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LEGGE REGIONALE 17 agosto 1998, n. 26 Norme per la promozione ed il sostegno dell attività delle Università della Terza Età in Basilicata. (B.U.R. 21 agosto 1998, n. 46) Art. 1 Finalità 1. La Regione Basilicata riconosce alle Università della Terza Età il ruolo di particolare rilevanza per la promozione culturale e sociale prevalentemente delle persone anziane residenti in Basilicata. 2. Si definisce Università della Terza Età qualsiasi Ente o Associazione legalmente costituita che abbia come prevalente finalità statutaria quella della promozione ed organizzazione di percorsi formativi e didattici di tipo curriculare rivolta alle persone anziane. 3. La Regione Basilicata nel riconoscere il ruolo delle Università della Terza Età per la diffusione dell educazione permanente, ne promuove e sostiene l attività per favorire l integrazione degli anziani nella realtà socio-culturale della comunità di appartenenza, la loro interazione con le altre classi generazionali e lo sviluppo della cultura quale elemento indispensabile per la formazione della libera e completa personalità dei cittadini. Art. 2 Soggetti 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione Basilicata concede contributi a titolo di concorso nelle spese alle Università della Terza Età istituite e/o gestite da Associazioni ed Enti che tale scopo si prefiggono. 2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i soggetti interessati debbono avere la sede associativa ed operare nel territorio regionale, essere legalmente costituiti con proprio ordinamento autonomo, con propri statuti e regolamenti, operare senza fini

di lucro ed avere svolto attività a carattere socio-culturale da almeno un anno se associati a strutture nazionali, e da almeno 3 anni negli altri casi. 3. Le Province, i Comuni, e/o loro Consorzi, le Comunità Montane possono istituire fondi ad integrazione del finanziamento di competenza regionale. Art. 3 Iscrizione e frequenza ai corsi 1. L iscrizione e la frequenza ai corsi delle Università della Terza Età sono libere, fatto salvo l eventuale pagamento di una retta che, in particolari casi di bisogno, può essere oggetto di esenzione. 2. Per l accesso ai corsi non è necessario il possesso di alcun titolo di studio. Fermo restante la prevalente finalità di promozione di servizi da rendere ai soggetti della Terza Età, le adesioni alle Università della Terza Età sono riservate anche ai cittadini presenti in Basilicata che hanno compiuto il trentesimo anno di età e avvengono senza alcuna distinzione di razza, nazionalità, religione, appartenenza politica, condizione sociale. Art. 4 Attività didattica 1. I corsi, non inferiori a 4 per ogni anno accademico, prevedono cicli formativi di almeno 10 lezioni ciascuno. 2. Il programma dei corsi sarà particolarmente rivolto alla partecipazione degli iscritti nella vita sociale e culturale della propria comunità, promuovendo rapporti di collaborazione con Enti Locali, Istituzioni pubbliche e private operanti nei settori culturali, dei servizi sociali e del volontariato. 3. I docenti delle materie letterarie, storiche e scientifiche debbono essere in possesso del Diploma di Laurea attinente agli argomenti relativi ai corsi. I docenti di materie tecniche devono essere professionisti laureati del settore anche quiescienti e/o aver maturato esperienze specifiche nel settore stesso.

Per le materie concernenti le attività a carattere ricreativo- associativo può essere prevista la figura di un docente esperto nella conduzione delle attività promosse. 4. Le Università della Terza Età, al termine dell anno accademico, potranno rilasciare attestati di frequenza ai corsi. Possono essere previsti altri tipi di riconoscimenti stabiliti dagli organismi responsabili delle Università. Art. 5 Natura dei contributi 1 1. I contributi di cui all art. 2 sono concessi a parziale copertura dei costi nella seguente misura: fino al 50% delle spese riportate nel conto consuntivo dell anno precedente rispetto alla domanda di contributo. 2. A favore delle Università delle Terza Età di nuova istituzione il contributo sarà determinato sulla base dei criteri contenuti nel Programma annuale di riparto di cui al successivo art. 7. Art. 6 Domanda di ammissione ai contributi regionali 1. Le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all Art. 5 vanno presentate alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. 2. Le domande devono essere corredate, pena l inammissibilità, della seguente documentazione: a) programma dettagliato delle iniziative previste con la corrispondente relazione di spesa; b) relazione sulle attività svolte nell anno accademico precedente, corredata di copie dei programmi, sussidi didattici eventualmente pubblicati, elenco dei frequentanti, consuntivo finanziario; c) indicazione delle strutture organizzative, ivi compreso l elenco delle cariche sociali; 1 Articolo così sostituito dall art. 43 della L.R. 6 agosto 2008, n.20

d) indicazione dei contributi pubblici o privati eventualmente concessi per le medesime iniziative. Art. 7 Destinazione dei contributi 1. Il programma di riparto tra i richiedenti e l erogazione dei contributi previsti dalla presente legge avviene con delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione competente ed è vincolata alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati e non possono essere utilizzati per altre finalità e vanno a parziale copertura dei costi preventivati. 2. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati o di diversa destinazione dei fondi da quella per cui è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale del contributo erogato. Art. 8 Norma transitoria 1. In deroga al primo comma dell art. 6 le domande di ammissione ai contributi regionali di cui all art. 5, per il solo anno accademico 1998/99, vanno presentate alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R. Art. 9 Norma finanziaria 1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l anno 1998 la spesa di 50 milioni; per gli anni successivi, l entità del contributo sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi Bilanci.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, si provvede con le seguenti variazioni da apportare al bilancio 1998 in termini di competenza e di cassa: In Aumento: - Cap. n. 2340 (di nuova istituzione) contributi a titolo di concorso nelle spese alle Università della Terza Età, L. 50.000.000 In Diminuzione: - Cap. n. 7465 fondo globale per le funzioni normali (spesa corrente), L. 50.000.000 Art. 10 Pubblicazione La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.