Ministero dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo GRADO ORDINANZA N 06/2008 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado; VISTE: VISTI: VISTI: RITENUTO : RITENUTO : RAVVISATA: le ordinanze n 12/03 in data 12.04.2003, n 26/04 in data 08.07.2004, n 23/2006 in data 31.07.2006, i fogli n 465/A e n 493/A rispettivamente datati 17.10.2001 e 13.11.2002 della Cooperativa Pescatori a.r.l. di Grado e il foglio n 17580 in data 29.10.2001 della Capitaneria di Porto di Monfalcone; il fogli n 2514 in data 13.03.2003 di quest Ufficio e i pareri espressi con i fogli n 118/A datato 17.03.2003 della Cooperativa Pescatori a.r.l. di Grado e il fax datato 07.04.2003 del Comune di Grado; opportuno e praticabile destinare un accosto alle unità da traffico passeggeri, di linea e non, all interno del porto di Grado (Riva S.Vito), al fine di contemperare le esigenze turistiche della città; necessario adeguare le norme contenute nelle sopra citate Ordinanze alle attuali esigenze del Porto di Grado per quanto concerne la disciplina degli ormeggi e di polizia portuale in genere, nel rispetto della buona amministrazione della cosa pubblica ed a tutela della sicurezza della navigazione; la necessità di disciplinare gli aspetti relativi all alaggio e messa in mare a mezzo di autogrù delle unità minori, destinando a ciò apposito spazio demaniale marittimo nell ambito del Circondario marittimo di Grado, nonché regolamentare lo scivolo pubblico di alaggio a mezzo carrelli porta-barche sito in darsena Torpediniere e la sosta lungo alcune banchine demaniali marittime; PREMESSO : che, ai fini della presente Ordinanza, il bacino portuale di Grado è costituito dalle acque del canale navigabile di accesso al Porto, delimitato dalle briccole; dal canale navigabile compreso tra Punta del Groto ed il tratto iniziale del Canale Belvedere in corrispondenza della Riva Mosconi; dal canale che immette nelle due darsene interne comprendendo anche le stesse (Piazzetta XXVI Maggio e Piazzetta S.Marco); dalle acque del canale che circonda l isola della Schiusa delimitato ad Est dal Baro delle Rane; VISTI : gli artt.17-28-30-62-65-81 del Codice della Navigazione e l art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); ORDINA 1
Capo I DESTINAZIONE DEGLI ORMEGGI Art. 1 Ormeggi alle Rive Dandolo e Bersaglieri Le banchine delle Rive Dandolo e Bersaglieri sono riservate all ormeggio del naviglio da pesca, che può liberamente affiancarsi su entrambi i lati del canale lasciando, però, libero un tratto di 25 (venticinque) metri di banchina all altezza del mercato del pesce al fine di consentire le operazioni di discarica del pescato. L assegnazione dei posti barca di cui ai fogli citati in premessa deve essere rigorosamente osservata. Non è permesso, alle imbarcazioni da diporto, affiancarsi e ormeggiarsi alle imbarcazioni da pesca. Art. 2 Darsene interne Gli ormeggi della banchina di Riva XXVI Maggio e della banchina di Riva S. Vito, sono assegnati ai motopescherecci che possono ormeggiarsi di fianco anche in tripla fila. Fa eccezione il tratto di 24 metri della banchina di Riva S. Vito, compresa tra il n civico 6 ed il n civico 9, che è riservato all ormeggio di fianco della M/n NUOVA CRISTINA matr. 1 MN 2290 (adibita al trasporto passeggeri), e delle unità adibite al servizio taxi. Per motivi di sicurezza è tassativamente vietato, alle unità da diporto, affiancarsi ed ormeggiarsi a pacchetto alle unità da pesca/trasporto passeggeri. A tal fine, è predisposta idonea segnaletica indicante tale divieto redatto in lingua italiana inglese tedesca. La banchina di piazza Marinai d Italia è riservata all ormeggio di punta delle imbarcazioni della piccola pesca ed al battello disinquinante destinato al porto di Grado. Il tratto di banchina di Piazza Marinai d Italia, delimitato da una striscia orizzontale gialla lunga 12 metri nonché da idonea segnaletica redatta in lingua italiana inglese tedesca, è riservato, nel periodo 1 giugno 15 settembre, ai natanti da diporto in transito di lunghezza fuori tutto non superiore ai 6 metri che potranno ormeggiarsi a pacchetto per un massimo di due unità. La durata dell ormeggio dei suddetti natanti è consentita per un massimo di due ore. Art.3 Ormeggi in darsena Torpediniere Gli ormeggi della darsena Torpediniere sono di seguito specificati. Gli specchi acquei antistanti la banchina ovest e la radice della darsena per un tratto di mt. 50, sono in concessione rispettivamente per le unità dell Istituto Professionale Marittimo di Grado e della Società Canottieri Ausonia. Nessuna unità può occupare tali specchi acquei, salvo cause di forza maggiore, senza il consenso dei rispettivi concessionari. La parte interna del molo Torpediniere per una lunghezza di mt. 38 dalla radice, ed il tratto della banchina compresa tra la radice del molo e lo scalo di alaggio, è riservato alle unità di Polizia Marittima. L accesso allo scalo di alaggio deve, comunque, rimanere libero da qualsiasi impedimento. I rimanenti 11,30 metri del Molo Torpediniere sono così suddivisi: 8.80 metri in concessione alla Società Canottieri Ausonia; 2,50 metri riservati alle unità della Guardia Costiera. Art. 4 Ormeggi in Riva Brioni Gli ormeggi di Riva Brioni nel tratto di 50 metri a ponente e il tratto di 25 metri sull angolo adiacente sono liberi e di massima riservati alle unità da pesca/traffico per l effettuazione di operazioni di carico/scarico. I rimanenti tratti della stessa Riva, sono in regime di concessione demaniale marittima. 2
Art.5 Ormeggi in Riva Zaccaria Gregori - Riva Scaramuzza - Riva Slataper - Ugo Foscolo Riva Mosconi Gli ormeggi alla riva Zaccaria Gregori, a partire dallo spigolo nord, sono in regime di concessione e quindi, in uso esclusivo dei concessionari, con esclusione di un tratto di 25 metri a partire dalla testata, adibito all ormeggio di motopescherecci di fianco, in attesa di effettuare lavori di carenaggio presso i cantieri nautici situati alla destra del ponte mobile. Il tratto di banchina, successivo al predetto distributore fino al ponte che collega l abitato di Grado con l Isola della Schiusa ad esclusione degli ormeggi in regime di concessione, è destinato per il tratto di metri 50 alle unità da pesca minori (ormeggi di fianco). Il tratto di banchina di Riva Scaramuzza compreso tra il ponte di collegamento con l Isola della Schiusa sino a 45 metri dal cippo di Conterminazione Lagunare n 88 è riservato ai motoscafi addetti al servizio trasporto passeggeri da e per le località turistiche della laguna. Gli ormeggi delle predette unità sono di fianco. Gli ormeggi di punta nel tratto di banchina di Riva Scaramuzza successivo a quello riservato ai motoscafi è in regime di concessione, pertanto, di esclusivo utilizzo da parte dei concessionari. Sono altresì in regime di concessione demaniale marittima gli ormeggi di punta, lungo le Rive Slataper, Riva Ugo Foscolo, Riva Camperio e Testata Mosconi, quindi, di uso esclusivo dei concessionari. Art. 6 Ormeggi Isola della Schiusa Gli ormeggi - di punta - lungo le banchine Riva Garibaldi, Riva Serenissima, Riva Grandi Navigatori e Riva Sant Andrea - sino al ponte pedonale, collegante l Isola con Riva Slataper/Ugo Foscolo - sono in regime di concessione demaniale marittima e, quindi, in uso esclusivo dei concessionari. Art. 7 Riva Grandi Navigatori: divieto di sosta lato banchina. Nell area demaniale marittima, costituita dalla fascia di 2 (due) metri dal ciglio banchina in Riva Grandi Navigatori dell isola della Schiusa, a partire dal numero civico 3 fino alla concessione demaniale marittima della ditta ALL MOTORS di FRANCOVIG Elio & C. s.n.c., è vietato sostare con qualsiasi veicolo. A tal fine è predisposta apposita segnaletica verticale ed orizzontale. Capo II DESTINAZIONE DEGLI SCALI D ALAGGIO Art. 8 Riva Zaccaria Gregori: alaggio e messa in mare di unità minori È consentito l alaggio e la messa in mare, a mezzo di autogrù, del naviglio minore, la cui lunghezza non dovrà superare i metri 6, nel tratto della banchina Zaccaria Gregori compreso tra il nuovo ponte carrabile, collegante l abitato di Grado con l isola della Schiusa, e l ex vecchio ponte, per una lunghezza di metri 15 individuati da una striscia orizzontale gialla e da segnaletica verticale, come meglio evidenziato nell allegato stralcio planimetrico (allegato 1). La zona dovrà essere delimitata a mezzo di adeguate transenne al fine di evitare che persone estranee possano avvicinarsi in modo pericoloso alla zona delle operazioni. È vietato ormeggiare nello specchio acqueo antistante il tratto di banchina di cui al primo comma del presente articolo, che dovrà essere utilizzato solo per le operazioni di alaggio e messa in mare, in modo da permettere l accosto di fianco dell unità, la quale non potrà stazionare alla predetta banchina per un periodo superiore alle 2 (due) ore. L autogrù, oltre ad essere in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare con quelle previste dal Codice della Strada, dovrà essere debitamente assicurata per eventuali danni a cose, persone e alla banchina su cui vengono effettuate le operazioni di cui trattasi. Gli appoggi dell autogrù dovranno essere posizionati in sicurezza e dotati di idonei ripartitori di carico, nonché di adeguate protezioni al fine di non danneggiare la banchina. In merito a dette operazioni, dovrà essere data preventiva informazione, anche telefonica, all Ufficio circondariale marittimo di Grado. 3
È fatto divieto di sostare in tutta l area antistante la banchina tra il vecchio ponte ed il ponte carrabile collegante l abitato di Grado con l isola della Schiusa, al fine di permettere la manovra in sicurezza dell autogrù. E predisposta a tal fine, all ingresso della banchina di cui sopra, segnaletica verticale, nonché un adeguata chiusura removibile (catena o quant altro); sarà cura del conducente dell autogrù aprire e richiudere tale chiusura per il tempo strettamente necessario alle operazioni. È, altresì, fatto divieto di sostare nella zona demaniale marittima antistante il vecchio ponte, come evidenziato nell allegato 1, al fine di permettere la manovra in sicurezza dell autogrù per entrare nell area destinata alle operazioni di alaggio; a tal fine è predisposta apposita segnaletica verticale. Art. 9 Darsena Torpediniere: scivolo pubblico di alaggio Lo scivolo sito in darsena Torpediniere, come evidenziato nell allegata planimetria (allegato 2), è destinato a scalo pubblico di alaggio e messa in mare di naviglio minore a mezzo di appositi carrelli porta-barche. La zona dovrà essere adeguatamente delimitata al fine di evitare che persone estranee possano avvicinarsi in modo pericoloso alla zona delle operazioni. Il carrello e la relativa unità motrice dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare con quelle previste dal Codice della Strada, nonché debitamente assicurati per eventuali danni a cose e persone. Art. 10 Riva Brioni e riva da Verrazzano: divieto di sosta lato banchina Nell area demaniale marittima (evidenziata nell allegata planimetria allegato 3), costituita dalla fascia di 2 (due) metri dal ciglio banchina in Riva Brioni e Riva da Verrazzano, è vietato lasciare in deposito qualsiasi attrezzo o merce, nonché sostare con qualsiasi veicolo. A tal fine è predisposta apposita segnaletica verticale ed orizzontale. Art. 11 Divieto alaggio e messa in mare di unità in altre zone È fatto divieto di effettuare operazioni di alaggio e messa in mare di unità al di fuori delle zone previste dagli articoli 7 e 8 della presente ordinanza, eccetto i cantieri nautici, darsene e marine in regime di concessione demaniale marittima a ciò debitamente autorizzati. Capo III NORME PARTICOLARI PER IL TRAFFICO PASSEGGERI Art. 12 Ormeggi alla banchina Torpediniere Nel periodo compreso dal 1 maggio al 30 settembre la banchina Torpediniere è riservata alle unità di linea e non, adibite al traffico passeggeri. Nel rimanente periodo dell anno gli ormeggi sono riservati al naviglio da pesca, fatte salve esigenze di ormeggio per unità militari o per quelle che effettuano operazioni commerciali. Il tratto di banchina in concessione alla Cooperativa Pescatori di Grado, ove è collocato il distributore di carburante, è riservato all ormeggio di unità limitatamente al periodo necessario all effettuazione delle sole operazioni di rifornimento. Le società di navigazione/armatoriali ovvero i Comandanti delle imbarcazioni/navi che effettuano il servizio di trasporto di passeggeri devono far pervenire all Ufficio Circondariale Marittimo di Grado Sezione Tecnica, almeno 48 ore prima del previsto accosto, apposita domanda di accosto (allegato 4) redatta in carta legale da 14,62. È facoltà dell Autorità Marittima, in base alla disponibilità degli spazi e degli orari indicati, autorizzare l accosto occasionale. 4
Art. 13 Norme di sicurezza per l imbarco/sbarco dei passeggeri Durante le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri, le società di navigazione/armamento, ovvero i comandanti delle imbarcazioni/motonavi destinati al trasporto passeggeri hanno l obbligo di adottare ogni cautela e precauzione al fine di prevenire l accidentale caduta di persone e cose in acqua. A tal fine le passerelle di accesso a bordo dovranno essere di tipo idoneo ed opportunamente fissate a bordo, dotate di corrimano e, in caso di operazioni di imbarco/sbarco in ore notturne, convenientemente illuminate. Nei pressi delle stesse, in banchina, ci dovrà essere, inoltre, un salvagente anulare corredato da idonea sagola galleggiante, pronto all uso. L imbarco/sbarco dei passeggeri dovrà avvenire unicamente ad operazioni di ormeggio concluse e con gli apprestamenti, di cui sopra, posti in opera. Nel corso delle operazioni di ormeggio e disormeggio, i comandanti delle unità devono assicurarsi che vi sia una idonea distanza di sicurezza tra il raggio di azione dei cavi di ormeggio ed eventuali passeggeri in attesa di imbarco ovvero altre persone in transito. Art. 14 Orari di arrivo e partenza per le navi che effettuano traffico passeggeri. Entro il 1 maggio di ogni anno le società di navigazione/armamento, ovvero gli armatori delle imbarcazioni/motonavi che intendono effettuare un traffico passeggeri con il porto di Grado, avente carattere di linea, devono comunicare il programma degli accosti comprensivo dei relativi orari che intendono adottare nel periodo in esame. È fatto obbligo ai comandanti della navi di osservare scrupolosamente gli orari stabiliti prevedendo, comunque, di lasciare libero l accosto occupato anche in assenza di passeggeri imbarcati al fine di garantire la fruibilità dell area alle altre imbarcazioni/motonavi che ne hanno il diritto. Art. 15 Comunicazioni all Autorità Marittima L accesso al comprensorio portuale di Grado da parte delle unità da trasporto passeggeri deve avvenire con l osservanza delle norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg 72), alla velocità minima di sicurezza, e, comunque, senza creare pericoli ovvero moti ondosi pericolosi per le altre unità ormeggiate ed in transito. Le unità che effettuano il trasporto passeggeri in arrivo nel porto di Grado devono contattare via radio, canale 16 VHF, prima del loro ingresso, l Ufficio Circondariale Marittimo di Grado comunicando il nome dell imbarcazione, il porto di provenienza ed il numero dei passeggeri presenti a bordo. Deve esser comunicato, inoltre, con le stesse modalità, il termine delle operazioni di ormeggio, il numero dei passeggeri sbarcati/imbarcati e quelli in transito. All atto della partenza (che deve essere preventivamente richiesta all Autorità Marittima secondo il modello di cui all allegato 5), le predette unità devono comunicare l orario di scostamento dell ormeggio, il numero dei passeggeri presenti a bordo e il porto di destinazione. In corso di navigazione le unità di cui trattasi devono effettuare il servizio continuativo di ascolto radio sui canali VHF 16/70 come appropriato. Capo IV TRANSITO E NAVIGAZIONE NELLE ACQUE PORTUALI Art. 16 Accesso al Porto Canale L accesso al Porto Canale interno (Riva Dandolo e Bersaglieri e Darsena XXVI Maggio e Darsena Piazzetta San Marco) è vietato alle unità di lunghezza superiore ai metri 25. 5
Art. 17 Transito nel bacino portuale Le unità a vela con motore ausiliario, che transitano all interno del bacino portuale di Grado, così come definito in premessa, devono ammainare le vele e procedere esclusivamente a motore. Art. 18 Divieto di balneazione e navigazione di piccoli natanti Nelle acque portuali è vietata la balneazione, nonché, di massima, la navigazione a vela e l attività di canottaggio. Eventuali deroghe potranno essere concesse, di volta in volta, dall Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, in base ad effettive esigenze connesse con l utilizzo di piccole imbarcazioni, per lo svolgimento di attività didattiche o sportive di scuola vela o canottaggio. La navigazione e l attività sportiva non dovrà interferire con il traffico portuale e dovrà avvenire con la supervisione di istruttori o esperti velici patentati F.I.V. o L.N.I.. Le suddette attività possono essere svolte soltanto nelle ore diurne e, precisamente, nell intervallo di tempo compreso tra i 30 minuti dopo il sorgere del sole ed i 30 minuti prima del tramonto. Art. 19 Limiti di velocità Nel bacino portuale di Grado è VIETATO navigare a velocità NON DI SICUREZZA o che provochi spostamenti di acqua e la formazione di onde pericolose per le unità all ormeggio o in navigazione o che possano provocare danni a persone o cose. A tal fine per velocità di sicurezza deve intendersi quella velocità minima che consenta al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e fermare l unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento. È, comunque, obbligatorio per tutte le unità procedere con lo scafo in dislocamento. È, inoltre, vietato effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita dal bacino portuale. La navigazione delle unità deve, in ogni caso, avvenire con l osservanza delle Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (Colreg 72). Art. 20 Divieti operativi È vietato l ormeggio alle briccole di delimitazione di accesso al porto di Grado. È vietata la sosta, l ancoraggio e la pesca nel bacino delle acque portuali di Grado come individuato in premessa. È, altresì, vietata la pesca sportiva effettuata dal ponte girevole di Grado. Capo V RIFORNIMENTO DI CARBURANTE Art. 21 Modalità di rifornimento Il rifornimento di carburante alle unità deve essere effettuato unicamente mediante pompaggio dai distributori ubicati sulle banchine. Art. 22 Prescrizioni di sicurezza Devono essere rispettate le prescrizioni esposte in prossimità dei punti di rifornimento. 6
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 23 Sanzioni E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall illecito comportamento, ai sensi degli articoli 1231, 1161 (2 comma), 1164, 1168, 1174 del Codice della Navigazione. Qualora la violazione venga commessa con unità da diporto, si applica l art. 53, 3 comma del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Art. 24 Disposizioni abrogative Le Ordinanze n 12/03, 26/04 e 23/2006 sono abrogate, unitamente ad ogni altra disposizione emanata da quest'ufficio, in contrasto con le presenti norme. La presente ordinanza sarà pubblicata all albo d Ufficio e sul sito internet www.grado.guardiacostiera.it. Grado, li 04/04/2008 IL COMANDANTE T.V.(CP) Giuseppe LATERZA 7
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Allegato 4 COMUNICAZIONE DI ARRIVO (Autorizzazione all accosto) Si comunica il previsto arrivo alle ore...del..... della M/n...di bandiera... T.S.L...T.S.N...... Lunghezza f.t...larghezza f.o.... Pescaggi: poppa...prora..... velocità minima di manovra per imbarcare n passeggeri.....( ) per sbarcare n passeggeri....( ) Ormeggio richiesto...... Durata presunta della sosta (tempo necessario alle operazioni di imbarco/sbarco) Lista equipaggio:.. Firma... Presentata alle ore...del... Annotazioni dell Autorità Marittima Ormeggio assegnato... Ora di prevista entrata... 11
Allegato 5 COMUNICAZIONI DI PARTENZA Si comunica la prevista partenza per le ore...del... della M/n...di bandiera... T.S.L....T.S.N... lunghezza...larghezza... pescaggi: poppa...prora... diretta a... dopo aver scaricato tonn....di ( )... caricato tonn....di ( )... Nome del ricevitore... Nome del caricatore... Agente raccomandatario...tel... Altre notizie... Lista equipaggio:.. ( ) specificare se trattasi di merce pericolosa:... Firma... Presentata alle ore...del... Annotazioni dell Autorità Marittima Ora prevista di partenza... 12