PREDISPOSIZIONE DI FATTURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI



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AGGIORNAMENTI PREDISPOSIZIONE DI FATTURE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI La redazione delle fatture per le prestazioni di lavoro autonomo deve tenere conto: del regime contributivo applicabile al professionista; dell essere o meno il committente un soggetto sostituto d imposta. La presente procedura intende fornire alcune bozze di fatture relative ai professionisti: iscritti sia all Albo che alla relativa Cassa di previdenza; iscritti all Albo ma non alla relativa Cassa di previdenza; senza Albo e senza Cassa. I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL ALBO E ALLA CASSA I professionisti iscritti all Albo e alla relativa Cassa di previdenza (es. ingegneri, architettiri dottori commercialisti, avvocati, ecc.) sono obbligati al versamento del: contributo soggettivo in relazione al reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF; contributo integrativo (generalmente del 2%) in relazione al volume d affari dichiarato ai fini IVA, con rivalsa nei confronti del cliente. L IVA si applica anche sul contributo integrativo del 2%. Applicazione della ritenuta IRPEF La ritenuta non è comunque applicata sul contributo integrativo del 2%, in quanto non costituisce compenso per il professionista. confronti di una società. + Contributo integrativo 2% Cassa di previdenza 20,00 euro + IVA 20% su 1.020,00 204,00 euro 1.224,00 euro ritenuta d acconto 20% su 1.000,00 200,00 euro 1.024,00 euro 1

confronti di una persona fisica non sostituto d imposta. + Contributo integrativo 2% Cassa di previdenza 20,00 euro + IVA 20% su 1.020,00 204,00 euro 1.224,00 euro I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL ALBO MA NON ALLA CASSA I professionisti iscritti all Albo possono non essere iscritti alla relativa Cassa di previdenza, ad esempio perché già coperti previdenzialmente (es. lavoratori dipendenti) o pensionati. Applicazione del contributo integrativo Tali professionisti sono comunque obbligati al versamento del contributo integrativo (generalmente del 2%) alla Cassa previdenziale di categoria, in relazione ai compensi di lavoro autonomo, con rivalsa nei confronti del cliente. Applicazione della rivalsa INPS del 4% I professionisti non iscritti alla Cassa di previdenza di categoria: devono iscriversi alla gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95 e versare il contributo del 10% sul reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF e non assoggettato ad un altra contribuzione previdenziale obbligatoria; possono addebitare in fattura al cliente la rivalsa del 4% del contributo INPS, calcolata sui compensi lordi. Con specifico riferimento al primo punto, si ricorda che il contributo INPS del 14% (dal 2002) è applicabile solo se il professionista non ha un altra copertura previdenziale obbligatoria e non è pensionato. L IVA si applica anche sul contributo integrativo del 2% e sull eventuale rivalsa INPS del 4%. Applicazione della ritenuta IRPEF La ritenuta: non è comunque applicata sul contributo integrativo alla Cassa del 2%, in quanto non costituisce compenso per il professionista; 2

si applica, invece, anche sull eventuale rivalsa INPS del 4%, in quanto costituisce parte integrante del compenso. confronti di una società, con applicazione della rivalsa INPS del 4%. + Contributo integrativo 2% Cassa di previdenza su 1.040,00 20,80 euro + IVA 20% su 1.060,80 212,16 euro 1.272,96 euro ritenuta d acconto 20% su 1.040,00 208,00 euro 1.064,96 euro confronti di una persona fisica non sostituto d imposta, con applicazione della rivalsa INPS del 4%. + Contributo integrativo 2% Cassa di previdenza su 1.040,00 20,80 euro + IVA 20% su 1.060,80 212,16 euro 1.272,96 euro I PROFESSIONISTI SENZA ALBO E SENZA CASSA I professionisti che non sono iscritti né ad un Albo, né, conseguentemente, ad una Cassa di previdenza professionale, devono iscriversi alla gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 3

della L. 335/95 e versare il contributo del 10% o del 14% (dal 2002) sul reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF e non assoggettato ad un altra contribuzione previdenziale obbligatoria. Si ricorda che l aliquota del 14% è applicabile se il professionista non ha un altra copertura previdenziale obbligatoria e non è pensionato. Applicazione del contributo integrativo - Esclusione Tali professionisti non sono, evidentemente, soggetti al versamento di alcun contributo integrativo a Casse professionali. Applicazione della rivalsa INPS del 4% I professionisti iscritti alla gestione separata INPS possono addebitare in fattura al cliente la rivalsa del 4% del contributo INPS, calcolata sui compensi lordi. Si segnala che l ammontare della rivalsa facoltativa non varia in relazione all aliquota del contributo INPS applicabile (10% ovvero 14% dal 2002). L IVA si applica anche sull eventuale rivalsa INPS del 4%. Appliazione della ritenuta IRPEF La ritenuta si applica anche sull eventuale rivalsa INPS del 4%, in quanto costituisce parte integrante del compenso. confronti di una società, con applicazione della rivalsa INPS del 4%. + IVA 20% su 1.040,00 208,00 euro 1.248,00 euro ritenuta d acconto 20% su 1.040,00 208,00 euro 1.040,00 euro 4

confronti di una persona fisica non sostituto d imposta, con applicazione della rivalsa INPS del 4%. + IVA 20% su 1.040,00 208,00 euro 1.248,00 euro 5