ART.1 ISTITUZIONE DEL MERCATINO ART. 2 SVOLGIMENTO DEL MERCATO



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ART.1 ISTITUZIONE DEL MERCATINO ART. 2 SVOLGIMENTO DEL MERCATO

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COMUNE DI VICOPISANO REGOLAMENTO FIERA PROMOZIONALE MERCATINO DEL COLLEZIONISMO Allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche (allegato 1) INDICE ART. 1 ISTITUZIONE DEL MERCATO ART. 2 SVOLGIMENTO DEL MERCATO ART. 3 PARTECIPAZIONE - REQUISITI ART. 4 ASSEGNAZIONE POSTEGGI ART. 5 ORARIO DI ATTIVITA' - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PEDONALE ART. 6 UTILIZZO DEI POSTEGGI ART. 7 PRESENZE ART. 8 CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA -SOSPENSIONE ART. 9 ESPOSIZIONE DEL TITOLO PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ART. 10 COSE VECCHIE E ANTICHE OBBLIGO TENUTA DEL REGISTRO ART. 11 DISPOSIZIONI VARIE ART. 12 SANZIONI ART. 13 NORME FINALI - RINVIO ART.1 ISTITUZIONE DEL MERCATINO 1. L'Amministrazione comunale di Vicopisano, allo scopo di promuovere e favorire la vocazione turistico - culturale del borgo di Vicopisano, nonché promuovere opere dell'ingegno di carattere creativo sul territorio, istituisce un apposita manifestazione denominata Mercatino del collezionismo che potrà svolgere un ruolo di attrazione turistica, commerciale e culturale, trovando giusta collocazione su: Piazza Cavalca, Largo Marconi, Via Loris Baroni, Via Lante, Via Salutini e Via Petri fino all intersezione con Via Gramsci, estendibile, nel caso in cui il numero dei partecipanti lo richieda, a Viale XX Settembre e Via Trombi e l'utilizzo di piazza Silvatici per il posizionamento dei banchi della speciale sezione alimentare. 2. Per l organizzazione e la gestione delle attività attinenti il mercato il Comune può dotarsi di soggetti terzi, quali consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, previa adeguata pubblicità e selezione comparativa, oppure per mezzo di associazioni, fondazioni o comitati costituiti o partecipati dal Comune stesso. ART. 2 SVOLGIMENTO DEL MERCATO 1. Il mercato, come descritto al precedente articolo, si svolge in Vicopisano Capoluogo di norma la seconda domenica di ogni mese, con esclusione del mese di agosto. 2. L'Amministrazione comunale mette a disposizione l'area per lo svolgimento del mercato, così come indicata al precedente art.1, che ha le seguenti caratteristiche: - posteggi: n. 200+10 - dimensioni dei posteggi: quantità, dimensioni, categoria di assegnazione: - n.90 mt. 5 x mt. 3 Operatori in possesso di 1

autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; - n.60 mt. 5 x mt. 3 Operatori appartenenti alle categorie previste dall art.3; - n.45 mt. 4 x mt. 2 Operatori appartenenti alle categorie previste dall art 3; - n.5 mt. 5 x mt. 3 Associazioni, Enti di assistenza senza fini di lucro. -n.10 mt 3x4 riservati al settore alimentare da posizionare esclusivamente in piazza Silvatici con la riserva di 6 posteggi per operatori agricoli/commerciali/artigianali di aziende che hanno sede nel territorio comunale - Oltre gli spazi sopracitati è autorizzato l uso della parte pedonale di piazza Cavalca per lo svolgimento del cosiddetto mercatino dei piccoli, come spazio riservato ai bambini che intendono partecipare alla manifestazione, precisando che detto spazio è sempre concesso a titolo gratuito con il patrocinio dell Amministrazione comunale. Si autorizza inoltre, l utilizzo di locali comunali, se disponibili, per funzioni di ufficio, allestimento mostre, servizi igienici ed altre funzioni logistiche. 3. Il Comune, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o per motivi di sicurezza pubblica o per cause particolari, può modificare il calendario annuale, come descritto ai commi precedenti, disporre una diversa durata e una diversa collocazione, ampliare o ridurre i posteggi. Può inoltre prevedere edizioni straordinarie del Mercato anche in ore serali e notturne. ART.3 PARTECIPAZIONE - REQUISITI 1. Possono partecipare alla manifestazione: a) artigiani produttori o restauratori, in possesso dell'iscrizione all'albo delle Imprese Artigiane, solo con oggetti di propria produzione, limitatamente ai settori attinenti le merceologie del mercatino; b) operatori artistici, autorizzati temporaneamente ad esporre per la vendita le proprie opere; c) commercianti di cose vecchie ed usate non aventi valore storico e artistico, in possesso di autorizzazione, rilasciata in base alla legge n.114/98; d) commercianti su aree pubbliche e/o private in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche. La vendita è autorizzata esclusivamente per le seguenti merceologie: abbigliamento d epoca, opere di pittura e grafica, filatelia e numismatica, orologi, apparecchi radio, fonografi e strumenti similari, vecchi arnesi per la lavorazione del legno, libri e riviste, cose vecchie od usate non aventi valore storico artistico; e) artigiani o restauratori (in possesso dell iscrizione all Albo delle Imprese Artigiane) solamente per mobili, mobili artistici e di antiquariato oggetti di antiquariato in abbinamento al mondo del mobile, ceramisti e simili; f) collezionisti preferibilmente per le seguenti categorie: abbigliamento d epoca, opere di pittura e grafica, filatelia e numismatica, orologi, apparecchi radio, fonografi e strumenti similari, vecchi arnesi per la lavorazione del legno, libri e riviste, modellismo. Per questa categoria è ammessa solamente l attività di esposizione e di scambio; g) enti di assistenza, scuole, associazioni di volontariato, enti senza finalità di lucro, con oggettistica varia, in prevalenza di propria realizzazione previa domanda di partecipazione da presentare al Sindaco del Comune di Vicopisano almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e per un massimo di 3 edizioni consecutive al fine di consentire alternanza tra i richiedenti; h) espositori di opere dell ingegno a carattere creativo. 2

2. È vietata la vendita e l esposizione di merci non inerenti alle finalità del Mercatino. Per le peculiarità della manifestazione non sono inoltre ammessi camion e altri veicoli attrezzati per l esposizione su ruote. 3. L Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere alla vendita prodotti non inclusi nelle precedenti categorie. ART.4 ASSEGNAZIONE POSTEGGI 1. La graduatoria dei soggetti ammessi a partecipare viene predisposta come previsto dall art.11 del Regolamento sul Commercio su aree pubbliche. 2. Tutti gli interessati che intendono partecipare al Mercato e non sono nella graduatoria, devono presentare la domanda entro le ore 08,00 presso la sede operativa del mercatino, sulla base del facsimile predisposto dall Ufficio. 3. Alla domanda - completa dei dati anagrafici e soggettivi allo svolgimento dell'attività - devono essere allegati i documenti comprovanti la sussistenza del diritto di essere assegnati ad una delle categorie indicate al comma 1 del presente articolo. 4. Per confermare la richiesta di partecipazione per l'anno successivo, gli operatori devono inoltrare apposita nota entro il 31 agosto dell'anno precedente. 5. La partecipazione al mercato è consentita solamente agli operatori/espositori in possesso di titolo per l'occupazione del suolo pubblico. Per le finalità promozionali e turistiche del mercatino il pagamento del relativo canone può essere esentato ai sensi del vigente regolamento per le occupazioni del suolo pubblico, per una o più edizioni, previa decisione della Giunta comunale. 6. Costituisce titolo la presenza in graduatoria predisposta dal Servizio commercio aree pubbliche e/o l assegnazione diretta effettuata dal personale dell'amministrazione comunale presente all edizione del Mercato. 7. E previsto il pagamento, a carico di ogni espositore, di una somma che viene stabilita annualmente dalla Giunta comunale a titolo di rimborso spese organizzative e di pubblicità, eccetto per i bambini partecipanti al cosiddetto mercatino dei piccoli e le associazioni onlus. 8. Presso il Comando Polizia Municipale è disponibile, per la visione, una planimetria dell'area interessata dalla manifestazione, con i relativi dati tecnici di ogni posteggio. 9. In sede di prima edizione della manifestazione la graduatoria è formulata sulla base della data di iscrizione al Registro Imprese (relativamente agli operatori per cui tale iscrizione è obbligatoria). Sarà tenuto conto anche delle presenze maturate nelle edizioni a carattere sperimentale effettuate prima dell approvazione del presente regolamento. 10. Il Sindaco, sentiti gli uffici, per motivi di sicurezza pubblica, esigenze legate alla circolazione o altro motivo di forza maggiore, ha facoltà di spostare la sede del mercato, ampliare, di ridurre i posteggi. 11. Formulata detta graduatoria, la mattina della manifestazione gli operatori saranno chiamati per 3

appello nominale e verrà loro assegnato un posteggio, ove svolgere la propria attività, tra quelli inerenti la categoria. L'appello è effettuato alle ore 08.00 ( alle ore 15 nel periodo B). 12. La graduatoria è aggiornata sulla scorta della partecipazione al mercato e delle domande presentate. 13. I posteggi sono assegnati secondo l ordine previsto dall art.3. Sulla base delle vigenti disposizioni regionali il 50% dei posteggi del mercato sono riservati agli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche. 14. I posteggi non assegnati alle singole categorie di riferimento sono assegnati temporaneamente ad operatori di altre categorie. In ogni caso, una volta definita l assegnazione ad una categoria, gli appartenenti alla categoria successiva potranno scegliere sia tra quelli riservati alla propria categoria sia tra quelli riservati alla categoria precedente, eventualmente liberi. Si applica comunque il seguente ordine di priorità a chiamata diretta, dapprima in base alla graduatoria da ultimare, successivamente per gli eventuali spuntisti: 1 operatori del settore del mobile; 2. artigiani; 3. operatori artistici; 4. titolari di autorizzazione per il commercio in sede fissa; 5. titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche; 6. collezionisti; 7. enti e associazioni. 15. Per gli spuntisti si procede alla verifica della data dell iscrizione al Registro imprese, per le categorie che lo richiedono, ovvero al sistema di estrazione del numero più basso, al fine di formulare immediatamente una graduatoria. Alle ore 08,30 (15,30 nel periodo B) avrà inizio l'assegnazione dei posti liberi agli operatori c.d. spuntisti, seguendo l ordine di cui sopra. ART. 5 ORARIO DI ATTIVITA'- ESERCIZIO DELLA VIGILANZA - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PEDONALE 1. ORARIO DI ATTIVITA' Periodo A (escluso mesi di luglio e agosto). L'orario di attività è il seguente: - dalle ore 09,00 alle ore 19.00 attività di vendita/scambio; - entro le ore 20,00 dovrà essere lasciata libera l'area di mercato; - dalle ore 07,30 alle ore 08,30 è consentito lo scarico delle merci per gli espositori con posto fisso - dalle ore 08,30 alle ore 09,30 è consentito lo scarico delle merci per gli spuntisti. Periodo B mese di luglio L'orario di attività è il seguente: - dalle ore 16,00 alle ore 23.00 attività di vendita/scambio; - entro le ore 24,00 dovrà essere lasciata libera l'area di mercato; - dalle ore 14,30 alle ore 15,30 è consentito lo scarico delle merci per gli espositori con posto fisso. - dalle ore 15,30 alle ore 16:30 è consentito lo scarico delle merci per gli spuntisti. Nel mese di agosto l attività del mercatino resta sospesa. 2. L'operatore che non sarà presente entro le ore 08,30 periodo A e ore 15,30 (periodo B ) perderà diritto al posto dato in concessione che potrà essere assegnato temporaneamente ad altro operatore. L operatore che effettua tre assenze consecutive non giustificate perde il posto fisso. 4

3. Dovrà essere rispettata scrupolosamente la dimensione del posteggio assegnato. 4. E' consentito l'ingresso dei veicoli nell'area di mercato per l'allestimento del punto vendita, Lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente per le operazioni di carico e scarico. Tale limitazione non si applica ai veicolo utilizzati dai portatori di handicap. 5. Non è consentito occupare passi carrabili ovvero ostruire ingressi di abitazioni o negozi. Deve essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di pronto soccorso. 6. Gli artigiani e gli operatori artistici dovranno essere presenti personalmente sul posto. 7. Agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e su aree private si applica quanto previsto dalla normativa in materia. 8. A richiesta degli stessi potrà essere concessa lo spostamento dell assegnazione ad un altro posteggio tra quelli eventualmente liberi; l assegnazione del nuovo posteggio sarà effettuato seguendo comunque l ordine di graduatoria. 9. Le merci dovranno essere esposte esclusivamente negli spazi assegnati, preferibilmente su banchi vendita che abbiano un'altezza da terra di almeno cm.50 ed il tendone, a copertura del banco stesso, deve avere un'altezza minima dal suolo di mt. 02,50 e può sporgere di mt. 0,50. 10. L operatore, salvo casi di forza maggiore, che cesserà l attività prima del termine dell orario di vendita sarà considerato assente e la presenza sarà conteggiata se in caso di assenza per un valido motivo. 11. Allo scopo di garantire la migliore funzionalità del mercato, i veicoli lasciati nelle aree interessate che creeranno ostacolo alle operazioni commerciali, saranno rimossi e riconsegnati ai proprietari previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, oltre a quant'altro previsto dal Codice della Strada. 12. Il Comando Polizia Municipale dovrà tenere a disposizione del pubblico la planimetria del mercato, unitamente alla situazione di disponibilità dei vari posteggi. 13. L'ordine al mercato è garantito da agenti del Comando Polizia Municipale, alle cui direttive tutti gli operatori devono attenersi. 14. La circolazione dei veicoli nell'interno dell'area mercatale è consentita agli operatori interessati esclusivamente alla manifestazione esclusivamente per il solo carico e scarico nei seguenti orari: PERIODO A edizioni diurne dalle ore 07,00 alle ore 09,00 e dalle ore 19.00 alle ore 20,00 PERIODO B edizioni serali dalle 14 alle 16 e dalle ore 23.00 alle 24.00. ART. 6 UTILIZZO DEI POSTEGGI 1. I titolari dei posteggi sono tenuti a raccogliere i rifiuti in appositi contenitori e depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. 5

2. Ogni espositore è tenuto al pagamento dei danni eventualmente causati. 3. L'Amministrazione comunale, nel quadro della promozione del mercato, nei periodi antecedenti la manifestazione affigge manifesti con indicati data e luogo del mercato stessi. ART.7 PRESENZE 1. Oltre ad applicare quanto già riportato all'art.3 del presente regolamento, agli operatori che non si presenteranno per tre volte consecutive, saranno annullate le preferenze maturate. 2. Gli operatori potranno inviare idonea documentazione atta a dimostrare cause di forza maggiore, malattia o quant'altro abbia impedito la partecipazione. 3. Dovrà essere comunque autocertificato che, nel periodo interessato, non sono stati frequentati altri similari mercati. ART. 8 CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA -SOSPENSIONE 1. Oltre che per i motivi espressi all art.7 del presente regolamento, la cancellazione dalla graduatoria può avvenire in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, di pubblica utilità e/o di pubblica sicurezza. 2. E' prevista, inoltre, la cancellazione dalla graduatoria, per i sotto elencati casi: specifica dichiarazione di rinuncia da parte dell'espositore; perdita della condizione di artigiano o commerciante; inosservanza della correttezza commerciale o comportamento ritenuto contrario alla finalità della manifestazione; cessione dell'uso del posteggio; ripetute violazioni delle norme di cui al presente regolamento. ART.9 ESPOSIZIONE DEL TITOLO PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO 1. I documenti che danno titolo alla partecipazione al mercato dovranno sempre essere messi a disposizione del personale di vigilanza. ART.10 COSE VECCHIE E ANTICHE - OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO 1. Ai sensi dell'art.126 del T.U.L.P.S., gli operatori su aree pubbliche di cose antiche e usate hanno l'obbligo della tenuta del registro per le operazioni di cui all'art.247 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. suddetto. ART.11 DISPOSIZIONI VARIE 1. E' vietato accedere all'area di mercato al di fuori degli orari indicati all'art. 5 - ORARI. 2. E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni. 3. È ammessa a semplice scopo dimostrativo la diffusione dei suoni attraverso apparecchi 6

riproduttori d epoca. 4. E' fatto divieto di dividere il proprio o con altri operatori e di assumere in carico merce per conto vendita di altri colleghi sprovvisti della necessaria concessione. 5. Sono consentite attività di lavorazione e dimostrazione compatibili con l'igiene, la sicurezza e la salute sia degli operatori sia del pubblico, nonché dei beni e dei privati presenti e dell'area interessata al mercato. 6. Non sono ammessi generatori autonomi di energia elettrica ART.12 SANZIONI 1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa ai termini di legge, secondo quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n.689 e dalla legislazione regionale. 2. Nel caso di violazione dell'art. 4 comma 14 del presente regolamento, il dirigente procede alla sospensione dell iscrizione nella graduatoria e in caso di recidiva alla cancellazione. ART. 13 NORME FINALI - RINVIO 1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente ed in particolare alle disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche. 7