Prot. n. 76424 RI/04/8405 Novara lì 24 OTTOBRE 2008



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COMUNE DI NOVARA Via F.lli Rosselli n. 1 Prot. n. 76424 RI/04/8405 Novara lì 24 OTTOBRE 2008 Oggetto: Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso di autorizzazione situati sul territorio comunale. ORDINANZA N. 761 IL SINDACO Richiamata la propria precedente ordinanza n. 242 prot. n. 15097 RI 04/2174 GPgp dell 11.03.2005 - come modificata con successivi provvedimenti prot. n. 70193 RI 04/18681 GPgp del 12.12.2005 e n. 478 prot. n. 47634/bb RI 04/5303 del 01.07.2008 - con la quale veniva stabilita la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione situati nel territorio comunale, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 31.05.2004, n. 14 recante Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, e dalle relative disposizioni attuative, approvate con d.g.r. n. 57-14407 del 20.12.2004, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 05.01.2005; Rilevato che con d.g.r. n. 35-9132 del 07.07.2008, pubblicata nel supplemento al B.U.R. n. 29 del 17.07.2008, la Giunta Regionale del Piemonte valutata l opportunità di procedere ad una complessiva riscrittura dei propri provvedimenti attuativi in materia di impianti stradali di distribuzione di carburanti ha apportato significative modifiche alle disposizioni contenute nell Allegato A alla succitata d.g.r. 57-14407/20004; Considerata pertanto la necessità di adeguare la disciplina attualmente in essere alle disposizioni regionali di recente emanazione e ciò anche nell interesse dei consumatori e dell economia; Visto in particolare il comma 2 dell art. 18 del citato Allegato A alla deliberazione regionale 35-9132/2008, il quale riconosce ai Comuni la possibilità di ridurre fino al 25% la percentuale degli impianti esistenti e funzionanti che effettuino la turnazione del riposo infrasettimanale nella stessa giornata, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all utenza, tenuto conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile; Valutato che i distributori di carburante a basso impatto ambientale (metano e g.p.l.) sono scarsamente diffusi nel territorio cittadino, si ritiene opportuno riconoscere agli stessi la possibilità di derogare, previa apposita richiesta, al limite massimo giornaliero di orario

previsto dall articolo 16, comma 6, del citato Allegato A alla più volte menzionata d.g.r. 35-9132/2008; Dato atto che: a seguito di verifica effettuata presso gli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale, si è accertato che più della metà degli stessi sono dotati di servizio selfservice pre-pagamento, condizione che consente pertanto di rispettare la garanzia del rifornimento di carburante domenicale e/o festivo di cui all art. 18, comma 1, dell Allegato A alla d.g.r. 35-9132/2008; i gestori degli impianti cittadini hanno già provveduto a comunicare sulla base dei nuovi disposti introdotti dalla vigente normativa regionale gli orari praticati dalle proprie rispettive attività, con possibilità di modificare le scelte effettuate in occasione del prossimo cambio dell ora legale; Visti il d.lgs. 11.02.1998, n. 32 recante la Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Viste le sopra citate l.r. 31.05.2004, n. 14 e d.g.r. n. 35-9132 del 07.07.2008; Visto il d.lgs. 18/8/200, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento locale; Visto infine l art. 23 del vigilante Statuto comunale; PRENDE ATTO che a seguito di verifica effettuata presso gli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale, si è accertato che più della metà degli stessi sono dotati di servizio self-service prepagamento, condizione che consente pertanto di rispettare la garanzia del rifornimento di carburante domenicale e/o festivo di cui all art. 18, comma 1, dell Allegato A alla d.g.r. n. 35-9132 del 07.07.2008; DISPONE che la propria precedente ordinanza n. 242 prot. n. 15097 RI 04/2174 GPgp dell 11.03.2005, meglio descritta nelle premesse, con la quale veniva determinata la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sul territorio cittadino, debba intendersi abrogata per la sopravvenuta approvazione delle modifiche, apportate con d.g.r. n. n. 35-9132 del 07.07.2008, alle disposizioni di cui all Allegato A alla d.g.r. n. 57-14407 del 20.12.2004 di applicazione della l.r. 31.05.2004, n. 14. ORDINA la seguente nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti operanti e funzionanti sul territorio cittadino. Art.1 Orari di apertura

1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione siti nel territorio del Comune di Novara osservano per tutto l arco dell anno un orario minimo settimanale di apertura con servizio assistito di cinquantadue ore. 2. A decorrere dalla data del 17 luglio 2008 l orario minimo di cui al comma 1 può essere aumentato dal gestore fino ad un massimo di sessanta ore. A decorrere dalla data del 1 luglio 2009 può essere aumentato dal gestore fino ad un massimo di settanta ore. A decorrere dal 1 luglio 2010 può essere aumentato dal gestore fino ad un massimo di settantotto ore. 3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2 i gestori degli impianti stabiliscono l articolazione giornaliera e settimanale dell orario di apertura dell impianto con servizio assistito, nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) L orario di apertura prescelto deve collocarsi fra un minimo di nove ore ed un massimo di tredici ore giornaliere; b) L apertura antimeridiana dell impianto non deve avvenire prima delle ore 07.00; c) La chiusura serale dell impianto non deve essere successiva alle ore 22.00; d) Deve essere garantita l apertura assistita nelle fasce orarie che vanno dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 4. Il gestore dell impianto comunica all Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno trenta giorni prima dell inizio del periodo a cui si riferisce (coincidente con il periodo di vigenza dell ora solare o dell ora legale). La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell entrata in vigore dell ora legale e dell ora solare. 5. L Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio. 6. L Amministrazione comunale, verificato che l orario prescelto rispetta i limiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, valuta la coerenza dell orario proposto con le esigenze dell utenza. 7. In assenza di situazioni di incompatibilità il Comune autorizza l orario proposto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 2 recante la disciplina dei Turni di riposo. 8. Qualora si ravvisi un incompatibilità fra l orario proposto e particolari esigenze dell utenza, il Comune invita il gestore a modificare l orario prescelto. 9. É consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo con il gestore. Art.2 Turni di riposo 1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante almeno nella metà degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Tale percentuale può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento. 2. Nella settimana in cui sono tenuti a garantire il rifornimento di carburante nella giornata di domenica i gestori hanno l obbligo di garantire l apertura dell impianto anche nelle ore

pomeridiane del sabato. Tale apertura può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento. 3. Il riposo infrasettimanale non può essere effettuato, nella stessa giornata, da un numero di impianti superiore al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. La chiusura infrasettimanale riguarda le sole ore pomeridiane. 4. Nella determinazione della turnazione del riposo infrasettimanale di cui al precedente comma 3, l Amministrazione comunale tiene conto delle scelte eventualmente comunicate dai singoli gestori degli impianti a condizione che l accoglimento di queste ultime garantisca il rispetto della percentuale indicata e non pregiudichi l esigenza di garantire il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall utenza 5. Eventuali modifiche alle turnazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in occasione dell entrata in vigore dell ora legale e dell ora solare. I gestori sono tenuti a trasmettere le relative richieste all Amministrazione Comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno trenta giorni prima dell inizio del periodo di applicazione. Art. 4 Servizio notturno 1. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco, in conformità a quanto previsto dall art.19 di cui all Allegato A alla d.g.r. n. 35-9132 del 07.07.2008. 2. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all inizio dell orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi. 3. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l orario di apertura, pena la revoca dell autorizzazione stessa. Art. 5 Ferie 1. La sospensione dell attività degli impianti per ferie, che può essere effettuata in qualsiasi periodo dell anno solare, è autorizzata dal Comune su domanda dei gestori, d intesa con i titolari degli impianti medesimi. 2. Le sospensioni dell attività per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all utenza. 3. La chiusura per ferie non è obbligatoria. Art. 6 Pubblicità degli orari e dei turni 1. Il gestore ha l obbligo di rendere noto al pubblico mediante affissione di cartello o altro mezzo idoneo di informazione: a. l orario di apertura e chiusura dell impianto con servizio assistito;

b. il calendario delle aperture turnate con servizio assistito nei giorni domenicali e festivi, laddove effettuate; c. il giorno di infrasettimanale, laddove effettuato. 2. Il cartello, o altro mezzo idoneo di informazione, deve essere sempre aggiornato, esposto in luogo facilmente visibile al pubblico ed indicare il modo preciso, chiaro facilmente leggibile le informazioni di cui al precedente comma 1. Art. 7 Esenzioni 1. Le colonnine di impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed interrotto. Il servizio, durante l orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza l assistenza del gestore. L assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, commi 1 e 2. 2. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari e i turni fissati dal presente provvedimento. 3. Le autonome attività artigianali e commerciali integrative di cui all art. 2, comma 2-bis, della L. n. 496/99, non sono assoggettate al rispetto degli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie. Art. 8 Deroghe 1. Il Comune può derogare alla disciplina del presente provvedimento ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, ovvero ancora per esigenze di carattere stagionale o turistico. 2. I distributori di carburante a basso impatto ambientale (metano e g.p.l.) possono essere autorizzati, previa apposita richiesta, a derogare al limite massimo giornaliero di orario previsto dall articolo 16, comma 6, dell Allegato A alla d.g.r. n. 35-9132 del 07.07.2008 e dall articolo 1, comma 3, lettera a), del presente provvedimento. Art. 9 Sanzioni 1. Ai sensi di quanto previsto dall art. 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, il mancato rispetto delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante è punito - secondo le procedure di cui all articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - con la sanzione del pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 2.000,00. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa può essere disposta la chiusura dell impianto fino ad un massimo di quindici giorni. Per quanto non contemplato nel presente provvedimento gli interessati devono attenersi alle vigenti disposizioni normative. IL SINDACO f.to Avv. Massimo GIORDANO

Visto: f.to Il Dirigente Servizio Commercio in Staff dott. Paolo CORTESE