, indipendentemente dalle responsabilità del detentore, anche presso i terzi e senza le garanzie del penale e del giusto processo (come dimostra l esperienza del civil forfeiture nordamericano). Sotto questo profilo è importante limitare l utilizzo del procedimento di prevenzione patrimoniale solo contro soggetti indiziati di reati connessi al crimine organizzato, tale procedimento deve essere pienamente giurisdizionalizzato e deve essere introdotta una più completa disciplina volta a garantire la tutela dei terzi. La separazione del procedimento patrimoniale dal personale conferma la tendenza a rendere il procedimento di prevenzione patrimoniale come lo strumento per eccellenza della lotta contro l accumulazione dei patrimoni illeciti, anche perché nella prassi ha favorito la formazione di particolari competenze dei magistrati nell ambito delle indagini e delle questioni patrimoniali e non pone i problemi che sorgono in sede penale, la cui normativa processuale si è rivelata talora inefficace nel consentire l applicazione della confisca penale, in quanto non consente un attività d indagine approfondita ed idonea a conseguire la confisca di rilevanti porzioni di economia criminale e, inoltre, in sede dibattimentale, l attenzione dell organo giudicante è concentrata sulla verifica della responsabilità penale, con il rischio di sacrificare le questioni patrimoniali anche al fine di garantire il rispetto dei rigidi termini processuali 26 o, peggio, con il rischio che vengano pronunciati provve- 26 Così???? VISCONTI, in???? HEINE-???? VISCONTI, I proventi illeciti ed il loro

VII,4 La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem? 145 dimenti patrimoniali più superficiali e meno fondati (per assurdo sotto questo profilo il procedimento della prevenzione patrimoniale potrebbe rivelarsi più garantista in quanto fondato su indagini più approfondite). Nel Progetto della Commissione Fiandaca si proponeva, infatti, di attribuire le competenze per l applicazione della confisca ex art. 12- sexies al giudice della prevenzione patrimoniale, assumendo in quest ipotesi il procedimento di prevenzione un carattere sussidiario al processo penale («il tribunale della prevenzione si prospetta come la sede tecnicamente e organizzativamente più adatta per concentrare risorse ed e- nergie nelle indagini patrimoniali necessarie ai fini del sequestro e della confisca»). In ogni caso, dopo la riforma si rende ancor più indispensabile di quanto già non fosse una completa regolamentazione e giurisdizionalizzazione del procedimento in questione. 4. Organi competenti. Prima della riforma gli organi legittimati a formulare la proposta per l applicazione delle misure patrimoniali sono in parte gli stessi legittimati a proporre le misure personali, e cioè il questore e il procuratore della Repubblica competente; l Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, sino al 1992 (ai sensi dell art. 1-quinquies, comma 1, d.l. n. 629 del 1982 convertito in legge n. 726 del 1982); dal 1 gennaio 1993 è stata prevista la competenza del direttore della DIA perché le funzioni dell Alto Commissario erano state attribuite al Ministro dell interno 27, con facoltà di delega ad organi di tale Ministero secondo le rispettive competenze, tra i quali, il direttore della contrasto in Italia, in???? MILITELLO-???? PAOLI-???? ARNOLD (a cura di), Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale. Forme di manifestazione, Prevenzione e Repressione in Italia, Germania e Spagna, Programma Falcone U.E., Freiburg-Milano 2000, p. 312; per simili osservazioni nell ordinamento tedesco cfr.???? KILCHLING, Unrechtmäßige Gewinne und ihre Bekämpfung in Deutschland, in???? MILITELLO-???? ARNOLD-???? PAOLI (Hrsg), Organisierte Kriminalität als Grenzüberschreitendes Phänomen Erscheinungsformen, Prävention und Repression in Italien, Deutschland und Spanien, Falcone Programm Der EU, Freiburg-Milano 2000, p. 276. 27 Art. 2 comma 2-quater d.l. n. 345 del 1991, convertito con modificazioni nella legge n. 410 del 1991, comma sostituito dall art. 1 comma 3 legge n. 356 del 1992.

146 Anna Maria Maugeri VII,4 Direzione investigativa antimafia (DIA), in favore del quale la delega è stata data in via permanente con d.m. 23 dicembre 1992 per le misure personali e integrata con d.m. 3 novembre 1993 per quelle patrimoniali. L art. 10 del decreto legge n. 92 ha sancito inserendola nelle norme della legge n. 575 del 1965, la competenza del «direttore della Direzione investigativa antimafia» a richiedere le misure di prevenzione personali e patrimoniali, con un intervento di semplificazione (senza, quindi, carattere innovativo) 28. La reale novità in tema di competenze del decr. n. 92 attiene, però, all introduzione della competenza in materia di misure di prevenzione del procuratore distrettuale. Dalla lettura della disciplina riformata emerge, innanzitutto, l introduzione della competenza del «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove la persona dimora» a richiedere le misure di prevenzione personali in virtù dell art. 2, comma 1, legge n. 575 del 1965; prima della riforma il procuratore distrettuale era considerato competente a richiedere tali misure solo nei confronti di persone dimoranti nel circondario del Tribunale avente sede nel capoluogo distrettuale 29, in quanto era normalmente competente il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona (art. 2 legge n. 575 del 1965 prima della riforma). Il decreto n. 92 prevede, inoltre, la generale competenza del procuratore distrettuale a stare in udienza (art. 2, comma 3) («Nelle udienze relative ai procedimenti per l applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1»). Quest ultima competenza sembrerebbe valere anche per le udienze dei procedimenti patrimoniali in quanto in maniera generica il testo normativo fa riferimen- 28 L art. 10 lett. b prevede la competenza a proporre le misure personali previste dall art. 2, mentre la lett. c a svolgere le indagini patrimoniali ex art. 2-bis legge n. 575 del 1965; l art. 10 lett. d a richiedere i provvedimenti previsti dall art. 2-ter (commi 2, 6 e 7, sequestro e confisca); l art. 10 lett. e il rinnovo della cauzione ai sensi dell art. 3-bis comma 7; la lett. f le ulteriori indagini e verifiche su attività economiche che agevolano l attività mafiosa finalizzate alla sospensione dell amministrazione dei beni ex art. 3- quater e il connesso sequestro finalizzato alla confisca ex art. 3-quinquies. Si ribadisce, infine, la competenza del direttore della DIA a richiedere l applicazione delle misure previste dal comma 4 dell art. 10 legge n. 575 del 1965 (divieti e decadenze nei confronti di associazioni, società e consorzi). 29 Cass., Sez. Un., 20 giugno 1990, in Cass. pen., 2001, p. 637.

VII,4 La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem? 147 to ai «procedimenti per l applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge»: ai sensi della legge n. 575 del 1965 le misure di prevenzione sono sia le personali sia le patrimoniali. Prima della riforma tale competenza spettava al procuratore del tribunale del capoluogo di provincia, in quanto quest ultimo era ed è il tribunale competente in virtù dell art. 4 legge n. 1423 del 1956. Da tali disposizioni emerge l esclusività della competenza del procuratore distrettuale (insieme al procuratore nazionale antimafia) a richiedere le misure personali nei confronti delle fattispecie di pericolosità qualificata previste dall art. 1 legge n. 575 del 1965, con esclusione della competenza del procuratore del luogo in cui il soggetto dimora; tanto è vero che il legislatore ha inserito un comma all art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (con l art. 11 del decr. n. 92 del 2008) per derogare a tale competenza del procuratore distrettuale in relazione alle misure di prevenzione che riguardino soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose [la scheda di lettura del dis. di legge di conversione precisa che la norma introduce una «deroga all art. 2 della legge 575/1965 (v. l art. 10 del decreto-legge in e- same)»], prevedendo che «le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente». Ne deriva che il potere di richiedere le misure di prevenzione (personali ai sensi della legge n. 575 del 1965) in relazione ai soggetti contemplati dall art. 19 della legge n. 152 del 1975 spetta al procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona e non spetta al procuratore distrettuale (nel decreto non convertito tale competenza si aggiungeva a quella del procuratore distrettuale); in udienza tale procuratore può svolgere le funzioni di p.m., ferma restando la competenza del procuratore del tribunale competente (quello del capoluogo di provincia, art. 4 legge n. 152 del 1975). Alla luce dell interpretazione restrittiva per cui l art. 19 farebbe riferimento solo alle misure personali, si può affermare che il procuratore del luogo di dimora godrebbe esclusivamente della competenza a richiedere le misure di prevenzione personali in relazione alle meno gravi ipotesi di pericolosità generica.

148 Anna Maria Maugeri VII,4 Gli artt. 2-bis e 2-ter non prevedono espressamente la competenza del procuratore del capoluogo di distretto a proporre le misure patrimoniali, ma continuano a indicare come procuratore competente il procuratore della Repubblica. Nella versione originale del decreto n. 92, non convertito in legge, si prevedeva espressamente tale competenza del procuratore distrettuale in relazione ai soggetti indiziati dei reati di cui all art. 51, comma 3-bis (e non era, richiamata la competenza del direttore della DIA, che era, come esaminato, già prevista dall ordinamento). La competenza del procuratore distrettuale in relazione alle misure patrimoniali è, invece, prevista dall art. 10 lett. f del decr. n. 92 che aggiunge all art. 3-quater, commi 1 e 5, dopo le parole «il procuratore della Repubblica», l espressione «presso il tribunale del capoluogo di distretto». Si prevede, quindi, espressamente solo la competenza del procuratore distrettuale a richiedere le ulteriori indagini e verifiche finalizzate alla sospensione temporanea dell amministrazione dei beni e poi il sequestro propedeutico alla confisca ex art. 3-quinquies. Nonostante l eliminazione dell espresso richiamo del procuratore distrettuale in relazione alle misure patrimoniali sembra difficile escludere la competenza di tale procuratore in considerazione del fatto che ai sensi dell art. 2 legge n. 575 del 1965 è il procuratore competente a richiedere le misure personali e di regola le due misure sono ancora connesse; la riforma, come esaminato, non ha realizzato il completo sganciamento delle misure patrimoniali dalle personali, continuando a richiedere normalmente tranne nell ipotesi di morte, assenza, dimora all estero la richiesta dell applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali in seguito alla richiesta delle personali; ne deriva che il procuratore competente a richiedere le personali dovrebbe anche essere competente a richiedere le patrimoniali. Il procuratore distrettuale è, inoltre, anche competente a stare in giudizio (art. 2, comma 3) e, in virtù dell art. 51 comma 3-bis c.p.p., è anche competente a svolgere le indagini, sembra assurdo che non sia competente a richiedere le patrimoniali; dal quadro delle competenze espressamente attribuite sembrerebbe anzi che costui viene consacrato come il procuratore del procedimento di prevenzione antimafia delineato per le fattispecie di pericolosità qualificata dalla legge n. 575 del 1965, competente sia a richiedere le personali sia a richiedere le ulteriori indagini ai sensi dell art. 2-bis e i provvedimenti patrimoniali. L unico problema potrebbe derivare dalla considerazione che il procedimento di prevenzione patrimoniale in virtù del comma 6-bis dell art. 2-bis, dovrebbe essere concepito an-